Art. 1.
Le controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, che erano state proposte, prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile , davanti le Commissioni previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 , e dagli articoli 14 e 15 del regio decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450 , sono devolute alla competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
Le controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, che erano state proposte, prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile , davanti le Commissioni previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 , e dagli articoli 14 e 15 del regio decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450 , sono devolute alla competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.