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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IS AN NT, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2348/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ag. Entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 798/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 16/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020199007187501000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020050011274105000 TARSU/TIA 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110001809019000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110021430302000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110021430302000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140006132349000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140006132349000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140006132349000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100770/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100770/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100770/2014 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, così conclude “Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Calabria riformare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catanzaro n. 798/1/2023, pronunciata il 2.3.2022 e depositata in data 16.3.2023, mai notificata, nella parte in cui si pronuncia sull'accoglimento del ricorso di prime cure e cosi statuisce: “annulla l'avviso di intimazione n. 03020199007187501000 e, relativamente all'omessa notifica o prescrizione, le seguenti cartelle esattoriali e avviso di accertamento recanti n. 03020050011274105000, 03020110001809019000, 03020110021430302000, 03020120017354655000, 03020140006132349000 e l'avviso di accertamento esecutivo TDY01T100770/2014.” Conseguentemente dichiarare la validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento 03020199007187501000 notificata a mezzo pec in data 3.12.2019; dichiarare, altresì, la validità ed efficacia della documentazione prodotta ai fini della verifica della correttezza delle procedure adottate dall'Agente della Riscossione con la notifica delle cartelle, avvisi di accertamento e dei successivi atti e dichiarare l'attualità del credito vantato dal medesimo Agente della Riscossione con le cartelle 03020110001809019000, 03020110021430302000, 03020120017354655000, 03020140006132349000 e l'avviso di accertamento esecutivo TDY01T100770/2014. e contestualmente dichiarare inammissibile l'opposizione di prime cure per intempestività ai sensi dell'art 21 Dlgs 546/92, rispetto a tale valutazione;
con vittoria delle spese processuali relative a questo ed al precedente grado di giudizio”.
Resistente/Appellato: Resistente_1 , come rappresentato e difeso, così conclude: “Voglia l'Ill.ma CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO PER LA CALABRIA, disattesa Resistente_1ogni contraria istanza eccezione e difesa, per tutte le ragioni esposte in favore del sig. : - RIGETTARE l'appello proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione;
- ACCOGLIERE il Resistente_1ricorso avanzato dal sig. e, per l'effetto, ANNULLARE l'intimazione di pagamento n. 03020199007187501000 in relazione ai crediti sottesi alle cartelle di pagamento n. 03020050011274105000, n. 03020090002217142000, n. 03020110001809019000, n. 03020110021430302000, n. 03020120017354655000, n. 03020130018993963000, n. 03020140006132349000 e n. 03020180012653391000 ed all'avviso di accertamento esecutivo TDY01T100770/2014. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_11. Con ricorso iscritto al n. 1017/2020 ha impugnato l'intimazione di pagamento 030
2019 90071875 01 000 notificata in data 3.12.2019, limitatamente alle cartelle n. 03020050011274105000, n. 03020090002217142000, n. 03020110001809019000, n. 03020110021430302000, n. 03020120017354655000, n. 03020130018993963000, n.
03020140006132349000 e n. 03020180012653391000, e l'avviso di accertamento esecutivo
TDY01T100770/2014; chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Eccepiva l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento perché proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici registri;
la mancata/omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento;
la decadenza/prescrizione delle somme;
il difetto di motivazione dell'atto opposto;
l'illegittimità del calcolo dei compensi.
Si costituiva in giudizio l'AdER, evidenziando preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del contraddittorio o, in subordine, chiedendo che il Giudice disponesse l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 D.LGS. 546/92. In via ulteriormente gradata, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore, ai sensi del disposto di cui all'art 39
D.LGS. 112/99, e la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per intempestività, con riferimento alle eccezioni poste avverso gli atti precedentemente notificati. Nel merito, evidenziava la legittimità delle procedure adottate. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, sez. 1, con sentenza n. 798/2023 depositata in data 16.03.2023, accoglieva il ricorso, ritenendo la prescrizione di parte dei tributi portati in alcune cartelle e il difetto di notifica di altre delle cartelle, annullando per l'effetto l'avviso di intimazione n.
03020199007187501000, relativamente alle cartelle esattoriali 03020050011274105000,
03020110001809019000, 03020110021430302000, 03020120017354655000,
03020140006132349000 e l'avviso di accertamento esecutivo TDY01T100770/2014.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello depositato in data 23.10.2023 l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione insistendo nella fondatezza dell'avviso di accertamento annullato.
Si è costituito in giudizio con proprie controdeduzioni Resistente_1, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione perché tardiva e l'inammissibilità della produzione documentale prodotta soltanto in grado di appello, chiedendo infine il rigetto dell'appello per la prescrizione degli atti impugnati o per la mancata prova della loro notifica. Avanzava, inoltre, appello incidentale chiedendo l'accoglimento del ricorso introduttivo anche in relazione alle cartelle ritenute non prescritte dal Giudice di primo grado.
4. All'udienza del 07.11.2025, sentire le Parti, la Corte si riservava. All'udienza del 29.12.2025, la riserva veniva sciolta e la causa decisa ai sensi di cui in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
BU IA ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020199007187501000, con le sottese otto cartelle, e l'avviso di accertamento esecutivo n. TDY01T100770/2014.
Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, considerando non notificate le cartelle di pagamento n. 03020050011274105000 e n. 03020140006132349000 e l'avviso di accertamento esecutivo TDY01T100770/2014, e prescritti i crediti sottesi alle cartelle n. 03020110001809019000, n.
03020110021430302000 e n. 03020120017354655000. Riteneva valide le restanti tre cartelle.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto la parziale riforma della sentenza gravata, producendo documentazione dalla quale dovrebbe trarsi la corretta e tempestiva notifica di alcuni degli atti annullati, da ritenersi in realtà non prescritti, ed in particolare delle cartelle nn.
03020110001809019000, 03020110021430302000, 03020120017354655000,
03020140006132349000 e dell'avviso di accertamento esecutivo n. TDY01T100770/2014, essendovi dunque acquiescenza relativamente alla cartella n. 03020050011274105000, già annullata.
Relativamente alle restanti cartelle impugnate n. 03020090002217142000, n.
03020130018993963000 e n. 03020180012653391000, la Corte aveva rigettato il ricorso ritendo non spirato il termine di prescrizione.
Invero, l'appello dell'Agente della Riscossione è fondato.
Preliminarmente, deve darsi atto della legittimità della notifica effettuata dall'AdER a mezzo di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri, in quanto, a mente dell'art. 26 D.P.R. 602/73, “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio
o l'azienda. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600”. Quindi, la presenza nell'INI-PEC è richiesta solo per l'indirizzo del destinatario, fermo restando che l'indirizzo di partenza consentiva di riconoscere chiaramente il soggetto mittente. Nel merito, AdER ha prodotto atti idonei a dimostrare l'interruzione della prescrizione, ed in particolare: Preavviso di Fermo Amministrativo n. 03080201400000344000 notificato con raccomandata del 2.7.14; CPI 03076201500002718000 notificato con raccomandata 18.8.15;
Preavviso di Fermo Amministrativo 03080201500008989000 notificato con raccomandata del
06.10.2015; CPI 03076201600002013000 notificato con raccomandata 4.5.2016; AVI
03020169004133314000 notificato a mezzo pec in data 26.10.16; AVI 03020179004390457000 notificato a mezzo pec in data 28.9.2017; AVI 03020199007187501000 notificato a mezzo pec in data
3.12.2019.
Tale documentazione è da ritenersi ammissibile in quanto, nel processo tributario, alla luce del principio di specialità previsto dall'articolo 1 del D.LGS. 546/1992, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3, non trova applicazione, essendo la materia tributaria regolata dall'art. 58, comma 2, del citato D.LGS., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. Il richiamato art. 58, comma 2, D. .LGS. n. 546 del 1992 infatti, espressamente prevede e consente la produzione di nuovi documenti in appello, con la conseguenza che, nel processo tributario, mentre non sono ammesse prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 22776/2015; n. 3661/2015), a nulla rilevando l'eventuale irritualità della loro produzione in primo grado (Cass. n. 22776/2015; n. 23616/2011).
L'esito complessivo del giudizio, e la produzione documentale resa solo in questo grado, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
In riforma parziale della sentenza impugnata, la Corte accoglie il ricorso introduttivo del contribuente relativamente alla cartella n. 03020050011274105000.
Rigetta nel resto.
Spese del doppio grado compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IS AN NT, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2348/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ag. Entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 798/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 16/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020199007187501000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020050011274105000 TARSU/TIA 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110001809019000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110021430302000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110021430302000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140006132349000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140006132349000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140006132349000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100770/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100770/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100770/2014 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, così conclude “Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Calabria riformare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catanzaro n. 798/1/2023, pronunciata il 2.3.2022 e depositata in data 16.3.2023, mai notificata, nella parte in cui si pronuncia sull'accoglimento del ricorso di prime cure e cosi statuisce: “annulla l'avviso di intimazione n. 03020199007187501000 e, relativamente all'omessa notifica o prescrizione, le seguenti cartelle esattoriali e avviso di accertamento recanti n. 03020050011274105000, 03020110001809019000, 03020110021430302000, 03020120017354655000, 03020140006132349000 e l'avviso di accertamento esecutivo TDY01T100770/2014.” Conseguentemente dichiarare la validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento 03020199007187501000 notificata a mezzo pec in data 3.12.2019; dichiarare, altresì, la validità ed efficacia della documentazione prodotta ai fini della verifica della correttezza delle procedure adottate dall'Agente della Riscossione con la notifica delle cartelle, avvisi di accertamento e dei successivi atti e dichiarare l'attualità del credito vantato dal medesimo Agente della Riscossione con le cartelle 03020110001809019000, 03020110021430302000, 03020120017354655000, 03020140006132349000 e l'avviso di accertamento esecutivo TDY01T100770/2014. e contestualmente dichiarare inammissibile l'opposizione di prime cure per intempestività ai sensi dell'art 21 Dlgs 546/92, rispetto a tale valutazione;
con vittoria delle spese processuali relative a questo ed al precedente grado di giudizio”.
Resistente/Appellato: Resistente_1 , come rappresentato e difeso, così conclude: “Voglia l'Ill.ma CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO PER LA CALABRIA, disattesa Resistente_1ogni contraria istanza eccezione e difesa, per tutte le ragioni esposte in favore del sig. : - RIGETTARE l'appello proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione;
- ACCOGLIERE il Resistente_1ricorso avanzato dal sig. e, per l'effetto, ANNULLARE l'intimazione di pagamento n. 03020199007187501000 in relazione ai crediti sottesi alle cartelle di pagamento n. 03020050011274105000, n. 03020090002217142000, n. 03020110001809019000, n. 03020110021430302000, n. 03020120017354655000, n. 03020130018993963000, n. 03020140006132349000 e n. 03020180012653391000 ed all'avviso di accertamento esecutivo TDY01T100770/2014. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_11. Con ricorso iscritto al n. 1017/2020 ha impugnato l'intimazione di pagamento 030
2019 90071875 01 000 notificata in data 3.12.2019, limitatamente alle cartelle n. 03020050011274105000, n. 03020090002217142000, n. 03020110001809019000, n. 03020110021430302000, n. 03020120017354655000, n. 03020130018993963000, n.
03020140006132349000 e n. 03020180012653391000, e l'avviso di accertamento esecutivo
TDY01T100770/2014; chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Eccepiva l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento perché proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici registri;
la mancata/omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento;
la decadenza/prescrizione delle somme;
il difetto di motivazione dell'atto opposto;
l'illegittimità del calcolo dei compensi.
Si costituiva in giudizio l'AdER, evidenziando preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del contraddittorio o, in subordine, chiedendo che il Giudice disponesse l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 D.LGS. 546/92. In via ulteriormente gradata, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore, ai sensi del disposto di cui all'art 39
D.LGS. 112/99, e la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per intempestività, con riferimento alle eccezioni poste avverso gli atti precedentemente notificati. Nel merito, evidenziava la legittimità delle procedure adottate. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, sez. 1, con sentenza n. 798/2023 depositata in data 16.03.2023, accoglieva il ricorso, ritenendo la prescrizione di parte dei tributi portati in alcune cartelle e il difetto di notifica di altre delle cartelle, annullando per l'effetto l'avviso di intimazione n.
03020199007187501000, relativamente alle cartelle esattoriali 03020050011274105000,
03020110001809019000, 03020110021430302000, 03020120017354655000,
03020140006132349000 e l'avviso di accertamento esecutivo TDY01T100770/2014.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello depositato in data 23.10.2023 l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione insistendo nella fondatezza dell'avviso di accertamento annullato.
Si è costituito in giudizio con proprie controdeduzioni Resistente_1, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione perché tardiva e l'inammissibilità della produzione documentale prodotta soltanto in grado di appello, chiedendo infine il rigetto dell'appello per la prescrizione degli atti impugnati o per la mancata prova della loro notifica. Avanzava, inoltre, appello incidentale chiedendo l'accoglimento del ricorso introduttivo anche in relazione alle cartelle ritenute non prescritte dal Giudice di primo grado.
4. All'udienza del 07.11.2025, sentire le Parti, la Corte si riservava. All'udienza del 29.12.2025, la riserva veniva sciolta e la causa decisa ai sensi di cui in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
BU IA ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020199007187501000, con le sottese otto cartelle, e l'avviso di accertamento esecutivo n. TDY01T100770/2014.
Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, considerando non notificate le cartelle di pagamento n. 03020050011274105000 e n. 03020140006132349000 e l'avviso di accertamento esecutivo TDY01T100770/2014, e prescritti i crediti sottesi alle cartelle n. 03020110001809019000, n.
03020110021430302000 e n. 03020120017354655000. Riteneva valide le restanti tre cartelle.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto la parziale riforma della sentenza gravata, producendo documentazione dalla quale dovrebbe trarsi la corretta e tempestiva notifica di alcuni degli atti annullati, da ritenersi in realtà non prescritti, ed in particolare delle cartelle nn.
03020110001809019000, 03020110021430302000, 03020120017354655000,
03020140006132349000 e dell'avviso di accertamento esecutivo n. TDY01T100770/2014, essendovi dunque acquiescenza relativamente alla cartella n. 03020050011274105000, già annullata.
Relativamente alle restanti cartelle impugnate n. 03020090002217142000, n.
03020130018993963000 e n. 03020180012653391000, la Corte aveva rigettato il ricorso ritendo non spirato il termine di prescrizione.
Invero, l'appello dell'Agente della Riscossione è fondato.
Preliminarmente, deve darsi atto della legittimità della notifica effettuata dall'AdER a mezzo di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri, in quanto, a mente dell'art. 26 D.P.R. 602/73, “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio
o l'azienda. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600”. Quindi, la presenza nell'INI-PEC è richiesta solo per l'indirizzo del destinatario, fermo restando che l'indirizzo di partenza consentiva di riconoscere chiaramente il soggetto mittente. Nel merito, AdER ha prodotto atti idonei a dimostrare l'interruzione della prescrizione, ed in particolare: Preavviso di Fermo Amministrativo n. 03080201400000344000 notificato con raccomandata del 2.7.14; CPI 03076201500002718000 notificato con raccomandata 18.8.15;
Preavviso di Fermo Amministrativo 03080201500008989000 notificato con raccomandata del
06.10.2015; CPI 03076201600002013000 notificato con raccomandata 4.5.2016; AVI
03020169004133314000 notificato a mezzo pec in data 26.10.16; AVI 03020179004390457000 notificato a mezzo pec in data 28.9.2017; AVI 03020199007187501000 notificato a mezzo pec in data
3.12.2019.
Tale documentazione è da ritenersi ammissibile in quanto, nel processo tributario, alla luce del principio di specialità previsto dall'articolo 1 del D.LGS. 546/1992, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3, non trova applicazione, essendo la materia tributaria regolata dall'art. 58, comma 2, del citato D.LGS., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. Il richiamato art. 58, comma 2, D. .LGS. n. 546 del 1992 infatti, espressamente prevede e consente la produzione di nuovi documenti in appello, con la conseguenza che, nel processo tributario, mentre non sono ammesse prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 22776/2015; n. 3661/2015), a nulla rilevando l'eventuale irritualità della loro produzione in primo grado (Cass. n. 22776/2015; n. 23616/2011).
L'esito complessivo del giudizio, e la produzione documentale resa solo in questo grado, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
In riforma parziale della sentenza impugnata, la Corte accoglie il ricorso introduttivo del contribuente relativamente alla cartella n. 03020050011274105000.
Rigetta nel resto.
Spese del doppio grado compensate.