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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/11/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4644/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. FR LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU RG Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 4644/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta di:
C.F. nato a [...] il 23 maggio Parte_1 C.F._1
1980, residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti
RI EL CO e SA ER
e
C.F. , nata a [...] l'[...] CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia
Carpentieri
Con l'intervento del P.M. in sede
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 27 ottobre 2025, i sig.ri e Parte_1 hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio di cui alla CP_1 sentenza n. 108/2022 del Tribunale di Tivoli.
A fondamento della domanda, le parti hanno allegato la sopravvenienza di nuove circostanze tali da giustificare la revisione delle condizioni, nel modo che segue:
“1) I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
e collocati in via principale presso la madre. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, in modo che sia assicurata la presenza del padre e della madre nella vita dei figli ed i minori possano mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi e possano, altresì, conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione in relazione ai tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di loro, mentre assumeranno congiu ntamente le decisioni di maggior importanza.
2) La casa coniugale sita in Castel Madama (Roma), via delle Muratelle snc Sc 8B, resta assegnata alla sig.ra con quanto in essa contenuto. CP_1
3) Il sig. avrà cura di avere con sé i figli minori, quando vuole previo Pt_1 accordo con l'altro genitore e, comunque, salvo diversi accordi tra i coniugi, secondo le seguenti modalità:
A) durante il periodo invernale di frequentazione ordinaria scolastica, nella settimana in cui staranno per il fine settimana con la madre -settimane pari- due pomeriggi (Mercoledì e Giovedì) dall'uscita della scuola con i pernottamenti fino al Venerdì pomeriggio dopo pranzo;
mentre nella settimana in cui staranno per il fine settimana con il padre dal Venerdì a pranzo fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola -settimane dispari- per un pomeriggio (Mercoledì) con il pernottamento dall'uscita della scuola;
il sig. accompagnerà a scuola i Pt_1 figli mentre la sig.ra li riprenderà da scuola (fatta eccezione per il venerdì CP_1 in cui i figli pranzano presso il padre quando li riprenderà il padre).
B) durante il periodo delle festività natalizie, negli anni dispari i minori staranno con il padre dal 23 dicembre al 31 dicembre (mattina) e con la madre dal 31 dicembre (mattina) e sino al 7 gennaio;
mentre negli anni pari staranno con la
2 madre 23 dicembre al 31 dicembre (mattina) e con il padre dal 31 dicembre
(mattina) e sino al 7 gennaio, alternando fra i genitori, di anno in anno, la permanenza dei bambini per la Vigilia del 24/12 con il relativo pernottamento, per il giorno del Natale 25/12 e del 6 gennaio;
C) durante le vacanze scolastiche per le festività pasquali, ad anni alterni con l'altro genitore, dal Giovedì Santo al pomeriggio della Domenica di Pasqua ore
18,00 o dal pomeriggio della Domenica di Pasqua ore 18,00 al Mercoledì dopo
Pasqua al rientro a scuola;
D) durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre dal 1 al 15 agosto negli anni dispari e dal 15 al 30 agosto negli anni pari;
se durante il mese di giugno o luglio uno dei due genitori vorrà passare una settimana di vacanza continuativa con i figli, la settimana successiva i figli staranno con l'altro genitore e poi si riprenderà il piano di frequentazione;
il genitore che non trascorrerà una settimana di vacanza durante il periodo scolastico con i figli potrà passare due settimane consecutive con i figli nel mese di giugno o nel mese di luglio, anche dette settimane andranno concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. I figli potranno essere accompagnati presso l'altro genitore alle ore 9,00/9,30 circa del mattino e riaccompagnati nel pomeriggio entro le ore 18,30/19,00 circa.
E) entrambi i genitori potranno trascorrere una settimana di vacanza con i figli durante il periodo scolastico, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, da concordare con l'altro genitore entro il 30 novembre di ciascun anno;
in caso di disaccordo tra i genitori o di incompatibilità con gli impegni dei figli, quest'ultimi trascorreranno le vacanze invernali con i genitori ad anni alterni.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei due figli minori e , la somma di € 1.100,00 mensile Per_1 Per_2
(millecento/00), pari ad € 550,00 per ciascun figlio, con aggiornamento annuale dall'anno successivo secondo gli indici Istat con riferimento all'indice dello stesso mese, in ragione della metà per ciascun figlio, mediante versamento alla moglie, entro il 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente BCC n.
100327 intestato alla sig.ra Il sig. si impegna a versare detto CP_1 Pt_1 importo, nella misura complessiva di cui sopra (euro 1.100,00 mensili), fino a quando i figli non saranno economicamente indipendenti.
5) Il sig. provvederà, altresì, al pagamento nella misura integrale (100%) Pt_1 delle spese straordinarie per i figli, previamente concordate, anche con versamento
3 diretto, come da protocollo del Tribunale di Tivoli del 29.10.2018 che i genitori dichiarano di ben conoscere.
6) L'Assegno Unico per i figli sarà ripartito al 50% tra i genitori.
7) Il sig. si farà carico di provvedere all'acquisto dei vestiti per il cambio Pt_1 stagione dei figli.
8) La sig.ra si impegna a rilasciare nella piena disponibilità del sig. CP_1 la casa coniugale, di proprietà esclusiva di quest'ultimo, entro e non oltre Pt_1 il 31/12/2026 trasferendosi presso il Comune di Tivoli in altra abitazione unitamente al di lei compagno ed ai figli minori. Allo scopo, il sig. presta Pt_1 sin d'ora il proprio consenso al trasferimento dei minori nel Comune di Tivoli, presso la nuova abitazione della sig.ra nonché al cambio di residenza CP_1 anagrafica degli stessi pr esso detto Comune.
9) La sig.ra al momento del rilascio della casa familiare, asporterà il 50% CP_1 dei beni e del mobilio ivi presente, acquistati in costanza di matrimonio per l'arredamento della stessa. Viceversa, la sig.ra consegnerà al sig. CP_1 Pt_1 la cassapanca della nonna entro il 30/10/2025.
10) Le parti si dichiarano allo stato economicamente indipendenti e, dalla sottoscrizione del presente accordo, nessun assegno divorzile sarà più dovuto dal sig. alla sig.ra con conseguente revoca dell'assegno divorzile sino Pt_1 CP_1 ad oggi vigente”.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
possono pertanto essere condivise da questo Collegio e poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e Parte_1 [...]
attualmente disciplinate con sentenza n. 108/2022 del Tribunale di Tivoli CP_1 in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
4 Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU RG FR LU
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. FR LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU RG Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 4644/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta di:
C.F. nato a [...] il 23 maggio Parte_1 C.F._1
1980, residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti
RI EL CO e SA ER
e
C.F. , nata a [...] l'[...] CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia
Carpentieri
Con l'intervento del P.M. in sede
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 27 ottobre 2025, i sig.ri e Parte_1 hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio di cui alla CP_1 sentenza n. 108/2022 del Tribunale di Tivoli.
A fondamento della domanda, le parti hanno allegato la sopravvenienza di nuove circostanze tali da giustificare la revisione delle condizioni, nel modo che segue:
“1) I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
e collocati in via principale presso la madre. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, in modo che sia assicurata la presenza del padre e della madre nella vita dei figli ed i minori possano mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi e possano, altresì, conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione in relazione ai tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di loro, mentre assumeranno congiu ntamente le decisioni di maggior importanza.
2) La casa coniugale sita in Castel Madama (Roma), via delle Muratelle snc Sc 8B, resta assegnata alla sig.ra con quanto in essa contenuto. CP_1
3) Il sig. avrà cura di avere con sé i figli minori, quando vuole previo Pt_1 accordo con l'altro genitore e, comunque, salvo diversi accordi tra i coniugi, secondo le seguenti modalità:
A) durante il periodo invernale di frequentazione ordinaria scolastica, nella settimana in cui staranno per il fine settimana con la madre -settimane pari- due pomeriggi (Mercoledì e Giovedì) dall'uscita della scuola con i pernottamenti fino al Venerdì pomeriggio dopo pranzo;
mentre nella settimana in cui staranno per il fine settimana con il padre dal Venerdì a pranzo fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola -settimane dispari- per un pomeriggio (Mercoledì) con il pernottamento dall'uscita della scuola;
il sig. accompagnerà a scuola i Pt_1 figli mentre la sig.ra li riprenderà da scuola (fatta eccezione per il venerdì CP_1 in cui i figli pranzano presso il padre quando li riprenderà il padre).
B) durante il periodo delle festività natalizie, negli anni dispari i minori staranno con il padre dal 23 dicembre al 31 dicembre (mattina) e con la madre dal 31 dicembre (mattina) e sino al 7 gennaio;
mentre negli anni pari staranno con la
2 madre 23 dicembre al 31 dicembre (mattina) e con il padre dal 31 dicembre
(mattina) e sino al 7 gennaio, alternando fra i genitori, di anno in anno, la permanenza dei bambini per la Vigilia del 24/12 con il relativo pernottamento, per il giorno del Natale 25/12 e del 6 gennaio;
C) durante le vacanze scolastiche per le festività pasquali, ad anni alterni con l'altro genitore, dal Giovedì Santo al pomeriggio della Domenica di Pasqua ore
18,00 o dal pomeriggio della Domenica di Pasqua ore 18,00 al Mercoledì dopo
Pasqua al rientro a scuola;
D) durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre dal 1 al 15 agosto negli anni dispari e dal 15 al 30 agosto negli anni pari;
se durante il mese di giugno o luglio uno dei due genitori vorrà passare una settimana di vacanza continuativa con i figli, la settimana successiva i figli staranno con l'altro genitore e poi si riprenderà il piano di frequentazione;
il genitore che non trascorrerà una settimana di vacanza durante il periodo scolastico con i figli potrà passare due settimane consecutive con i figli nel mese di giugno o nel mese di luglio, anche dette settimane andranno concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. I figli potranno essere accompagnati presso l'altro genitore alle ore 9,00/9,30 circa del mattino e riaccompagnati nel pomeriggio entro le ore 18,30/19,00 circa.
E) entrambi i genitori potranno trascorrere una settimana di vacanza con i figli durante il periodo scolastico, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, da concordare con l'altro genitore entro il 30 novembre di ciascun anno;
in caso di disaccordo tra i genitori o di incompatibilità con gli impegni dei figli, quest'ultimi trascorreranno le vacanze invernali con i genitori ad anni alterni.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei due figli minori e , la somma di € 1.100,00 mensile Per_1 Per_2
(millecento/00), pari ad € 550,00 per ciascun figlio, con aggiornamento annuale dall'anno successivo secondo gli indici Istat con riferimento all'indice dello stesso mese, in ragione della metà per ciascun figlio, mediante versamento alla moglie, entro il 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente BCC n.
100327 intestato alla sig.ra Il sig. si impegna a versare detto CP_1 Pt_1 importo, nella misura complessiva di cui sopra (euro 1.100,00 mensili), fino a quando i figli non saranno economicamente indipendenti.
5) Il sig. provvederà, altresì, al pagamento nella misura integrale (100%) Pt_1 delle spese straordinarie per i figli, previamente concordate, anche con versamento
3 diretto, come da protocollo del Tribunale di Tivoli del 29.10.2018 che i genitori dichiarano di ben conoscere.
6) L'Assegno Unico per i figli sarà ripartito al 50% tra i genitori.
7) Il sig. si farà carico di provvedere all'acquisto dei vestiti per il cambio Pt_1 stagione dei figli.
8) La sig.ra si impegna a rilasciare nella piena disponibilità del sig. CP_1 la casa coniugale, di proprietà esclusiva di quest'ultimo, entro e non oltre Pt_1 il 31/12/2026 trasferendosi presso il Comune di Tivoli in altra abitazione unitamente al di lei compagno ed ai figli minori. Allo scopo, il sig. presta Pt_1 sin d'ora il proprio consenso al trasferimento dei minori nel Comune di Tivoli, presso la nuova abitazione della sig.ra nonché al cambio di residenza CP_1 anagrafica degli stessi pr esso detto Comune.
9) La sig.ra al momento del rilascio della casa familiare, asporterà il 50% CP_1 dei beni e del mobilio ivi presente, acquistati in costanza di matrimonio per l'arredamento della stessa. Viceversa, la sig.ra consegnerà al sig. CP_1 Pt_1 la cassapanca della nonna entro il 30/10/2025.
10) Le parti si dichiarano allo stato economicamente indipendenti e, dalla sottoscrizione del presente accordo, nessun assegno divorzile sarà più dovuto dal sig. alla sig.ra con conseguente revoca dell'assegno divorzile sino Pt_1 CP_1 ad oggi vigente”.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
possono pertanto essere condivise da questo Collegio e poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e Parte_1 [...]
attualmente disciplinate con sentenza n. 108/2022 del Tribunale di Tivoli CP_1 in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
4 Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU RG FR LU
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