Ordinanza collegiale 9 ottobre 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 12/03/2026, n. 4630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4630 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04630/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04009/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4009 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bifolco, Ylenia Di Biase e Alfonso Pepe, con i quali elegge domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Roma, via Merulana n. 247;
contro
Autorità nazionale anticorruzione (A.n.a.c.), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliata;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) il provvedimento del 15 gennaio 2025, con cui l’Autorità nazionale anticorruzione ha disposto l’annotazione del ricorrente nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n.50 del 2016; 2) ogni altro atto preordinato, connesso e collegato, ove lesivo della posizione e degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.n.a.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026, il dott. RA LI e uditi per una parte i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il Provveditorato interregionale opere pubbliche per Campania, Molise, Puglia e Basilicata indiceva una procedura per l’affidamento di “ Lavori di ristrutturazione edilizia, con demolizione/ricostruzione, del fabbricato da destinare a nuovo Commissariato della Polizia di Stato, angolo via Generale Gonzaga e via Volturno nel Comune di Battipaglia (SA) - C.I.G. 81096842F2 ”.
La procedura veniva aggiudicata dalla Stazione appaltante al Consorzio stabile Campania, il quale poi designava la ricorrente società, -OMISSIS-, quale consorziata esecutrice, per un importo di € 1.994.948,11, in virtù del ribasso del 34,879% sull’importo a base di gara di € 3.550.000,00.
Le prestazioni erano limitate alla mera esecuzione, trattandosi di appalto con progetto esecutivo posto a base di gara, quindi con onere dell’appaltante di redigere e predisporre il progetto stesso.
I lavori aggiudicati erano avviati in data 13 luglio 2022, come da verbale di consegna, previa stipula del contratto d’appalto rep. n. 13156 dell’8 marzo 2022, rettificato con atto rep. n. 13212 del 15 giugno 222.
Nel corso dell’esecuzione, l’appaltatore realizzava solo in parte l’opera appaltata, essendo materialmente impedito di portare a compimento la prestazione. La fase esecutiva, infatti, subiva – a dire della ricorrente - ritardi imputabili alla Stazione appaltante; in particolare: a) il progetto esecutivo posto a base di gara si sarebbe rivelato non autosufficiente e incompleto; b) l’autorizzazione sismica per la realizzazione della paratia perimetrale, progettata per il contenimento della viabilità esterna, era trasmessa dal direttore dei lavori, solo in data 3 novembre 2022, determinando così la sospensione dei lavori per 49 giorni; c) un’ulteriore sospensione di 34 giorni era imposta, a seguito del ritardo della Stazione appaltante nel corrispondere l’anticipazione contrattuale, ritardo durato oltre 120 giorni, in luogo dei 15 giorni massimi, previsti dalla normativa vigente (ciò causava il tardivo acquisto delle gabbie di acciaio).
Più volte, nel corso della fase esecutiva, la consorziata esecutrice evidenziava le difficoltà imputabili ad errori progettuali, dal che discenderebbe – sempre a dire della ricorrente - l’esclusione di ogni profilo di imputabilità all’esecutore, per il ritardo nei tempi contrattuali.
Il Consorzio appaltatore era così destinatario di un atto di risoluzione, ex art. 108, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, adottato per ben due volte dalla Stazione appaltante (in data 02.05.2024 e in data 16.06.2024).
A seguito alla segnalazione della Stazione appaltante, avvenuta in data 15 luglio 2024, l’A.n.a.c. avviava un procedimento, ai sensi dell’art. 213, commi 8 e 10, d.lgs. n. 50/2016.
In data 2 settembre 2024, l’Autorità comunicava alla ricorrente, nonché alle altre imprese ausiliarie componenti il raggruppamento affidatario, l’avvio del procedimento di annotazione, protocollato USAN/3347+3422/2024sd, concedendo alle parti di inviare memorie difensive nel termine di 30 giorni.
La ricorrente produceva, in data 1° ottobre 2024, le proprie deduzioni scritte, rappresentando l’insussistenza dei presupposti per l’annotazione nel Casellario informatico.
In data 15 gennaio 2025, all’esito del procedimento amministrativo, l’A.n.a.c. comunicava alla ricorrente e al Consorzio appaltatore il provvedimento di annotazione, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.
Insorge la ricorrente società, con il ricorso notificato il 14.03.2025 e depositato il 28.03.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione dell’art. 213 d.lgs. n. 50 del 2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, lett. a), e dell’art. 17, comma 2, del Regolamento per la gestione del Casellario informatico; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; ritardo nell’avvio del procedimento amministrativo; carenza di motivazione; difetto del dovuto contraddittorio procedimentale.
Con ordinanza collegiale n. 17364 del 07.10.2025, questa Sezione rimette in termini la ricorrente per una nuova notifica del ricorso.
Si costituisce l’Autorità intimata, per resistere nel giudizio.
Seguono una memoria difensiva di A.n.a.c. e note di udienza della ricorrente.
All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è infondato.
III – Su segnalazione della Stazione appaltante datata 15.07.2024, il procedimento in esame è stato avviato dall’A.n.a.c., mediante la comunicazione, di cui alla nota prot. n. 3422/2024 del 30.08.2024.
Il termine assegnato per le deduzioni (trenta giorni) è da ritenersi sufficiente e adeguato. Non a caso, a tale nota la ricorrente ha avuto modo di replicare, con apposite note difensive, di cui si è dato atto nel provvedimento impugnato. La partecipazione procedimentale – contrariamente a quanto dedotto in ricorso - è stata garantita.
IV – Trattandosi di appalto aggiudicato in base al d.lgs. n. 50/2016, è stato correttamente applicato al caso di specie il Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici, di cui alla delibera A.n.a.c. n. 861 del 02.10.2019, come modificato con delibera n. 721/2020.
Avuto riguardo alla dedotta violazione dei termini procedimentali, si osserva quanto segue.
Con la sentenza T.a.r. Lazio, sez. I quater, n. 12061/2023, questo giudice, ha ritenuto di qualificare come perentorio il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, valorizzando due elementi fondamentali: la particolare ampiezza di tale termine (180 giorni, pari a sei volte l’ordinario termine per la conclusione del procedimento di cui all’art. 2, legge n. 241/1990) e la sua collocazione a valle di un procedimento che può scandirsi di regola per un arco di tempo molto lungo, pari a poco meno di un anno (tenuto conto delle fasi preistruttoria e istruttoria). In tal senso, questa Sezione ha evidenziato che un provvedimento di annotazione che intercorra dopo lungo tempo dai fatti oggetto di segnalazione “ arreca all’operatore economico un pregiudizio che non appare proporzionato all’utilità che avrebbero dall’annotazione le Stazioni AP (tenuto conto che la rilevanza delle notizie ai fini della valutazione ex art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016 è, di regola, inversamente proporzionale alla loro risalenza nel tempo e che i fatti antecedenti al triennio non possono essere valutati) ” (cfr., nello stesso senso, anche T.a.r. Lazio Roma I quater, n. 12061/2023).
Il Consiglio di Stato, a tal proposito, ha a sua volta avuto modo di affermare e statuire quanto segue: “ benché l’art. 17 del Regolamento ANAC non qualifichi espressamente come ‘perentorio’ il termine di conclusione del procedimento, non appare concludente l’argomento, valorizzato nella sentenza impugnata, per cui nel silenzio della legge non vi sarebbe perentorietà del termine, dovendosi rilevare che l’esercizio di una potestà sanzionatoria non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta al procedimento. Ciò in quanto, seguendo tale tesi, si rimetterebbe alla discrezionalità del Dirigente la possibilità di allungare sine die il procedimento, consentendogli, in ipotesi, anche di attendere oltremodo di assumere la decisione, così di fatto neutralizzando la perentorietà del termine di chiusura del procedimento, perentorietà che, in quanto collegata all’iscrizione nel casellario, che causa effetti pregiudizievoli all’operatore economico, va desunta dai principi del procedimento amministrativo ispirati all’interesse pubblico ” (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2022, n. 5189).
Ancora più di recente questa Sezione ha avuto modo di rimarcare che “ l’attitudine cumulativa dei termini di cui agli artt. 12 e 17 del Regolamento A.n.a.c., nonché il carattere di perentorietà ascrivibile alla somma dei due termini fissati per le due fasi del procedimento, preistruttoria (90 giorni) e istruttoria (180 giorni), va considerato che l’art. 16 del citato Regolamento A.n.a.c. prevede la possibilità di sospendere il decorso dei detti termini (per un periodo massimo di 90 giorni), a condizione che, a monte, vi sia stata una comunicazione dell’avvio del procedimento ” (cfr.: T.a.r. Lazio I quater, 6 marzo 2025, n. 4815).
Può dirsi, quindi, consolidato, l’orientamento secondo cui, ferma restando l’ordinatorietà (cioè la non perentorietà) del termine di trenta giorni per la trasmissione della segnalazione e dei restanti termini endoprocedimentali, il termine di 180 giorni (270, considerando la fase preistruttoria) per la conclusione del procedimento è perentorio.
Nel caso di specie, la segnalazione del Comune appaltatore risale al 15.07.2024. Il procedimento dell’A.n.a.c. si è concluso con l’annotazione del 15.01.2025.
Non deve tenersi conto del tempo impiegato dalla Stazione appaltante a segnalare il caso all’A.n.a.c., poiché il termine dei 30 giorni assegnato per tale incombente, come già evidenziato, è da ritenersi ordinatorio, non perentorio. Ad ogni buon conto, la definitiva risoluzione contrattuale è datata 16.06.2024 (non 17.04.2024), mentre la segnalazione all’A.n.a.c. è del 15.07.2024, sicché – avuto riguardo a quest’ultima - il termine ordinatorio risulta parimenti rispettato.
Non induce a diversa considerazione il confronto con un diverso caso, nel quale l’A.n.a.c. ha disposto l’archiviazione (vedasi fascicolo Usan 4649/2025/scl del 09.12.2025, di cui al deposito di parte ricorrente del 09.03.2026), poiché in quel caso la segnalazione è pervenuta 133 giorni dopo la risoluzione contrattuale (comunque, si tratta di una decisione di archiviazione isolata, non adeguatamente motivata).
Tra l’inizio e la fine del procedimento dell’A.n.a.c., non sono trascorsi inutilmente i termini regolamentari per la conclusione del procedimento (270 giorni), essendo invece trascorsi 136 giorni.
Ne consegue l’infondatezza della censura di violazione dei termini procedimentali.
V – Avuto riguardo alle restanti censure del ricorso, il Collegio ritiene opportuno rammentare che, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’A.n.a.c. “ gestisce il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80… le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel Casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 ”.
È noto che l’art. 8, comma 2, del Regolamento per la gestione del Casellario informatico dell’A.n.a.c. specifica che la sezione B) del Casellario contiene, tra l’altro: “ le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali ”.
La giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel ritenere che l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione “ fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di ‘utilità’ della annotazione ” (cfr.: T.a.r. Lazio I, n. 4107/2021; T.a.r. Lazio I-quater, 13 maggio 2022 n. 6032; Idem, 1 dicembre 2023 n. 18068; Idem, 12 luglio 2024 n. 10205), tra cui rientrano le ipotesi di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, evidenziando in proposito che “ nell’esercizio del potere di annotazione l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. Tar Lazio, sez. I, 23 marzo 2021, n. 3535), oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che –com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, I, 31 dicembre 2020, n. 14186) ” (cfr.: T.a.r. Lazio I-quater, n. 6032/2022).
Quanto alle informazioni da riportare nell’annotazione questo Tribunale ha più volte sottolineato che, nell’esercizio del potere di annotazione, ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’Autorità “ un onere di completezza espositiva.… sicché l’Autorità, nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell'annotazione» (cfr. ex multis Tar Lazio, sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando però che il dovere dell’Anac è solo quello di dare sinteticamente conto… della diversa ricostruzione dei fatti ” (cfr.: T.a.r. Lazio I-quater, 24 ottobre 2022 n. 13626), ovvero quello di dare conto in sede di annotazione del contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa (cfr.: T.a.r. Lazio I-quater, 23 marzo 2023 n. 3742; Idem sez. I, 2 novembre 2021 n. 11137 e 31 dicembre 2020 n. 14186).
Di recente, è stato ribadito come l’A.n.a.c. non riveste un ruolo arbitrale, non essendo possibile affidarle « con la prospettazione di una versione dei fatti - o di un’interpretazione della disciplina normativa e negoziale che regola il rapporto contrattuale - diversa da quella fatta propria dal committente, il compito di accertare l’inesistenza o la non imputabilità dell’inadempimento, nella maggior parte dei casi definibile solo all’esito di complesse indagini istruttorie, dell’analisi di copiose produzioni documentali e di perizie tecniche, di competenza del giudice ordinario, a meno che non dimostri, offrendo nitide prove o argomentazioni in tal senso, che l’amministrazione è incorsa in un utilizzo “abnorme”, cioè manifestamente irragionevole o sproporzionato, del potere di risoluzione. D’altra parte, alla luce dei principi ricavabili dall’art. 2, co. 1, seconda parte, della l. 241/1990, un giudizio di “manifesta infondatezza della segnalazione” sembra postulare che le ragioni dell’operatore economico segnalato possano essere apprezzate sulla base di un’unica questione di fatto o di diritto, senza dover risolvere intricate vicende contenziose o effettuare tortuose operazioni ermeneutiche » (cfr.: T.a.r. Lazio sez. I-quater, 10 marzo 2025 n. 1005).
In altri termini, la diversa ricostruzione dei fatti offerta dalle parti nell’ambito di un contenzioso costituisce proprio la ragione per cui si è giunti alla vicenda risolutoria, non potendosi attribuire all’A.n.a.c., nella sua competenza di tenuta del Casellario, il compito di stabilire quale delle versioni proposte dai contraenti, dopo la risoluzione contrattuale, sia quella da reputare maggiormente attendibile, trattandosi di un compito attribuito al giudice ordinario di rito civile, in caso di contenzioso sulla risoluzione contrattuale. L’opposta soluzione comporterebbe una sovrapposizione di ruoli (tra l’Autorità e l’autorità giurisdizionale ordinaria) che non trova fondamento nella funzione attribuita al Casellario, consistente nella predisposizione di una banca-dati intesa a offrire informazioni sulle imprese che stipulano contratti ad esito infausto con la pubblica Amministrazione.
VI - Ciò chiarito in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, infondati sono i motivi di ricorso con cui la ricorrente lamenta che l’A.n.a.c. non avrebbe istruito adeguatamente né motivato a sufficienza l’annotazione nel Casellario.
La risoluzione del contratto costituisce una fattispecie tipica di annotazione, come tale prefigurata dallo stesso legislatore, rispetto alla quale la decisione dell’A.n.a.c. di procedere alla pubblicazione nel Casellario può essere supportata da una motivazione “attenuata” (cfr., ex multis , T.a.r. Roma I-quater, 1° dicembre 2023 n. 18068; Idem, 28 marzo 2023, n. 5326), che si limiti a dar conto della “ non manifesta infondatezza ” della notizia segnalata, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, in quanto, nel caso delle risoluzioni contrattuali, l’utilità della notizia è in re ipsa .
Il Consiglio di Stato ha, anche di recente, ribadito quanto segue: “ L’autorità di settore, in merito alle suddette segnalazioni, esercita un potere di accertamento circa l’esistenza di taluni fatti e non di valutazione circa la fondatezza dei fatti stessi; 7.2.4. ANAC non si deve in particolare sostituire alle altre stazioni AP (le quali utilizzano tali segnalazioni onde valutarne la rilevanza, discrezionalmente, ai fini della esclusione dalle gare successive) e neppure all’autorità giurisdizionale che è chiamata a decidere circa la legittimità e la correttezza della disposta risoluzione contrattuale (oggetto di segnalazione ad ANAC); 7.2.5. ANAC, in altri termini, non deve valutare e giudicare i fatti posti a base della segnalazione (qui per risoluzione contrattuale) ma soltanto accertarne l’effettiva esistenza, e ciò senza esprimersi circa la legittimità dell’operato della stazione appaltante segnalante; 7.3. Quel che rileva, ai fini della corretta annotazione nel casellario informatico, è piuttosto la completezza delle informazioni assunte sia dalla stazione appaltante ‘segnalante’, sia dall’operatore economico ‘segnalato’ (informazioni da quest’ultimo ricevute in sede di partecipazione al relativo procedimento di annotazione). Risulta essenziale, in altre parole, una compiuta e imparziale rappresentazione degli opposti interessi manifestati, rispettivamente, da stazione segnalante e operatore segnalato ” (cfr.: Cons. Stato V, 25 novembre 2025 n. 9226).
C’è anche da dire che, secondo l’orientamento del giudice amministrativo, un esiguo margine di valutazione per l’A.n.a.c. sussiste rispetto alle segnalazioni aventi a oggetto le risoluzioni contrattuali, allorché queste siano “abnormi”, cioè affette da vizi gravi e manifesti come errori grossolani (e documentati in atti amministrativi) del committente o, comunque, evidenti anomalie, tradite da posizioni ondivaghe e contraddittorie (anche in questo caso rigorosamente espresse in atti amministrativi), nella gestione del rapporto contrattuale, in quanto “ sintomatiche di una formazione non lineare della volontà procedimentale del committente pubblico e, pertanto, di una violazione del canone del corretto e razionale svolgimento delle procedure ” (cfr.: Cons. Stato V, 31 ottobre 2025 n. 8471, che cita e condivide le corrispondenti riflessioni fatte da T.a.r. Roma I-quater, 4 novembre 2024 n. 19343).
L’unico caso nel quale l’A.n.a.c. deve archiviare la segnalazione di una risoluzione contrattuale si verifica allorché quest’ultima sia manifestamente infondata, cioè quando ricorra “ l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione, imprimendo una recisa direzione al percorso di formazione della decisione amministrativa. Ciò implica che la questione risolutiva debba emergere necessariamente dalla piana lettura (anche congiunta) degli atti, cioè che il giudizio sull’atto renda contestualmente possibile anche quello sul rapporto. Il che avviene, per le questioni di fatto, quando l’affermazione dell’istante (o del ricorrente) trovi immediata corrispondenza in una prova documentale o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti e sia, quindi, all’esito del processo inferenziale, la conclusione più probabile; per le questioni di diritto, quando le proprie ragioni convergano inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica ovvero di un principio di diritto non suscettibile, nel caso concreto, di alcun bilanciamento ” (cfr.: T.a.r. Roma, n. 20424/2025).
Nel caso di specie, la segnalazione della Stazione appaltante non è manifestamente infondata, poiché la ricorrente non nega affatto che vi sia stata una prolungata sospensione dei lavori appaltati, da cui poi è discesa la risoluzione contrattuale, anche se ascrive alla Stazione appaltante le cause dei ritardi che hanno dato luogo alla risoluzione.
Nella specie, non può ravvisarsi alcun indizio di abnormità del provvedimento di annotazione, né della presupposta risoluzione contrattuale, in quanto: a) il fatto che il progetto esecutivo posto a base di gara fosse non autosufficiente e incompleto avrebbe dovuto essere contestato dall’esecutrice alla Stazione appaltante prima dell’inizio lavori, mediante riserve e comunicazioni scritte; b) il fatto che l’autorizzazione sismica della paratia perimetrale è stata trasmessa dal direttore dei lavori, in data 3 novembre 2022, non giustifica, se non parzialmente, il lungo ritardo accumulatosi dopo quel periodo; c) lo stesso può dirsi per l’ulteriore sospensione di 34 giorni imposta a seguito del ritardo della Stazione appaltante nel corrispondere l’anticipazione contrattuale; d) la risoluzione contrattuale non è quella disposta con la nota del 02.05.2024 (che può essere considerata come mero preavviso), bensì quella disposta con l’atto del 19.06.2024.
Manca, dunque, nel caso di specie, l’immediata percepibilità di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasti, sul piano logico e argomentativo, gli altri elementi di valutazione, sì da imprimere al percorso di formazione della decisione amministrativa la direzione auspicata dalla ricorrente; ciò in quanto le affermazioni della ricorrente non trovano immediata corrispondenza in prove documentali o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti, in modo tale da far ritenere, all’esito del processo inferenziale, che la conclusione più probabile fosse proprio quella prospettata dalla ricorrente.
Sulla scorta di tali premesse, si osserva che il vizio di difetto istruttorio e motivazionale va tarato sulla particolare natura del potere esercitato, non potendo esigersi da un’Autorità amministrativa approfondimenti e valutazioni che non le competono, in quanto estranei al perimetro delle sue attribuzioni, ancorché l’interessato l’abbia investita delle relative questioni, stante il disposto dell’art. 10, comma 1 lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241, che obbliga l’Amministrazione a valutare solo memorie e documenti che siano “ pertinenti all’oggetto del procedimento ”. Ne consegue che memorie e osservazioni che esorbitano dall’oggetto del procedimento di annotazione non possono costringere l’A.n.a.c. a sostituirsi al giudice civile, che è il giudice naturale delle risoluzioni contrattuali, al fine di prendere posizione in una controversia tra committente e appaltatore e stabilire a chi sia imputabile l’inadempimento, l’errore o la mala fede; l’A.n.a.c. può solo verificare se il “provvedimento” (che, in realtà, non è tale, come rilevato da Cass. civ., Sez. Unite, ord. 10 gennaio 2019, n. 489) di risoluzione contrattuale sia assistito da adeguata motivazione (che riporti gli specifici addebiti mossi all’impresa) e se il comportamento del committente – per come emerge dagli atti del procedimento e della gestione del rapporto contrattuale indicati dalle parti – abbia intrinseca coerenza.
Al di fuori di questi stringenti casi, l’A.n.a.c. deve (e non può non) annotare l’atto di risoluzione, avendo solo cura di dare visibilità ai rilievi critici dell’operatore economico, in modo da mettere le Stazioni AP che consultano il Casellario in condizione di avere un’informazione più completa possibile della vicenda e rimettere, quindi, a queste ultime ogni eventuale approfondimento in materia. Diversamente, su ogni contestazione relativa alla legittimità della risoluzione, all’imputabilità dell’inadempimento o a responsabilità contrattuali (concorrenti o esclusive) del committente l’unico soggetto competente (oltre che qualificato e attrezzato) a pronunciarsi è il giudice ordinario.
VII – I motivi del ricorso sono, dunque, tutti inattendibili.
Non vi è alcuna contraddizione né incongruenza nella motivazione dell’atto impugnato. Non sussiste la dedotta violazione del Regolamento A.n.a.c. per la gestione del Casellario informatico, né è rilevabile in esso – per le ragioni già rassegnate - alcun difetto di istruttoria o di motivazione.
I fatti segnalati, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non sono irrilevanti, poiché ciò che rileva, ai fini dell’utilità della notizia, è solo che vi sia stata una risoluzione contrattuale per inadempimento, deliberata da una Stazione appaltante pubblica e non manifestamente infondata.
VIII – Il ricorso, in conclusione, è infondato. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
RA LI, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.