CASS
Sentenza 17 giugno 2021
Sentenza 17 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2021, n. 23828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23828 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IG AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere UC EM;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni dei difensori Il difensore avv. Fausto Teti della parte civile Memphis S.r.l. chiede di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza come da nota spese L'avv. Katia Lava, difensore di fiducia del ricorrente, chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23828 Anno 2021 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: EM UC Data Udienza: 03/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 14 febbraio 2020 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Torino del 11 luglio 2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RD IG per il reato di cui al capo a), ex art. 648 cod. pen., perché estinto per prescrizione;
ha rideterminato la pena per il reato ex art. 517 cod. pen. di cui al capo b) (a Torino il 9 e 14 gennaio 2014) in 10 mesi di reclusione ed C 8.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sul rigetto della richiesta di procedere a perizia, negata in primo grado e richiesta con l'appello ex 603 cod. proc. pen. Il rigetto si sarebbe fondato sulle dichiarazioni del consulente di polizia giudiziaria GU De SI e sulla difficoltà tecnica di reperire il perito, mentre i riscontri probatori non sarebbero idonei a dimostrare la falsità dei mobili in sequestro e la colpevolezza dell'imputato. Nel rigettare la richiesta la Corte territoriale non avrebbe dato alcuna rilevanza alle dichiarazioni dei fratelli OS, ed in particolare di CO OS, che costruirono i mobili della Memphis ed erano a conoscenza delle caratteristiche tecniche. Il contrasto tra le prove raccolte avrebbe reso assolutamente necessaria la perizia. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 191, 222, comma 1., lett. d), 225, comma 3, 233, comma 3, 348 e 359 cod. pen. In sintesi, pur essendo stato esaminato quale ausiliario di polizia giudiziaria, per le competenze tecniche il teste De SI avrebbe dovuto essere equiparato al consulente tecnico del Pubblico ministero;
quale investigatore privato sarebbe sussistente l'incompatibilità alla nomina quale consulente tecnico del Pubblico ministero. 2.3. Il difensore ha depositato le conclusioni scritte anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. 3. Il difensore della parte civile Memphis S.r.l. ha depositato una memoria, con la quale ha analizzato i motivi di ricorso, ed ha formulato le conclusioni ex art. 23, comma 8, del D.L. n.137/20, chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza come da nota spese depositata. 5‘ete' t) CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. La Corte di appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza per cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974). Sussiste tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze o sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello;
è pertanto incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 19448,701). 1.2. Il ricorrente ha dedotto il vizio ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.: secondo il costante orientamento della giurisprudenza può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr. in tal senso Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Rv. 258236, Cozzetto). 1.3. Il rigetto della richiesta di rinnovazione è correttamente motivato perché la Corte territoriale ha dapprima ricostruito gli elementi di prova a carico e poi valutato i motivi di appello per concludere sulla sussistenza dell'an della responsabilità. La Corte di appello ha quindi ritenuto la perizia non assolutamente necessaria, argomentando sul motivo aggiunto. Risultano anche valutate esplicitamente le deposizioni dei testi fratelli OS, ed in particolare di CO OS. La motivazione sul rigetto di rinnovazione mediante perizia è pertanto immune da vizi logici. 2. Il secondo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 3 2.1. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 2.2. Il motivo non si confronta con le argomentazioni articolate della sentenza di appello (pagina 18 e ss.). Il motivo si fonda sull'attribuzione al teste GU De SI della qualifica di consulente tecnico del Pubblico ministero: qualifica che implica necessariamente un atto formale. 2.3. È invece corretta la qualificazione giuridica data dalla Corte di appello che ha ritenuto il soggetto un teste, qualificato per le sue competenze tecniche specifiche, ed ha escluso l'equiparazione al consulente tecnico del Pubblico ministero. Come rilevato anche dal Procuratore Generale, l'esperto può essere qualificato come ausiliario di polizia giudiziaria, ai sensi dell'ad. 348, ultimo comma, cod. proc. pen., rispetto al quale non opera alcun divieto a testimoniare. 2.4. La Corte di appello ha quindi correttamente richiamato il principio per cui l'esito della interlocuzione cartolare tra organi investigativi e case produttrici titolari dei marchi rinvenuti su merce contraffatta non ha natura di consulenza tecnica del pubblico ministero ai sensi dell'ad. 359 cod. proc. pen., né di prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen., ma di parere tecnico a formazione endoprocedimentale, contenente valutazioni specialistiche e funzionali alla prova del fatto, di cui è escluso il transito diretto nel fascicolo dibattimentale in violazione delle regole del contraddittorio, vedendosi in materia di dichiarazioni di scienza, provenienti da esperti, che possono essere esaminati in dibattimento in qualità di testi (Sez. 2, n. 19160 del 03/04/2019, Bosti, Rv. 276559). Ne consegue che non sussiste incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello di ausiliario della polizia giudiziaria nello stesso procedimento, non potendosi 4 CYi7 11.4Yt CjA^ applicare a tale figura, per analogia, il disposto di cui all'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. nel quale si prevede soltanto l'ipotesi dell'incompatibilità a testimoniare dell'ausiliario del giudice o del pubblico ministero (Sez. 3, n. 6 del 12/12/2018, M., Rv. 275927). 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile S.R.L. Memphis, che liquida in euro 3510,00 per compensi oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile S.R.L. Memphi, che liquida in euro 3510,00 per compensi oltre accessori di legge. Così deciso il 03/06/2021.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni dei difensori Il difensore avv. Fausto Teti della parte civile Memphis S.r.l. chiede di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza come da nota spese L'avv. Katia Lava, difensore di fiducia del ricorrente, chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23828 Anno 2021 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: EM UC Data Udienza: 03/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 14 febbraio 2020 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Torino del 11 luglio 2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RD IG per il reato di cui al capo a), ex art. 648 cod. pen., perché estinto per prescrizione;
ha rideterminato la pena per il reato ex art. 517 cod. pen. di cui al capo b) (a Torino il 9 e 14 gennaio 2014) in 10 mesi di reclusione ed C 8.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sul rigetto della richiesta di procedere a perizia, negata in primo grado e richiesta con l'appello ex 603 cod. proc. pen. Il rigetto si sarebbe fondato sulle dichiarazioni del consulente di polizia giudiziaria GU De SI e sulla difficoltà tecnica di reperire il perito, mentre i riscontri probatori non sarebbero idonei a dimostrare la falsità dei mobili in sequestro e la colpevolezza dell'imputato. Nel rigettare la richiesta la Corte territoriale non avrebbe dato alcuna rilevanza alle dichiarazioni dei fratelli OS, ed in particolare di CO OS, che costruirono i mobili della Memphis ed erano a conoscenza delle caratteristiche tecniche. Il contrasto tra le prove raccolte avrebbe reso assolutamente necessaria la perizia. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 191, 222, comma 1., lett. d), 225, comma 3, 233, comma 3, 348 e 359 cod. pen. In sintesi, pur essendo stato esaminato quale ausiliario di polizia giudiziaria, per le competenze tecniche il teste De SI avrebbe dovuto essere equiparato al consulente tecnico del Pubblico ministero;
quale investigatore privato sarebbe sussistente l'incompatibilità alla nomina quale consulente tecnico del Pubblico ministero. 2.3. Il difensore ha depositato le conclusioni scritte anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. 3. Il difensore della parte civile Memphis S.r.l. ha depositato una memoria, con la quale ha analizzato i motivi di ricorso, ed ha formulato le conclusioni ex art. 23, comma 8, del D.L. n.137/20, chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza come da nota spese depositata. 5‘ete' t) CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. La Corte di appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza per cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974). Sussiste tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze o sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello;
è pertanto incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 19448,701). 1.2. Il ricorrente ha dedotto il vizio ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.: secondo il costante orientamento della giurisprudenza può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr. in tal senso Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Rv. 258236, Cozzetto). 1.3. Il rigetto della richiesta di rinnovazione è correttamente motivato perché la Corte territoriale ha dapprima ricostruito gli elementi di prova a carico e poi valutato i motivi di appello per concludere sulla sussistenza dell'an della responsabilità. La Corte di appello ha quindi ritenuto la perizia non assolutamente necessaria, argomentando sul motivo aggiunto. Risultano anche valutate esplicitamente le deposizioni dei testi fratelli OS, ed in particolare di CO OS. La motivazione sul rigetto di rinnovazione mediante perizia è pertanto immune da vizi logici. 2. Il secondo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 3 2.1. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 2.2. Il motivo non si confronta con le argomentazioni articolate della sentenza di appello (pagina 18 e ss.). Il motivo si fonda sull'attribuzione al teste GU De SI della qualifica di consulente tecnico del Pubblico ministero: qualifica che implica necessariamente un atto formale. 2.3. È invece corretta la qualificazione giuridica data dalla Corte di appello che ha ritenuto il soggetto un teste, qualificato per le sue competenze tecniche specifiche, ed ha escluso l'equiparazione al consulente tecnico del Pubblico ministero. Come rilevato anche dal Procuratore Generale, l'esperto può essere qualificato come ausiliario di polizia giudiziaria, ai sensi dell'ad. 348, ultimo comma, cod. proc. pen., rispetto al quale non opera alcun divieto a testimoniare. 2.4. La Corte di appello ha quindi correttamente richiamato il principio per cui l'esito della interlocuzione cartolare tra organi investigativi e case produttrici titolari dei marchi rinvenuti su merce contraffatta non ha natura di consulenza tecnica del pubblico ministero ai sensi dell'ad. 359 cod. proc. pen., né di prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen., ma di parere tecnico a formazione endoprocedimentale, contenente valutazioni specialistiche e funzionali alla prova del fatto, di cui è escluso il transito diretto nel fascicolo dibattimentale in violazione delle regole del contraddittorio, vedendosi in materia di dichiarazioni di scienza, provenienti da esperti, che possono essere esaminati in dibattimento in qualità di testi (Sez. 2, n. 19160 del 03/04/2019, Bosti, Rv. 276559). Ne consegue che non sussiste incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello di ausiliario della polizia giudiziaria nello stesso procedimento, non potendosi 4 CYi7 11.4Yt CjA^ applicare a tale figura, per analogia, il disposto di cui all'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. nel quale si prevede soltanto l'ipotesi dell'incompatibilità a testimoniare dell'ausiliario del giudice o del pubblico ministero (Sez. 3, n. 6 del 12/12/2018, M., Rv. 275927). 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile S.R.L. Memphis, che liquida in euro 3510,00 per compensi oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile S.R.L. Memphi, che liquida in euro 3510,00 per compensi oltre accessori di legge. Così deciso il 03/06/2021.