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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 12/01/2026, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 434/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
AN MA, RE
PASSANTE MARCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8390/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Rappresentante_1 & Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202400015761 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22005/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Rappresentante_1 e Società_1 snc, in persona del lrpt, rappresentato e difeso come in atti, impugna il sollecito di pagamento in epigrafe indicato, notificato il 04/02/2025, con il quale SP srl, quale concessionario per il comune di S. Difensore_1 ingiungeva il pagamento della somma complessiva di €.35.873,26 comprensiva di interessi, sanzione e spese, in relazione all'avviso di accertamento esecutivo avente ad oggetto Imposta Municipale Unica anno 2015 chiedendone l'annullamento, vinte le spese;
deduce, in sintesi, il ricorrente il difetto di sottoscrizione (d.ssa Nominativo_1 e non Nominativo_2 quale funzionario Responsabile del Tributo) richiamando sul punto numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli ai contribuenti, il difetto di motivzione e la decadenza
Il ricorso risulta notificato unicamente al Comune di Sant'Antimo che non si è costituito.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
Va premesso che oggetto del presente ricorso è il sollecito di pagamento in epigrafe indicato ed è astrattamente ammissibile in applicazione del principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (Cassazione civile , sez. VI , 15/02/2018 , n. 3775; vedi anche Comm. trib. prov.le , Napoli , sez.
XV , 13/12/2018 , n. 16970: È riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall' art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992).
L'atto in parola è stato emesso dalla società SP srl, quale concessionario per il comune di S. Difensore_1 come da determina n. 61 del 04/12/2024 con cui il Comune di Sant'Antimo provvedeva all' affidamento a tale operatore, iscritto all'albo nazionale dei concessionari per la riscossione, delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, fino al termine del 31/12/2026, termine prorogabile in caso di ulteriori accertamenti da incassare.
Tanto premesso rileva il Collegio che il ricorso è stato proposto in violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del
D.Lgs. n. 546/92 che stabilisce quanto segue “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quelloche ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Nel caso di specie, invece, il ricorrente ha proposto opposizione solo nei confronti del Comune di Sant'Antimo che avrebbe emesso il sotteso avviso di accertamento di cui lamenta la omessa notifica ma non anche la
SP srl, quale concessionario per il comune di S. Difensore_1 per la riscossione coattiva consentendogli, in tal modo, di esercitare il diritto di difesa.
Peraltro, il ricorrente formula rilievi (difetto di sottoscrizione dell'atto) e allega pronunce giurisprudenziali favorevoli ai contribuenti che, però, afferiscono esclusivamente ad avvisi di accertamento emessi dal Comune di Associazione_2 l'atto impugnato, il sollecito di pagamento, sia stato emesso da un funzionario del concessionario, SP srl, e non del Comune di Sant'Antimo. Ne segue che la domanda va dichiarata inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Nulla è dovuta per le spese in quanto nessuno si è costituito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso . Nulla per le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
AN MA, RE
PASSANTE MARCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8390/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Rappresentante_1 & Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202400015761 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22005/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Rappresentante_1 e Società_1 snc, in persona del lrpt, rappresentato e difeso come in atti, impugna il sollecito di pagamento in epigrafe indicato, notificato il 04/02/2025, con il quale SP srl, quale concessionario per il comune di S. Difensore_1 ingiungeva il pagamento della somma complessiva di €.35.873,26 comprensiva di interessi, sanzione e spese, in relazione all'avviso di accertamento esecutivo avente ad oggetto Imposta Municipale Unica anno 2015 chiedendone l'annullamento, vinte le spese;
deduce, in sintesi, il ricorrente il difetto di sottoscrizione (d.ssa Nominativo_1 e non Nominativo_2 quale funzionario Responsabile del Tributo) richiamando sul punto numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli ai contribuenti, il difetto di motivzione e la decadenza
Il ricorso risulta notificato unicamente al Comune di Sant'Antimo che non si è costituito.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
Va premesso che oggetto del presente ricorso è il sollecito di pagamento in epigrafe indicato ed è astrattamente ammissibile in applicazione del principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (Cassazione civile , sez. VI , 15/02/2018 , n. 3775; vedi anche Comm. trib. prov.le , Napoli , sez.
XV , 13/12/2018 , n. 16970: È riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall' art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992).
L'atto in parola è stato emesso dalla società SP srl, quale concessionario per il comune di S. Difensore_1 come da determina n. 61 del 04/12/2024 con cui il Comune di Sant'Antimo provvedeva all' affidamento a tale operatore, iscritto all'albo nazionale dei concessionari per la riscossione, delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, fino al termine del 31/12/2026, termine prorogabile in caso di ulteriori accertamenti da incassare.
Tanto premesso rileva il Collegio che il ricorso è stato proposto in violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del
D.Lgs. n. 546/92 che stabilisce quanto segue “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quelloche ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Nel caso di specie, invece, il ricorrente ha proposto opposizione solo nei confronti del Comune di Sant'Antimo che avrebbe emesso il sotteso avviso di accertamento di cui lamenta la omessa notifica ma non anche la
SP srl, quale concessionario per il comune di S. Difensore_1 per la riscossione coattiva consentendogli, in tal modo, di esercitare il diritto di difesa.
Peraltro, il ricorrente formula rilievi (difetto di sottoscrizione dell'atto) e allega pronunce giurisprudenziali favorevoli ai contribuenti che, però, afferiscono esclusivamente ad avvisi di accertamento emessi dal Comune di Associazione_2 l'atto impugnato, il sollecito di pagamento, sia stato emesso da un funzionario del concessionario, SP srl, e non del Comune di Sant'Antimo. Ne segue che la domanda va dichiarata inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Nulla è dovuta per le spese in quanto nessuno si è costituito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso . Nulla per le spese.