Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 11/03/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo Lo Presti Presidente dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere dott. Marco Smiroldo Consigliere dott. Francesco Albo Consigliere dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere - relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 9/A/2026 nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 7038/Pmil del registro di segreteria, depositato in data 7.11.2025, promosso da:
- Omissis, nato a [...], il Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv.
Vincenzo Sparti (vincenzosparti@pec.it) del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo nella via Principe di Belmonte n.94 contro
- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio -
congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Francesco Gramuglia
(pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), Tiziana IO IT (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it),
Francesco Velardi (pec: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it),
elettivamente domiciliato a Palermo, Via Maggiore Toselli, n. 5,
- Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso il suddetto CNA sito in Chieti Scalo nel viale TT CE n. 154. Non costituito.
- Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, in persona del Direttore Generale p.t. - Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato, elettivamente domiciliato in Roma, Viale dell’Esercito n. 178186. P.E.C.: previmil@postacert.difesa.it per la riforma della sentenza n. 314/2024 della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni del 25.9.2024, depositata il 2.10.2024 e pubblicata il 7.10.24, non notificata.
Uditi nell’odierna pubblica udienza, l’Avv. Vincenzo Sparti per l’appellante e l’avvocato Enrico Cassina per l’INPS, giusta delega scritta.
Ritenuto in
FATTO
1.1. Il sig. Omissis, ex Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio il 14.11.2018 e titolare di pensione diretta privilegiata liquidata con il sistema misto con decorrenza dal 15.02.2019, adiva la Sezione territoriale per vedersi riconoscere il diritto al riscatto della maggiorazione di 1/5 del periodo di servizio effettuato presso la Scuola allievi Carabinieri e la valorizzazione di ulteriori 12 giorni relativi ad un servizio svolto presso un datore di lavoro privato, già oggetto di ricongiunzione ex art. 2 L. 29/1979; a valle di tali riconoscimenti, chiedeva la conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione del sistema retributivo per la quota relativa al servizio prestato fino al 31.12.2011.
A tal fine, l’allora ricorrente rappresentava di avere maturato alla data del 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 11 sicché con il riconoscimento dei periodi oggetto del ricorso avrebbe raggiunto un’anzianità pari a 18 anni alla data spartiacque del 31.12.1995.
In particolare, il deducente esponeva che il 23 maggio 2023 aveva presentato alla Direzione Provinciale di Palermo dell’INPS, al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-CNA di Chieti ed alla Direzione generale PREVIMIL del Ministero della difesa istanza di rideterminazione del trattamento pensionistico per la valorizzazione della maggiorazione del servizio, ai sensi dell’art. 5 co. 3 del D.lgs.
165/1997, dei periodi dal 02.06.1981 al 22.08.1981 e dal 23.08.1981 al 30.08.1981 prestati presso la Scuola allievi Carabinieri di AM, oggetto di asserita istanza di riscatto, nonché del periodo di giorni 12 svolti presso un datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 2 L. n. 29/1979, da sommare al periodo di mesi 6 già riconosciuto a titolo di ricongiunzione.
La predetta istanza risultava riscontrata soltanto dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri il quale, nel dare atto che ai fini pensionistici risultavano essere state applicate le maggiorazioni spettanti e correttamente inseriti i periodi oggetto di ricongiunzione, con riferimento al periodo di pre-ruolo prestato dal 02.06.1981 al 30.08.1981, rilevava che esso risultava essere compreso esclusivamente ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, come da delibera ENPAS n. 60458 del 30 giugno 1996, mancando per il predetto periodo apposita domanda di riscatto in costanza di servizio da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 165/1997.
Il pensionato lamentava dunque l’illegittimità del provvedimento di diniego reso dall’Arma dei Carabinieri sulla propria richiesta di rideterminazione del trattamento pensionistico con l’applicazione del sistema retributivo, in quanto ritenuto in contrasto con la disciplina che consentiva di riscattare il servizio pre-ruolo, ai fini della c.d.
supervalutazione di 1/5 del servizio prestato, nonché di calcolare l’aumento dei periodi di servizio anche eccedenti il limite dei 5 anni se maturati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 165/1997 e ciò indipendentemente dal momento della presentazione della domanda.
Il ricorrente rappresentava al riguardo che, in ogni caso, i periodi di preruolo svolti nel 1981 risulterebbero già riscattati con la citata delibera INPDAP/ENPAS n. 60458 del 30 giugno 1996, risultando così ingiustificata la loro mancata valorizzazione sulla pensione.
Per quanto concerne i periodi oggetto di ricongiunzione, esponeva che l’avvenuto riconoscimento di un periodo di soli 6 anni non fosse corretto e che il servizio complessivamente svolto alle dipendenze di privati andasse ricomputato in anni 6 e giorni 12, come da estratto conto dell’INPS.
Le amministrazioni si costituivano in giudizio per ribadire la legittimità del proprio operato e per chiedere la reiezione del ricorso.
1.2. Il giudice di prime cure, dopo avere disposto taluni adempimenti istruttori per l’integrazione del fascicolo amministrativo, ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.
Riguardo alla domanda di rideterminazione del servizio già ricongiunto, ex art. art. 2 L. 29/1979, da 6 mesi a 6 mesi e 12 giorni, il decidente ha rilevato che il servizio svolto dal ricorrente alle dipendenze di privati dal 01.02.1980 al 05.08.1980, corrispondente a 26 settimane contributive utili a fini pensionistici, è stato oggetto di ricongiunzione, gs. decreto del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri n. 52 del 31.03.2015.
In tale decreto il periodo di 26 settimane è stato trasformato in 6 mesi, in applicazione della tabella di trasformazione allegata alla circolare n.
21 del 28 marzo 1981 del Ministero del Tesoro, con un computo che risulta immune da vizi. In ogni caso, la ricongiunzione è stata accettata dal ricorrente, con dichiarazione del 4 marzo 2015, e pertanto i periodi riconosciuti si sono ormai cristallizzati e non possono più essere modificati.
Per quanto concerne la maggiorazione dei servizi, il primo giudice ha rilevato la mancanza di una tempestiva istanza di riscatto, condizione essenziale per l’attribuzione del beneficio, risultando smentita in atti la tesi del ricorrente, il quale ha sostenuto che con la domanda amministrativa del 1° novembre 1995, indirizzata all’INPDAP di Palermo, egli avesse chiesto il riconoscimento dei servizi ai fini pensionistici, poi in effetti riscattati con la delibera INPDAP n. 60458 del 30 giugno 1996. In realtà, tale domanda era chiaramente finalizzata al riscatto dei servizi ai soli fini della buonuscita, come riportato nel suo oggetto, ed esclusivamente in tali termini è stata accolta dall’ente previdenziale.
Dall’esame del fascicolo amministrativo è poi emerso che il ricorrente il 16 novembre 2018 (giorno successivo alla sua cessazione dal servizio) aveva presentato all’INPS un’istanza volta all’ottenimento, ai sensi del combinato disposto dall’art. 150 del T.U. e dell’art.5 del d. lgs.
165/97, della maggiorazione dei periodi contributivi utili per il periodo di servizio svolto presso la Scuola Allievi Carabinieri di Chieti e di AM dal 02/06/1981 al 30/08/1981 in qualità di “Allievo CC AUS”. A fronte del diniego da parte dell’INPS in quanto “alla data della domanda (16/11/2018) risulta già raggiunto il limite massimo delle maggiorazioni conferibili (massimo 5 anni)”, l’allora ricorrente non ha reagito contro il provvedimento di rigetto del 1° febbraio 2022 nel termine previsto dall’art. 6, co. 7, L. 46/1958 ossia entro 90 giorni dalla data della comunicazione del decreto. Essendo incorso in decadenza, egli non può quindi giovarsi della suddetta istanza.
A margine, il decidente ha altresì affermato che l’eventuale maggiorazione del servizio, pari a 18 giorni, non sarebbe comunque utile ai fini del beneficio pensionistico invocato poiché il servizio anteriore al 31.12.1995 (conguagliato in 17 anni, 11 mesi e 29 giorni in luogo dell’attuale pari a 17 anni, 11 mesi e 11 giorni) non raggiungerebbe la soglia dei 18 anni pieni per accedere al sistema retributivo, non sussistendo alcuna possibilità di arrotondamento dei servizi per i dipendenti statali.
2.1. Con atto di appello notificato alle controparti il 7.11.2025 e depositato in pari data, Omissis, per il tramite dell’Avv. Vincenzo Sparti, ha proposto gravame avverso la predetta sentenza formulando le seguenti doglianze e riproponendo le istanze istruttorie già avanzate in primo grado:
a) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 29/1979 del capo di sentenza che ha rigettato la domanda di rideterminazione del servizio oggetto di ricongiunzione da 6 mesi a 6 mesi e 12 giorni”.
Contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure non sussiste, a detta dell’appellante, alcuna norma di legge né orientamento giurisprudenziale volti ad acclarare l’asserita cristallizzazione del periodo di ricongiunzione una volta intervenuta l’accettazione da parte del lavoratore. A tal riguardo, il giudice di legittimità si è pronunciato affermando che se è pur vero che l’accettazione del lavoratore rende irrevocabile la perfezionata domanda di ricongiunzione, nel senso che il lavoratore non può più tirarsi indietro dal pagamento dei relativi oneri, è anche vero che tale irrevocabilità non riguarda un eventuale accertamento circa l’errore di calcolo del periodo ricongiunto (Cass. civ. Sez. lavoro, 13/12/1999, n.
13987). Pertanto, l’appellante ha diritto alla correzione del modello 5007, il quale, con riferimento alla ricongiunzione ex art. 2 L. 29/79 indica erroneamente un periodo corrispondente a 6 mesi anziché quello corretto di 6 mesi e 12 giorni.
b) “Erroneità del capo di sentenza che ha rigettato la domanda del ricorrente volta al riscatto della maggiorazione di un quinto del servizio comunque prestato nella scuola allievi per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 7 d.lgs. n. 165/1997, dell’art. 6, co. 7, l.
46/1958, art. 71, co. 2, r.d.l. 680/1938”
Sul punto, l’appellante richiama ampiamente la sentenza n. 8/2025/QM delle SSRR di questa Corte dei conti, la quale confermerebbe la fondatezza delle sue tesi, rilevando, quanto alla decadenza dichiarata dal primo giudice, di non avere potuto impugnare il provvedimento di diniego dell’INPS del 1°.2.2022 in quanto non gli è mai stato comunicato dall’ente previdenziale.
A ciò si aggiunga che il giudizio pensionistico ha ad oggetto l'accertamento del diritto a pensione legittimante il potere del giudice a sindacare il rapporto giuridico anziché il mero atto; da ciò consegue l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato intempestivo il ricorso.
c) “Erroneità del capo di sentenza che ha rigettato la domanda del ricorrente volta al riscatto della maggiorazione di un quinto del servizio comunque prestato nella scuola allievi sotto altro profilo – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 40, comma 2, del d.p.r. n. 1092 del 1973, dell’art. 3 della l. n. 274 del 1991, art. 59, co. 1, lett. b) della l. n. 449 del 1997, degli artt. 5 e 7 d.lgs. n. 165/1997”.
L’appellante evidenzia che, in caso di accoglimento del primo motivo di appello, al servizio di 17 anni, 11 mesi e 29 giorni (effetto della maggiorazione di un quinto del servizio prestato nella Scuola allievi)
andrebbero aggiunti gli ulteriori 12 giorni relativi alla revisione della ricongiunzione, ex art. 2 L. 29/1979, con conseguente pieno raggiungimento del requisito dei 18 anni di servizio al 31.12.1995 per la riliquidazione della pensione secondo il sistema retributivo al servizio maturato fino al 31 dicembre 2011.
Tuttavia, anche in ipotesi di rigetto del primo motivo di appello, va riconosciuto il diritto alla riliquidazione pensionistica nei medesimi termini per effetto dell’arrotondamento a mese intero della frazione superiore a quindici giorni della maggiorazione di 1/5 dei servizi, per come statuito in un caso analogo dalla Sez. Giur. Veneto, con sentenza n. 77 del 22.5.2020.
2.2. Il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva ha depositato la propria memoria di costituzione il 30/01/2026 per richiedere il rigetto e/o l’inammissibilità dell’appello reputando corretto il proprio operato e aderendo alle statuizioni della sentenza impugnata. In particolare, il dicastero sostiene l’irrevocabilità della ricongiunzione, una volta accettata dal dipendente, e non ritiene plausibile la tesi sostenuta dall’appellante del superamento di tale basilare principio in caso di errore di calcolo dei periodi oggetto di ricongiunzione. Peraltro, tale aspetto costituisce una questione di fatto non scrutinabile in appello e, in ogni caso, non è stata fornita la prova dell’errore che inficerebbe il decreto di ricongiunzione n. 52 del 31.03.2015 asseritamente viziato.
Quanto al secondo motivo di appello, l’amministrazione della difesa, nel prendere atto dei principi espressi dalla sentenza delle SS.RR.
della Corte dei conti n.8/QM/2025, si rimette al Collegio in ordine all’eventuale applicazione dell’invocato beneficio in favore dell’appellante. Infine, avuto riguardo alla questione dell’arrotondamento dei periodi ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo retributivo, richiama la giurisprudenza contabile che esclude radicalmente tale possibilità.
2.3. L’INPS ha depositato la propria memoria di costituzione il 2/2/2026 per richiedere il rigetto del gravame con motivazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle del Ministero della difesa sostenendo la correttezza della sentenza impugnata. Quanto all’eccezione della mancata notifica del provvedimento di diniego dell’INPS del 1°.2.2022, l’ente previdenziale osserva che l’odierno appellante avrebbe dovuto sollevarla in primo grado e, precisamente, alla prima udienza successiva al deposito del documento da parte dell’INPS. Tardiva si appalesa quindi la doglianza formulata solo nel grado di appello.
2.4. In pari data parte appellante ha versato in atti una nota di replica sostenendo che l’errore relativo ai periodi ricongiunti non può qualificarsi come un errore di fatto. Esso, al contrario, verte sull’applicazione dei criteri normativamente stabiliti per la conversione delle settimane di lavoro prestato nel settore privato in anni, mesi e giorni ai fini dell’anzianità complessiva valorizzabile nel settore pubblico. Per il resto, nel ribadire le argomentazioni spiegate nell’atto di appello, ha chiesto l’integrale accoglimento del gravame.
2.5. All’udienza del 12 febbraio 2026, i difensori si sono rispettivamente riportati ai propri scritti difensivi come da verbale di udienza. Assente il Ministero della difesa.
Considerato in
DIRITTO
1. Con l’odierno gravame l’appellante chiede la riforma della sentenza impugnata con la quale è stato respinto il suo ricorso tendente ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento con l’applicazione del sistema di calcolo retributivo alle anzianità maturate sino al 31.12.2011. A tal fine, ha chiesto la valorizzazione di taluni periodi, per come specificato nella premessa in fatto, utili al conseguimento del presupposto di legge necessario consistente in 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995.
Avuto riguardo al primo motivo di appello, concernente l’errato conteggio dei servizi oggetto di ricongiunzione (art. 2 L. 29/1979), va osservato che l’appellante ha svolto prestazioni lavorative presso la
“D AR S.E” (con iscrizione al FLDP) dal 01.02.1980 al 05.08.1980, corrispondenti a 26 settimane contributive utili ai fini del diritto e del calcolo della pensione.
Con domanda del 23.04.1991, egli ha chiesto di ricongiungere tali servizi alla gestione previdenziale pubblica, ai sensi dell’art. 2 L.
29/1979. Tale domanda è stata accolta dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri con decreto n. 52 del 31.03.2015 con cui è stato ricongiunto al servizio militare prestato un periodo di 6 mesi relativo al suddetto servizio con iscrizione AGO.
Il suddetto periodo di 26 settimane contributive oggetto di ricongiunzione, ai fini dell’accredito del conto assicurativo della gestione previdenziale pubblica, è stato infatti trasformato dall’Amministrazione in mesi e giorni in applicazione della tabella di trasformazione allegata alla circolare n. 21 del 28 marzo 1981 del Ministero del Tesoro.
Alla luce della superiore ricostruzione, il Giudice di prime cure ha asserito la correttezza del computo eseguito dall’amministrazione, in tal modo superando il suo stesso iniziale scrutino sull’intervenuta cristallizzazione dei periodi oggetto di un provvedimento di ricongiunzione ormai definito in quanto accettato dall’interessato.
Orbene, in sede di gravame, l’appellante, pur prospettando la violazione dell’art. 2 della legge n. 29/1979 (recante norme su
“Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali”) da parte della sentenza impugnata, si è unicamente concentrato sul tema della possibile correzione dei periodi oggetto di ricongiunzione anche in epoca successiva all’accettazione ma non ha in alcun modo articolato argomenti in ordine all’asserito errore in cui sarebbe incorsa l’Arma dei Carabinieri nel decreto n. 52 del 31.03.2015, laddove ha quantificato il periodo da ricongiungere in 6 mesi, in applicazione della tabella di trasformazione ministeriale, anziché in 6 mesi e 12 giorni.
In assenza di prova di quanto solo genericamente sostenuto sia nel giudizio di primo grado sia in sede di gravame, il primo motivo di appello va quindi rigettato.
2. Quanto al profilo del riscatto ai fini pensionistici della maggiorazione di un quinto del servizio comunque prestato nella Scuola allievi, di cui al secondo motivo di appello, l’appellante si limita a richiamare, a sostegno delle proprie tesi difensive, la recente pronuncia delle SS.RR.
di questa Corte dei conti n. 8/2025/QM aggiungendo di non avere mai ricevuto il provvedimento di diniego dell’INPS dell’1° febbraio 2022 sull’istanza di riscatto; tale circostanza gli avrebbe quindi impedito di avversare tempestivamente il provvedimento a sé sfavorevole.
Sul punto, va intanto osservato che la questione sottesa nell’odierno giudizio (analogamente a quanto ravvisato dal decidente nel giudizio di primo grado) non riguarda l’interpretazione degli artt. 5 e 7 del D.lgs.
165/1997, tema su cui è intervenuta la recente pronuncia delle SS.RR.
n. 8/2025/QM, bensì quello della sussistenza di una tempestiva istanza di riscatto, condizione necessaria per l’attribuzione del beneficio (cfr.
C. conti, Sez. II App., sent. 393/2023).
In tali termini, dagli atti di causa si trae che la domanda amministrativa del 1° novembre 1995 indirizzata all’INPDAP di Palermo era chiaramente finalizzata al riscatto dei predetti servizi solo ai fini della buonuscita, come indicato espressamente nel suo oggetto (“riscatto servizi e periodi ai fini dell’indennità di buonuscita”), per cui l’allora INPDAP – Gestione ENPAS, con delibera n. 60458 del 30.6.1996 ha coerentemente riconosciuto il riscatto dei periodi richiesti ai soli fini dell’indennità di buonuscita.
Nel corso del giudizio di primo grado, con la produzione del fascicolo amministrativo da parte dell’INPS, è emerso che l’appellante in data 16 novembre 2018 (giorno successivo alla sua cessazione dal servizio)
aveva presentato un’istanza all’INPS ai fini della maggiorazione dei periodi contributivi utili per il periodo di servizio svolto presso la Scuola Allievi Carabinieri. Tale istanza è stata respinta dalla Direzione provinciale di Chieti dell’INPS con provvedimento del 1° febbraio 2022 perché “alla data della domanda (16/11/2018) risulta già raggiunto il limite massimo delle maggiorazioni conferibili (massimo 5 anni)”.
Il giudice di prime cure ha in proposito osservato che la suddetta istanza, pur riguardando l’oggetto della domanda giudiziale e pur essendo tempestiva (ex art. 147 del dPR 1092/1973), non può venire in rilievo in sede giudiziale in quanto il provvedimento di rigetto dell’INPS non è stato impugnato tempestivamente nel termine previsto dall’art. 6, co. 7, L. 46/1958 (recante “Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato” (cfr. C. conti, Sez. I App., sent. n.
280/2021) secondo le modalità indicate in calce allo stesso.
Nell’odierno gravame, l’appellante, al fine di superare tale obiettiva circostanza, sostiene di non avere mai avuto conoscenza del provvedimento sfavorevole dell’INPS. Tale eccezione, tuttavia, non è mai stata sollevata in primo grado, in seguito al deposito del documento da parte dell’INPS, sicché è inammissibile la relativa doglianza formulata soltanto oggi in sede di gravame (art. 193 c.g.c.)
trattandosi di un novum nel giudizio di appello, in violazione del generale principio del contraddittorio.
Alla luce dell’illustrata ricostruzione, il Collegio reputa condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, ostative al favorevole scrutinio della domanda proposta dall’allora ricorrente. Nella fattispecie, infatti, il provvedimento dell’INPS di rigetto del riscatto del 1° febbraio 2022 non risulta essere mai stato avversato dal deducente né in sede amministrativa né in quella giurisdizionale per cui il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non può essere considerato tempestivo.
Anche il secondo motivo di appello va quindi rigettato.
3. Relativamente al terzo motivo di gravame, con il quale l’appellante pone la questione dell’arrotondamento dei servizi ad anni 18 alla data del 31.12.1995 per effetto anche della sola maggiorazione dei servizi comunque prestati, la relativa doglianza va considerata assorbita in quanto, data la reiezione dei primi due motivi di appello, i servizi valorizzabili ai fini pensionistici non subiscono modifica alcuna rispetto alla consistenza di anni 17 e 11 mesi indicata nel provvedimento di pensione.
4. Per le considerazioni illustrate ai punti precedenti, l’appello proposto deve essere respinto con integrale conferma della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni, n. 314/2024.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’appellante e in favore delle amministrazioni appellate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,
- rigetta l’appello proposto da Omissis con conferma della sentenza della Corte dei conti – Sez. Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni, n. 314/2024.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS che vengono liquidate nella misura di euro 1.000,00 (euro mille) e in favore del Ministero della Difesa per euro 800,00 (euro ottocento).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
L’Estensore Il Presidente Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Dott. Vincenzo Lo Presti
(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo,11/03/2026 Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente