TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 878/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.3.2024 da
, (C.F. ), con l'Avv. LOCATELLI Parte_1 C.F._1
BE AR e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso
Mazzini n. 14;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONTUMACE separati con sentenza n. 1429/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il
30.4.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“All'esito del passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale, che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 2 Rilevato che in data 04.3.2024 veniva presentato dalla ricorrente ricorso cumulativo per la pronuncia della separazione personale e dello scioglimento del matrimonio e che il Sig.
rimaneva contumace nel presente procedimento;
Controparte_1
Rilevato che con sentenza n. 1429/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 30.4.2025, veniva pronunciata la separazione dei coniugi;
Si dà atto che con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, parte ricorrente ha confermato le condizioni di divorzio già formulate, precisando di non volersi riconciliare;
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla viene statuito in ordine alle spese di lite del presente procedimento, rilevata la necessarietà delle pronunce di separazione e divorzio, attinenti al solo status.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Palermo, in data 24/04/2012, (atto
[...] Controparte_1
n.7, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 878/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.3.2024 da
, (C.F. ), con l'Avv. LOCATELLI Parte_1 C.F._1
BE AR e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso
Mazzini n. 14;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONTUMACE separati con sentenza n. 1429/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il
30.4.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“All'esito del passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale, che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 2 Rilevato che in data 04.3.2024 veniva presentato dalla ricorrente ricorso cumulativo per la pronuncia della separazione personale e dello scioglimento del matrimonio e che il Sig.
rimaneva contumace nel presente procedimento;
Controparte_1
Rilevato che con sentenza n. 1429/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 30.4.2025, veniva pronunciata la separazione dei coniugi;
Si dà atto che con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, parte ricorrente ha confermato le condizioni di divorzio già formulate, precisando di non volersi riconciliare;
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla viene statuito in ordine alle spese di lite del presente procedimento, rilevata la necessarietà delle pronunce di separazione e divorzio, attinenti al solo status.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Palermo, in data 24/04/2012, (atto
[...] Controparte_1
n.7, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2