Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/10/2002, n. 14494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14494 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C.59840 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 44 94/0 2 LA Oggetto Tributaria Reddito di impress. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giovanni PAOLINI R.G.N. 9549/98 Cron. 33828 GRAZIADEIDott. Giulio Consigliere Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. PE FALCONE Ud.12/04/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente 59840 SENTENZA N. sul ricorso proposto da: LA US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 2, presso lo studio dell'avvocato MILANA CARLO, che lo difende, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
UFF DISTRETTUALE II DD TIVOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 177/97 della Commissione 1528 tributaria regionale di ROMA, depositata il 15/10/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. PE FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo VO PE ha impugnato l'avviso di accertamento con il quale l'ufficio ha elevato il reddito di impresa. La Commissione Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso ed ha rideterminato il reddito, mentre la Commissione Regionale ha accolto l'appello dell'ufficio. Ha proposto ricorso il contribuente deducendo quattro motivi. Hanno resistito il Ministero delle Finanze. Motivi della decisione Preliminarmente va rilevato che il ricorso del contribuente è stato notificato nei confronti dell'ufficio IIDD di Tivoli, soggetto che per legge è parte solo nei giudizi davanti alla commissione tributaria provinciale e regionale, ma non anche nel giudizio in cassazione. Una tale vocatio in ius è del tutto irrituale e non è suscettibile di alcuna sanatoria poiché è stato convenuto in giudizio un soggetto che non è legittimato a starvi, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (cfr. in tali sensi tra le altre Cass. sentenze nn. 217/02, 456/02, 522/02,1099/02, 2807 e 12351/1999, 657/00 e ord. n.717/00). Nella specie non sono emersi elementi nuovi, idonei a fare modificare questo orientamento, ormai consolidato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 12.4.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. CASSAZION Il Presidente Il cons. est. Dr. PE Falcone Dr. oftanti Paolin PRENCINSO B I IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 OTT. 2002 Casano Oggi IL CANCELLIERE C1 A Arnaldo Casana