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7 aprile 2012
7 aprile 2012
Art. 24-bis. (( (Tecnologi a tempo determinato). )) (( 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attivita' di supporto tecnico e amministrativo alle attivita' di ricerca, le universita' possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attivita' prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalita' di svolgimento delle attivita' predette.
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonche' sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalita' di valutazione delle candidature.
3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non puo' in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima universita'. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 , e successive modificazioni.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, e' stabilito dalle universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle universita'. L'onere del trattamento economico e' posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle universita'. ))
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonche' sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalita' di valutazione delle candidature.
3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non puo' in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima universita'. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 , e successive modificazioni.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, e' stabilito dalle universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle universita'. L'onere del trattamento economico e' posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle universita'. ))
Commentario • 1
- 1. Il tecnologo a tempo indeterminato in università| FilodirittoIvan Vaccari · https://www.filodiritto.com/ · 10 marzo 2026 · 9.964403
[…] Un punteggio aggiuntivo specifico per valorizzare l'esperienza maturata come tecnologo a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della Legge n. 240/2010, tenendo conto anche della durata del rapporto. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Trieste, sez. I, sentenza 18/12/2020, n. 446Provvedimento: […] del provvedimento n. prot. 8863 del 27.4.2020 del Segretario generale, avente ad oggetto l'approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di tecnologo a tempo determinato, per 38 mesi, ex art. 24 bis della legge 240/2010 nonché degli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, tra cui l'indizione della procedura, la nomina della commissione giudicatrice ed i verbali delle operazioni svolte e per la dichiarazione di inefficacia/nullità del contratto eventualmente nelle more stipulato dall'amministrazione.Leggi di più...
- requisiti minimi·
- progetto europeo·
- qualifica professionale·
- esperienza lavorativa·
- art. 24 bis della legge 240/2010·
- concorso pubblico·
- insindacabilità delle valutazioni·
- spese di giudizio·
- criteri di valutazione·
- onere della prova