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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
GIUBILARO SIMONETTA, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 34/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Non Economico - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avvocato Ex Art. 23 Legge 247/2012 - Difensore_4 CF_Difensore_2 Avvocato Ex Art. 23 Legge 247/2012 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da Presidente -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Mercatino Conca - Piazza Rossini 61013 Mercatino Conca PU
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 93 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 242/2025 depositato il 16/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese. In subordine dichiarare non dovute sanzioni ed interessi in ragione dei diversi orientamenti giurisprudenziali.
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche, in persona del Presidente Del consiglio di Amministrazione ricorre avverso avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2019, con il quale si richiede il pagamento dell'imposta IMU, dovuta per un totale di € 1.552,00 oltre sanzioni ed interessi per complessivi euro 2.161,00 sul presupposto che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di Ricorrente_1
Marche - Presidio di Pesaro, oggetto di accertamento, siano esenti da tassazione IMU, per espressa disposizione normativa, essendo inequivocabilmente qualificabili come alloggi sociali ex art. 13 D.L. 201/2011 e art. 2 comma 4 DL 102/2013.
Successivamente depositava memoria illustrativa con la quale si riportava alla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole alla ricorrente (cfr. Cass. civ. sez. Trib. Ordinanze n. 30484 – 6380 – 14511 – 14515 del 2024 nonché 5429 – 5352 –
5350 – 4538 - 4120 del 2025).
Nessuno si è costituito per il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, dovendosi anticipare che questa Corte ritiene condivisibile l'orientamento formatosi in seno a numerose Corti di merito, favorevoli a ricomprendere nella nozione di "alloggio sociale" gli immobili già di proprietà degli Enti_1
e passati a Ricorrente_1 dopo la riforma avvenuta con il D.P.R. 616/1977.
Ebbene, sulla base degli atti acquisiti nel corso del processo su impulso di parte, si può legittimamente sostenere che il contribuente abbia dato dimostrazione della sussistenza dei presupposti della esenzione fiscale invocata, considerando a tal proposito le caratteristiche degli alloggi, risultanti dalla legge regionale di riferimento n. 36 del 2005; in altri termini si è, quindi, in presenza di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata cui fa riferimento il D.M. 22 Aprile 2008 e anche il D.L. 201 del 2011 all'articolo 13. L'Ente possessore degli alloggi emette bandi periodici per la assegnazione di essi ai cittadini dotati di determinati requisiti, predetermina il contenuto del contratto standard di locazione, persegue in tal modo una funzione di sostegno all'attuazione del diritto alla casa, riducendo i disagi abitativi di individui o nuclei familiari che per ragioni economiche o di alta natura risultino svantaggiati o difficilmente in grado di utilizzare la normale autonomia contrattuale e il mercato degli affitti.
Infatti, tali alloggi vengono assegnati – e poi concessi in locazione - dai singoli Comuni ai nuclei familiari svantaggiati, sulla base delle graduatorie formate appositamente dai
Comuni; la durata del contratto dipende unicamente dalla permanenza dei requisiti di legge che ne hanno consentito l'assegnazione; il canone di locazione viene determinato dalla Regione in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio.
Si aggiunga che gli alloggi considerati sono stati edificati oppure ristrutturati da operatori pubblici e privati con il ricorso a forme di partecipazione di capitali erogati da enti pubblici;
gli alloggi sono destinati alla locazione temporanea per un numero minimo di anni, i comuni nei quali i beni immobili sorgono, li collocano tra la massa degli aspiranti, secondo graduatorie formate con criteri oggettivi e la durata del contratto, si è detto, dipende dalla permanenza dei requisiti di legge in capo al soggetto utilizzatore svantaggiato;
il canone di locazione non è dipendente totalmente dalle caratteristiche dell'alloggio perché risente di correttivi di tipo soggettivo legati alla composizione del nucleo familiare dell'avente diritto e si ha, pertanto, una remunerazione dell'impiego del bene notevolmente inferiore rispetto ai canoni di mercato evitando, comunque, che il canone di locazione scenda anche al di sotto di valori simbolici.
La Corte di Cassazione con decisione assunta l'8 marzo 2024 Sez. V n. 6380/2024 ha stabilito in maniera inequivocabile che sono alloggi sociali ai sensi del D.M. 22 aprile
2008 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (disciplinati dalla legge regionale)
“destinati ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolgono la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”.
Queste caratteristiche e queste situazioni di fatto non vengono contestate dal Comune e neppure dall'Ente impositore con la conseguenza che va riconosciuta in conformità alla domanda dell'Ente l'esenzione fiscale che invece l'atto impositivo aveva negato nonostante l'ormai costante e consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 600.00.
Pesaro 07.07.2025
Il Giudice Monocratico Relatore
Avv. Simonetta Giubilaro
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
GIUBILARO SIMONETTA, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 34/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Non Economico - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avvocato Ex Art. 23 Legge 247/2012 - Difensore_4 CF_Difensore_2 Avvocato Ex Art. 23 Legge 247/2012 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da Presidente -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Mercatino Conca - Piazza Rossini 61013 Mercatino Conca PU
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 93 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 242/2025 depositato il 16/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese. In subordine dichiarare non dovute sanzioni ed interessi in ragione dei diversi orientamenti giurisprudenziali.
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche, in persona del Presidente Del consiglio di Amministrazione ricorre avverso avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2019, con il quale si richiede il pagamento dell'imposta IMU, dovuta per un totale di € 1.552,00 oltre sanzioni ed interessi per complessivi euro 2.161,00 sul presupposto che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di Ricorrente_1
Marche - Presidio di Pesaro, oggetto di accertamento, siano esenti da tassazione IMU, per espressa disposizione normativa, essendo inequivocabilmente qualificabili come alloggi sociali ex art. 13 D.L. 201/2011 e art. 2 comma 4 DL 102/2013.
Successivamente depositava memoria illustrativa con la quale si riportava alla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole alla ricorrente (cfr. Cass. civ. sez. Trib. Ordinanze n. 30484 – 6380 – 14511 – 14515 del 2024 nonché 5429 – 5352 –
5350 – 4538 - 4120 del 2025).
Nessuno si è costituito per il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, dovendosi anticipare che questa Corte ritiene condivisibile l'orientamento formatosi in seno a numerose Corti di merito, favorevoli a ricomprendere nella nozione di "alloggio sociale" gli immobili già di proprietà degli Enti_1
e passati a Ricorrente_1 dopo la riforma avvenuta con il D.P.R. 616/1977.
Ebbene, sulla base degli atti acquisiti nel corso del processo su impulso di parte, si può legittimamente sostenere che il contribuente abbia dato dimostrazione della sussistenza dei presupposti della esenzione fiscale invocata, considerando a tal proposito le caratteristiche degli alloggi, risultanti dalla legge regionale di riferimento n. 36 del 2005; in altri termini si è, quindi, in presenza di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata cui fa riferimento il D.M. 22 Aprile 2008 e anche il D.L. 201 del 2011 all'articolo 13. L'Ente possessore degli alloggi emette bandi periodici per la assegnazione di essi ai cittadini dotati di determinati requisiti, predetermina il contenuto del contratto standard di locazione, persegue in tal modo una funzione di sostegno all'attuazione del diritto alla casa, riducendo i disagi abitativi di individui o nuclei familiari che per ragioni economiche o di alta natura risultino svantaggiati o difficilmente in grado di utilizzare la normale autonomia contrattuale e il mercato degli affitti.
Infatti, tali alloggi vengono assegnati – e poi concessi in locazione - dai singoli Comuni ai nuclei familiari svantaggiati, sulla base delle graduatorie formate appositamente dai
Comuni; la durata del contratto dipende unicamente dalla permanenza dei requisiti di legge che ne hanno consentito l'assegnazione; il canone di locazione viene determinato dalla Regione in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio.
Si aggiunga che gli alloggi considerati sono stati edificati oppure ristrutturati da operatori pubblici e privati con il ricorso a forme di partecipazione di capitali erogati da enti pubblici;
gli alloggi sono destinati alla locazione temporanea per un numero minimo di anni, i comuni nei quali i beni immobili sorgono, li collocano tra la massa degli aspiranti, secondo graduatorie formate con criteri oggettivi e la durata del contratto, si è detto, dipende dalla permanenza dei requisiti di legge in capo al soggetto utilizzatore svantaggiato;
il canone di locazione non è dipendente totalmente dalle caratteristiche dell'alloggio perché risente di correttivi di tipo soggettivo legati alla composizione del nucleo familiare dell'avente diritto e si ha, pertanto, una remunerazione dell'impiego del bene notevolmente inferiore rispetto ai canoni di mercato evitando, comunque, che il canone di locazione scenda anche al di sotto di valori simbolici.
La Corte di Cassazione con decisione assunta l'8 marzo 2024 Sez. V n. 6380/2024 ha stabilito in maniera inequivocabile che sono alloggi sociali ai sensi del D.M. 22 aprile
2008 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (disciplinati dalla legge regionale)
“destinati ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolgono la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”.
Queste caratteristiche e queste situazioni di fatto non vengono contestate dal Comune e neppure dall'Ente impositore con la conseguenza che va riconosciuta in conformità alla domanda dell'Ente l'esenzione fiscale che invece l'atto impositivo aveva negato nonostante l'ormai costante e consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 600.00.
Pesaro 07.07.2025
Il Giudice Monocratico Relatore
Avv. Simonetta Giubilaro