Articolo 14 della Legge 23 dicembre 1999, n. 489
Articolo 13Articolo 15
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11 gennaio 2000
Art. 14. (Stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.514 , il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 11 gennaio 2000