Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 3
Nel danneggiamento previsto dagli artt. 11 e segg. della legge 1 giugno 1939 n. 1089 il bene culturale ha una tutela diretta, perché già individuato dall'autorità, mentre nel danneggiamento di cui all'art. 733 cod. pen. questo accertamento manca, e la culturalità rileva obiettivamente solo ai fini della punibilità, purché il pregiudizio sia gigante. Ne consegue che mentre nel primo caso la culturalità del bene è già stata stabilita nei modi previsti e dalla competente autorità amministrativa, nel secondo il pregiudizio e la sua entità devono essere determinati dal giudice.
La struttura della contravvenzione di cui all'art. 733 c.p. e del danneggiamento delle cose d'antichità' e d'arte previsto dalla legge 1089 del 1939, e la rispettiva funzione di tutela suppletiva o diretta, rendono evidente che le due fattispecie non possono concorrere nella tutela dello stesso fatto. In particolare con l'art. 733 c.p. all'agente viene richiesto solo di conoscere il rilevante pregio della cosa, mentre il nocumento non deve riguardare la cosa stessa, ancorché di interesse culturale eccezionale, ma lo stesso patrimonio nazionale unitariamente considerato.
La contravvenzione di cui all'art. 733 cod. pen. (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) costituisce un presidio esterno al sistema di tutela apprestato dalla legge 1 giugno 1939 n. 1089, che tra le sue figure di reato contempla anche il danneggiamento delle cose d'antichità e d'arte. Pertanto la tutela codicistica è residuale rispetto alla più incisiva protezione fornita dalla legge del 1939 che presuppone che la cosa di antichità e d'arte sia stata individuata dalla competente autorità e, quindi,sottoposta a speciale tutela, mentre il reato codicistico (art. 733 c.p.) non ha tra i suoi dati costitutivi la preselezione da parte dell'autorità del bene culturale e costituisce una eccezione al danneggiamento comune, che non è configurabile quando abbia per oggetto cosa propria dell'agente. Per la integrazione del reato di cui all'art. 733 c.p. basta la conoscenza del rilevante pregio della cosa, e non della culturalità del bene, ed il verificarsi del nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico derivante dal fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/1999, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIAMMANCO Pietro Presidente del 22/01/1999
1. Dott. PIOLETTI Giovanni Consigliere SENTENZA
2. " SAVIGNANO Giuseppe Consigliere N. 151
3. " TERESI Alfredo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " SQUASSONI Claudia Consigliere N. 37271/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BO RE LO n. a Nule il 16 febbraio 1928 avverso la sentenza della Pretura di Montefiascone, Sezione distaccata di Viterbo, del 12 giugno 1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione del Cons. dr. Giovanni Pioletti;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Sost. d. Martusciello Vittorio che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udita la Parte civile che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Roberto Fava che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con sentenza del Pretore di Montefiascone, Sezione distaccata della Pretura Circondariale di Viterbo, del 12 giugno 1998, CR TO GE è stato condannato alla pena di L. 300.000 d'ammenda, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile, per il reato di cui all'art.633 cod.pen., per avere, quale proprietario del terreno in loc. Poggio Marano - Fontana dell'Oppio del Comune di Cellere, nell'eseguire lavori agricoli di dissodamento del terreno stesso, gravemente danneggiato cose d'interesse archeologico di cui gli era noto il rilevante pregio, in data antecedente e prossima al 15 febbraio 1996.
Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per Cassazione, illustrato con successiva memoria, deducendo il difetto di motivazione sul fatto e sull'elemento soggettivo e, inoltre, l'omesso accertamento del nocumento al patrimonio archeologico nazionale. Motivi della decisione:
Rileva la Corte che il fatto materiale risulta incensurabilmente accertato nei suoi dati essenziali, e ciò consente di esaminare il secondo motivo di ricorso, quello concernente la sussistenza degli estremi del reato di cui all'art. 733 c.p. contestato, che se fondato risulterebbe precludere in questa sede lo scrutinio di altre doglianze.
È incontroverso che quando il ricorrente ha dissodato il suo terreno in loc. Poggio Marano - Fontana dell'Oppio, del Comune di Cellere, distruggendo presenze archeologiche esistenti nel sottosuolo, sul fondo in questione non era stato apposto vincolo ai sensi della l. 1^ giugno 1939, n.1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico.
Correttamente, quindi, è stata contestata la contravvenzione di cui all'art. 733 c.p., che costituisce un presidio esterno al sistema di tutela apprestato dalla legge del 1939, che tra le sue figure di reato contempla anche il danneggiamento delle cose d'antichità e d'arte (art.59 in relaz. agli artt.11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21) la cui culturalità risulti acclarata, se appartenenti ad enti nelle forme per questi previste, se invece a privati mediante apposita notifica del grado di interesse delle cose stesse.
Pertanto la tutela codicistica è residuale rispetto alla più incisiva protezione fornita dalla legge del 1939, che però presuppone che la cosa d'antichità e d'arte sia stata individuata dalla competente autorità e, quindi, sottoposta a speciale tutela, mentre il reato codicistico di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (art.733 c.p.)non ha tra i suoi dati costitutivi la preselezione da parte dell'autorità del bene culturale e costituisce una eccezione al danneggiamento comune, che non è configurabile quando abbia per oggetto cosa propria dell'agente. Dati fondanti di questa fattispecie sono quindi la sola conoscenza da parte dell'agente del rilevante pregio della cosa (e non della culturalità del bene) e il verificarsi della condizione obiettiva di punibilità, costituita dal nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale derivante dal fatto. La struttura delle due fattispecie di danneggiamento e la loro delineata funzione di tutela diretta o suppletiva, per quei beni culturali non ancora individuati, rende evidente che esse non possono concorrere nella tutela dello stesso fatto (contra, Sez. III, 29 aprile 1998, n. 7129, Salogni,211207; Sez. III, 27 novembre 1996, n.4052 C.c., De Donno, 206629; Sez. II, 18 marzo 1988, n. 7083,Brasi,
178618; conf. Sez. II, 20 gennaio 1989, n. 6478, Castellani, 181184). L'evidenza si accentua se si considera la condizione obiettiva di punibilità, che, proprio perché si incrimina un danneggiamento di cosa propria, proprio perché nell'agente viene richiesto solo quel minimo di psichicità in ordine al valore della cosa consistente nell'essergli noto il "rilevante pregio" della cosa stessa, costituisce la determinante ragione dell'intervento della sanzione penale, e perciò richiede non che la cosa danneggiata sia di interesse culturale eccezionale, non che il danno di qualsivoglia rilevanza riguardi lo specifico bene oggetto della condotta colpevole, ma che lo stesso patrimonio nazionale unitariamente considerato abbia subito nocumento un parallelo in positivo lo si rinviene nella disciplina delle espropriazioni di cui all'art.54 della l. n.1089 del 1939 secondo cui il ricorso all'espropriazione deve rispondere ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla legge).
In sintesi: nel danneggiamento della legge speciale il bene culturale ha una tutela diretta, perché già individuato dall'autorità, nel danneggiamento codicistico invece questo accertamento manca, e la culturalità rileva obiettivamente solo ai fini della punibilità purché il pregiudizio sia "gigante". Ne consegue inoltre che mentre nel primo caso la culturalità del bene è stata già stabilita nei modi previsti e dalla competente autorità amministrativa, nel secondo il pregiudizio e la sua entità devono essere determinati dal giudice.
Non avendo il Pretore acclarato il documento che il fatto ha arrecato al patrimonio culturale nazionale, indagine questa che deve precedere quella sull'elemento soggettivo, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Pretura Circondariale di Viterbo per nuovo esame.
P. Q. M.
Visto l'art. 623 c.p.p.;
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura Circondariale di Viterbo.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1999