Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 12/01/2026, n. 434
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione art. 14, comma 6 bis, D.Lgs. n. 546/92

    Il Collegio rileva che il ricorso è stato proposto in violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92, che impone di proporre il ricorso nei confronti di entrambi i soggetti (l'ente impositore e il concessionario) in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto opposizione solo nei confronti del Comune di Sant'Antimo e non anche nei confronti di SP srl, concessionario per la riscossione coattiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 12/01/2026, n. 434
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 434
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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