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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 528/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Onlus - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Zevio - Via Ponte Perez N. 2 37100 Verona VR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025007304 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025009782 TASI 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 17/02/2026 Richieste delle parti:
la Ricorrente si richiama alla sentenza di appello, rimettendosi comunque alla Corte;
la Resistente chiede un eventuale rinvio nell'ipotesi che possano aprirsi vari scenari.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La questione è ben nota alle parti, trattandosi di contenzioso che li ha interessati per varie annualità.
Appare inutile – allo stato – attendere la sentenza della Cassazione essendo ormai il quadro ben delineato dalla sentenza di appello. Ciò consente di pronosticare un improbabile nuovo scenario, che comunque – ammesso e non concesso che vi sia - non pregiudicherebbe irreversibilmente alcun diritto.
La Corte scaligera, effettivamente, aveva – in passato - dato ragione al Comune. Ma le sentenze sono state riformate in Appello con una motivazione che questa Corte ritiene di condividere, anche alla luce della giurisprudenza di Cassazione e della norma di interpretazione frattanto promulgata.
Pertanto la motivazione è costituita dalla sentenza per l'identica fattispecie e per le medesime parti, ex art.118 disp.att. c.p.c. La sentenza è ben nota alle parti ed è versata in atti (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 2 - nr. 495/2024 depositata il 6.6.2024).
Di seguito viene riportata.
“Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado per i seguenti motivi. Il primo giudice ha errato nel non accertare il diritto all'esenzione per la natura di enti non commerciali della comodante e della RI. Il primo giudice ha errato nell'aver omesso di accertare il diritto all'esenzione per la mancanza di scopo di lucro della RI , posto che nessuna norma prevede, ai fini dell'esenzione, l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti nell'immobile, essendo rilevante l'assenza di scopo di lucro, ritenendo l'equivalenza di tale espressione con quella di “modalità non commerciale” di svolgimento dell'attività assistenziale, richiesta agli altri soggetti (diversi dalle onlus) ai fini dell'esenzione. Il primo giudice ha errato nel valutare l'onere della prova in merito alle modalità con cui viene svolta l'attività assistenziale da parte della RI, avendo la Fondazione documentato che l'attività svolta dall'Società_1 non solo non era diretta, né idonea, a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, ma neppure era svolta secondo modalità oggettive, astrattamente economiche, tendenti al pareggio tra costi e ricavi, essendo infatti lo svolgimento dell'attività assistenziale, come emerso dai bilanci, resa possibile solo grazie a due fattori: il volontariato, da un lato, e le donazioni, finanziamenti, convenzioni e sovvenzioni - che, soli, consentivano all'Società_1 di (talvolta) pareggiare i costi e ottenere un modesto attivo, e non essendo le “rette” richieste agli assistiti dirette a coprire, neppure nelle intenzioni, i costi del servizio, risultando esse parametrate solo alla gravità dell'handicap, con il divieto di distribuire gli eventuali utili e l'eventuale attivo di liquidazione, a nulla rilevando che anche gli enti del terzo settore possono emettere fatture ed esporre l'IVA. Il primo giudice ha errato laddove ha ritenuto possibile e dovuto il controllo della comodante sull'attività della RI . Il primo giudice ha errato nel non aver dichiarato illegittimità della contestazione e della applicazione della sanzione per omessa denuncia . L'appello è fondato e va accolto. Va premesso che si è formato il giudicato per mancata impugnazione sulla questione afferente la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento. Parte appellante invoca l'applicazione dell'agevolazione prevista dal d.lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), richiamata dalla normativa in tema di IMU (art. 9 comma 8 d lgs 23/2011), in vigore per il periodo relativo all'annualità per cui è causa, secondo cui: “Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992”. L'art. 7 del d lgs 504 citato, dettato in tema di ICI, prevede che siano esenti dall'imposta
“gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché' delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. Secondo parte appellata non sussisterebbero le condizioni per l'applicazione del beneficio, né in riferimento al presupposto soggettivo dell'utilizzo diretto dell'immobile, né per la natura del soggetto comodatario, né per la modalità di esercizio dell'attività stessa da parte del detto soggetto. Per quanto riguarda l'aspetto dell'utilizzo diretto, va rilevato come lo stesso orientamento della Corte di Cassazione fatto valere dal Comune appellato abbia ampliato l'area di applicazione del beneficio de quo anche alle ipotesi di utilizzo indiretto degli immobili da parte del contribuente che invoca il beneficio, a condizione però che si tratti di comodato gratuito o comunque di un rapporto non in grado di produrre redditività, poi a condizione che vi sia un collegamento strumentale tra concedente e concessionario e infine a condizione che il concessionario/comodatario non svolga attività commerciale. Del resto, la scelta della Corte di Cassazione di aprire ai casi di utilizzo indiretto è stata dettata anche dalla constatazione esperienziale secondo la quale soggetti come parte appellante, costituiti come onlus, a cui non di rado possono partecipare enti territoriali di carattere istituzionale o enti religiosi, in molti casi non dispongono di strutture proprie idonee a prestare direttamente attività assistenziali, tra l'altro in ipotesi così gravi e complesse – e di conseguenza anche costose -, come per l'assistenza agli spastici caratterizzanti il caso concreto. Gravare con l'imposizione IMU detti operatori determinerebbe, in ogni caso, un ulteriore costo che, inevitabilmente, sarebbe destinato a essere trasferito (in particolare nei casi in cui gli enti operino senza trarre profitti dall'attività svolta) sugli assistiti, così potendo determinare una richiesta di contributi di sostegno (eventualmente anche ai Comuni stessi),
o anche casi di assistenza non più adeguata. La questione è stata presa in considerazione dalla stessa Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione 4/DF del 4 marzo 2013, dopo aver sottolineato che il d.lgs. 446/97 non sarebbe applicabile in tema di IMU, ha rilevato come la Corte di Cassazione abbia fondato le sue argomentazioni sul presupposto che gli immobili venissero concessi in locazione all'utilizzatore, circostanza che, presupponendo la creazione di un reddito, avrebbe espresso una situazione di fatto sintomatica di capacità contributiva, inidonea a giustificare l'esenzione dall'imposta. La risoluzione prosegue osservando come, nel caso di concessione in comodato, non ne deriverebbe alcun reddito all'ente proprietario;
il comodato, infatti, contratto essenzialmente gratuito, per l'Agenzia non costituirebbe una manifestazione di ricchezza e capacità economica, quindi, nel caso in cui un immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento delle attività meritevoli di cui all'art. 7 citato, potrebbe trovare applicazione l'esenzione in oggetto. Sul punto è intervenuta da ultimo anche la legge statale: come rilevato dalla stessa parte appellata, con la legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023), all'art. 1, comma 71, si è stabilito che gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un soggetto di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del UI (enti non commerciali), funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'art. 7, comma 1 d.lgs. 504/1992, con modalità non commerciali. Infine, come accennato, la stessa Cassazione, anche precedentemente alla norma suddetta, trattando di una fattispecie di concessione in comodato, con l'ordinanza n. 25508 del 2015, pur rilevando l'esistenza dell'orientamento invocato da parte appellata, ha affermato che”…Tuttavia, qualora si analizzino le fattispecie che hanno dato luogo alle pronunce della Corte in proposito, si può verificare che si tratta di ipotesi di "locazione" del bene ad altro ente…o di "concessione di beni demaniali"…La ragione sostanziale di siffatto orientamento è facilmente individuabile nell'effetto distorsivo, rispetto alle finalità tutelate dalla norma (l'esercizio di attività "protette"), che in tali situazioni si determina, in quanto il bene viene utilizzato dal possessore per "una finalità economica produttiva di reddito" (il caso della locazione è emblematico) e non per lo svolgimento dei compiti istituzionali…con riferimento al caso di specie…ne emerge una situazione…che…configura una fattispecie assai simile a quella considerata nella Risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013, in cui l'Amministrazione ha ritenuto che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504 del 1993 spettasse nell'ipotesi in cui l'immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente per lo svolgimento di un'attività meritevole prevista dalla norma agevolativa”. Orbene, nel caso che ci occupa, trattandosi pacificamente di comodato gratuito tra concedente e concessionario svolgenti la medesima attività di ausilio a persone diversamente abili, ricorrono senza dubbio le prime due condizioni poste dalla Corte di Cassazione per ottenere il beneficio in caso di utilizzo indiretto degli immobili in questione. Residua la valutazione sull'esistenza o meno della terza condizione di cui sopra ossia lo svolgimento dell'attività da parte della concessionaria/ RI secondo forme e modalità non commerciali. E tale valutazione, chiaramente, trattandosi di beneficio fiscale, soffre dell'applicazione dell'onere della prova a carico della parte contribuente. Inoltre, tale valutazione, dovendo adottarsi lo stesso schema interpretativo sostanzialistico che ha condotto la Corte di Cassazione all'ampliamento del beneficio anche ai casi di utilizzazione indiretta, non può che far prevalere la sostanza sulla mera forma. In altri termini, muovendo dall'analisi della documentazione versata in causa dalle parti, sebbene fiscalmente e quindi formalmente l'associazione no profit o del cd. terzo settore qui RI emetta fatture ed esponga IVA, vanno valorizzati i seguenti elementi di fatto e, appunto, sostanziali: • ¬ vige il divieto di distribuzione di utili e, in concreto, non risulta alcuna distribuzione di utili;
• ¬ vige il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale e non risulta una violazione di tale regola;
• ¬ vige la regola, in caso di scioglimento dell'ente, della devoluzione dell'intero patrimonio sociale a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistica. A tali elementi ricavabili dalla documentazione agli atti va aggiunto il fatto, non specificatamente contestato dall'appellata, e largamente verosimile per il tipo di attività svolta da comodante e RI, che le quote di associazione non sono sufficienti per coprire interamente i costi di gestione, arrivando a tale copertura grazie all'apporto del volontariato di donazioni, finanziamenti, convenzioni e sovvenzioni varie. Irrilevante è poi il poco significativo attivo di bilancio alla luce del fatto che l'eventuale attivo non viene distribuito e viene investito per scopi mutualistici in favore di persone diversamente abili. Ne deriva una struttura dell'ente comodatario caratterizzata da una totale assenza di scopo di lucro, con conseguente assenza di natura commerciale vera e propria, a nulla rilevando che i servizi non siano gratuiti. Invero, va osservato, con rilievo che appare decisivo per respingere la tesi restrittiva prospettata dal Comune appellato, che nessuna norma prevede, ai fini dell'esenzione, l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti nell'immobile. Ne deriva che la gratuità o meno dei servizi non può essere elemento discriminante per accertare la natura non commerciale o commerciale dell'ente al fine dell'ottenimento del beneficio. Dagli atti risulta poi che la RI persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività di interesse sociale, anche mediante apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni pubbliche ovvero attraverso lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate. Del resto, gli enti analoghi al presente comodatario sono considerati enti di diritto a mutualità prevalente, e tali tipi di associazioni neppure possono trasformarsi in società a scopo di lucro. Ancora, va ribadito che ciò che rileva è l'assenza di scopo di lucro, ritenendo l'equivalenza di tale espressione con quella di “modalità non commerciale” di svolgimento dell'attività assistenziale, richiesta agli altri soggetti (diversi dagli E.T.S.) ai fini dell'esenzione. Come per tutte le cooperative sociali, a differenza delle società commerciali,
l'iscrizione nella sezione "imprese sociali" del Registro imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione al RUNTS. A partire dal 21 marzo 2022 gli enti iscritti nella sezione "imprese sociali" sono inclusi nell'elenco degli enti iscritti al RUNTS. Infine, non può essere dimenticata la decisione n. 2013/284 del 19.12.2012 della Commissione Europea che ha stabilito che le attività no profit possono considerarsi prive del requisito della commercialità se agiscono senza scopo di lucro, non in concorrenza con le imprese del settore, e se sono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà. E non pare revocabile in dubbio che la RI de qua sia in possesso di tutte tali caratteristiche. Pertanto, essendo stata provata dalla contribuente anche la natura non commerciale della RI la pretesa del Comune va dichiarata illegittima, con conseguente annullamento dell'atto di accertamento in questione. (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 2 - nr. 495/2024 depositata il 6.6.2024). L'altalena giurisprudenziale consente al compensazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 528/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Onlus - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Zevio - Via Ponte Perez N. 2 37100 Verona VR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025007304 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025009782 TASI 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 17/02/2026 Richieste delle parti:
la Ricorrente si richiama alla sentenza di appello, rimettendosi comunque alla Corte;
la Resistente chiede un eventuale rinvio nell'ipotesi che possano aprirsi vari scenari.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La questione è ben nota alle parti, trattandosi di contenzioso che li ha interessati per varie annualità.
Appare inutile – allo stato – attendere la sentenza della Cassazione essendo ormai il quadro ben delineato dalla sentenza di appello. Ciò consente di pronosticare un improbabile nuovo scenario, che comunque – ammesso e non concesso che vi sia - non pregiudicherebbe irreversibilmente alcun diritto.
La Corte scaligera, effettivamente, aveva – in passato - dato ragione al Comune. Ma le sentenze sono state riformate in Appello con una motivazione che questa Corte ritiene di condividere, anche alla luce della giurisprudenza di Cassazione e della norma di interpretazione frattanto promulgata.
Pertanto la motivazione è costituita dalla sentenza per l'identica fattispecie e per le medesime parti, ex art.118 disp.att. c.p.c. La sentenza è ben nota alle parti ed è versata in atti (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 2 - nr. 495/2024 depositata il 6.6.2024).
Di seguito viene riportata.
“Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado per i seguenti motivi. Il primo giudice ha errato nel non accertare il diritto all'esenzione per la natura di enti non commerciali della comodante e della RI. Il primo giudice ha errato nell'aver omesso di accertare il diritto all'esenzione per la mancanza di scopo di lucro della RI , posto che nessuna norma prevede, ai fini dell'esenzione, l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti nell'immobile, essendo rilevante l'assenza di scopo di lucro, ritenendo l'equivalenza di tale espressione con quella di “modalità non commerciale” di svolgimento dell'attività assistenziale, richiesta agli altri soggetti (diversi dalle onlus) ai fini dell'esenzione. Il primo giudice ha errato nel valutare l'onere della prova in merito alle modalità con cui viene svolta l'attività assistenziale da parte della RI, avendo la Fondazione documentato che l'attività svolta dall'Società_1 non solo non era diretta, né idonea, a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, ma neppure era svolta secondo modalità oggettive, astrattamente economiche, tendenti al pareggio tra costi e ricavi, essendo infatti lo svolgimento dell'attività assistenziale, come emerso dai bilanci, resa possibile solo grazie a due fattori: il volontariato, da un lato, e le donazioni, finanziamenti, convenzioni e sovvenzioni - che, soli, consentivano all'Società_1 di (talvolta) pareggiare i costi e ottenere un modesto attivo, e non essendo le “rette” richieste agli assistiti dirette a coprire, neppure nelle intenzioni, i costi del servizio, risultando esse parametrate solo alla gravità dell'handicap, con il divieto di distribuire gli eventuali utili e l'eventuale attivo di liquidazione, a nulla rilevando che anche gli enti del terzo settore possono emettere fatture ed esporre l'IVA. Il primo giudice ha errato laddove ha ritenuto possibile e dovuto il controllo della comodante sull'attività della RI . Il primo giudice ha errato nel non aver dichiarato illegittimità della contestazione e della applicazione della sanzione per omessa denuncia . L'appello è fondato e va accolto. Va premesso che si è formato il giudicato per mancata impugnazione sulla questione afferente la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento. Parte appellante invoca l'applicazione dell'agevolazione prevista dal d.lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), richiamata dalla normativa in tema di IMU (art. 9 comma 8 d lgs 23/2011), in vigore per il periodo relativo all'annualità per cui è causa, secondo cui: “Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992”. L'art. 7 del d lgs 504 citato, dettato in tema di ICI, prevede che siano esenti dall'imposta
“gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché' delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. Secondo parte appellata non sussisterebbero le condizioni per l'applicazione del beneficio, né in riferimento al presupposto soggettivo dell'utilizzo diretto dell'immobile, né per la natura del soggetto comodatario, né per la modalità di esercizio dell'attività stessa da parte del detto soggetto. Per quanto riguarda l'aspetto dell'utilizzo diretto, va rilevato come lo stesso orientamento della Corte di Cassazione fatto valere dal Comune appellato abbia ampliato l'area di applicazione del beneficio de quo anche alle ipotesi di utilizzo indiretto degli immobili da parte del contribuente che invoca il beneficio, a condizione però che si tratti di comodato gratuito o comunque di un rapporto non in grado di produrre redditività, poi a condizione che vi sia un collegamento strumentale tra concedente e concessionario e infine a condizione che il concessionario/comodatario non svolga attività commerciale. Del resto, la scelta della Corte di Cassazione di aprire ai casi di utilizzo indiretto è stata dettata anche dalla constatazione esperienziale secondo la quale soggetti come parte appellante, costituiti come onlus, a cui non di rado possono partecipare enti territoriali di carattere istituzionale o enti religiosi, in molti casi non dispongono di strutture proprie idonee a prestare direttamente attività assistenziali, tra l'altro in ipotesi così gravi e complesse – e di conseguenza anche costose -, come per l'assistenza agli spastici caratterizzanti il caso concreto. Gravare con l'imposizione IMU detti operatori determinerebbe, in ogni caso, un ulteriore costo che, inevitabilmente, sarebbe destinato a essere trasferito (in particolare nei casi in cui gli enti operino senza trarre profitti dall'attività svolta) sugli assistiti, così potendo determinare una richiesta di contributi di sostegno (eventualmente anche ai Comuni stessi),
o anche casi di assistenza non più adeguata. La questione è stata presa in considerazione dalla stessa Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione 4/DF del 4 marzo 2013, dopo aver sottolineato che il d.lgs. 446/97 non sarebbe applicabile in tema di IMU, ha rilevato come la Corte di Cassazione abbia fondato le sue argomentazioni sul presupposto che gli immobili venissero concessi in locazione all'utilizzatore, circostanza che, presupponendo la creazione di un reddito, avrebbe espresso una situazione di fatto sintomatica di capacità contributiva, inidonea a giustificare l'esenzione dall'imposta. La risoluzione prosegue osservando come, nel caso di concessione in comodato, non ne deriverebbe alcun reddito all'ente proprietario;
il comodato, infatti, contratto essenzialmente gratuito, per l'Agenzia non costituirebbe una manifestazione di ricchezza e capacità economica, quindi, nel caso in cui un immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento delle attività meritevoli di cui all'art. 7 citato, potrebbe trovare applicazione l'esenzione in oggetto. Sul punto è intervenuta da ultimo anche la legge statale: come rilevato dalla stessa parte appellata, con la legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023), all'art. 1, comma 71, si è stabilito che gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un soggetto di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del UI (enti non commerciali), funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'art. 7, comma 1 d.lgs. 504/1992, con modalità non commerciali. Infine, come accennato, la stessa Cassazione, anche precedentemente alla norma suddetta, trattando di una fattispecie di concessione in comodato, con l'ordinanza n. 25508 del 2015, pur rilevando l'esistenza dell'orientamento invocato da parte appellata, ha affermato che”…Tuttavia, qualora si analizzino le fattispecie che hanno dato luogo alle pronunce della Corte in proposito, si può verificare che si tratta di ipotesi di "locazione" del bene ad altro ente…o di "concessione di beni demaniali"…La ragione sostanziale di siffatto orientamento è facilmente individuabile nell'effetto distorsivo, rispetto alle finalità tutelate dalla norma (l'esercizio di attività "protette"), che in tali situazioni si determina, in quanto il bene viene utilizzato dal possessore per "una finalità economica produttiva di reddito" (il caso della locazione è emblematico) e non per lo svolgimento dei compiti istituzionali…con riferimento al caso di specie…ne emerge una situazione…che…configura una fattispecie assai simile a quella considerata nella Risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013, in cui l'Amministrazione ha ritenuto che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504 del 1993 spettasse nell'ipotesi in cui l'immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente per lo svolgimento di un'attività meritevole prevista dalla norma agevolativa”. Orbene, nel caso che ci occupa, trattandosi pacificamente di comodato gratuito tra concedente e concessionario svolgenti la medesima attività di ausilio a persone diversamente abili, ricorrono senza dubbio le prime due condizioni poste dalla Corte di Cassazione per ottenere il beneficio in caso di utilizzo indiretto degli immobili in questione. Residua la valutazione sull'esistenza o meno della terza condizione di cui sopra ossia lo svolgimento dell'attività da parte della concessionaria/ RI secondo forme e modalità non commerciali. E tale valutazione, chiaramente, trattandosi di beneficio fiscale, soffre dell'applicazione dell'onere della prova a carico della parte contribuente. Inoltre, tale valutazione, dovendo adottarsi lo stesso schema interpretativo sostanzialistico che ha condotto la Corte di Cassazione all'ampliamento del beneficio anche ai casi di utilizzazione indiretta, non può che far prevalere la sostanza sulla mera forma. In altri termini, muovendo dall'analisi della documentazione versata in causa dalle parti, sebbene fiscalmente e quindi formalmente l'associazione no profit o del cd. terzo settore qui RI emetta fatture ed esponga IVA, vanno valorizzati i seguenti elementi di fatto e, appunto, sostanziali: • ¬ vige il divieto di distribuzione di utili e, in concreto, non risulta alcuna distribuzione di utili;
• ¬ vige il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale e non risulta una violazione di tale regola;
• ¬ vige la regola, in caso di scioglimento dell'ente, della devoluzione dell'intero patrimonio sociale a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistica. A tali elementi ricavabili dalla documentazione agli atti va aggiunto il fatto, non specificatamente contestato dall'appellata, e largamente verosimile per il tipo di attività svolta da comodante e RI, che le quote di associazione non sono sufficienti per coprire interamente i costi di gestione, arrivando a tale copertura grazie all'apporto del volontariato di donazioni, finanziamenti, convenzioni e sovvenzioni varie. Irrilevante è poi il poco significativo attivo di bilancio alla luce del fatto che l'eventuale attivo non viene distribuito e viene investito per scopi mutualistici in favore di persone diversamente abili. Ne deriva una struttura dell'ente comodatario caratterizzata da una totale assenza di scopo di lucro, con conseguente assenza di natura commerciale vera e propria, a nulla rilevando che i servizi non siano gratuiti. Invero, va osservato, con rilievo che appare decisivo per respingere la tesi restrittiva prospettata dal Comune appellato, che nessuna norma prevede, ai fini dell'esenzione, l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti nell'immobile. Ne deriva che la gratuità o meno dei servizi non può essere elemento discriminante per accertare la natura non commerciale o commerciale dell'ente al fine dell'ottenimento del beneficio. Dagli atti risulta poi che la RI persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività di interesse sociale, anche mediante apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni pubbliche ovvero attraverso lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate. Del resto, gli enti analoghi al presente comodatario sono considerati enti di diritto a mutualità prevalente, e tali tipi di associazioni neppure possono trasformarsi in società a scopo di lucro. Ancora, va ribadito che ciò che rileva è l'assenza di scopo di lucro, ritenendo l'equivalenza di tale espressione con quella di “modalità non commerciale” di svolgimento dell'attività assistenziale, richiesta agli altri soggetti (diversi dagli E.T.S.) ai fini dell'esenzione. Come per tutte le cooperative sociali, a differenza delle società commerciali,
l'iscrizione nella sezione "imprese sociali" del Registro imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione al RUNTS. A partire dal 21 marzo 2022 gli enti iscritti nella sezione "imprese sociali" sono inclusi nell'elenco degli enti iscritti al RUNTS. Infine, non può essere dimenticata la decisione n. 2013/284 del 19.12.2012 della Commissione Europea che ha stabilito che le attività no profit possono considerarsi prive del requisito della commercialità se agiscono senza scopo di lucro, non in concorrenza con le imprese del settore, e se sono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà. E non pare revocabile in dubbio che la RI de qua sia in possesso di tutte tali caratteristiche. Pertanto, essendo stata provata dalla contribuente anche la natura non commerciale della RI la pretesa del Comune va dichiarata illegittima, con conseguente annullamento dell'atto di accertamento in questione. (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 2 - nr. 495/2024 depositata il 6.6.2024). L'altalena giurisprudenziale consente al compensazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate