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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/07/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.C. 1264/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.SS Carmela Mascarello Presidente dott.SS Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Relatore dott.SS Roberta Collidà Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopra indicata, promoSS in grado di appello da:
(c.f. ), residente in [...]T.se (TO) – Str. Controparte_1 C.F._1
Val Villata n. 91, elettivamente domiciliata in Torino in P.zza Bernini n. 16 presso lo studio dell'avv. Angelo Possumato del Foro di Torino (c.f. ) che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di appello e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 0110190103 e/o indirizzo di PEC Email_1
-PARTE APPELLANTE- contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._3
Uniti 18, ed elettivamente domiciliato in Pinerolo, Via Carlo Alberto 9, presso l'Avv. Maura Roberto del Foro di Pinerolo ( – Email_2
che lo rappresenta e difende per delega del 24 giugno 2022 C.F._4 allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
-PARTE APPELLATA-
avverso la sentenza n. 604/2024 emeSS il 9 maggio 2024 dal Tribunale di Ivrea nella causa civile iscritta al n. 2031/2022 R.G. avente per oggetto la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio tra i ORi e , pubblicata il 13 CP_2 Controparte_1 maggio 2024.
nel contraddittorio con il 1 CURATORE SPECIALE della minore nata a [...] il [...] e Persona_1 residente in [...], nella persona dell'Avv. Mara GRISOLANO del Foro di Ivrea, nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._5 con studio in Cuorgnè (TO) Piazza della Resistenza n. 5, domicilio eletto, giusto provvedimento di nomina del 28.06.2022 del Tribunale di Ivrea Presidente delegato OT. Alberto Angelo Balzani, la quale ha dichiarato ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0124 442272 o indirizzo di posta elettronica certificata PEC: Email_3
-PARTE INTERVENUTA-
e con l'intervento della Procura Generale presso la Corte d'Appello, in persona del Sostituto Procuratore Generale dottoreSS Nicoletta Quaglino.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto in punto questioni patrimoniali;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 604/2024 emeSS dal Tribunale di Ivrea, Sezione Civile, Giudice OT. AleSSndro Scialabba, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2031/2022, depositata in cancelleria in data 13/5/2024 mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, ogni diversa istanza eccezione e deduzione respinta, In un primo tempo:
Disporre la collocazione temporanea della minore presso un luogo neutro per idoneo periodo al fine di garantire una ripresa del rapporto madre/figlia rimettendosi all'Ill.mo
Tribunale relativamente al regime di visita di entrambi i genitori, disponendo che in assenza di accordo e condivisione tra i genitori, i Servizi Sociali poSSno decidere anche in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione relative alla minore.
Successivamente:
Disporre che il OR quando la figlia tornerà dalla mamma, versi alla CP_2 ORa quale contributo al mantenimento di l'importo di € 500,00, con CP_1 PE rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50 % delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, successivamente documentate
In via istruttoria
Disporre gli accertamenti fiscali a carico del OR;
CP_2
Disporre l'ammissione dei capi di prova per interpello e testi da 1 a 37 di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 che qui si intendono richiamati.
2 In punto spese ed in ogni caso: Con vittoria di spese del giudizio”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA
Respingere il ricorso in appello presentato da controparte in quanto infondato in fatto e diritto e conseguentemente confermare la sentenza n. 604/2024 del Tribunale di Ivrea, Giudice dott. AleSSndro Scialabba RG. 2031/2022 pubblicata il 13/05/2024;
- Col favore delle spese. IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede sin d'ora che l'Ecc.ma Corte voglia richiedere al servizio sociale , in Parte_1 persona delle assistenti dott.SS e dott.SS nonché alla dott.SS Per_2 Per_3
, una relazione di aggiornamento. Per_4 Pt_1
PER IL CURATORE SPECIALE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis,
- acquisire dal Servizio Sociale e dal professionista psicoterapeuta incaricato dalle parti, dr.SS presso Studio Psicologicamente di Borgaro T.se, relazioni aggiornate Per_4 sullo stato psico fisico della minore sì da poter valutare, anche alla luce di auspicate progressioni, la rispondenza dell'attuale stato collocativo al benessere della steSS;
- confermare, allo stato e salva diversa necessità che potrà emergere in corso di giudizio a seguito della valutazione delle relazioni Sociali, la sentenza di primo grado in punto affido e collocazione della minore,
- confermare e disporre la presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale territorialmente competente di tutti gli interventi già in essere (di educativa territoriale, di supporto psicologico e psicoterapico). Confermare in ogni altra parte la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di competenze professionali da corrispondersi in favore della Casse dello Stato, stante l'ammissione del Curatore speciale nominato al Patrocinio a spese dello stato con Delibera dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea n. 669 del 17.03.2021(prot. 1805/2021 già in atti).
PER IL PROCURATORE GENERALE Rigettarsi l'appello.
3 MOTIVAZIONE
Nel presente appello si discute della collocazione della minore , nata il Persona_1
22.9.13 e quindi di anni undici, figlia della ORa , appellante, e Controparte_1 del OR , appellato, coniugi divorziati (sentenza parziale del Tribunale CP_2 di Ivrea del 26 maggio 2023).
è attualmente affidata al CIS di Cirié, posta sotto curatela speciale e collocata PE presso il padre assieme alla sorella maggiore , di vent'anni. Per_5
Il 24.06.2022 il OR introduceva la causa di divorzio dalla moglie separata CP_2 ORa in un contesto di elevata conflittualità tra i coniugi, peraltro acuitasi a CP_1 seguito di un incidente stradale avvenuto poco prima (il 15.5.2022) che aveva comportato gravissime conseguenze per e per la madre, entrambe ospedalizzate per un lungo PE periodo, nonché la morte del compagno della madre, a cui era molto legata. PE
era passeggera su una motocicletta guidata da , all'epoca compagno PE Persona_6 della ORa , deceduto nell'incidente. La ORa si trovava su CP_1 CP_1 un'altra motocicletta. L'incidente ha coinvolto un'automobile che viaggiava in senso opposto. La Sig.ra descrive l'evento come "un fulmine", e sottolinea che le due CP_1 moto non si sono mai toccate. racconta di ricordarsi l'incidente, sostenendo che la PE madre "lo sapeva che quel giorno sarebbe successo un incidente" e che le disse Per_6
"ti voglio bene, addio" poco prima. Afferma che la madre avrebbe voluto sorpaSSre delle auto, oltrepaSSndo la striscia di mezzeria, e che lei "ricorda perfettamente di quando ha superato la striscia bianca". La bambina accusa la madre di essere responsabile dell'evento e della morte di , dicendo "tu hai ammazzato , tu ci sei Per_6 Per_6 venuta addosso" e "l'incidente è stato creato da mia mamma e stava per uccidermi". Il OR ritiene che la madre sia responsabile dell'incidente per negligenza. CP_2
Sostiene che, secondo la documentazione dei Vigili, le moto andavano a una velocità "un pochettino elevata" ed erano in fase di sorpasso. Afferma che se fossero andati a 40 km/h e fossero rimasti sulla destra, la bambina forse non sarebbe stata coinvolta. Sebbene in un primo momento il padre abbia dichiarato di non sapere che andasse PE in moto, le prove (scontrini dei vestiti da moto di pagati dal padre) lo smentiscono. PE
Nonostante le accuse di e del padre, per quell'evento è stato condannato un terzo PE soggetto ritenuto responsabile, e non la madre.
è arrivata in pronto soccorso in condizioni estremamente critiche, in coma grave PE (Glasgow 6), intubata e sedata. Ha subito multiple lesioni gravi, in particolare a livello cerebrale (lesioni contusive e fratture del cranio, con altissimo rischio per la vita), oltre a focolai contusivi polmonari, una lesione della milza, e fratture alla mano e al bacino. È stata operata d'urgenza e ha rischiato la morte più volte, ma ha avuto un recupero rapido. Ha riportato 132 punti in testa. Dopo l'incidente, ha sviluppato una Sindrome Post Traumatica da Stress. La ORa è stata anch'eSS ricoverata e si è risvegliata dal coma per poi CP_1 seguire un percorso riabilitativo. L'incidente è diventato un punto focale nella già compromeSS relazione tra i genitori e ha avuto un impatto traumatico significativo sulla bambina, influenzando profondamente i suoi ricordi e le sue relazioni familiari.
4 Il Tribunale di Ivrea, all'esito di una CTU e dell'acquisizione delle relazioni dei Servizi, con Part la sentenza n. 604/2024 qui impugnata, disponeva, tra l'altro, l'affido di al di PE
, con collocazione presso il padre, la potestà di quest'ultimo di decidere in Pt_1 autonomia le questioni di ordinaria amministrazione e la competenza del Servizio sociale a decidere le questioni di maggior importanza, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore.
Il Tribunale rilevava, sulla scorta delle risultanze peritali e delle relazioni dei Servizi, profili di criticità di entrambi i genitori, in quanto gli stessi apparivano molto conflittuali e non garantivano la figura e il ruolo dell'altro, come nel caso in cui il padre colludeva
“con la figlia quando costei esprimeva il suo rifiuto alla frequentazione della madre”; d'altro canto, la madre si era immotivatamente opposta alla Prima Comunione della figlia , PE mostrando scarsa considerazione dei desideri della piccola. Inoltre, dalle risultanze peritali la madre presentava “tratti di personalità altamente disfunzionale”.
Il Tribunale condivideva il giudizio espresso dalla CTU dott.SS sul rischio di Per_7 destabilizzazione della minore nel caso di allontanamento dal padre perché la PE piccola lo vedeva come unico genitore di riferimento e aveva manifestato affetto verso la sorella maggiore e verso la compagna del OR entrambe conviventi con Per_5 CP_2 Part lui. Dunque, il Tribunale, nell'interesse della minore, confermava l'affido di al PE di , ferma la sua collocazione presso il padre;
disponeva che il padre potesse Pt_1 decidere in autonomia circa le questioni di ordinaria amministrazione relative alla minore. Per tutte le altre questioni, comprese quelle di maggiore importanza relative a istruzione, educazione e salute, il Tribunale indicava la competenza dei Servizi Sociali, sentiti i genitori e la curatrice speciale;
disponeva che la madre potesse avere contatti telefonici con la figlia, con il gradimento di questa ultima, almeno inizialmente alla presenza di un educatore o di una figura professionale;
disponeva che la madre potesse incontrare la figlia in luogo neutro, con il gradimento della minore, inizialmente un'ora a settimana, con graduale aumento degli incontri e successiva progressiva liberalizzazione ove possibile;
disponeva che i Servizi offrissero ai ORi e un CP_2 CP_1 sostegno alla genitorialità, almeno inizialmente in modalità separata nonché un sostegno alla minore assicurandole un percorso psicoterapeutico;
invitava il ad CP_2 intraprendere un percorso psicoeducativo e la a continuare il percorso CP_1 psicoterapeutico intrapreso;
prescriveva un intervento educativo massiccio in favore della minore e raccomandava ai genitori di collaborare con i servizi.
Il Tribunale rigettava la domanda di decadenza dalla responsabilità formulata dal padre nei confronti della madre in quanto quest'ultima continuava a mostrare affetto verso la figlia, “rendendo pronosticabile un recupero delle sue competenze genitoriali”, anche grazie al supporto dei Servizi.
La ORa ha appellato la suddetta sentenza chiedendo, in via pregiudiziale e CP_1 cautelare, di sospenderne o revocarne la provvisoria esecutorietà in punto questioni patrimoniali;
in via principale e nel merito, di accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado (in sostanza, fermo l'affidamento di ai Servizi, collocarla PE temporalmente presso “un luogo neutro” per “garantire una ripresa del rapporto
5 madre/figlia”, rimettendosi al Giudice relativamente al regime di visita di entrambi i genitori, per poi collocarla definitivamente presso la madre, con obbligo del padre, in tal caso, di pagare un contributo al mantenimento della figlia di 500 euro mensili); infine, in via istruttoria, di ammettere le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, comprese quelle tese ad accertare i redditi effettivi del OR . CP_2 Part L'appellante afferma, da un lato, la correttezza dell'affidamento della minore al di e, dall'altro, l'iniquità della collocazione della figlia presso il padre e il conferimento Pt_1
a quest'ultimo dell'autonomia per le decisioni di ordinaria amministrazione. Evidenzia che la sentenza riporta solo parzialmente le risultanze della CTU e delle relazioni dei Servizi e comunque, essendo stata emeSS dopo dieci mesi dalla CTU, non prende in considerazione l'evoluzione della situazione. Infatti, la Curatrice speciale ha rilevato che il padre non aveva favorito gli incontri con la madre, neppure in luogo neutro, e il programma educativo non era stato ancora avviato. Anche la dott.SS , nella Per_7 propria CTU, aveva riconosciuto, da un lato, il desiderio della bambina di riavvicinarsi alla madre e, dall'altro, il comportamento ostativo del padre nella ripresa del rapporto madre-figlia. La CTU, inoltre, aveva indicato come negativo il contesto dei nonni paterni tanto da indicare una limitata frequentazione degli stessi da parte della minore, però il Giudicante non aveva mai provveduto a tale limitazione.
Il OR , costituitosi, chiede di respingere l'appello e, in via istruttoria, di CP_2 disporre una relazione di aggiornamento del Servizio sociale . Parte_1
L'appellato rileva che il Tribunale ha correttamente disposto il collocamento di PE presso di lui in quanto non solo dalla CTU era emerso un rischio di destabilizzazione emotiva di nel caso di allontanamento dal padre, genitore di riferimento, ma anche PE perché la steSS minore aveva espresso all'educatrice e agli assistenti sociali la volontà di non voler più incontrare la madre. Inoltre, la Curatrice aveva indicato la collocazione presso il padre come la soluzione meno traumatica. L'appellato rileva, inoltre, che il Tribunale ha correttamente deciso non solo di conferirgli il potere di decidere in autonomia per le questioni di ordinaria amministrazione, ma Part anche di affidare la minore ai Servizi sociali del di con il fine di limitare le Pt_1 occasioni di conflitto genitoriale. Evidenzia l'inadeguatezza del contesto materno per garantire una crescita sana a in PE quanto la madre ha dimostrato di non riuscire ad entrare in empatia con i bisogni e i desideri della minore. La domanda di collocazione extra familiare non risponde ai bisogni della minore, anche se dichiara di essere disponibile ad incontrare la madre per PE visite brevi. L'appellato riferisce che i percorsi educativi e psicologici a favore di sono stati PE attivati, a differenza di quanto affermato dalla madre e a dimostrazione di come egli si sia concretamente attivato per l'attuazione del provvedimento giudiziario. Inoltre, l'attivazione degli incontri madre-figlia da parte dei Servizi non dipende dalla volontà del padre. L'appellato sottolinea che, nonostante la sentenza di assoluzione del 1° dicembre 2023 (“perché il fatto non sussiste”) pronunciata in un procedimento penale contro la ORa
per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice CP_1
(art. 388 del codice penale - il padre aveva infatti riferito che la ORa avrebbe CP_1 ostacolato gli incontri di con lui dal 2019, impedendogli di vederla e sentirla PE
6 telefonicamente dall'estate 2021), le consulenze fanno emergere come la madre, nel periodo di collocamento di presso di lei, abbia in effetti ostacolato le visite del padre PE
e indotto la minore a tenere un comportamento respingente nei confronti del OR
CP_2
Infine, l'appellato ritiene infondate e inconferenti le domande di determinazione di un assegno di mantenimento a carico del padre e di accertamenti istruttori tesi a far emergere una diversa situazione economica del OR CP_2
Si è costituito anche il Curatore speciale di , Avvocato Mara Grisolano, chiedendo di PE confermare la sentenza impugnata quanto all'affido e alla collocazione della minore, previa acquisizione, se del caso, delle relazioni aggiornate sullo stato psicofisico della minore da parte del Servizio sociale e dello psicoterapeuta. In merito alla richiesta di modifica della collocazione della minore, la Curatrice evidenzia l'evoluzione positiva della situazione di a seguito dell'attivazione del supporto PE educativo e psicoterapeutico, della crescita della minore, dello sforzo del padre collocatario nell'avvicinarla alla madre. Dunque, ritiene neceSSrio confermare la sentenza impugnata in quanto rispondente alle esigenze della minore. Il Curatore specifica che le preoccupazioni manifestate all'inizio sulla collocazione presso il padre erano per l'eventuale non collaborazione rispetto agli interventi di supporto alla minore indicati in CTU. Invece, il padre ha aderito alle indicazioni del Tribunale e gli incontri della madre con la figlia sono stati avviati, sia pure in modalità protetta. Indubbiamente l'affido delle decisioni di maggiore importanza ai Servizi sociali ha permesso di “evitare una paralisi nelle scelte neceSSrie per la crescita della minore”. La Curatrice dà anche atto di un miglioramento scolastico e relazionale della minore e degli sforzi del padre nello stimolare all'incontro con la madre, mentre quest'ultima PE fa fatica ad accettare che sia serena nel restare presso il papà. PE
La Curatrice rileva il rischio di uno strappo emotivo per in caso di suo collocamento PE all'esterno del nucleo paterno, “non in linea con i progressi effettuati ed i suoi attuali bisogni”.
Le relazioni più recenti dei Servizi Sociali (30/04/2025, 17/06/2025) riportano che PE vive con il padre (dal giugno 2022) e beneficia della presenza della sorella maggiore
, figura femminile di riferimento. Per_5
In ossequio alla sentenza qui appellata, vi è stata l'attivazione di un supporto educativo massiccio e di un costante supporto psicoterapeutico a favore della minore.
ha iniziato la prima media nel settembre 2024, ha instaurato buone relazioni con i PE compagni e ha nuove amicizie, superando la percezione di bullismo sperimentata alle elementari. Nonostante alcuni progressi, continua a porta con sé rabbia e dolore. La CTU aveva PE già evidenziato un quadro psicopatologico preoccupante, con "funzionamento al limite" e possibili "scivolamenti dal piano di realtà", attribuibili a un quadro scissionale (percepisce i genitori come "buono" e "cattivo") e a una Sindrome Post-Traumatica da Stress (PTSD) dovuta all'incidente. manifesta irritabilità con scarsa tolleranza alla PE frustrazione, crisi di agitazione psicomotoria (talvolta con aggressività verso gli oggetti), e
7 un tono dell'umore depresso. Persistono cefalee intense (spesso causa di assenze scolastiche), nausea, vertigini, fonofobia e aura visiva, talvolta con risvegli notturni. Si segnalano episodi parossistici (sospensione del contatto, sguardo fisso, irrigidimento) che richiedono ulteriore inquadramento neurologico e possibile terapia farmacologica. PE ha difficoltà ad addormentarsi, sonniloquio, episodi di pavor nocturnus e persistenze di enuresi notturna secondaria, con un disagio importante per la bambina. Il padre di PE ha raccontato che, dopo l'incontro con la madre del 22 maggio 2025, la bambina si è svegliata durante la notte con un forte mal di testa, destando in lui preoccupazione al punto da considerare un accesso al pronto soccorso. Dopo averle somministrato la tachipirina, mentre si recava in bagno, avrebbe avuto un fenomeno di incontinenza PE fecale (encopresi).
steSS ha consegnato una lettera al servizio sociale esprimendo la sua sofferenza e i PE sentimenti di rabbia verso la madre, chiedendo l'interruzione degli incontri.
ha ripreso gli incontri con la madre su sollecitazione paterna e dei servizi, ma PE appare in difficoltà, mostrando comportamenti provocatori e rabbiosi. Il 5 giugno 2025,
ha esplicitato il suo rifiuto di proseguire gli incontri con la madre, e gli incontri
PE sono attualmente sospesi. accusa la madre di essere responsabile dell'incidente e
PE della morte del compagno , nonostante le spiegazioni che il responsabile è stato Per_6 condannato. Ha anche espresso desideri violenti verso la madre ("vedere sua mamma morta per sua mano"). Accusa la madre di non aver firmato il modulo per l'uscita autonoma da scuola, percependo ciò come una mancanza di fiducia o amore. La madre fatica a entrare in sintonia con , tendendo a voler far emergere il proprio
PE punto di vista anziché accogliere la figlia. Sembra legata all'immagine di "bambina"
PE
e non rendersi conto che sta crescendo ed è ormai in fase preadolescenziale. PE
La relazione padre-figlia è autentica e affettiva;
appare distesa e in contatto emotivo PE con il padre. Il padre si dimostra affettuoso ma ha bisogno di essere aiutato nel fornire maggiori regole e contenimento. Anche in questo senso, quindi, il sostegno dei Servizi è importante. La madre sostiene che il padre continui ad influenzare negativamente PE per allontanarla da lei ma ciò che è emerso dalle relazioni sociali acquisite, redatte sulla base dell'osservazione diretta degli operatori, il padre appare disponibile al riavvicinamento di con la madre, attenendosi alle volontà della figlia e PE sollecitandola ad accettare gli incontri con l'altro genitore.
Un percorso educativo massiccio è stato attivato (10-12 ore settimanali). Tuttavia, il cambiamento dell'educatrice ha inizialmente prodotto in un notevole disagio, atteso PE che ella era legata alla precedente educatrice. prosegue con la psicoterapia privata PE con la OT.SS . Per_4
Gli incontri congiunti tra i genitori sono stati tentati, ma con enormi difficoltà a causa dell'alta conflittualità, e quindi sono al momento sospesi. I Servizi Sociali hanno assunto direttamente la responsabilità della firma del modulo per l'uscita autonoma da scuola di dopo le persistenti difficoltà dei genitori nel trovare un accordo. PE
Il servizio dichiara di aver messo in atto tutti gli strumenti per favorire il riavvicinamento
, ma la complessità della situazione richiederebbe un percorso di terapia Parte_2 familiare che coinvolga anche la minore, non garantitile dal servizio pubblico. I servizi
8 ritengono che sia "provata dal continuo intervento dei servizi" e necessiti di PE sperimentare attività tipiche della sua età, sottolineando l'importanza di una risoluzione celere della vicenda. presenta importanti criticità attentive con riflessi negativi sul PE rendimento scolastico, nonostante un QI nella norma.
Dal quadro delineato si evince che è ancora lungo il percorso perché poSS PE raggiungere, se non una condizione di franco benessere psicofisico, quantomeno una situazione di compensazione ed equilibrio. Certo è che la sentenza impugnata ha il merito di avere disposto per la minore, in un frangente estremamente drammatico e sconcertante della sua vita e in una fase delicatissima della crescita, qual è la preadolescenza, un ampio ventaglio di interventi neceSSri al suo sostegno ad opera dei Servizi sociali, in collaborazione con la NPI.
La collocazione extrafamiliare della bambina, richiesta dalla madre, non solo non appare assolutamente neceSSria (trattandosi di misura che costituisce pur sempre una extrema ratio, atteso che ciascun minore ha diritto a vivere, per quanto possibile, con la famiglia di origine) ma si appalesa anche potenzialmente dannosa perché inutilmente destabilizzante per , la quale è molto legata a suo padre e a sua sorella, con lei
PE conviventi (si è già detto che per è stato destabilizzante persino il cambiamento
PE dell'educatrice). Anche la compagna del padre è vissuta da come una figura molto
PE positiva, affettuosa e di riferimento nella sua vita. Il padre è indubbiamente attualmente la figura principale di riferimento e di attaccamento positiva per , fornendo affetto, sicurezza e un ambiente in cui la
PE bambina si sente a suo agio. Le criticità riguardano principalmente la sua gestione del conflitto con l'ex moglie e la tendenza a non promuovere attivamente il riavvicinamento di con la madre,
PE sebbene ultimamente il OR stia mostrando maggiore apertura su CP_2 sollecitazione dei servizi. Egli è ancora condizionato dal suo risentimento verso l'ex moglie per il gravissimo incidente che ha coinvolto e dalla sua percezione di essere
PE stato escluso in paSSto dal rapporto con la figlia ad opera della moglie, il che lo porta istintivamente a colludere con il rifiuto di ad incontrare la madre e a non
PE promuovere attivamente il rapporto madre-figlia. Il massiccio intervento di sostegno che sta ricevendo (e, nella sua prospettiva, subendo) è proprio in vista di recuperare, PE per quanto possibile, un rapporto della minore con sua madre, verso la quale in questo momento ha intensi – anzi, estremi – sentimenti di odio, visto che, pur senza PE alcuna obiettività, la ritiene responsabile dell'incidente in cui ha perso la vita il convivente della madre, al quale era molto legata. Per recuperare il rapporto con la PE madre, la minore dovrà innanzitutto elaborare, con l'aiuto di esperti, le drammatiche vicende che hanno lacerato la sua vita e il suo nucleo familiare.
Il padre ha dato il consenso per l'inizio di una psicoterapia privata per . Questo è un
PE passo significativo, sebbene il nominativo della terapeuta sia stato oggetto di discussione con la madre. Nel gennaio 2025, il padre, "allineandosi con il servizio … e utilizzando un tono di voce pacato e affettivo, ha sollecitato ad accettare gli incontri con la mamma
PE fornendole supporto e rassicurazione". Questo ha portato ad una ripresa, seppur difficile, dei rapporti tra madre e figlia. Egli ha mostrato disponibilità a incrementare il supporto educativo per . Già durante i colloqui con la CTU, il padre aveva dichiarato di
PE rendersi conto che "non sta bene" e che ha bisogno di un percorso terapeutico.
PE
9 L'adesione del padre agli interventi del servizio è stata motivata anche dal " desiderio di porre fine alla lunga vicenda separativa ed affrancare se stesso e la propria figlia dai servizi". In conclusione, la riconosciuta gravità della situazione di e il desiderio di porre fine, PE un giorno, ai continui interventi dei servizi hanno spinto il OR , su CP_2 sollecitazione degli operatori, a mostrare una maggiore apertura e a incoraggiare attivamente a riprendere i contatti con la madre. PE
Non vi sono dunque elementi per affermare che il OR tenga comportamenti CP_2 manipolativi o comunque concretamente lesivi del diritto della minore alla bigenitorialità e quindi dannosi per la minore, tali da giustificare l'allontanamento di dal nucleo PE familiare paterno.
Le considerazioni che precedono evidenziano la totale infondatezza dell'appello. A tale valutazione consegue l'integrale conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza della parte appellante e vengono liquidate, pur tenendo conto delle note spese depositate dall'appellato e dal curatore speciale, secondo le tabelle vigenti, scaglione valore indeterminabile, complessità media e importi contenuti nei minimi, e così in complessivi euro 6.079,00 (di cui euro 1.259 per la fase di studio, euro 833 per la fase introduttiva, euro 1.843 per la fase istruttoria e di trattazione, euro 2.144 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, somma che la ORa dovrà rifondere per intero a ciascuna delle controparti e quindi CP_1 sia all'appellato sia all'intervenuto Curatore speciale (e per quest'ultimo CP_2 all'Erario, essendo stata la minore ammeSS al patrocinio a spese dello Stato).
Sussistono, infine, i presupposti per dichiarare tenuta l'appellante totalmente soccombente a versare a favore dell'Erario un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 e s.m.i.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 604/2024 emeSS il 9 maggio 2024 dal Tribunale di Ivrea nella causa civile iscritta al n. 2031/2022 R.G. avente per oggetto la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio tra i ORi e , pubblicata il 13 maggio 2024, ogni CP_2 Controparte_1 diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
A) RIGETTA l'appello, confermando la sentenza sopra indicata.
B) CONDANNA l'appellante a rifondere all'appellato Controparte_1 CP_2 le spese del grado di appello, che si liquidano in complessivi euro 6.079,00,
[...] oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
10 C) CONDANNA l'appellante a rifondere all'intervenuto Curatore Controparte_1 speciale della minore Avvocato Mara GRISOLANO del Foro di Persona_1
Ivrea, e per esso all'Erario, essendo la minore ammeSS al patrocinio a spese dello
Stato, le spese del grado di appello, che si liquidano in complessivi euro 6.079,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
D) DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché sia tenuta a versare a favore Controparte_1 dell'Erario un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Corte d'Appello, Sezione Famiglia e Minori, il 16 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore OT.SS Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente OT.SS Carmela Mascarello
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.SS Carmela Mascarello Presidente dott.SS Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Relatore dott.SS Roberta Collidà Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopra indicata, promoSS in grado di appello da:
(c.f. ), residente in [...]T.se (TO) – Str. Controparte_1 C.F._1
Val Villata n. 91, elettivamente domiciliata in Torino in P.zza Bernini n. 16 presso lo studio dell'avv. Angelo Possumato del Foro di Torino (c.f. ) che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di appello e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 0110190103 e/o indirizzo di PEC Email_1
-PARTE APPELLANTE- contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._3
Uniti 18, ed elettivamente domiciliato in Pinerolo, Via Carlo Alberto 9, presso l'Avv. Maura Roberto del Foro di Pinerolo ( – Email_2
che lo rappresenta e difende per delega del 24 giugno 2022 C.F._4 allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
-PARTE APPELLATA-
avverso la sentenza n. 604/2024 emeSS il 9 maggio 2024 dal Tribunale di Ivrea nella causa civile iscritta al n. 2031/2022 R.G. avente per oggetto la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio tra i ORi e , pubblicata il 13 CP_2 Controparte_1 maggio 2024.
nel contraddittorio con il 1 CURATORE SPECIALE della minore nata a [...] il [...] e Persona_1 residente in [...], nella persona dell'Avv. Mara GRISOLANO del Foro di Ivrea, nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._5 con studio in Cuorgnè (TO) Piazza della Resistenza n. 5, domicilio eletto, giusto provvedimento di nomina del 28.06.2022 del Tribunale di Ivrea Presidente delegato OT. Alberto Angelo Balzani, la quale ha dichiarato ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0124 442272 o indirizzo di posta elettronica certificata PEC: Email_3
-PARTE INTERVENUTA-
e con l'intervento della Procura Generale presso la Corte d'Appello, in persona del Sostituto Procuratore Generale dottoreSS Nicoletta Quaglino.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto in punto questioni patrimoniali;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 604/2024 emeSS dal Tribunale di Ivrea, Sezione Civile, Giudice OT. AleSSndro Scialabba, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2031/2022, depositata in cancelleria in data 13/5/2024 mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, ogni diversa istanza eccezione e deduzione respinta, In un primo tempo:
Disporre la collocazione temporanea della minore presso un luogo neutro per idoneo periodo al fine di garantire una ripresa del rapporto madre/figlia rimettendosi all'Ill.mo
Tribunale relativamente al regime di visita di entrambi i genitori, disponendo che in assenza di accordo e condivisione tra i genitori, i Servizi Sociali poSSno decidere anche in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione relative alla minore.
Successivamente:
Disporre che il OR quando la figlia tornerà dalla mamma, versi alla CP_2 ORa quale contributo al mantenimento di l'importo di € 500,00, con CP_1 PE rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50 % delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, successivamente documentate
In via istruttoria
Disporre gli accertamenti fiscali a carico del OR;
CP_2
Disporre l'ammissione dei capi di prova per interpello e testi da 1 a 37 di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 che qui si intendono richiamati.
2 In punto spese ed in ogni caso: Con vittoria di spese del giudizio”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA
Respingere il ricorso in appello presentato da controparte in quanto infondato in fatto e diritto e conseguentemente confermare la sentenza n. 604/2024 del Tribunale di Ivrea, Giudice dott. AleSSndro Scialabba RG. 2031/2022 pubblicata il 13/05/2024;
- Col favore delle spese. IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede sin d'ora che l'Ecc.ma Corte voglia richiedere al servizio sociale , in Parte_1 persona delle assistenti dott.SS e dott.SS nonché alla dott.SS Per_2 Per_3
, una relazione di aggiornamento. Per_4 Pt_1
PER IL CURATORE SPECIALE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis,
- acquisire dal Servizio Sociale e dal professionista psicoterapeuta incaricato dalle parti, dr.SS presso Studio Psicologicamente di Borgaro T.se, relazioni aggiornate Per_4 sullo stato psico fisico della minore sì da poter valutare, anche alla luce di auspicate progressioni, la rispondenza dell'attuale stato collocativo al benessere della steSS;
- confermare, allo stato e salva diversa necessità che potrà emergere in corso di giudizio a seguito della valutazione delle relazioni Sociali, la sentenza di primo grado in punto affido e collocazione della minore,
- confermare e disporre la presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale territorialmente competente di tutti gli interventi già in essere (di educativa territoriale, di supporto psicologico e psicoterapico). Confermare in ogni altra parte la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di competenze professionali da corrispondersi in favore della Casse dello Stato, stante l'ammissione del Curatore speciale nominato al Patrocinio a spese dello stato con Delibera dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea n. 669 del 17.03.2021(prot. 1805/2021 già in atti).
PER IL PROCURATORE GENERALE Rigettarsi l'appello.
3 MOTIVAZIONE
Nel presente appello si discute della collocazione della minore , nata il Persona_1
22.9.13 e quindi di anni undici, figlia della ORa , appellante, e Controparte_1 del OR , appellato, coniugi divorziati (sentenza parziale del Tribunale CP_2 di Ivrea del 26 maggio 2023).
è attualmente affidata al CIS di Cirié, posta sotto curatela speciale e collocata PE presso il padre assieme alla sorella maggiore , di vent'anni. Per_5
Il 24.06.2022 il OR introduceva la causa di divorzio dalla moglie separata CP_2 ORa in un contesto di elevata conflittualità tra i coniugi, peraltro acuitasi a CP_1 seguito di un incidente stradale avvenuto poco prima (il 15.5.2022) che aveva comportato gravissime conseguenze per e per la madre, entrambe ospedalizzate per un lungo PE periodo, nonché la morte del compagno della madre, a cui era molto legata. PE
era passeggera su una motocicletta guidata da , all'epoca compagno PE Persona_6 della ORa , deceduto nell'incidente. La ORa si trovava su CP_1 CP_1 un'altra motocicletta. L'incidente ha coinvolto un'automobile che viaggiava in senso opposto. La Sig.ra descrive l'evento come "un fulmine", e sottolinea che le due CP_1 moto non si sono mai toccate. racconta di ricordarsi l'incidente, sostenendo che la PE madre "lo sapeva che quel giorno sarebbe successo un incidente" e che le disse Per_6
"ti voglio bene, addio" poco prima. Afferma che la madre avrebbe voluto sorpaSSre delle auto, oltrepaSSndo la striscia di mezzeria, e che lei "ricorda perfettamente di quando ha superato la striscia bianca". La bambina accusa la madre di essere responsabile dell'evento e della morte di , dicendo "tu hai ammazzato , tu ci sei Per_6 Per_6 venuta addosso" e "l'incidente è stato creato da mia mamma e stava per uccidermi". Il OR ritiene che la madre sia responsabile dell'incidente per negligenza. CP_2
Sostiene che, secondo la documentazione dei Vigili, le moto andavano a una velocità "un pochettino elevata" ed erano in fase di sorpasso. Afferma che se fossero andati a 40 km/h e fossero rimasti sulla destra, la bambina forse non sarebbe stata coinvolta. Sebbene in un primo momento il padre abbia dichiarato di non sapere che andasse PE in moto, le prove (scontrini dei vestiti da moto di pagati dal padre) lo smentiscono. PE
Nonostante le accuse di e del padre, per quell'evento è stato condannato un terzo PE soggetto ritenuto responsabile, e non la madre.
è arrivata in pronto soccorso in condizioni estremamente critiche, in coma grave PE (Glasgow 6), intubata e sedata. Ha subito multiple lesioni gravi, in particolare a livello cerebrale (lesioni contusive e fratture del cranio, con altissimo rischio per la vita), oltre a focolai contusivi polmonari, una lesione della milza, e fratture alla mano e al bacino. È stata operata d'urgenza e ha rischiato la morte più volte, ma ha avuto un recupero rapido. Ha riportato 132 punti in testa. Dopo l'incidente, ha sviluppato una Sindrome Post Traumatica da Stress. La ORa è stata anch'eSS ricoverata e si è risvegliata dal coma per poi CP_1 seguire un percorso riabilitativo. L'incidente è diventato un punto focale nella già compromeSS relazione tra i genitori e ha avuto un impatto traumatico significativo sulla bambina, influenzando profondamente i suoi ricordi e le sue relazioni familiari.
4 Il Tribunale di Ivrea, all'esito di una CTU e dell'acquisizione delle relazioni dei Servizi, con Part la sentenza n. 604/2024 qui impugnata, disponeva, tra l'altro, l'affido di al di PE
, con collocazione presso il padre, la potestà di quest'ultimo di decidere in Pt_1 autonomia le questioni di ordinaria amministrazione e la competenza del Servizio sociale a decidere le questioni di maggior importanza, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore.
Il Tribunale rilevava, sulla scorta delle risultanze peritali e delle relazioni dei Servizi, profili di criticità di entrambi i genitori, in quanto gli stessi apparivano molto conflittuali e non garantivano la figura e il ruolo dell'altro, come nel caso in cui il padre colludeva
“con la figlia quando costei esprimeva il suo rifiuto alla frequentazione della madre”; d'altro canto, la madre si era immotivatamente opposta alla Prima Comunione della figlia , PE mostrando scarsa considerazione dei desideri della piccola. Inoltre, dalle risultanze peritali la madre presentava “tratti di personalità altamente disfunzionale”.
Il Tribunale condivideva il giudizio espresso dalla CTU dott.SS sul rischio di Per_7 destabilizzazione della minore nel caso di allontanamento dal padre perché la PE piccola lo vedeva come unico genitore di riferimento e aveva manifestato affetto verso la sorella maggiore e verso la compagna del OR entrambe conviventi con Per_5 CP_2 Part lui. Dunque, il Tribunale, nell'interesse della minore, confermava l'affido di al PE di , ferma la sua collocazione presso il padre;
disponeva che il padre potesse Pt_1 decidere in autonomia circa le questioni di ordinaria amministrazione relative alla minore. Per tutte le altre questioni, comprese quelle di maggiore importanza relative a istruzione, educazione e salute, il Tribunale indicava la competenza dei Servizi Sociali, sentiti i genitori e la curatrice speciale;
disponeva che la madre potesse avere contatti telefonici con la figlia, con il gradimento di questa ultima, almeno inizialmente alla presenza di un educatore o di una figura professionale;
disponeva che la madre potesse incontrare la figlia in luogo neutro, con il gradimento della minore, inizialmente un'ora a settimana, con graduale aumento degli incontri e successiva progressiva liberalizzazione ove possibile;
disponeva che i Servizi offrissero ai ORi e un CP_2 CP_1 sostegno alla genitorialità, almeno inizialmente in modalità separata nonché un sostegno alla minore assicurandole un percorso psicoterapeutico;
invitava il ad CP_2 intraprendere un percorso psicoeducativo e la a continuare il percorso CP_1 psicoterapeutico intrapreso;
prescriveva un intervento educativo massiccio in favore della minore e raccomandava ai genitori di collaborare con i servizi.
Il Tribunale rigettava la domanda di decadenza dalla responsabilità formulata dal padre nei confronti della madre in quanto quest'ultima continuava a mostrare affetto verso la figlia, “rendendo pronosticabile un recupero delle sue competenze genitoriali”, anche grazie al supporto dei Servizi.
La ORa ha appellato la suddetta sentenza chiedendo, in via pregiudiziale e CP_1 cautelare, di sospenderne o revocarne la provvisoria esecutorietà in punto questioni patrimoniali;
in via principale e nel merito, di accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado (in sostanza, fermo l'affidamento di ai Servizi, collocarla PE temporalmente presso “un luogo neutro” per “garantire una ripresa del rapporto
5 madre/figlia”, rimettendosi al Giudice relativamente al regime di visita di entrambi i genitori, per poi collocarla definitivamente presso la madre, con obbligo del padre, in tal caso, di pagare un contributo al mantenimento della figlia di 500 euro mensili); infine, in via istruttoria, di ammettere le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, comprese quelle tese ad accertare i redditi effettivi del OR . CP_2 Part L'appellante afferma, da un lato, la correttezza dell'affidamento della minore al di e, dall'altro, l'iniquità della collocazione della figlia presso il padre e il conferimento Pt_1
a quest'ultimo dell'autonomia per le decisioni di ordinaria amministrazione. Evidenzia che la sentenza riporta solo parzialmente le risultanze della CTU e delle relazioni dei Servizi e comunque, essendo stata emeSS dopo dieci mesi dalla CTU, non prende in considerazione l'evoluzione della situazione. Infatti, la Curatrice speciale ha rilevato che il padre non aveva favorito gli incontri con la madre, neppure in luogo neutro, e il programma educativo non era stato ancora avviato. Anche la dott.SS , nella Per_7 propria CTU, aveva riconosciuto, da un lato, il desiderio della bambina di riavvicinarsi alla madre e, dall'altro, il comportamento ostativo del padre nella ripresa del rapporto madre-figlia. La CTU, inoltre, aveva indicato come negativo il contesto dei nonni paterni tanto da indicare una limitata frequentazione degli stessi da parte della minore, però il Giudicante non aveva mai provveduto a tale limitazione.
Il OR , costituitosi, chiede di respingere l'appello e, in via istruttoria, di CP_2 disporre una relazione di aggiornamento del Servizio sociale . Parte_1
L'appellato rileva che il Tribunale ha correttamente disposto il collocamento di PE presso di lui in quanto non solo dalla CTU era emerso un rischio di destabilizzazione emotiva di nel caso di allontanamento dal padre, genitore di riferimento, ma anche PE perché la steSS minore aveva espresso all'educatrice e agli assistenti sociali la volontà di non voler più incontrare la madre. Inoltre, la Curatrice aveva indicato la collocazione presso il padre come la soluzione meno traumatica. L'appellato rileva, inoltre, che il Tribunale ha correttamente deciso non solo di conferirgli il potere di decidere in autonomia per le questioni di ordinaria amministrazione, ma Part anche di affidare la minore ai Servizi sociali del di con il fine di limitare le Pt_1 occasioni di conflitto genitoriale. Evidenzia l'inadeguatezza del contesto materno per garantire una crescita sana a in PE quanto la madre ha dimostrato di non riuscire ad entrare in empatia con i bisogni e i desideri della minore. La domanda di collocazione extra familiare non risponde ai bisogni della minore, anche se dichiara di essere disponibile ad incontrare la madre per PE visite brevi. L'appellato riferisce che i percorsi educativi e psicologici a favore di sono stati PE attivati, a differenza di quanto affermato dalla madre e a dimostrazione di come egli si sia concretamente attivato per l'attuazione del provvedimento giudiziario. Inoltre, l'attivazione degli incontri madre-figlia da parte dei Servizi non dipende dalla volontà del padre. L'appellato sottolinea che, nonostante la sentenza di assoluzione del 1° dicembre 2023 (“perché il fatto non sussiste”) pronunciata in un procedimento penale contro la ORa
per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice CP_1
(art. 388 del codice penale - il padre aveva infatti riferito che la ORa avrebbe CP_1 ostacolato gli incontri di con lui dal 2019, impedendogli di vederla e sentirla PE
6 telefonicamente dall'estate 2021), le consulenze fanno emergere come la madre, nel periodo di collocamento di presso di lei, abbia in effetti ostacolato le visite del padre PE
e indotto la minore a tenere un comportamento respingente nei confronti del OR
CP_2
Infine, l'appellato ritiene infondate e inconferenti le domande di determinazione di un assegno di mantenimento a carico del padre e di accertamenti istruttori tesi a far emergere una diversa situazione economica del OR CP_2
Si è costituito anche il Curatore speciale di , Avvocato Mara Grisolano, chiedendo di PE confermare la sentenza impugnata quanto all'affido e alla collocazione della minore, previa acquisizione, se del caso, delle relazioni aggiornate sullo stato psicofisico della minore da parte del Servizio sociale e dello psicoterapeuta. In merito alla richiesta di modifica della collocazione della minore, la Curatrice evidenzia l'evoluzione positiva della situazione di a seguito dell'attivazione del supporto PE educativo e psicoterapeutico, della crescita della minore, dello sforzo del padre collocatario nell'avvicinarla alla madre. Dunque, ritiene neceSSrio confermare la sentenza impugnata in quanto rispondente alle esigenze della minore. Il Curatore specifica che le preoccupazioni manifestate all'inizio sulla collocazione presso il padre erano per l'eventuale non collaborazione rispetto agli interventi di supporto alla minore indicati in CTU. Invece, il padre ha aderito alle indicazioni del Tribunale e gli incontri della madre con la figlia sono stati avviati, sia pure in modalità protetta. Indubbiamente l'affido delle decisioni di maggiore importanza ai Servizi sociali ha permesso di “evitare una paralisi nelle scelte neceSSrie per la crescita della minore”. La Curatrice dà anche atto di un miglioramento scolastico e relazionale della minore e degli sforzi del padre nello stimolare all'incontro con la madre, mentre quest'ultima PE fa fatica ad accettare che sia serena nel restare presso il papà. PE
La Curatrice rileva il rischio di uno strappo emotivo per in caso di suo collocamento PE all'esterno del nucleo paterno, “non in linea con i progressi effettuati ed i suoi attuali bisogni”.
Le relazioni più recenti dei Servizi Sociali (30/04/2025, 17/06/2025) riportano che PE vive con il padre (dal giugno 2022) e beneficia della presenza della sorella maggiore
, figura femminile di riferimento. Per_5
In ossequio alla sentenza qui appellata, vi è stata l'attivazione di un supporto educativo massiccio e di un costante supporto psicoterapeutico a favore della minore.
ha iniziato la prima media nel settembre 2024, ha instaurato buone relazioni con i PE compagni e ha nuove amicizie, superando la percezione di bullismo sperimentata alle elementari. Nonostante alcuni progressi, continua a porta con sé rabbia e dolore. La CTU aveva PE già evidenziato un quadro psicopatologico preoccupante, con "funzionamento al limite" e possibili "scivolamenti dal piano di realtà", attribuibili a un quadro scissionale (percepisce i genitori come "buono" e "cattivo") e a una Sindrome Post-Traumatica da Stress (PTSD) dovuta all'incidente. manifesta irritabilità con scarsa tolleranza alla PE frustrazione, crisi di agitazione psicomotoria (talvolta con aggressività verso gli oggetti), e
7 un tono dell'umore depresso. Persistono cefalee intense (spesso causa di assenze scolastiche), nausea, vertigini, fonofobia e aura visiva, talvolta con risvegli notturni. Si segnalano episodi parossistici (sospensione del contatto, sguardo fisso, irrigidimento) che richiedono ulteriore inquadramento neurologico e possibile terapia farmacologica. PE ha difficoltà ad addormentarsi, sonniloquio, episodi di pavor nocturnus e persistenze di enuresi notturna secondaria, con un disagio importante per la bambina. Il padre di PE ha raccontato che, dopo l'incontro con la madre del 22 maggio 2025, la bambina si è svegliata durante la notte con un forte mal di testa, destando in lui preoccupazione al punto da considerare un accesso al pronto soccorso. Dopo averle somministrato la tachipirina, mentre si recava in bagno, avrebbe avuto un fenomeno di incontinenza PE fecale (encopresi).
steSS ha consegnato una lettera al servizio sociale esprimendo la sua sofferenza e i PE sentimenti di rabbia verso la madre, chiedendo l'interruzione degli incontri.
ha ripreso gli incontri con la madre su sollecitazione paterna e dei servizi, ma PE appare in difficoltà, mostrando comportamenti provocatori e rabbiosi. Il 5 giugno 2025,
ha esplicitato il suo rifiuto di proseguire gli incontri con la madre, e gli incontri
PE sono attualmente sospesi. accusa la madre di essere responsabile dell'incidente e
PE della morte del compagno , nonostante le spiegazioni che il responsabile è stato Per_6 condannato. Ha anche espresso desideri violenti verso la madre ("vedere sua mamma morta per sua mano"). Accusa la madre di non aver firmato il modulo per l'uscita autonoma da scuola, percependo ciò come una mancanza di fiducia o amore. La madre fatica a entrare in sintonia con , tendendo a voler far emergere il proprio
PE punto di vista anziché accogliere la figlia. Sembra legata all'immagine di "bambina"
PE
e non rendersi conto che sta crescendo ed è ormai in fase preadolescenziale. PE
La relazione padre-figlia è autentica e affettiva;
appare distesa e in contatto emotivo PE con il padre. Il padre si dimostra affettuoso ma ha bisogno di essere aiutato nel fornire maggiori regole e contenimento. Anche in questo senso, quindi, il sostegno dei Servizi è importante. La madre sostiene che il padre continui ad influenzare negativamente PE per allontanarla da lei ma ciò che è emerso dalle relazioni sociali acquisite, redatte sulla base dell'osservazione diretta degli operatori, il padre appare disponibile al riavvicinamento di con la madre, attenendosi alle volontà della figlia e PE sollecitandola ad accettare gli incontri con l'altro genitore.
Un percorso educativo massiccio è stato attivato (10-12 ore settimanali). Tuttavia, il cambiamento dell'educatrice ha inizialmente prodotto in un notevole disagio, atteso PE che ella era legata alla precedente educatrice. prosegue con la psicoterapia privata PE con la OT.SS . Per_4
Gli incontri congiunti tra i genitori sono stati tentati, ma con enormi difficoltà a causa dell'alta conflittualità, e quindi sono al momento sospesi. I Servizi Sociali hanno assunto direttamente la responsabilità della firma del modulo per l'uscita autonoma da scuola di dopo le persistenti difficoltà dei genitori nel trovare un accordo. PE
Il servizio dichiara di aver messo in atto tutti gli strumenti per favorire il riavvicinamento
, ma la complessità della situazione richiederebbe un percorso di terapia Parte_2 familiare che coinvolga anche la minore, non garantitile dal servizio pubblico. I servizi
8 ritengono che sia "provata dal continuo intervento dei servizi" e necessiti di PE sperimentare attività tipiche della sua età, sottolineando l'importanza di una risoluzione celere della vicenda. presenta importanti criticità attentive con riflessi negativi sul PE rendimento scolastico, nonostante un QI nella norma.
Dal quadro delineato si evince che è ancora lungo il percorso perché poSS PE raggiungere, se non una condizione di franco benessere psicofisico, quantomeno una situazione di compensazione ed equilibrio. Certo è che la sentenza impugnata ha il merito di avere disposto per la minore, in un frangente estremamente drammatico e sconcertante della sua vita e in una fase delicatissima della crescita, qual è la preadolescenza, un ampio ventaglio di interventi neceSSri al suo sostegno ad opera dei Servizi sociali, in collaborazione con la NPI.
La collocazione extrafamiliare della bambina, richiesta dalla madre, non solo non appare assolutamente neceSSria (trattandosi di misura che costituisce pur sempre una extrema ratio, atteso che ciascun minore ha diritto a vivere, per quanto possibile, con la famiglia di origine) ma si appalesa anche potenzialmente dannosa perché inutilmente destabilizzante per , la quale è molto legata a suo padre e a sua sorella, con lei
PE conviventi (si è già detto che per è stato destabilizzante persino il cambiamento
PE dell'educatrice). Anche la compagna del padre è vissuta da come una figura molto
PE positiva, affettuosa e di riferimento nella sua vita. Il padre è indubbiamente attualmente la figura principale di riferimento e di attaccamento positiva per , fornendo affetto, sicurezza e un ambiente in cui la
PE bambina si sente a suo agio. Le criticità riguardano principalmente la sua gestione del conflitto con l'ex moglie e la tendenza a non promuovere attivamente il riavvicinamento di con la madre,
PE sebbene ultimamente il OR stia mostrando maggiore apertura su CP_2 sollecitazione dei servizi. Egli è ancora condizionato dal suo risentimento verso l'ex moglie per il gravissimo incidente che ha coinvolto e dalla sua percezione di essere
PE stato escluso in paSSto dal rapporto con la figlia ad opera della moglie, il che lo porta istintivamente a colludere con il rifiuto di ad incontrare la madre e a non
PE promuovere attivamente il rapporto madre-figlia. Il massiccio intervento di sostegno che sta ricevendo (e, nella sua prospettiva, subendo) è proprio in vista di recuperare, PE per quanto possibile, un rapporto della minore con sua madre, verso la quale in questo momento ha intensi – anzi, estremi – sentimenti di odio, visto che, pur senza PE alcuna obiettività, la ritiene responsabile dell'incidente in cui ha perso la vita il convivente della madre, al quale era molto legata. Per recuperare il rapporto con la PE madre, la minore dovrà innanzitutto elaborare, con l'aiuto di esperti, le drammatiche vicende che hanno lacerato la sua vita e il suo nucleo familiare.
Il padre ha dato il consenso per l'inizio di una psicoterapia privata per . Questo è un
PE passo significativo, sebbene il nominativo della terapeuta sia stato oggetto di discussione con la madre. Nel gennaio 2025, il padre, "allineandosi con il servizio … e utilizzando un tono di voce pacato e affettivo, ha sollecitato ad accettare gli incontri con la mamma
PE fornendole supporto e rassicurazione". Questo ha portato ad una ripresa, seppur difficile, dei rapporti tra madre e figlia. Egli ha mostrato disponibilità a incrementare il supporto educativo per . Già durante i colloqui con la CTU, il padre aveva dichiarato di
PE rendersi conto che "non sta bene" e che ha bisogno di un percorso terapeutico.
PE
9 L'adesione del padre agli interventi del servizio è stata motivata anche dal " desiderio di porre fine alla lunga vicenda separativa ed affrancare se stesso e la propria figlia dai servizi". In conclusione, la riconosciuta gravità della situazione di e il desiderio di porre fine, PE un giorno, ai continui interventi dei servizi hanno spinto il OR , su CP_2 sollecitazione degli operatori, a mostrare una maggiore apertura e a incoraggiare attivamente a riprendere i contatti con la madre. PE
Non vi sono dunque elementi per affermare che il OR tenga comportamenti CP_2 manipolativi o comunque concretamente lesivi del diritto della minore alla bigenitorialità e quindi dannosi per la minore, tali da giustificare l'allontanamento di dal nucleo PE familiare paterno.
Le considerazioni che precedono evidenziano la totale infondatezza dell'appello. A tale valutazione consegue l'integrale conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza della parte appellante e vengono liquidate, pur tenendo conto delle note spese depositate dall'appellato e dal curatore speciale, secondo le tabelle vigenti, scaglione valore indeterminabile, complessità media e importi contenuti nei minimi, e così in complessivi euro 6.079,00 (di cui euro 1.259 per la fase di studio, euro 833 per la fase introduttiva, euro 1.843 per la fase istruttoria e di trattazione, euro 2.144 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, somma che la ORa dovrà rifondere per intero a ciascuna delle controparti e quindi CP_1 sia all'appellato sia all'intervenuto Curatore speciale (e per quest'ultimo CP_2 all'Erario, essendo stata la minore ammeSS al patrocinio a spese dello Stato).
Sussistono, infine, i presupposti per dichiarare tenuta l'appellante totalmente soccombente a versare a favore dell'Erario un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 e s.m.i.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 604/2024 emeSS il 9 maggio 2024 dal Tribunale di Ivrea nella causa civile iscritta al n. 2031/2022 R.G. avente per oggetto la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio tra i ORi e , pubblicata il 13 maggio 2024, ogni CP_2 Controparte_1 diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
A) RIGETTA l'appello, confermando la sentenza sopra indicata.
B) CONDANNA l'appellante a rifondere all'appellato Controparte_1 CP_2 le spese del grado di appello, che si liquidano in complessivi euro 6.079,00,
[...] oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
10 C) CONDANNA l'appellante a rifondere all'intervenuto Curatore Controparte_1 speciale della minore Avvocato Mara GRISOLANO del Foro di Persona_1
Ivrea, e per esso all'Erario, essendo la minore ammeSS al patrocinio a spese dello
Stato, le spese del grado di appello, che si liquidano in complessivi euro 6.079,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
D) DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché sia tenuta a versare a favore Controparte_1 dell'Erario un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Corte d'Appello, Sezione Famiglia e Minori, il 16 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore OT.SS Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente OT.SS Carmela Mascarello
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