TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 12/03/2026, n. 4630
TAR
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2025
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Sentenza 12 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione termini procedimentali

    Il Tribunale ha ritenuto che i termini per la conclusione del procedimento non siano stati superati, poiché sono trascorsi 136 giorni tra la segnalazione e l'annotazione, a fronte di un termine massimo di 270 giorni.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione dell'ANAC possa essere attenuata in caso di risoluzione contrattuale per inadempimento, essendo sufficiente dare conto della 'non manifesta infondatezza' della segnalazione. L'ANAC non deve sostituirsi al giudice ordinario per valutare la legittimità della risoluzione, ma solo accertarne l'esistenza e fornire un quadro informativo completo, includendo le osservazioni dell'operatore economico.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    Il Tribunale ha ritenuto che il termine di 30 giorni concesso per le deduzioni difensive fosse sufficiente e che la ricorrente abbia effettivamente prodotto memorie difensive, come risulta dal provvedimento impugnato. Pertanto, la partecipazione procedimentale è stata garantita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 12/03/2026, n. 4630
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4630
    Data del deposito : 12 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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