Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00132/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2025, proposto da
VI TE, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabino Carpagnano e Alessia De Finis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica;
- Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del giudicato civile di cui alla sentenza n. 1331/2024 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, del 24 giugno 2024, notificata ai fini dell’esecuzione alla parte convenuta in data 28 giugno 2024 e passata in giudicato, avente ad oggetto il riconoscimento e pagamento:
- della c.d. Carta Docente;
- della c.d. Retribuzione Professionale Docenti;
e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art. 114, IV comma, lett. e), del D. Lgs. n. 104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che si riterrà più opportuna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 l’avv. TE ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, in accoglimento della domanda ivi proposta dal ricorrente:
- ha dichiarato il diritto del ricorrente “ a percepire la “retribuzione professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ”;
- ha conseguentemente condannato il Ministero “ al pagamento di € 1.420,98 in favore di TE VI, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo ”.
- ha dichiarato il diritto del ricorrente “ a ottenere il beneficio economico della c.d. “Carta del Docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per l’anno scolastico di servizio come indicato in ricorso ”;
- ha conseguentemente condannato il Ministero, “ all’attribuzione in favore del ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (una annualità pari 4 ad € 500,00) ”.
La su indicata sentenza è stata notificata all’Amministrazione resistente in data 28 giugno 2024 ed è passata in giudicato (come da attestazione della Cancelleria in data 4 febbraio 2025).
Risulta decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il quale prevede che:
“1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Con il presente ricorso, notificato il 27 febbraio 2025 e depositato il successivo 6 marzo, parte ricorrente chiede, pertanto, l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza su indicata.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.
La causa viene ritenuta per la decisione alla camera di consiglio del 5 novembre 2025.
2. Il ricorso di ottemperanza è fondato poiché non risulta l’adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale.
Deve, pertanto, essere ordinato al Ministero intimato, nel persistente inadempimento dello stesso, di dare integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
3. La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza, in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione.
4. La richiesta condanna alle astreintes non può trovare accoglimento, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati Sabino Carpagnano e Alessia De Finis, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima, accoglie il ricorso per l’ottemperanza e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Respinge nel resto.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avvocato Sabino Carpagnano, dichiaratosi anticipatario.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON LE, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
TE ES, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE ES | ON LE |
IL SEGRETARIO