Art. 1. (Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra)
Le tabelle C, E ed F annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.
L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue.
A decorrere dal 1 luglio 1971 l'assegno integrativo di cui all'ultimo comma dell' articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' soppresso.
Le tabelle C, E ed F annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.
L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue.
A decorrere dal 1 luglio 1971 l'assegno integrativo di cui all'ultimo comma dell' articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' soppresso.