Versione
10 luglio 1959
10 luglio 1959
Art. 2. (Indulto)
Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto per i reati non militari ne' finanziari:
a) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a tre anni riguardo a coloro che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica, abbiano superato il settantesimo anno di eta';
b) nella misura non superiore a lire cinquecentomila per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive;
c) nella misura non superiore ad un terzo per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582 , modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365 , dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64 , qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922 .
Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non puo' essere superiore ad un anno.
Per i reati preveduti dal Codice penale negli articoli 278 , 416 , 519 , 520 , 521 , 575 , 628 , 629 e 630 , nonche' negli articoli da 531 a 536 e nell' articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 , e' in facolta' del Presidente della Repubblica concedere l'indulto.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto per i reati non militari ne' finanziari:
a) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a tre anni riguardo a coloro che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica, abbiano superato il settantesimo anno di eta';
b) nella misura non superiore a lire cinquecentomila per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive;
c) nella misura non superiore ad un terzo per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582 , modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365 , dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64 , qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922 .
Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non puo' essere superiore ad un anno.
Per i reati preveduti dal Codice penale negli articoli 278 , 416 , 519 , 520 , 521 , 575 , 628 , 629 e 630 , nonche' negli articoli da 531 a 536 e nell' articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 , e' in facolta' del Presidente della Repubblica concedere l'indulto.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 20/12/1962, n. 110Provvedimento: […] 1. - La Corte è stata investita del giudizio di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1959, n. 459, intitolata "delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto" e dell'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, intitolato "concessione di amnistia e indulto".Leggi di più...
- legittimita' costituzionale.·
- sent. 110/62 b. amnistia e indulto·
- potere attribuito al presidente della repubblica di escludere l'indulto per alcuni reati indicati·
- fondamento·
- sent. 110/62 a. amnistia e indulto·
- necessita'·
- sent. 110/62 c. amnistia e indulto·
- ammissibilita' del sindacato di legittimita' costituzionale.·
- infondatezza della questione di legittimita' costituzionale.·
- sufficiente determinazione del potere conferito·
- legge 10 luglio 1959, n. 459, art. 2, ultimo comma·
- natura giuridica·
- contrasto con l'art. 79 cost.·
- delegazione che riservi un potere di scelta in sede di emanazione del decreto·
- legge di delegazione prevista dall'art. 79 cost.