Art. 8.
Al termine del corso di studi gli allievi sosterranno una prova di esame orale e pratica. Tale prova si svolgera' in due sessioni, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.
La Commissione esaminatrice e' nominata dal medico provinciale, che la presiede, ed e' composta:
a) dal direttore della scuola;
b) da un primario ospedaliero di ruolo della specialita', designato dall'Ordine dei medici della Provincia;
c) da un docente di materie obbligatorie del corso di studi;
d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. ((e) un tecnico sanitario di radiologia medica designato dal collegio professionale provinciale o interprovinciale))
Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' esercita le funzioni di segretario.
Le spese per il funzionamento della Commissione di esame sono liquidate dall'Ente che istituisce la scuola.
Al termine del corso di studi gli allievi sosterranno una prova di esame orale e pratica. Tale prova si svolgera' in due sessioni, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.
La Commissione esaminatrice e' nominata dal medico provinciale, che la presiede, ed e' composta:
a) dal direttore della scuola;
b) da un primario ospedaliero di ruolo della specialita', designato dall'Ordine dei medici della Provincia;
c) da un docente di materie obbligatorie del corso di studi;
d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. ((e) un tecnico sanitario di radiologia medica designato dal collegio professionale provinciale o interprovinciale))
Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' esercita le funzioni di segretario.
Le spese per il funzionamento della Commissione di esame sono liquidate dall'Ente che istituisce la scuola.