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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/11/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Ottavia Urto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4711/2024 promossa da:
(P.IVA. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. RITA PARENTELA, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via Sant'Agostino n. 2, elettivamente domicilia
- PARTE OPPONENTE -
contro
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. SERGIO MAIORANA, presso il cui studio, in Catanzaro, via Repubblica n. 35, è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte opponente: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis. In via preliminare e di rito, sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto,
Sempre in Via Preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del
pagina 1 di 9 credito azionato per tutti i motivi esposti in narrativa. In via principale e nel merito: 1] accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, per cui nulla è dovuto alla per inesistenza del credito;
2] accertare e CP_1 dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati in epigrafe. 3] Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato per le ragioni tutte esposte in narrativa;
Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, onorari,
IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del costituito procuratore .»;
Parte opposta: «l'Ill.mo Tribunale voglia accogliere le se guenti CONCLUSIONI 1.- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto in giuntivo n.
589/2024 emesso dal Tribunale di Catanzaro, avendo parte op posta data ampia prova documentale della fondatezza del proprio credito ed avendo controparte non fornito alcunché a sostegno dei fatti posti a fondamento delle eccezioni e domande formulate nella propria difesa;
2.- rigettare l'opposizione proposta siccome inammissibile, pretestuosa ed infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, condannare la Controparte_2
in persona del l.r.p.t., al pagamento della maggior o minor somma che
[...] risulterà di giustizia;
3.- rigettare tutte le domande proposte da Controparte_2
perché infondate in fatto e diritto;
4.- condannare, in ogni caso,
[...]
l'opponente alla rifusione - in favore della - di spese, diritti ed CP_1 onorari del giudizio, maggiorati di spese generali, I.V.A. e contributo C.P.A. come per legge.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_2
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
[...]
589/2024, notificatogli in data 1.08.2024, a mezzo del quale questo Tribunale, accogliendo il ricorso presentato da le aveva ingiunto di Controparte_1 pagare in favore di parte ricorrente la somma di € 10.095,50, oltre interessi come da domanda, spese e competenze professionali del procedimento monitorio, credito derivante dal mancato pagamento di fatture emesse per l'attività lavorativa prestata in favore della società ingiunta.
pagina 2 di 9 Parte opponente ha eccepito, a sostegno della spiegata opposizione: la prescrizione del credito azionato in via monitoria per decorrenza del termine di prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956, n. 2, c.c., trattandosi di diritto al compenso del professionista intellettuale, in assenza di contratto scritto per l'incarico, come tale soggetto alla prescrizione presuntiva d i cui alla citata norma;
la nullità del decreto ingiuntivo opposto e l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria, per mancanza di prova del credito ingiunto, atteso che la semplice fattura commerciale nel giudizio di opposizione non costituisce prova a favore di colui che l'ha emessa laddove il debitore contesti l'an e il quantum del credito azionato in giudizio .
Parte opponente ha rassegnato dunque le conclusioni riportate in premessa.
Si è costituita in giudizio deducendo: che l'eccezione di Controparte_1 prescrizione è infondata, dal momento che la società opposta non è “un libero professionista”, bensì una società, sicché non opera la prescrizione triennale;
che, avendo controparte formulato eccezioni del tutto generiche, i fatti dedotti dall'opposta devono ritenersi ammessi ai sensi dell 'art. 115 c.p.c.; che le fatture elettroniche emesse dalla erano state trasmesse e prese in Controparte_1 carico dalla senza contestazioni;
che le prestazioni lavorative svolte in Pt_1 favore della società opponente sarebbero provate dal continuo scambio di missive tra le parti, dai documenti depositati dalla per conto di CP_1 presso i vari enti pubblici, nonché dal verbale di restituzione dei Pt_1 documenti contabili e fiscali detenuti dalla . relativi agli anni dal CP_1
2015 al 2019, firmato e sottoscritto dal legale rappresentante della società
Parte_1
In virtù di quanto esposto, la ha rassegnato le conclusioni Controparte_1 indicate in premessa.
Con ordinanza del 5 agosto 2025, veni va concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. per la discussione e decisione all'udienza del 9.10.2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., ratione temporis applicabile.
***
pagina 3 di 9
1. Con il primo motivo di opposizione, la ha Controparte_2 eccepito la prescrizione presuntiva del credito azionato in via monitoria .
Il motivo di opposizione è infondato e non merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c.: “Si prescrive in tre anni il diritto: … 2) dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.”
Parte opposta ha, sul punto, richiamato la sentenza delle Sezioni U nite della
Corte di Cassazione n. 13144 del 25/06/2015 che ha afferma to che la prescrizione presuntiva triennale dei crediti dei professionisti non sarebbe applicabile alle società ma solo alle prestaz ioni rese da persone fisiche.
La tesi non è condivisibile.
Ed invero, sia dalla lettura del principio di diritto che dalla disamina del ragionamento seguito dalla Suprema Corte nella parte motiva della citata sentenza emerge che tale principio è riferibile unicamente alle società che abbiano reso una prestazione professionale nel regime ante 1997, secondo il quale non era possibile – atteso che non era stata ancora introdotta una deroga alla disciplina codicistica dettata dagli art t. 2229 e ss. c.c. e anche alla luce dell'allora vigente divieto di cui all'art. 2 della L. n. 1815 del 1939 di costituire società che avessero lo scopo di fornire prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale , commerciale, amministrativa, contabile o tributaria
– conferire ad una società incarichi per lo svolgimento di un'attività professionale, utilizzando il contratto di prestazione d'opera professionale.
Nella sentenza in esame, i giudici di legittimità hanno chiarito che ciò che assume rilievo nell'art. 2956 n. 2 c.c. non è la tipologia del creditore ma la natura del rapporto dal quale sorge il credito , il cui adempimento, proprio i n considerazione del tipo di prestazione d'opera intellettuale erogata, suole avvenire senza dilazioni o c omunque in tempi brevi e senza il rilascio di quietanza scritta. Hanno poi ritenuto l'inapplicabilità della prescrizione presuntiva al caso sottoposto al loro vaglio in quanto il credito vantato dalla società per la tenuta della contabilità riguardava prestazioni rese negli anni
1993/1994, quando le società non potevano essere parte di un contratto d'opera professionale.
Nel caso che ci occupa, invece, le prestazioni eseguite dalla Controparte_1
pagina 4 di 9 in favore della società cooperativa afferiscono a fatture emesse nel Pt_1
2018/2019 per la tenuta della contabilità sociale per gli anni dal 2015 al 2019, vale a dire in un periodo successi vo all'entrata in vigore delle leggi n. 266/1997
(che ha abrogato il divieto dell'art. 2 della L. n. 1815 del 1939), n. 248/2006
(che ha abrogato il divieto di forni re servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti) e n. 183/2011 (che ha introdotto la possibilità di costitui re società tra professionisti per l'esercizio di qualsiasi attività professionale protetta).
Deve, pertanto, concludersi per l'applicabilità al caso in esame della prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956 n. 2 c.c.
Nel caso di specie, la società opposta ha domandato in via monitoria i compensi per le attività espletate sino al 31.12.2019. Da tale data decorre il termine di prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c.: infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stat o espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione.” (cfr. Cass. civ., n. 4951, del
14.03.2016).
Non è stato prodotto alcun idoneo atto interruttivo del termine prescrizionale.
Tuttavia, a mente dell'art. 2959 c.c. “L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.”
Infatti è pacifico che, al fine di paralizzare l'eccezione presuntiva di pagamento, unici mezzi idonei sono l'ammissione, da parte del debitore che la opponga, di non avere estinto l'obbligazione, oppure il deferimento al debitore, da parte del creditore del cui diritto sia stata opposta la prescrizione, del giuramento decisorio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2960 c.c. (Cass. n.
19240/2024; Cass. n. 11195/2007; Cass. n. 17071/2021)
Nel caso in esame, la società opponente, prima di sollevare l'eccezione di pagina 5 di 9 prescrizione, ha affermato di contestare l'esistenza di un contratto tra le parti, evidenziando che non vi era alcuna prova dell'esistenza di alcun tipo di rapporto, e quindi l'esistenza del credito vantato: le sue dichiarazioni risultano incompatibili con la presunzione di estinzione del debito, avendo la società cooperativa opposto che il rapporto non è mai nato.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito formulata come primo motivo di opposizione.
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo opposto e l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria, per mancanza di prova del credito ingiunto, assumendo che la semplice fattura commerciale nel giudizio di opposizione non costituisca prova idoena del credito in caso di contestazione da parte dell'asserito debitore opponente.
Il motivo di opposizione è infondato.
Quanto alla dedotta nullità del provvedimento monitorio per carenza di prova scritta del credito azionato, preme rilevare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex -art. 633,
644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione (…) è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e
l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., n. 1184/2007).
La doglianza deve essere pertanto disattesa, dal momento che, con la proposizione dell'opposizione, ciò cui deve aversi riguardo in questa sede è la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'ingiungente, indipendentemente dall'esistenza - ovvero persistenza - dei presupposti di pagina 6 di 9 legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e dunque dai vizi che possano averlo inficiato (cfr. Cass. civ., n. 20613/2011) .
Ciò posto, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, dal momento che egli riveste sul piano sostanziale la qualità di attore, mentre spetta all'opponente provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ.,
10261/2000).
Sempre in tema di onere della prova, va rammentato che la mancata specifica contestazione dei fatti allegati dalla controparte rende tali fatti pacifici , atteso che il principio di cui all'art. 115 c.p.c. opera quale relevatio ab onere probandi, consentendo, come rilevato da attenta dottrina, di ritenere quel fatto espunto dal novero di quelli bisognevoli di prova : non si tratta di una prova legale o di un'inversione dell'onere probatorio, trattandosi piuttosto di un principio che attiene al previo onere di allegazione e quindi onere di contrastare i fatti allegati dalla controparte.
Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre
2008): ne consegue che l'attore viene esonerato dall'onere della prova e che il giudice deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v Cassazione civile , sez. III,
05 marzo 2009, n. 5356).
Nel caso in esame, la società cooperativa A.R.C.A. si è limitata ad una contestazione del tutto generica del rapporto e del cre dito, senza prendere puntualmente posizione sulle affermazioni di controparte e su i documenti dalla stessa prodotti.
pagina 7 di 9 Inoltre, si osserva che, venendo in esame un contratto d'opera professionale con commercialista, l'incarico può essere conferito con qualsiasi forma, non essendo prevista per la stipula del contratto d'opera professionale la forma scritta ad substantiam né ad probationem, con la conseguenza che la relativa prova può essere data con ogni mezzo, a nche tramite presunzioni.
Dalla documentazione prodotta dalla parte opposta emer ge la corrispondenza intercorsa tra il revisore della società cooperativa e la società di consulenza contabile e fiscale la quale trasmetteva documentazione Controparte_1 contabile della in suo possesso al revisore, com e richiestole. Inoltre, Pt_1 la ha prodotto la certificazione unica 2016 della società Controparte_1 opponente, trasmessa all'Agenzia delle Entrate dall'incaricato, dott. , Per_1 della quale intermediaria. Controparte_1
Infine, ha prodotto il verbale di restituzione di tutti i documenti contabili e fiscali della fferenti alla contabilità degli Parte_1 anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 – ovvero le annualità in relazioni alle quali sono state emesse le fatture azionate in via monitoria - sottoscritta dal legale rappresentante della società opponente.
Dunque, a fronte di contestazioni del tutto generiche da parte dell'opponente, devono ritenersi compiutamente provati, con le fatture e i documenti allegati in atti, le prestazioni svolte in favore della società Parte_1
e la debenza della somma di € 10.095,50 domandata in via
[...] monitoria.
L'opponente, dal canto suo, non ha neanche allegato e dimostrato in alcun modo di avere provveduto al pagamento, in favore della opposta, degli importi di cui è stato ingiunto il pagamento, pur essendo a ciò onerato in considerazione del riparto dell'onere della prova nelle controversie in materia di azione di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. - quale quella oggetto di causa (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001) .
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata, e per l'effetto, il Decreto
Ingiuntivo n. 589/2024 va integralmente confermato.
2. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a pagina 8 di 9 carico di e considerate la natura, il Parte_1 valore (€ 10.095,50, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
589/2024 e lo dichiara esecutivo;
2) CONDANNA al pagamento, in Parte_1 favore di delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catanzaro, lì 10/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Ottavia Urto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4711/2024 promossa da:
(P.IVA. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. RITA PARENTELA, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via Sant'Agostino n. 2, elettivamente domicilia
- PARTE OPPONENTE -
contro
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. SERGIO MAIORANA, presso il cui studio, in Catanzaro, via Repubblica n. 35, è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte opponente: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis. In via preliminare e di rito, sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto,
Sempre in Via Preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del
pagina 1 di 9 credito azionato per tutti i motivi esposti in narrativa. In via principale e nel merito: 1] accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, per cui nulla è dovuto alla per inesistenza del credito;
2] accertare e CP_1 dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati in epigrafe. 3] Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato per le ragioni tutte esposte in narrativa;
Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, onorari,
IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del costituito procuratore .»;
Parte opposta: «l'Ill.mo Tribunale voglia accogliere le se guenti CONCLUSIONI 1.- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto in giuntivo n.
589/2024 emesso dal Tribunale di Catanzaro, avendo parte op posta data ampia prova documentale della fondatezza del proprio credito ed avendo controparte non fornito alcunché a sostegno dei fatti posti a fondamento delle eccezioni e domande formulate nella propria difesa;
2.- rigettare l'opposizione proposta siccome inammissibile, pretestuosa ed infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, condannare la Controparte_2
in persona del l.r.p.t., al pagamento della maggior o minor somma che
[...] risulterà di giustizia;
3.- rigettare tutte le domande proposte da Controparte_2
perché infondate in fatto e diritto;
4.- condannare, in ogni caso,
[...]
l'opponente alla rifusione - in favore della - di spese, diritti ed CP_1 onorari del giudizio, maggiorati di spese generali, I.V.A. e contributo C.P.A. come per legge.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_2
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
[...]
589/2024, notificatogli in data 1.08.2024, a mezzo del quale questo Tribunale, accogliendo il ricorso presentato da le aveva ingiunto di Controparte_1 pagare in favore di parte ricorrente la somma di € 10.095,50, oltre interessi come da domanda, spese e competenze professionali del procedimento monitorio, credito derivante dal mancato pagamento di fatture emesse per l'attività lavorativa prestata in favore della società ingiunta.
pagina 2 di 9 Parte opponente ha eccepito, a sostegno della spiegata opposizione: la prescrizione del credito azionato in via monitoria per decorrenza del termine di prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956, n. 2, c.c., trattandosi di diritto al compenso del professionista intellettuale, in assenza di contratto scritto per l'incarico, come tale soggetto alla prescrizione presuntiva d i cui alla citata norma;
la nullità del decreto ingiuntivo opposto e l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria, per mancanza di prova del credito ingiunto, atteso che la semplice fattura commerciale nel giudizio di opposizione non costituisce prova a favore di colui che l'ha emessa laddove il debitore contesti l'an e il quantum del credito azionato in giudizio .
Parte opponente ha rassegnato dunque le conclusioni riportate in premessa.
Si è costituita in giudizio deducendo: che l'eccezione di Controparte_1 prescrizione è infondata, dal momento che la società opposta non è “un libero professionista”, bensì una società, sicché non opera la prescrizione triennale;
che, avendo controparte formulato eccezioni del tutto generiche, i fatti dedotti dall'opposta devono ritenersi ammessi ai sensi dell 'art. 115 c.p.c.; che le fatture elettroniche emesse dalla erano state trasmesse e prese in Controparte_1 carico dalla senza contestazioni;
che le prestazioni lavorative svolte in Pt_1 favore della società opponente sarebbero provate dal continuo scambio di missive tra le parti, dai documenti depositati dalla per conto di CP_1 presso i vari enti pubblici, nonché dal verbale di restituzione dei Pt_1 documenti contabili e fiscali detenuti dalla . relativi agli anni dal CP_1
2015 al 2019, firmato e sottoscritto dal legale rappresentante della società
Parte_1
In virtù di quanto esposto, la ha rassegnato le conclusioni Controparte_1 indicate in premessa.
Con ordinanza del 5 agosto 2025, veni va concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. per la discussione e decisione all'udienza del 9.10.2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., ratione temporis applicabile.
***
pagina 3 di 9
1. Con il primo motivo di opposizione, la ha Controparte_2 eccepito la prescrizione presuntiva del credito azionato in via monitoria .
Il motivo di opposizione è infondato e non merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c.: “Si prescrive in tre anni il diritto: … 2) dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.”
Parte opposta ha, sul punto, richiamato la sentenza delle Sezioni U nite della
Corte di Cassazione n. 13144 del 25/06/2015 che ha afferma to che la prescrizione presuntiva triennale dei crediti dei professionisti non sarebbe applicabile alle società ma solo alle prestaz ioni rese da persone fisiche.
La tesi non è condivisibile.
Ed invero, sia dalla lettura del principio di diritto che dalla disamina del ragionamento seguito dalla Suprema Corte nella parte motiva della citata sentenza emerge che tale principio è riferibile unicamente alle società che abbiano reso una prestazione professionale nel regime ante 1997, secondo il quale non era possibile – atteso che non era stata ancora introdotta una deroga alla disciplina codicistica dettata dagli art t. 2229 e ss. c.c. e anche alla luce dell'allora vigente divieto di cui all'art. 2 della L. n. 1815 del 1939 di costituire società che avessero lo scopo di fornire prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale , commerciale, amministrativa, contabile o tributaria
– conferire ad una società incarichi per lo svolgimento di un'attività professionale, utilizzando il contratto di prestazione d'opera professionale.
Nella sentenza in esame, i giudici di legittimità hanno chiarito che ciò che assume rilievo nell'art. 2956 n. 2 c.c. non è la tipologia del creditore ma la natura del rapporto dal quale sorge il credito , il cui adempimento, proprio i n considerazione del tipo di prestazione d'opera intellettuale erogata, suole avvenire senza dilazioni o c omunque in tempi brevi e senza il rilascio di quietanza scritta. Hanno poi ritenuto l'inapplicabilità della prescrizione presuntiva al caso sottoposto al loro vaglio in quanto il credito vantato dalla società per la tenuta della contabilità riguardava prestazioni rese negli anni
1993/1994, quando le società non potevano essere parte di un contratto d'opera professionale.
Nel caso che ci occupa, invece, le prestazioni eseguite dalla Controparte_1
pagina 4 di 9 in favore della società cooperativa afferiscono a fatture emesse nel Pt_1
2018/2019 per la tenuta della contabilità sociale per gli anni dal 2015 al 2019, vale a dire in un periodo successi vo all'entrata in vigore delle leggi n. 266/1997
(che ha abrogato il divieto dell'art. 2 della L. n. 1815 del 1939), n. 248/2006
(che ha abrogato il divieto di forni re servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti) e n. 183/2011 (che ha introdotto la possibilità di costitui re società tra professionisti per l'esercizio di qualsiasi attività professionale protetta).
Deve, pertanto, concludersi per l'applicabilità al caso in esame della prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956 n. 2 c.c.
Nel caso di specie, la società opposta ha domandato in via monitoria i compensi per le attività espletate sino al 31.12.2019. Da tale data decorre il termine di prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c.: infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stat o espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione.” (cfr. Cass. civ., n. 4951, del
14.03.2016).
Non è stato prodotto alcun idoneo atto interruttivo del termine prescrizionale.
Tuttavia, a mente dell'art. 2959 c.c. “L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.”
Infatti è pacifico che, al fine di paralizzare l'eccezione presuntiva di pagamento, unici mezzi idonei sono l'ammissione, da parte del debitore che la opponga, di non avere estinto l'obbligazione, oppure il deferimento al debitore, da parte del creditore del cui diritto sia stata opposta la prescrizione, del giuramento decisorio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2960 c.c. (Cass. n.
19240/2024; Cass. n. 11195/2007; Cass. n. 17071/2021)
Nel caso in esame, la società opponente, prima di sollevare l'eccezione di pagina 5 di 9 prescrizione, ha affermato di contestare l'esistenza di un contratto tra le parti, evidenziando che non vi era alcuna prova dell'esistenza di alcun tipo di rapporto, e quindi l'esistenza del credito vantato: le sue dichiarazioni risultano incompatibili con la presunzione di estinzione del debito, avendo la società cooperativa opposto che il rapporto non è mai nato.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito formulata come primo motivo di opposizione.
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo opposto e l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria, per mancanza di prova del credito ingiunto, assumendo che la semplice fattura commerciale nel giudizio di opposizione non costituisca prova idoena del credito in caso di contestazione da parte dell'asserito debitore opponente.
Il motivo di opposizione è infondato.
Quanto alla dedotta nullità del provvedimento monitorio per carenza di prova scritta del credito azionato, preme rilevare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex -art. 633,
644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione (…) è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e
l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., n. 1184/2007).
La doglianza deve essere pertanto disattesa, dal momento che, con la proposizione dell'opposizione, ciò cui deve aversi riguardo in questa sede è la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'ingiungente, indipendentemente dall'esistenza - ovvero persistenza - dei presupposti di pagina 6 di 9 legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e dunque dai vizi che possano averlo inficiato (cfr. Cass. civ., n. 20613/2011) .
Ciò posto, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, dal momento che egli riveste sul piano sostanziale la qualità di attore, mentre spetta all'opponente provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ.,
10261/2000).
Sempre in tema di onere della prova, va rammentato che la mancata specifica contestazione dei fatti allegati dalla controparte rende tali fatti pacifici , atteso che il principio di cui all'art. 115 c.p.c. opera quale relevatio ab onere probandi, consentendo, come rilevato da attenta dottrina, di ritenere quel fatto espunto dal novero di quelli bisognevoli di prova : non si tratta di una prova legale o di un'inversione dell'onere probatorio, trattandosi piuttosto di un principio che attiene al previo onere di allegazione e quindi onere di contrastare i fatti allegati dalla controparte.
Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre
2008): ne consegue che l'attore viene esonerato dall'onere della prova e che il giudice deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v Cassazione civile , sez. III,
05 marzo 2009, n. 5356).
Nel caso in esame, la società cooperativa A.R.C.A. si è limitata ad una contestazione del tutto generica del rapporto e del cre dito, senza prendere puntualmente posizione sulle affermazioni di controparte e su i documenti dalla stessa prodotti.
pagina 7 di 9 Inoltre, si osserva che, venendo in esame un contratto d'opera professionale con commercialista, l'incarico può essere conferito con qualsiasi forma, non essendo prevista per la stipula del contratto d'opera professionale la forma scritta ad substantiam né ad probationem, con la conseguenza che la relativa prova può essere data con ogni mezzo, a nche tramite presunzioni.
Dalla documentazione prodotta dalla parte opposta emer ge la corrispondenza intercorsa tra il revisore della società cooperativa e la società di consulenza contabile e fiscale la quale trasmetteva documentazione Controparte_1 contabile della in suo possesso al revisore, com e richiestole. Inoltre, Pt_1 la ha prodotto la certificazione unica 2016 della società Controparte_1 opponente, trasmessa all'Agenzia delle Entrate dall'incaricato, dott. , Per_1 della quale intermediaria. Controparte_1
Infine, ha prodotto il verbale di restituzione di tutti i documenti contabili e fiscali della fferenti alla contabilità degli Parte_1 anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 – ovvero le annualità in relazioni alle quali sono state emesse le fatture azionate in via monitoria - sottoscritta dal legale rappresentante della società opponente.
Dunque, a fronte di contestazioni del tutto generiche da parte dell'opponente, devono ritenersi compiutamente provati, con le fatture e i documenti allegati in atti, le prestazioni svolte in favore della società Parte_1
e la debenza della somma di € 10.095,50 domandata in via
[...] monitoria.
L'opponente, dal canto suo, non ha neanche allegato e dimostrato in alcun modo di avere provveduto al pagamento, in favore della opposta, degli importi di cui è stato ingiunto il pagamento, pur essendo a ciò onerato in considerazione del riparto dell'onere della prova nelle controversie in materia di azione di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. - quale quella oggetto di causa (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001) .
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata, e per l'effetto, il Decreto
Ingiuntivo n. 589/2024 va integralmente confermato.
2. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a pagina 8 di 9 carico di e considerate la natura, il Parte_1 valore (€ 10.095,50, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
589/2024 e lo dichiara esecutivo;
2) CONDANNA al pagamento, in Parte_1 favore di delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catanzaro, lì 10/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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