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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al RG. n. 2259/2025 V.G. avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promosso da:
nato a [...] il [...], Parte_1
e da nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DE VITO NICOLA, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate nel ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento del ricorso.
1 La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori nato in [...] il [...], e nato Per_1 Per_2
in Massa Di Somma (NA) il 19.08.2023, dalla relazione di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza del 03.12.2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
In punto di diritto, come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337 bis e ss. – Corte di Cassazione n.
14840 del 2006 e n. 18817 del 2015).
Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass. I Sez. Civile, ordinanza n. 9143 del 2020).
Ciò posto, nel caso di specie, appare rispettoso dei principi stabiliti nelle norme nazionali e sovranazionali, dei quali sanciscono il diritto della persona di minore età a conservare rapporti costanti e continuativi entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine
(artt. 29 e 30 della Costituzione, Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989,
Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, art. 8 CEDU, artt. 315 bis, 316 c.c., 337 bis e ss.
c.c.) il seguente accordo proposto dalle parti con il ricorso in esame che si riporta testualmente:
“1 – i ricorrenti vivranno separatamente e con obbligo di reciproco rispetto.
2 – i figli minori saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti lo stesso;
2 3 – i minori avranno residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
a) Il padre potrà accompagnare i minori tutti i giorni dalla casa familiare a scuola e li andrà a prendere per ricondurli alla casa familiare quando saranno in età scolastica;
b) il padre avrà facoltà di trascorrere con i minori i pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle 16 alle 20,00 circa, nonché, a settimane alterne, potrà pernottare con gli stessi il sabato sera per ricosegnarli alla madre la domenica dalle ore 19,00 (il suddetto inciso vale anche per il piccolo ma dal momento in cui avrà compiuto i 3 anni, Per_2 come da protocollo del Tribunale adito);
c) per i periodi natalizi il padre terrà con sé i figli ad anni alterni il giorno della Vigilia o quello di
Natale;
d) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con i minori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì in Albis, dalle ore 08,00 alle ore 21,00;
e) le vacanze estive dei minori dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il 1 luglio di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei ricorrenti. In ogni caso, visto l'allocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé i minori per due settimane di vacanza. E' tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza.
f) il padre trascorrerà con i minori il giorno del proprio compleanno e della festa del papà;
g) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che i figli stiano con il padre, i minori trascorreranno con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre a quello successivo;
h) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori.
4 – Per il mantenimento dei minori sono stabilite le seguenti somme:
- il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento per i figli minori, la Parte_1 Parte_2 somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, ossia € 200,00 a figlio, entro il giorno 1 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici istat annualmente, da versarsi a mezzo bonifico Iban o a mezzo di altro strumento di pagamento tracciabile (es.Carta Postepay et simila);
- il padre rinuncia altresì a percepire il 50% dell'assegno unico per i figli consentendo alla madre di incassare anche il 100% dell'assegno unico pari ad € 470,00 circa;
5) Inoltre viene disposto a carico del signor il versamento del 50% delle spese mediche relative alla Parte_1 salute dei figli, il 50% delle somme che saranno necessarie per l'istruzione degli stessi, nonché il 50% delle somme
3 che sono e saranno necessarie al pagamento delle spese scolastiche, mediche ed extrascolastiche tenendo conto del prototipo che viene di seguito riportato:
I - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo specificandole in:
a)libri di testo, cancelleria e materiale da corredo scolastico per istituto superiore;
b) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)trasporto pubblico;
e) mensa;
II- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)corsi di specializzazione, master o quant altro necessari ai fini di una futura attività lavorativa per la figlia;
c)gite scolastiche con pernottamento;
d)corsi di recupero e lezioni private;
e)alloggio presso la sede universitaria;
III- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal medico curante, quelle oculistiche;
b)cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d)ticket sanitari;
IV- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b)cure termali e fisioterapiche;
c)cure non convenzionali;
d)farmaci particolari;
e) patologie gravi;
V - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a)tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a)corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese baby sitter;
c) viaggi e vacanze;
6 – I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole.
7- I ricorrenti sin da ora acconsentono, l'uno verso l'altro, al rilascio del passaporto..”
Orbene, ritiene il Collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi dei minori.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 − affida ad entrambi i genitori nato in [...] il [...], e Per_1
nato in [...] il [...], che continueranno a risiedere Per_2
presso la madre;
− dispone che il padre tenga con sé i piccoli con le modalità e nei tempi concordati;
− dispone che il Sig. versi alla Sig.ra , nei tempi e modi Parte_1 Parte_2
concordati, la somma di complessivi Euro 400,00 per il mantenimento dei figli minori, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e contribuisca al 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei figli come da accordo sottoscritto;
− prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
− compensa integralmente le spese processuali.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Nola, così deciso nella Camera di Consiglio del 04.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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