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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/12/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. IU MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 438 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 26/09/2025 ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, (CF: ) nato San AR d'AL Parte_1 C.F._1
(ME) il 10/01/1955 e , (CF: ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
AR d'AL (ME) il 15/05/1957, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Cinnera
IN ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in S. Agata Militello, Via S.
IU n. 51 giusta procura in atti
APPELLANTI ed APPELLATI INCIDENTALI
E
, nato a [...] il [...] (CF: ) CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Fabio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Sardegna n. 1, Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello
(ME), giusta procura in atti
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
, nato a [...] il [...] (CF:. Controparte_2
) in proprio e nella qualità di unico erede legittimo di C.F._4 [...]
(nato a [...] il [...] e deceduto in Milazzo il Persona_1
14/11/2019), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Nicola Marchese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Vittorio Veneto n. 89, Sant'Agata di Militello (ME), giusta procura in atti
APPELLATO in via PRINCIPALE ed INCIDENTALE
, nata a [...] il [...] (CF: Controparte_3
elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto nella C.F._5
Via G. Carducci n. 76, presso lo studio dell'Avv. IU Tortora che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA in via PRINCIPALE ed INCIDENTALE
Avverso la sentenza n. 442/2023 del Tribunale di Patti del 04/05/2023 nel procedimento
R.G. 100352/2011.
OGGETTO: usucapione.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale di Patti, notificato il 31/05/2011, ha convenuto in giudizio al fine di chiedere l'accertamento Parte_3 CP_1 in suo favore dell'acquisto per l'usucapione dell'immobile identificato al N.C.E.U. del
Comune di Torrenova al foglio 13, particella n. 1989, sub. 2, categoria C/2, Classe 1 della consistenza di mq 53 e sub. 3 categoria A/4, Classe 1 composta da 4 vani, e di parte del terreno individuato al foglio di mappa 13 part. 1986 del N.C.T. del Comune di
Torrenova, che rappresenta la corte del predetto fabbricato;
inoltre, in relazione a tale terreno ha chiesto di ordinarne il frazionamento, con vittoria di spese e compensi. A fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto di aver goduto del possesso ininterrotto, non violento, né clandestino sull'immobile e sulla relativa corte dal 1981, manifestando sin da subito, prima unitamente al marito e poi in via esclusiva, la volontà di possedere l'immobile a titolo di possesso uti dominus e di aver provveduto a proprie spese alle riparazioni e modifiche che si erano rese necessarie nel corso degli anni.
Nell'instaurato giudizio R.G. 100352/2011 si è costituito , il quale, CP_1 premettendo di aver acquistato l'immobile di cui è causa da Controparte_2
, e ha chiesto di essere
[...] Persona_1 Controparte_3
pag. 2/15 autorizzato a chiamare in causa gli alienanti per essere garantito e manlevato da tutti gli effetti, conseguenze e danni subiti per l'effetto delle domande attoree. Ha dedotto l'inopponibilità e l'inefficacia della domanda di usucapione nei suoi confronti, avendo egli acquistato gli immobili franchi e liberi da qualsiasi peso ed onere ed ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e di titolarità dell'attrice, nonché la carenza dei presupposti e dei requisiti di fatto e di diritto per l'acquisto della proprietà dell'immobile oggetto di contesa per intervenuta usucapione. Ha chiesto di condannare l'attrice al rilascio dell'immobile e i terzi chiamati in causa al pagamento dei danni subiti e subendi per l'eventuale accoglimento della domanda attorea e per l'indisponibilità e il mancato trasferimento e/o per l'effetto della domanda di usucapione, il tutto nella misura di euro 250.000,00 e/o in quella maggiore o minore ritenuta e provata di giustizia, anche secondo equità. Da ultimo, ha chiesto di ordinare ai terzi chiamati in causa di procedere alla rinuncia agli atti e all'azione di cui alla trascrizione della formalità trascritta il 10/01/2001 ai nn. 733 e 630 e di procedere quindi alla relativa cancellazione/annotazione della estinzione, con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto di essere Controparte_3 autorizzata a chiamare in causa per essere garantita e manlevata in Controparte_2 ipotesi di soccombenza, deducendo che quest'ultimo, in forza di precedenti accordi intervenuti tra i germani, era stato l'unico beneficiario del contratto di vendita stipulato con;
ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e CP_1 inammissibili, nonché della domanda di manleva formulata da , con vittoria di CP_1 spese e compensi.
Si sono costituiti in giudizio anche e Controparte_2 Per_1
, chiedendo di accertare l'insussistenza dei presupposti della domanda attorea con
[...] ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio e in ordine ai danni per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.. In ipotesi di accoglimento della domanda attorea, hanno chiesto di ritenere e dichiarare la responsabilità dell'attrice ai sensi dell'art. 2943 cod.civ. per avere la stessa dolosamente taciuto le proprie intenzioni, dal momento che aveva sempre riconosciuto la proprietà dei germani , inducendo CP_2 gli stessi all'atto traslativo della proprietà che avrebbero potuto evitare. Hanno chiesto pag. 3/15 la condanna dell'attrice a rifondere agli alienanti tutti i danni patiti da CP_1 eventualmente riconosciuti in giudizio e nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea hanno chiesto di ritenere e dichiarare che il prezzo di vendita pattuito con il sig.
era pari a Euro 79.000,00 e di ritenere e dichiarare del tutto infondata la CP_1 domanda di risarcimento danni formulata da;
in via subordinata, hanno chiesto CP_1
l'annullamento del contratto di compravendita per errore, nonché di dichiarare la sussistenza degli elementi per l'accoglimento della domanda di rescissione per lesione ultra dimidium del contratto di compravendita concluso in stato di bisogno, e in estremo subordine, limitare al giusto e al provato ogni diversa ed avversa pretesa, con vittoria di spese e compensi.
Nel corso del giudizio, con scrittura privata del 24/11/2012, e Controparte_2 Per_1
hanno rinunciato alle domande volte ad ottenere l'annullamento o la rescissione
[...] del contratto di compravendita, nonché di quella volta a dichiarare che il prezzo pattuito con il sig. era pari a euro 79.000,00; il sig. ha dichiarato di CP_1 CP_1 accettare tale rinuncia.
Con comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. depositata in data
15/10/2019, si sono costituiti in giudizio e , nella Parte_2 Parte_1 qualità di eredi di nel frattempo deceduta il 09/01/2019. Parte_3
Espletate le prove orali, la causa ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. e con sentenza del 04/05/2023 il Tribunale ha così deciso:
“- rigetta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione formulata da;
CP_3
- rigetta la domanda di usucapione formulata dall'attrice;
- condanna e al rilascio, in favore di Parte_2 Parte_1 CP_1
, dell'immobile ubicato in Torrenova, via Modena n. 1 (foglio 13, part. n. 1989,
[...] sub 2 e sub 3) libero da persone o cose;
- dichiara l'inammissibilità della domanda formulata dal convenuto volta ad ordinare ai terzi chiamati in causa di rinunciare al giudizio di divisione e di procedere alla cancellazione della formalità trascritta sull'immobile oggetto di vendita;
pag. 4/15 - rigetta ogni altra domanda svolta dalle parti ove non assorbita come in motivazione;
- condanna e al pagamento delle spese di lite, in Parte_2 Parte_1 favore di liquidate in euro 461,58 per esborsi ed euro 5.431,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Massimiliano Fabio che ha reso la dichiarazione di legge dei soli compensi per metà, nella misura di euro 2.715,50, come in parte motiva;
condanna e , in solido con Parte_2 Parte_1 [...]
, al pagamento delle spese di lite dei terzi chiamati, liquidate in euro 5.431,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge, in favore di e (senza aumento per il numero delle parti, Controparte_2 Persona_1 attesa la sostanziale unicità della difesa) ed in euro 5.431,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge, in favore di
”. CP_3
Avverso la suddetta sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2 impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti , CP_1 chiedendo il rigetto e proponendo appello incidentale, nonché e CP_3 [...]
, quest'ultimo anche quale erede di Controparte_2 Persona_1 che hanno chiesto il rigetto del gravame.
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 26/09/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza di prime cure per violazione e falsa applicazione degli art. 1141 e 1158; in particolare deducono che non è il possessore a dover allegare come ha iniziato a possedere, potendosi ritenere sufficiente la mera allegazione che il loro possesso è iniziato nel 1981, e concludono che ,avendo provato che sono decorsi più di vent'anni dall'inizio del possesso, è anche risolta la questione della prova, laddove necessaria, della cd. interversio possessionis che è necessariamente coincisa con l'inizio di quel possesso.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti contestano la gravata sentenza per violazione degli art. 1141 e 1158 cod civ. e artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt.
pag. 5/15 2697, 2700 e 2727 e ss. cod.civ e conseguente difetto di motivazione;
essi ritengono che il Tribunale avrebbe dovuto escludere il presunto comodato che il convenuto ed i terzi chiamati avevano eccepito al fine di paralizzare la domanda attorea;
sul punto sostengono che fin da subito la ha inteso possedere il bene quale proprietaria e Pt_3 che il possesso è cominciato prima ancora che il andasse a svolgere attività Parte_2 lavorativa in favore dei , come pure che non vi era ragione per la quale CP_2
l'immobile venisse concesso in cambio della attività di sorveglianza non essendovi alcuna necessità per i di avere un tale servizio al loro fondo stante l'esigua CP_2 dimensione dello stesso. Contestano inoltre la qualificazione giuridica di comodato data dai testi e rilevano come la trentennale durata della indisturbata permanenza, anche oltre il pensionamento dello stesso (1993) e la sua morte (2005), fanno ritenere la Parte_2 situazione come ormai definitiva e non certo precaria. Infine gli appellanti si soffermano sul contenuto delle dichiarazioni dei testi che hanno confermato come la si è sempre comportata da posseditrice. Pt_3
Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti contestano le dichiarazioni rese dai testi di controparte che, a loro dire, sarebbero state troppo accondiscendenti in ragione degli stretti rapporti personali con i;
per tale ragione deve dubitarsi fortemente CP_2 della loro attendibilità e del significato di quanto da essi riferito e delle loro dichiarazioni da ritenere de relato.
Con il quarto motivo di impugnazione gli appellanti contestano la qualificazione giuridica data dal Tribunale al contratto in questione che essi ritengono del tutto diverso dal comodato che è invece contratto essenzialmente gratuito;
ritengono piuttosto che il contratto in esame somiglierebbe, piuttosto, ad una locazione ad uso abitativo il cui canone sarebbe stato convenuto e pagato, anziché in moneta, con la prestazione di quella guardiania, e da ciò ne discende che il contratto avrebbe potuto e dovuto assoggettarsi, semmai, alla disciplina della locazione di immobili urbani e più precisamente doveva ritenersi un “contratto di scambio”.
Stante la stretta connessione fra essi, i superiori motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.
Preliminarmente viene all'esame della Corte la contestazione afferente la presunta attendibilità dei testi nascente dalla presunta stretta amicizia con il teste e dal Tes_1
pag. 6/15 rapporto di dipendenza lavorativa con il osserva la Corte che le doglianze CP_4 avanzate dagli appellanti non trovano concreto riscontro negli atti processali e non sembrano meritevoli di accoglimento. Non emergono, infatti, elementi tali da poter far dubitare sull'indifferenza e disinteresse dei testi ed invero sul punto gli appellanti si limitano a lanciare meri sospetti senza alcun supporto probatorio, rilevandosi sul punto che i possibili presunti rapporti di amicizia o di lavoro non sono certo motivi per potere dubitare sulla attendibilità dei testi ma, al contrario, sono motivi per far ritenere che essi fossero bene a conoscenza dei fatti di causa.
Si rende quindi necessaria una valutazione complessiva di tutti gli elementi addotti dalle parti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni da confrontare con quanto risultato dalla prova testimoniale.
Giova innanzi tutto ricordare che l'usucapione è l'istituto il cui effetto è quello di trasferire il diritto di proprietà dall'originario proprietario in favore di colui che ha posseduto il bene uti dominus per oltre venti anni. Sul punto la Suprema Corte (per tutte già da sent. 11878/2013, ma anche 2044/2015 e 17459/2015), indica in modo chiaro e preciso quali debbano essere le condizioni rigorose per l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione, tali da superare il principio della tutela della proprietà come diritto costituzionalmente garantito, ritenendo che: “occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa”.
Il possesso, quindi, oltre ad essere pacifico, incontestato e prolungato, deve essere connotato dell'animus possidendi ovvero dall'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
corpus ed animus sono le due essenziali componenti del possesso o, meglio, i due elementi costitutivi, il primo identificato nel comportamento del soggetto che agisce svolgendo un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà od altro pag. 7/15 diritto reale, il secondo, invece, identificato nella intenzione di tenere la cosa come proprietario o come titolare di un diritto reale.
Trattasi di due componenti: una oggettiva e l'altra soggettiva, laddove l'animus può essere desunto in via presuntiva dal corpus purché vi sia svolgimento delle attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Per il riconoscimento della usucapione devono risultare esistenti in capo al richiedente gli elementi fondamentali del potere di fatto sul bene continuato ed indisturbato uti dominus per venti anni e soprattutto dell'animus possidendi, ovvero la volontà di comportarsi come padrone del bene e di escludere ogni diritto che altri possano vantare sul bene stesso.
Nella fattispecie per cui causa, ritiene la Corte che difettino tutti i suddetti elementi: infatti, è innanzi tutto emerso dalla prova orale che la famiglia aveva consentito CP_2 al di utilizzare gratuitamente gli immobili oggetto di causa in cambio di Parte_2 un'attività di custodia dei loro fondi, che veniva svolta dallo stesso. Pertanto, indipendentemente, quindi, dalla qualificazione giuridica che si voglia dare alla fattispecie, e quindi comodato o altro contratto atipico, è di tutta evidenza che il possesso dell'immobile non è cominciato per iniziativa unilaterale del con Parte_2
l'intento e la convinzione di comportarsi uti dominus con animus possidendi, ma si è trattato semmai di una mera detenzione concessa dall'effettivo proprietario e come tale non utile ai fini della possibile usucapione.
Il teste ha confermato la circostanza che il aveva avuto Testimone_2 Parte_2
l'uso del bene in cambio del lavoro di custodia da prestare ai garantendo in tal CP_2 modo la presenza sul posto, come pure che i non avevano abitato stabilmente Parte_2
l'immobile ma piuttosto che hanno abitato altrove e in altro immobile, che gli stessi hanno pubblicamente affermato tale accordo e riconosciuto l'altrui proprietà, ed inoltre che il ha sostenuto spese per la manutenzione dell'immobile lamentandosi delle CP_2 stesse.
Il teste ha affermato di avere iniziato a lavorare per i nel Testimone_3 CP_2
1988/89 e di avere conosciuto che lavorava anche lui per i Controparte_5 CP_2 fino a quando non è andato in pensione;
ha riferito che il non viveva sempre Parte_2 nella casa in questione perché aveva altra casa in paese e che gli aveva riferito di avere pag. 8/15 realizzato una casa nuova a Torrenova, poiché in quella in cui ogni tanto viveva, gli era stata data dai senza pagare nulla a condizione che vigilasse anche gli altri terreni CP_2 siti in Torrenova, come quello di c.da Il teste conferma la circostanza Per_2 dell'esistenza dell'accordo sulla possibilità di utilizzo dell'immobile in cambio della attività di custodia e senza pagamento di affitto per averlo sentito lui stesso dalle parti in causa, come pure conferma di essere stato presente quando la chiese al sig. Pt_3
di sistemare il tetto del fabbricato perché entrava acqua. Persona_3
Non essendovi ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testimoni, è stata pienamente raggiunta la prova che alla base dell'utilizzo del bene immobile vi era una espressa concessione del proprietario in cambio di prestazione lavorativa: circostanza questa che risulta dirimente per potere affermare che fin dall'inizio non vi è mai stato alcun animus possidendi, perdipiù avvalorata dalla ulteriore circostanza che i hanno Parte_2 comunque confermato l'altrui proprietà, tanto espressamente quanto implicitamente
,richiedendo ai di effettuare lavori di manutenzione all'immobile; a ciò si CP_2 aggiunga che gli stessi nella loro difesa in appello, suggeriscono di Parte_2 qualificare il contratto in essere come una vera e propria locazione, titolo che esclude radicalmente la possibilità di inquadrare come possesso la posizione giuridica iniziale dei Parte_2
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Viene, a questo punto, all'esame della Corte l'appello incidentale proposto da CP_1
, il quale si duole della sentenza nella parte in cui non è stata accolta la sua
[...] domanda avanzata nei confronti dei venditori di risarcimento danni per la CP_2 indisponibilità dei beni;
l'appellante incidentale sostiene che i venditori hanno taciuto l'esistenza del fatto che la avesse la detenzione dei beni dei quali hanno Pt_3 dichiarato e garantito la piena proprietà e disponibilità; deduce in proposito che la mancata restituzione degli immobili da parte della ha comportato gravissimi Pt_3 pregiudizi e danni per la indisponibilità di beni che lo stesso ha acquistato e pagato interamente, consistenti nella mancata utilizzazione degli immobili di cui è causa per fini commerciali. In conclusione lo contesta il rigetto della sua domanda CP_1 risarcitoria decisa dal Tribunale sulla base della considerazione che non basterebbe la prova del solo inadempimento ma è necessaria la prova effettiva del danno, ritenendola pag. 9/15 errata ed infondata alla luce della non contestata e provata documentalmente indisponibilità.
Osserva la Corte che il danno per mancato godimento di un immobile costituisce quella fattispecie dal danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal proprietario di un immobile che non può utilizzarlo, direttamente o indirettamente (ad esempio, locandolo), a causa di un fatto illecito o di un inadempimento altrui.
Sul punto proprio di recente la Suprema Corte di Cassazione, Seconda sezione, con ordinanza 03/02/2025 n. 2610 si è pronunciata sull'argomento in una fattispecie nascente da occupazione abusiva affermando che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Pertanto, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Ancor prima con sentenza 30791 del 02/12/2024 sempre la Suprema Corte pronunciandosi su una fattispecie analoga, e richiamando la pronuncia n. 33645/2022 delle SS.UU. in tema di prova del danno da perdita di godimento del bene, ha ammesso la prova presuntiva.
Le Sezioni Unite hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. La sentenza delle Sezioni Unite definisce, altresì, la nozione di danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di pag. 10/15 esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione.
Confermato il suddetto principio, la Corte di legittimità ribadisce la facoltà per il richiedente di supportare l'onere probatorio della sua domanda anche a mezzo di sole presunzioni, affermando allo stesso tempo che “Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.
Conclude la suprema Corte che “Il principio enunciato dalle Sezioni Unite, riferito alla perdita della disponibilità/godimento dell'immobile per la diversa ipotesi di occupazione senza titolo da parte di un terzo, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui la perdita della disponibilità/godimento sia dovuta alla inagibilità dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi”.
Se, quindi, da un lato il riconoscimento può avvenire sulla base di mere presunzioni, dall'altro il richiedente è comunque tenuto a fornire una qualche allegazione a dimostrazione della fondatezza della sua domanda;
in particolare nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
In materia di presunzioni va certamente ricordato il principio espresso da Cass. Sez. II,
Ordinanza del 21/03/2022, n. 9054 secondo il quale “Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire
pag. 11/15 una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi” (Cass. n. 19894/2005).
Tutto ciò premesso in diritto, ritiene la Corte che, conformemente a quanto ritenuto dal
Tribunale, nel giudizio di prime cure non è stato fornito alcun elemento utile o conducente a concretizzare la piena prova presuntiva e non è stato allegato nemmeno il pregiudizio subito, neanche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, ove la prova sia fornita attraverso presunzioni.
Lo si limita ad indicare che l'immobile non è andato nella sua disponibilità e CP_1 che non l'ha quindi potuto utilizzare per nessuno scopo nemmeno commerciale ma non fornisce alcuna ulteriore allegazione di alcun tipo sull'effettivo mancato godimento dell'immobile, su possibili tentativi di locarlo o venderlo, sulla impossibilità di utilizzarlo in proprio o comunque su quella che era la sua reale intenzione di utilizzo del bene e sulla successiva impossibilità di realizzare lo scopo prefissatosi.
Può quindi affermarsi che l'appellante incidentale, non fornendo alcuna utile allegazione, non ha posto le condizioni per dimostrare l'esistenza del nesso di causalità giuridica che si radica fra la violazione del diritto di godere della cosa, quale evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
La sua domanda è quindi infondata e va rigettata.
Nel proprio appello incidentale lo rinnova anche la sua richiesta di condanna di CP_1 condanna relativa all'obbligo dei , terzi chiamati in causa, di provvedere alla CP_2 cancellazione delle formalità relative ad una domanda giudiziale trascritta;
il riferimento
è all'impegno assunto nella compravendita del 08/02/2011 con il quale
[...]
avrebbe provveduto alla cancellazione della trascrizione della Controparte_2 domanda giudiziale di scioglimento di massa ereditaria, comprendente gli immobili per cui è causa, in favore di e . CP_3 CP_6
L'appellante incidentale osserva che è provato documentalmente che la domanda e la trascrizione non sono state cancellate e sul punto si duole della decisione del Tribunale che ha rigettato la domanda sul presupposto che è stata prodotta in atti la sentenza pag. 12/15 79/2012 che contiene la rinuncia agli atti e che la stessa costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda.
La domanda incidentale è infondata, e sul punto la Corte concorda con il Giudice di prime cure ritenendo in proposito che a seguito della sentenza 79/2012 con rinuncia agli atti del giudizio lo aveva piena facoltà di procedere altrimenti e comunque, per CP_1 come correttamente affermato dal Tribunale, la trascrizione della domanda giudiziale relativa a beni immobili, ai sensi dell'art. 2652 cod.civ., configura una mera prenotazione, nei rapporti con i terzi, degli effetti dell'accoglimento della domanda stessa e, pertanto, resta del tutto inoperante se il relativo giudizio si estingua o, comunque, non si concluda con una sentenza favorevole, né può essere fatta valere in un successivo giudizio autonomo e diverso, non integrante riassunzione di quello precedente, restando irrilevante l'omessa pronuncia dell'ordine di cancellazione della trascrizione ex art. 2668 cod.civ. (richiama Cass., n. 794/1999). A ciò si aggiunga che la trascrizione di cui sopra coinvolge anche altro soggetto ( ) che non è CP_6 parte nel presente giudizio e quindi sulla domanda non vi sarebbe nemmeno il necessario litisconsorzio.
Il motivo di appello incidentale va quindi rigettato.
L'appellante incidentale, infine, chiede la riforma della decisione del Tribunale che lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in solido con i nei confronti dei Parte_2 terzi chiamati e sul punto ritiene errata la considerazione fatta dal Giudice che CP_2 ha applicato il principio di soccombenza per il fatto che la chiamata dei terzi in causa sia stata infondata e palesemente arbitraria.
Anche tale motivo di appello incidentale è infondato e va rigettato;
va infatti considerato che lo non si è limitato alla mera chiamata di terzo in garanzia ma CP_1 ha formulato specifica domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti dei CP_2 che lo ha visto soccombente, risultando quindi giusto ed equo disporre a suo carico la rifusione delle spese di lite.
In conclusione sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati e vanno rigettati e l'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore pag. 13/15 dichiarato seguono la reciproca soccombenza e vanno posta in solido a carico di e in favore di ed a carico in solido Parte_1 Parte_2 CP_1 di e e di in favore degli appellati Parte_1 Parte_2 CP_1
e . Controparte_2 Controparte_3
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante e , in Parte_1 Parte_2 solido fra essi e di parte appellante incidentale per la condanna al CP_1 versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato rispettivamente per l'iscrizione a ruolo del procedimento e per la proposizione della domanda incidentale
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e e sull'appello Parte_1 Parte_2 incidentale di avverso la sentenza n. 442/2023 del Tribunale di Patti del CP_1
04/05/2023 nel procedimento R.G. 100352/2011, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e rigetta l'appello incidentale, e per l'effetto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
2) Condanna e al rimborso in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
di spese e compensi del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro
[...]
5.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.;
3) Condanna e e , in solido fra essi, Parte_1 Parte_2 CP_1 al rimborso in favore di e di Controparte_2 Controparte_3 di spese e compensi del presenta grado di giudizio che liquida, in favore
[...]
pag. 14/15 di ciascuno di essi appellati, in Euro 5.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
4) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n.
228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante di parte appellante Parte_1
e , in solido fra essi e di parte appellante incidentale
[...] Parte_2 CP_1
al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato
[...] versato rispettivamente per l'iscrizione a ruolo del procedimento e per la proposizione della domanda incidentale.
Messina, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. IU MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 438 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 26/09/2025 ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, (CF: ) nato San AR d'AL Parte_1 C.F._1
(ME) il 10/01/1955 e , (CF: ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
AR d'AL (ME) il 15/05/1957, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Cinnera
IN ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in S. Agata Militello, Via S.
IU n. 51 giusta procura in atti
APPELLANTI ed APPELLATI INCIDENTALI
E
, nato a [...] il [...] (CF: ) CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Fabio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Sardegna n. 1, Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello
(ME), giusta procura in atti
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
, nato a [...] il [...] (CF:. Controparte_2
) in proprio e nella qualità di unico erede legittimo di C.F._4 [...]
(nato a [...] il [...] e deceduto in Milazzo il Persona_1
14/11/2019), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Nicola Marchese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Vittorio Veneto n. 89, Sant'Agata di Militello (ME), giusta procura in atti
APPELLATO in via PRINCIPALE ed INCIDENTALE
, nata a [...] il [...] (CF: Controparte_3
elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto nella C.F._5
Via G. Carducci n. 76, presso lo studio dell'Avv. IU Tortora che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA in via PRINCIPALE ed INCIDENTALE
Avverso la sentenza n. 442/2023 del Tribunale di Patti del 04/05/2023 nel procedimento
R.G. 100352/2011.
OGGETTO: usucapione.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale di Patti, notificato il 31/05/2011, ha convenuto in giudizio al fine di chiedere l'accertamento Parte_3 CP_1 in suo favore dell'acquisto per l'usucapione dell'immobile identificato al N.C.E.U. del
Comune di Torrenova al foglio 13, particella n. 1989, sub. 2, categoria C/2, Classe 1 della consistenza di mq 53 e sub. 3 categoria A/4, Classe 1 composta da 4 vani, e di parte del terreno individuato al foglio di mappa 13 part. 1986 del N.C.T. del Comune di
Torrenova, che rappresenta la corte del predetto fabbricato;
inoltre, in relazione a tale terreno ha chiesto di ordinarne il frazionamento, con vittoria di spese e compensi. A fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto di aver goduto del possesso ininterrotto, non violento, né clandestino sull'immobile e sulla relativa corte dal 1981, manifestando sin da subito, prima unitamente al marito e poi in via esclusiva, la volontà di possedere l'immobile a titolo di possesso uti dominus e di aver provveduto a proprie spese alle riparazioni e modifiche che si erano rese necessarie nel corso degli anni.
Nell'instaurato giudizio R.G. 100352/2011 si è costituito , il quale, CP_1 premettendo di aver acquistato l'immobile di cui è causa da Controparte_2
, e ha chiesto di essere
[...] Persona_1 Controparte_3
pag. 2/15 autorizzato a chiamare in causa gli alienanti per essere garantito e manlevato da tutti gli effetti, conseguenze e danni subiti per l'effetto delle domande attoree. Ha dedotto l'inopponibilità e l'inefficacia della domanda di usucapione nei suoi confronti, avendo egli acquistato gli immobili franchi e liberi da qualsiasi peso ed onere ed ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e di titolarità dell'attrice, nonché la carenza dei presupposti e dei requisiti di fatto e di diritto per l'acquisto della proprietà dell'immobile oggetto di contesa per intervenuta usucapione. Ha chiesto di condannare l'attrice al rilascio dell'immobile e i terzi chiamati in causa al pagamento dei danni subiti e subendi per l'eventuale accoglimento della domanda attorea e per l'indisponibilità e il mancato trasferimento e/o per l'effetto della domanda di usucapione, il tutto nella misura di euro 250.000,00 e/o in quella maggiore o minore ritenuta e provata di giustizia, anche secondo equità. Da ultimo, ha chiesto di ordinare ai terzi chiamati in causa di procedere alla rinuncia agli atti e all'azione di cui alla trascrizione della formalità trascritta il 10/01/2001 ai nn. 733 e 630 e di procedere quindi alla relativa cancellazione/annotazione della estinzione, con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto di essere Controparte_3 autorizzata a chiamare in causa per essere garantita e manlevata in Controparte_2 ipotesi di soccombenza, deducendo che quest'ultimo, in forza di precedenti accordi intervenuti tra i germani, era stato l'unico beneficiario del contratto di vendita stipulato con;
ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e CP_1 inammissibili, nonché della domanda di manleva formulata da , con vittoria di CP_1 spese e compensi.
Si sono costituiti in giudizio anche e Controparte_2 Per_1
, chiedendo di accertare l'insussistenza dei presupposti della domanda attorea con
[...] ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio e in ordine ai danni per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.. In ipotesi di accoglimento della domanda attorea, hanno chiesto di ritenere e dichiarare la responsabilità dell'attrice ai sensi dell'art. 2943 cod.civ. per avere la stessa dolosamente taciuto le proprie intenzioni, dal momento che aveva sempre riconosciuto la proprietà dei germani , inducendo CP_2 gli stessi all'atto traslativo della proprietà che avrebbero potuto evitare. Hanno chiesto pag. 3/15 la condanna dell'attrice a rifondere agli alienanti tutti i danni patiti da CP_1 eventualmente riconosciuti in giudizio e nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea hanno chiesto di ritenere e dichiarare che il prezzo di vendita pattuito con il sig.
era pari a Euro 79.000,00 e di ritenere e dichiarare del tutto infondata la CP_1 domanda di risarcimento danni formulata da;
in via subordinata, hanno chiesto CP_1
l'annullamento del contratto di compravendita per errore, nonché di dichiarare la sussistenza degli elementi per l'accoglimento della domanda di rescissione per lesione ultra dimidium del contratto di compravendita concluso in stato di bisogno, e in estremo subordine, limitare al giusto e al provato ogni diversa ed avversa pretesa, con vittoria di spese e compensi.
Nel corso del giudizio, con scrittura privata del 24/11/2012, e Controparte_2 Per_1
hanno rinunciato alle domande volte ad ottenere l'annullamento o la rescissione
[...] del contratto di compravendita, nonché di quella volta a dichiarare che il prezzo pattuito con il sig. era pari a euro 79.000,00; il sig. ha dichiarato di CP_1 CP_1 accettare tale rinuncia.
Con comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. depositata in data
15/10/2019, si sono costituiti in giudizio e , nella Parte_2 Parte_1 qualità di eredi di nel frattempo deceduta il 09/01/2019. Parte_3
Espletate le prove orali, la causa ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. e con sentenza del 04/05/2023 il Tribunale ha così deciso:
“- rigetta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione formulata da;
CP_3
- rigetta la domanda di usucapione formulata dall'attrice;
- condanna e al rilascio, in favore di Parte_2 Parte_1 CP_1
, dell'immobile ubicato in Torrenova, via Modena n. 1 (foglio 13, part. n. 1989,
[...] sub 2 e sub 3) libero da persone o cose;
- dichiara l'inammissibilità della domanda formulata dal convenuto volta ad ordinare ai terzi chiamati in causa di rinunciare al giudizio di divisione e di procedere alla cancellazione della formalità trascritta sull'immobile oggetto di vendita;
pag. 4/15 - rigetta ogni altra domanda svolta dalle parti ove non assorbita come in motivazione;
- condanna e al pagamento delle spese di lite, in Parte_2 Parte_1 favore di liquidate in euro 461,58 per esborsi ed euro 5.431,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Massimiliano Fabio che ha reso la dichiarazione di legge dei soli compensi per metà, nella misura di euro 2.715,50, come in parte motiva;
condanna e , in solido con Parte_2 Parte_1 [...]
, al pagamento delle spese di lite dei terzi chiamati, liquidate in euro 5.431,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge, in favore di e (senza aumento per il numero delle parti, Controparte_2 Persona_1 attesa la sostanziale unicità della difesa) ed in euro 5.431,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge, in favore di
”. CP_3
Avverso la suddetta sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2 impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti , CP_1 chiedendo il rigetto e proponendo appello incidentale, nonché e CP_3 [...]
, quest'ultimo anche quale erede di Controparte_2 Persona_1 che hanno chiesto il rigetto del gravame.
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 26/09/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza di prime cure per violazione e falsa applicazione degli art. 1141 e 1158; in particolare deducono che non è il possessore a dover allegare come ha iniziato a possedere, potendosi ritenere sufficiente la mera allegazione che il loro possesso è iniziato nel 1981, e concludono che ,avendo provato che sono decorsi più di vent'anni dall'inizio del possesso, è anche risolta la questione della prova, laddove necessaria, della cd. interversio possessionis che è necessariamente coincisa con l'inizio di quel possesso.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti contestano la gravata sentenza per violazione degli art. 1141 e 1158 cod civ. e artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt.
pag. 5/15 2697, 2700 e 2727 e ss. cod.civ e conseguente difetto di motivazione;
essi ritengono che il Tribunale avrebbe dovuto escludere il presunto comodato che il convenuto ed i terzi chiamati avevano eccepito al fine di paralizzare la domanda attorea;
sul punto sostengono che fin da subito la ha inteso possedere il bene quale proprietaria e Pt_3 che il possesso è cominciato prima ancora che il andasse a svolgere attività Parte_2 lavorativa in favore dei , come pure che non vi era ragione per la quale CP_2
l'immobile venisse concesso in cambio della attività di sorveglianza non essendovi alcuna necessità per i di avere un tale servizio al loro fondo stante l'esigua CP_2 dimensione dello stesso. Contestano inoltre la qualificazione giuridica di comodato data dai testi e rilevano come la trentennale durata della indisturbata permanenza, anche oltre il pensionamento dello stesso (1993) e la sua morte (2005), fanno ritenere la Parte_2 situazione come ormai definitiva e non certo precaria. Infine gli appellanti si soffermano sul contenuto delle dichiarazioni dei testi che hanno confermato come la si è sempre comportata da posseditrice. Pt_3
Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti contestano le dichiarazioni rese dai testi di controparte che, a loro dire, sarebbero state troppo accondiscendenti in ragione degli stretti rapporti personali con i;
per tale ragione deve dubitarsi fortemente CP_2 della loro attendibilità e del significato di quanto da essi riferito e delle loro dichiarazioni da ritenere de relato.
Con il quarto motivo di impugnazione gli appellanti contestano la qualificazione giuridica data dal Tribunale al contratto in questione che essi ritengono del tutto diverso dal comodato che è invece contratto essenzialmente gratuito;
ritengono piuttosto che il contratto in esame somiglierebbe, piuttosto, ad una locazione ad uso abitativo il cui canone sarebbe stato convenuto e pagato, anziché in moneta, con la prestazione di quella guardiania, e da ciò ne discende che il contratto avrebbe potuto e dovuto assoggettarsi, semmai, alla disciplina della locazione di immobili urbani e più precisamente doveva ritenersi un “contratto di scambio”.
Stante la stretta connessione fra essi, i superiori motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.
Preliminarmente viene all'esame della Corte la contestazione afferente la presunta attendibilità dei testi nascente dalla presunta stretta amicizia con il teste e dal Tes_1
pag. 6/15 rapporto di dipendenza lavorativa con il osserva la Corte che le doglianze CP_4 avanzate dagli appellanti non trovano concreto riscontro negli atti processali e non sembrano meritevoli di accoglimento. Non emergono, infatti, elementi tali da poter far dubitare sull'indifferenza e disinteresse dei testi ed invero sul punto gli appellanti si limitano a lanciare meri sospetti senza alcun supporto probatorio, rilevandosi sul punto che i possibili presunti rapporti di amicizia o di lavoro non sono certo motivi per potere dubitare sulla attendibilità dei testi ma, al contrario, sono motivi per far ritenere che essi fossero bene a conoscenza dei fatti di causa.
Si rende quindi necessaria una valutazione complessiva di tutti gli elementi addotti dalle parti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni da confrontare con quanto risultato dalla prova testimoniale.
Giova innanzi tutto ricordare che l'usucapione è l'istituto il cui effetto è quello di trasferire il diritto di proprietà dall'originario proprietario in favore di colui che ha posseduto il bene uti dominus per oltre venti anni. Sul punto la Suprema Corte (per tutte già da sent. 11878/2013, ma anche 2044/2015 e 17459/2015), indica in modo chiaro e preciso quali debbano essere le condizioni rigorose per l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione, tali da superare il principio della tutela della proprietà come diritto costituzionalmente garantito, ritenendo che: “occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa”.
Il possesso, quindi, oltre ad essere pacifico, incontestato e prolungato, deve essere connotato dell'animus possidendi ovvero dall'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
corpus ed animus sono le due essenziali componenti del possesso o, meglio, i due elementi costitutivi, il primo identificato nel comportamento del soggetto che agisce svolgendo un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà od altro pag. 7/15 diritto reale, il secondo, invece, identificato nella intenzione di tenere la cosa come proprietario o come titolare di un diritto reale.
Trattasi di due componenti: una oggettiva e l'altra soggettiva, laddove l'animus può essere desunto in via presuntiva dal corpus purché vi sia svolgimento delle attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Per il riconoscimento della usucapione devono risultare esistenti in capo al richiedente gli elementi fondamentali del potere di fatto sul bene continuato ed indisturbato uti dominus per venti anni e soprattutto dell'animus possidendi, ovvero la volontà di comportarsi come padrone del bene e di escludere ogni diritto che altri possano vantare sul bene stesso.
Nella fattispecie per cui causa, ritiene la Corte che difettino tutti i suddetti elementi: infatti, è innanzi tutto emerso dalla prova orale che la famiglia aveva consentito CP_2 al di utilizzare gratuitamente gli immobili oggetto di causa in cambio di Parte_2 un'attività di custodia dei loro fondi, che veniva svolta dallo stesso. Pertanto, indipendentemente, quindi, dalla qualificazione giuridica che si voglia dare alla fattispecie, e quindi comodato o altro contratto atipico, è di tutta evidenza che il possesso dell'immobile non è cominciato per iniziativa unilaterale del con Parte_2
l'intento e la convinzione di comportarsi uti dominus con animus possidendi, ma si è trattato semmai di una mera detenzione concessa dall'effettivo proprietario e come tale non utile ai fini della possibile usucapione.
Il teste ha confermato la circostanza che il aveva avuto Testimone_2 Parte_2
l'uso del bene in cambio del lavoro di custodia da prestare ai garantendo in tal CP_2 modo la presenza sul posto, come pure che i non avevano abitato stabilmente Parte_2
l'immobile ma piuttosto che hanno abitato altrove e in altro immobile, che gli stessi hanno pubblicamente affermato tale accordo e riconosciuto l'altrui proprietà, ed inoltre che il ha sostenuto spese per la manutenzione dell'immobile lamentandosi delle CP_2 stesse.
Il teste ha affermato di avere iniziato a lavorare per i nel Testimone_3 CP_2
1988/89 e di avere conosciuto che lavorava anche lui per i Controparte_5 CP_2 fino a quando non è andato in pensione;
ha riferito che il non viveva sempre Parte_2 nella casa in questione perché aveva altra casa in paese e che gli aveva riferito di avere pag. 8/15 realizzato una casa nuova a Torrenova, poiché in quella in cui ogni tanto viveva, gli era stata data dai senza pagare nulla a condizione che vigilasse anche gli altri terreni CP_2 siti in Torrenova, come quello di c.da Il teste conferma la circostanza Per_2 dell'esistenza dell'accordo sulla possibilità di utilizzo dell'immobile in cambio della attività di custodia e senza pagamento di affitto per averlo sentito lui stesso dalle parti in causa, come pure conferma di essere stato presente quando la chiese al sig. Pt_3
di sistemare il tetto del fabbricato perché entrava acqua. Persona_3
Non essendovi ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testimoni, è stata pienamente raggiunta la prova che alla base dell'utilizzo del bene immobile vi era una espressa concessione del proprietario in cambio di prestazione lavorativa: circostanza questa che risulta dirimente per potere affermare che fin dall'inizio non vi è mai stato alcun animus possidendi, perdipiù avvalorata dalla ulteriore circostanza che i hanno Parte_2 comunque confermato l'altrui proprietà, tanto espressamente quanto implicitamente
,richiedendo ai di effettuare lavori di manutenzione all'immobile; a ciò si CP_2 aggiunga che gli stessi nella loro difesa in appello, suggeriscono di Parte_2 qualificare il contratto in essere come una vera e propria locazione, titolo che esclude radicalmente la possibilità di inquadrare come possesso la posizione giuridica iniziale dei Parte_2
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Viene, a questo punto, all'esame della Corte l'appello incidentale proposto da CP_1
, il quale si duole della sentenza nella parte in cui non è stata accolta la sua
[...] domanda avanzata nei confronti dei venditori di risarcimento danni per la CP_2 indisponibilità dei beni;
l'appellante incidentale sostiene che i venditori hanno taciuto l'esistenza del fatto che la avesse la detenzione dei beni dei quali hanno Pt_3 dichiarato e garantito la piena proprietà e disponibilità; deduce in proposito che la mancata restituzione degli immobili da parte della ha comportato gravissimi Pt_3 pregiudizi e danni per la indisponibilità di beni che lo stesso ha acquistato e pagato interamente, consistenti nella mancata utilizzazione degli immobili di cui è causa per fini commerciali. In conclusione lo contesta il rigetto della sua domanda CP_1 risarcitoria decisa dal Tribunale sulla base della considerazione che non basterebbe la prova del solo inadempimento ma è necessaria la prova effettiva del danno, ritenendola pag. 9/15 errata ed infondata alla luce della non contestata e provata documentalmente indisponibilità.
Osserva la Corte che il danno per mancato godimento di un immobile costituisce quella fattispecie dal danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal proprietario di un immobile che non può utilizzarlo, direttamente o indirettamente (ad esempio, locandolo), a causa di un fatto illecito o di un inadempimento altrui.
Sul punto proprio di recente la Suprema Corte di Cassazione, Seconda sezione, con ordinanza 03/02/2025 n. 2610 si è pronunciata sull'argomento in una fattispecie nascente da occupazione abusiva affermando che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Pertanto, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Ancor prima con sentenza 30791 del 02/12/2024 sempre la Suprema Corte pronunciandosi su una fattispecie analoga, e richiamando la pronuncia n. 33645/2022 delle SS.UU. in tema di prova del danno da perdita di godimento del bene, ha ammesso la prova presuntiva.
Le Sezioni Unite hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. La sentenza delle Sezioni Unite definisce, altresì, la nozione di danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di pag. 10/15 esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione.
Confermato il suddetto principio, la Corte di legittimità ribadisce la facoltà per il richiedente di supportare l'onere probatorio della sua domanda anche a mezzo di sole presunzioni, affermando allo stesso tempo che “Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.
Conclude la suprema Corte che “Il principio enunciato dalle Sezioni Unite, riferito alla perdita della disponibilità/godimento dell'immobile per la diversa ipotesi di occupazione senza titolo da parte di un terzo, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui la perdita della disponibilità/godimento sia dovuta alla inagibilità dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi”.
Se, quindi, da un lato il riconoscimento può avvenire sulla base di mere presunzioni, dall'altro il richiedente è comunque tenuto a fornire una qualche allegazione a dimostrazione della fondatezza della sua domanda;
in particolare nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
In materia di presunzioni va certamente ricordato il principio espresso da Cass. Sez. II,
Ordinanza del 21/03/2022, n. 9054 secondo il quale “Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire
pag. 11/15 una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi” (Cass. n. 19894/2005).
Tutto ciò premesso in diritto, ritiene la Corte che, conformemente a quanto ritenuto dal
Tribunale, nel giudizio di prime cure non è stato fornito alcun elemento utile o conducente a concretizzare la piena prova presuntiva e non è stato allegato nemmeno il pregiudizio subito, neanche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, ove la prova sia fornita attraverso presunzioni.
Lo si limita ad indicare che l'immobile non è andato nella sua disponibilità e CP_1 che non l'ha quindi potuto utilizzare per nessuno scopo nemmeno commerciale ma non fornisce alcuna ulteriore allegazione di alcun tipo sull'effettivo mancato godimento dell'immobile, su possibili tentativi di locarlo o venderlo, sulla impossibilità di utilizzarlo in proprio o comunque su quella che era la sua reale intenzione di utilizzo del bene e sulla successiva impossibilità di realizzare lo scopo prefissatosi.
Può quindi affermarsi che l'appellante incidentale, non fornendo alcuna utile allegazione, non ha posto le condizioni per dimostrare l'esistenza del nesso di causalità giuridica che si radica fra la violazione del diritto di godere della cosa, quale evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
La sua domanda è quindi infondata e va rigettata.
Nel proprio appello incidentale lo rinnova anche la sua richiesta di condanna di CP_1 condanna relativa all'obbligo dei , terzi chiamati in causa, di provvedere alla CP_2 cancellazione delle formalità relative ad una domanda giudiziale trascritta;
il riferimento
è all'impegno assunto nella compravendita del 08/02/2011 con il quale
[...]
avrebbe provveduto alla cancellazione della trascrizione della Controparte_2 domanda giudiziale di scioglimento di massa ereditaria, comprendente gli immobili per cui è causa, in favore di e . CP_3 CP_6
L'appellante incidentale osserva che è provato documentalmente che la domanda e la trascrizione non sono state cancellate e sul punto si duole della decisione del Tribunale che ha rigettato la domanda sul presupposto che è stata prodotta in atti la sentenza pag. 12/15 79/2012 che contiene la rinuncia agli atti e che la stessa costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda.
La domanda incidentale è infondata, e sul punto la Corte concorda con il Giudice di prime cure ritenendo in proposito che a seguito della sentenza 79/2012 con rinuncia agli atti del giudizio lo aveva piena facoltà di procedere altrimenti e comunque, per CP_1 come correttamente affermato dal Tribunale, la trascrizione della domanda giudiziale relativa a beni immobili, ai sensi dell'art. 2652 cod.civ., configura una mera prenotazione, nei rapporti con i terzi, degli effetti dell'accoglimento della domanda stessa e, pertanto, resta del tutto inoperante se il relativo giudizio si estingua o, comunque, non si concluda con una sentenza favorevole, né può essere fatta valere in un successivo giudizio autonomo e diverso, non integrante riassunzione di quello precedente, restando irrilevante l'omessa pronuncia dell'ordine di cancellazione della trascrizione ex art. 2668 cod.civ. (richiama Cass., n. 794/1999). A ciò si aggiunga che la trascrizione di cui sopra coinvolge anche altro soggetto ( ) che non è CP_6 parte nel presente giudizio e quindi sulla domanda non vi sarebbe nemmeno il necessario litisconsorzio.
Il motivo di appello incidentale va quindi rigettato.
L'appellante incidentale, infine, chiede la riforma della decisione del Tribunale che lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in solido con i nei confronti dei Parte_2 terzi chiamati e sul punto ritiene errata la considerazione fatta dal Giudice che CP_2 ha applicato il principio di soccombenza per il fatto che la chiamata dei terzi in causa sia stata infondata e palesemente arbitraria.
Anche tale motivo di appello incidentale è infondato e va rigettato;
va infatti considerato che lo non si è limitato alla mera chiamata di terzo in garanzia ma CP_1 ha formulato specifica domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti dei CP_2 che lo ha visto soccombente, risultando quindi giusto ed equo disporre a suo carico la rifusione delle spese di lite.
In conclusione sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati e vanno rigettati e l'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore pag. 13/15 dichiarato seguono la reciproca soccombenza e vanno posta in solido a carico di e in favore di ed a carico in solido Parte_1 Parte_2 CP_1 di e e di in favore degli appellati Parte_1 Parte_2 CP_1
e . Controparte_2 Controparte_3
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante e , in Parte_1 Parte_2 solido fra essi e di parte appellante incidentale per la condanna al CP_1 versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato rispettivamente per l'iscrizione a ruolo del procedimento e per la proposizione della domanda incidentale
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e e sull'appello Parte_1 Parte_2 incidentale di avverso la sentenza n. 442/2023 del Tribunale di Patti del CP_1
04/05/2023 nel procedimento R.G. 100352/2011, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e rigetta l'appello incidentale, e per l'effetto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
2) Condanna e al rimborso in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
di spese e compensi del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro
[...]
5.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.;
3) Condanna e e , in solido fra essi, Parte_1 Parte_2 CP_1 al rimborso in favore di e di Controparte_2 Controparte_3 di spese e compensi del presenta grado di giudizio che liquida, in favore
[...]
pag. 14/15 di ciascuno di essi appellati, in Euro 5.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
4) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n.
228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante di parte appellante Parte_1
e , in solido fra essi e di parte appellante incidentale
[...] Parte_2 CP_1
al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato
[...] versato rispettivamente per l'iscrizione a ruolo del procedimento e per la proposizione della domanda incidentale.
Messina, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
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