CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7329 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. IC LD Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa IL AR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 3412 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del
4.12.2025 e vertente
TRA
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato ( ) P.IVA_2
- PARTE APPELLANTE -
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_3
della procuratrice speciale, Controparte_2
( ), nella quale si è fusa per incorporazione P.IVA_4 Controparte_3
pag. 1 di 5 in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariano Protto
( ) e MA CA ( ), in virtù di C.F._1 C.F._2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
( ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_5
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio
UZ ( ) e NA SE ( ), in C.F._3 C.F._4
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
- PARTI APPELLATE -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 7427/2020
pubblicata il 20.5.2020 (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di cessione di credito).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 4.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 13119/2016 depositato il 3.6.2016 e notificato il 20.6.2016,
il Tribunale di Roma ingiungeva alla Parte_2
il pagamento della somma di 9.999.698,18 oltre interessi ex D.Lgs. n.
[...]
231/2002 e spese della procedura, in favore dell'istante
[...]
quale mandataria con Parte_3
rappresentanza di International Factors Italia (Ifitalia) s.p.a., corrispondente al credito maturato, nei confronti del Commissario di governo delegato per pag. 2 di 5 l'emergenza rifiuti nella regione Campania (di seguito
[...]
) da (società appartenente al Parte_4 CP_6 Controparte_7
, poi fusa per incorporazione in successivamente
[...] Controparte_8
denominata , a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del Controparte_9
servizio di trasporto dei rifiuti, e che era stato ceduto a Controparte_10
nell'ambito del contratto di factoring stipulato il 12.10.2004, con tre contratti conclusi in data 21.10.2004, 28.12.2004 e 8.3.2005 .
Parte Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione, con citazione notificata il 29.8.2016, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria e chiedendo la revoca del decreto.
In particolare, eccepiva: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per appartenere la controversia alla cognizione del Tar Campania;
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Napoli;
la propria carenza di legittimazione passiva , per essere legittimata la sola
Contr Unità Tecnica Amministrativa ( ) ; la carenza di legittimazione attiva di
, per essa, della mandataria con rappresentanza Nel Controparte_12 CP_13
merito, contestava la sussistenza del credito azionato e, in ogni caso,
l'inapplicabilità degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 e l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
Instauratosi il contradditorio nei confronti dell'opposta e della CP_13
terza chiamata (ad istanza di quest'ultima, autorizzata dal giudice) CP_5
CoCP_1 (d'ora innanzi, per brevità, ) già
[...] CP_5 Controparte_8
verso la quale la chiamante proponeva, in caso di accoglimento dell'opposizione, domanda di pagamento delle somme portate dalle cessioni,
pag. 3 di 5 il Tribunale adito, con sentenza n. 7427/2020, rigettava l'opposizione, con condanna alla rifusione delle spese.
Parte 2. Con atto notificato il 25.6.2020 ha proposto appello, articolato in quattro motivi, chiedendo che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la sentenza impugnata sia riformata, nel senso di accogliere le conclusioni svolte nell'atto di opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. Si sono costituite le parti appellate, le quali hanno contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, riproponendo le eccezioni e domande già avanzate in primo grado e rimaste assorbite, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
4. Alla prima udienza è stata accolta l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza gravata limitatamente alla parte della sentenza in cui si riconoscono dovuti gli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002.
5. Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sono stati disposti alcuni rinvii, su richiesta di tutte le parti, stante la pendenza di trattative finalizzate ad addivenire al bonario componimento della lite.
Infine, con nota del 3.12.2025 sono state depositate la rinuncia agli atti del giudizio dell'appellante e l'accettazione delle parti appellate,
[...]
e con richiesta di disporre la Controparte_16 Controparte_17
compensazione integrale delle spese di lite.
All'udienza del 4.12.2025 le parti hanno insistito per la pronuncia di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., e la Corte ha provveduto ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
pag. 4 di 5 6. Reputa la Corte che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo ex art. 306, comma 3, c.p.c. , stante la regolarità della rinuncia e dell'accettazione, provenienti dai difensori muniti di procura speciale, come richiesto dall'art. 306, comma 2, c.p.c.
Secondo il costante orientamento della S.C., a seguito dell'abrogazione, ad opera della L. n. 353/1990, dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello,
la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio, nell'attuale struttura del giudizio di appello, e ha natura formale di sentenza, essendo detti provvedimenti non più soggetti a reclamo, e perciò decisori e definitivi
(v. da ultimo, Cass.
4.11.2021 n. 31635).
Le spese vanno interamente compensate, stante la concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 7427/2020 pubblicata il 20.5.2020 , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 4.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- IL AR - - IC LD -
pag. 5 di 5