TAR
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 07/01/2026
N. 00025 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00079/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LDL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Vidali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune di OL, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Cacciavillani e Marta Cendron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 00079/2025 REG.RIC.
DO DE LO e MA s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cimino e Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione n. 1985 del 14 novembre 2024 del Comune di OL, Settore
Sicurezza e Demanio Marittimo - Demanio e Navigazione Interna, comunicata a LDL
s.r.l. a mezzo PEC in data 15 novembre 2024, con la quale sono state approvate le risultanze DE lavori della commissione di gara per la valutazione delle domande concorrenti nell'ambito della procedura comparativa per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima avente ad oggetto la porzione dell'arenile di OL identificata dal vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile del Comune di OL come Unità Minima di Gestione n. 4;
- DE verbali della commissione di gara per la valutazione comparativa delle domande concorrenti del 27 settembre 2024, del 2 ottobre 2024 e del 8 novembre 2024, recanti tra l'altro i sub-criteri e l'attribuzione DE punteggi;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LDL s.r.l. il 9 aprile 2024:
- del provvedimento di proroga assunto dal Comune di OL in data 20.02.2024, su istanza di DO DE LO e MA s.c. a r.l. del 16.02.2024;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; N. 00079/2025 REG.RIC.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di OL e di DO DE LO
e MA s.c. a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il dott. BE RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 14 gennaio 2025 e depositato il 17 gennaio
2025, la società LDL s.r.l. (d'ora innanzi, solo LDL) ha impugnato la determinazione n. 1985 del 14 novembre 2024 assunta dal Comune di OL (nel prosieguo, solo
Comune) con cui sono state approvate le risultanze DE lavori della commissione per la valutazione delle domande concorrenti nell'ambito della procedura comparativa per l'affidamento in concessione dell'area demaniale marittima identificata come Unità
Minima di Gestione n. 4 (UMG 4) dalla variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA) adottata con deliberazione consiliare n. 25 del 14 marzo 2023 e approvata con deliberazione consiliare n. 143 del 30 dicembre 2023 (variante entrata in vigore il 7 febbraio 2024). La società ha impugnato altresì ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, tra cui i verbali della commissione del 27 settembre
2024, del 2 ottobre 2024 e dell'8 novembre 2024.
Al fine di una miglior comprensione del thema decidendum, è opportuno premettere che, con istanza trasmessa al Comune il 19 ottobre 2023, LDL ha chiesto – ai sensi dell'art. 48 e dell'Allegato S/2 alla legge regionale del Veneto del 4 novembre 2002,
n. 33, nonché dell'art. 14 del regolamento dell'uso del demanio marittimo del predetto
Comune, approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 30 marzo 2015 (d'ora innanzi, solo regolamento) – il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo, per la durata di anni venti, sulla porzione di arenile N. 00079/2025 REG.RIC.
identificata come Settore n. 7 e Settore n. 8 dal PPA allora vigente (approvato nel
2015), corrispondente alla nuova UMG 4, comprensiva di 4 chioschi.
Indi il Comune ha pubblicato, il 23 novembre 2023, l'istanza di LDL sull'albo pretorio, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 novembre
2023 e sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea di pari data.
Ciò è avvenuto dopo che, con deliberazione n. 331 del 14 novembre 2023, la Giunta comunale aveva approvato, ai sensi dell'art. 27 del regolamento, i criteri di valutazione delle eventuali proposte concorrenti, individuando nell'Allegato A i criteri di valutazione della “offerta tecnica”, della “esperienza tecnica e professionale” e della
“offerta economica”, con i relativi punteggi, nonché i sub-criteri di valutazione.
In seguito, con determinazione dirigenziale n. 2294 del 21 dicembre 2023, l'ente locale ha finanche approvato “lo schema di procedimento per il rilascio di nuova concessione demaniale marittima del Comune di OL a seguito di istanza di parte”, stabilendo il regime transitorio da applicarsi in caso di procedure avviate sulla base di istanze di nuova concessione pervenute prima dell'adozione, da parte della Giunta comunale, DE criteri di valutazione delle istanze e di attribuzione DE punteggi. In forza di questo regime transitorio, al termine della fase di pre-istruttoria l'Amministrazione era tenuta ad assegnare “a ciascuno degli operatori che hanno presentato istanza (sia l'istanza di nuova concessione che le istanze concorrenti) un termine congruo e comunque non superiore a 30 giorni per confermare l'istanza presentata, ovvero modificare/integrare/sostituire gli elaborati già presentati, fermo restando quelli contenuti nella cd. documentazione amministrativa (ossia il modello
D1); trascorso il termine assegnato, si procede alla comparazione delle istanze in applicazione DE criteri stabiliti dalla Giunta comunale con delibera del 14/11/2023,
n. 331”. N. 00079/2025 REG.RIC.
Dopo la pubblicazione dell'istanza di LDL, è pervenuta il 27 dicembre 2023 l'istanza concorrente da parte della società DO DE LO e MA s.c. a r.l. (nel prosieguo, solo DO DE LO e MA).
Sicché il Comune, completata la fase di pre-istruttoria anche sull'istanza concorrente
(concernente la verifica sia della conformità della proposta al PPA, sia della completezza della documentazione), ha invitato le due concorrenti – con nota prot. n.
66683 del 22 agosto 2024 – a confermare le rispettive istanze ovvero a modificare/integrare/sostituire gli elaborati già presentati entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della missiva: ciò in conformità al regime transitorio delineato dalla summenzionata determinazione n. 2294 del 12 dicembre 2023, al fine di permettere alle partecipanti di tener conto DE sopravvenuti criteri di valutazione delle proposte e di assegnazione DE punteggi.
Entrambe le concorrenti hanno provveduto a confermare le proprie istanze agli atti, allegando altresì ulteriore documentazione integrativa. Successivamente, è stata avviata la fase di comparazione delle proposte, sulla base DE criteri stabiliti con la citata deliberazione n. 331 del 14 novembre 2023.
All'esito, la commissione ha stilato la seguente graduatoria: DO DE LO e
MA prima classificata con il punteggio di 99,58/100, seguita da LDL con il punteggio di 91,00/100.
Di talché, con determinazione n. 1985 del 14 novembre 2024, il Comune ha approvato le risultanze DE lavori della commissione, con aggiudicazione della concessione a
DO DE LO e MA.
2. Avverso la determinazione di aggiudicazione è insorta in questa sede LDL, proponendo i seguenti motivi di ricorso.
I) “Violazione di legge: violazione della L.R. n. 33 del 4 novembre 2002 All. S/1, dell'art. 25 Regolamento dell'uso del demanio marittimo del Comune di OL, della determinazione del Settore Sicurezza e Gestione del Territorio del Comune di OL N. 00079/2025 REG.RIC.
n. 2294 del 21.12.2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento DE presupposti di fatto, illogicità manifesta, disparità di trattamento e contraddittorietà”.
Nella prospettiva attorea, l'istanza concorrente non sarebbe urbanisticamente conforme rispetto al PPA approvato nel 2015, ancora vigente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, in quanto conforme soltanto alla nuova variante al PPA adottata nel 2023. Pertanto, in fase di pre-istruttoria, il Comune avrebbe dovuto rilevare tale difformità e imporre la conformazione secondo quanto previsto dall'art. 25 del regolamento, senza quindi avviare la fase di comparazione delle offerte.
II) “Violazione di legge: violazione dell'art. 14, co. 3 del Regolamento sull'uso del demanio marittimo del Comune di OL. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento DE presupposti di fatto, illogicità manifesta, disparità di trattamento e contraddittorietà”.
DO DE LO e MA non avrebbe rispettato il termine di 15 giorni per presentare le integrazioni documentali richieste dal Comune con nota del 7 febbraio
2024, con ciò violando il termine perentorio, e quindi improrogabile, fissato dall'art. 14 del regolamento. Di conseguenza, l'Amministrazione avrebbe dovuto respingere la domanda concorrente.
III) “Violazione di legge. Violazione dell'art. 48 e dell'Allegato S/1 e S/3 della L.R. n.
33 del 4 novembre 2002, dell'art 25 del Regolamento dell'uso del Demanio Marittimo del Comune di OL, della determinazione del Settore Sicurezza e Gestione del
Territorio del Comune di OL n. 2294 del 21.12.2023 e dell'art. 8 delle Norme
Tecniche Attuative del Piano Particolareggiato dell'Arenile del Comune di OL.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento DE presupposti di fatto”.
L'istanza di concessione presentata da DO DE LO e MA non sarebbe conforme nemmeno alle previsioni della variante al PPA approvata nel 2023, laddove avrebbe previsto di realizzare campi da beach volley in due “aree libere” della UMG N. 00079/2025 REG.RIC.
4, andando così a sottrarre indebitamente spazio alla libera balneazione, in violazione dell'art. 8 delle Norme Tecniche Attuative del PPA (NTA). Per l'effetto, la concorrente avrebbe dovuto essere esclusa per carenza di un requisito minimo indispensabile della sua offerta, ai sensi dell'art. 25 del regolamento.
IV) “Violazione e falsa applicazione della deliberazione di Giunta comunale del
Comune di OL n. 331 del 14.11.2023. Violazione dell'art. 97 Cost. e DE principi di buon andamento dell'azione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento DE presupposti di fatto e illogicità manifesta. Violazione del principio di proporzionalità
e giusto procedimento”.
La commissione avrebbe errato nel non valutare l'apporto fornito a LDL dalla sua socia Wally s.r.l., così sottraendo indebitamente alla prima 3 punti in ordine all'“Esperienza tecnica e professionale acquisita dal soggetto richiedente o DE soggetti partecipanti”. Nonostante la commissione abbia giustificato il suo operato rilevando che “entrambi i concorrenti hanno all'interno della compagine societaria la Wally”, soltanto la ricorrente sarebbe stata sanzionata per tale supposto conflitto di interessi. Conflitto di interessi che comunque sarebbe inesistente, considerato, da un lato, la partecipazione non di controllo detenuta da Wally s.r.l. nel Consorzio DO DE
LO (a sua volta titolare della quota del 38% di DO DE LO e MA), tale da non permetterle di incidere nelle scelte strategiche, e, dall'altro lato, la presenza di altri soggetti soci di LDL al contempo titolari di partecipazioni nel Consorzio DO DE LO, rispetto ai quali la commissione non avrebbe rilevato alcuna criticità.
V) “Violazione e falsa applicazione della deliberazione di Giunta comunale del
Comune di OL n. 331 del 14.11.2023 sotto ulteriori profili. Violazione dell'art. 97
Cost. e DE principi di buon andamento dell'azione amministrativa e imparzialità.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento DE presupposti di fatto e illogicità manifesta”. N. 00079/2025 REG.RIC.
La commissione avrebbe errato nel valutare in modo sostanzialmente uniforme le offerte tecniche delle due concorrenti, nonostante quella presentata da LDL fosse più completa e articolata, oltre ad essere caratterizzata da elementi di novità rispetto alla precedente gestione. In specie, la valutazione risulterebbe sproporzionata e irragionevole con riferimento:
- al subcriterio a.4) “Miglior valorizzazione dell'area servizi e delle aree libere attrezzate”: la controinteressata si sarebbe limitata a una generica descrizione DE servizi offerti senza nulla indicare in relazione alle aree libere attrezzate, mentre LDL avrebbe proposto un allestimento di servizi quantitativamente e qualitativamente superiore, anche con riferimento alle aree libere;
- al subcriterio b.2) “Previsione di stabilimenti smoking free”: la controinteressata non avrebbe incluso i quattro chioschi nella zona smoking free, mentre LDL avrebbe previsto uno stabilimento integralmente sottratto al fumo, con un programma dettagliato di prevenzione contro il tabagismo;
- al criterio d) “Gestione diretta dello stabilimento balneare oggetto di concessione”: la controinteressata avrebbe proposto la gestione diretta del solo stabilimento balneare, mentre LDL l'avrebbe estesa a tutte le attività dell'UMG 4, compresi i quattro chioschi, offrendo un programma di gestione unitaria volto ad offrire all'utente un servizio comprensivo della ristorazione;
- al subcriterio e.1) “Benefici diretti e indiretti per lo sviluppo dell'economia locale
(utilizzo prodotti locali, acquisizione servizi da imprese locali, etc.) e per impiego di manodopera locale […]”: la controinteressata si sarebbe limitata a prevedere un generico impegno nella selezione di materie prime a kilometro 0, nel confermare i servizi di animazione e sicurezza già in essere e nel rivolgersi a società locali per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto, mentre LDL avrebbe previsto numerose azioni concrete e puntuali finalizzate ad implementare il proprio organico attingendo preferibilmente dalla manodopera locale, con una N. 00079/2025 REG.RIC.
dettagliata analisi del personale da impiegare e un elenco specifico DE fornitori locali a cui rivolgersi;
- al subcriterio e.2) “Capacità di interazione del progetto con il complesso sistema turistico-ricettivo del territorio locale […]”: la commissione sarebbe incorsa in una valutazione irragionevole e illogica nel concedere un differenziale positivo di soli
0,333 punti a favore di LDL dopo aver riconosciuto che la sua proposta denotasse
“una migliore conoscenza delle dinamiche relazioni tra spazio dedicato alla balneazione e territorio direttamente prospiciente”.
Parimenti sarebbe errata la valutazione relativa all'“Esperienza tecnica e professionale acquisita dal soggetto richiedente o DE soggetti partecipanti”, con riferimento:
- al criterio a) “Esperienza maturata nella gestione di attività analoga a quella oggetto della richiesta di concessione”: la commissione, nell'attribuire 1,5 punti in più alla controinteressata, non avrebbe tenuto conto della rilevante esperienza che il socio
MareBlu Adriatica s.r.l. avrebbe apportato a LDL;
- al criterio b) “Possesso di certificazioni pertinenti”: la commissione, nell'attribuire alle due concorrenti il medesimo punteggio, non avrebbe considerato la maggiore storicità delle certificazioni vantate da LDL.
3. Si è costituito in giudizio il Comune, eccependo l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso per assenza della c.d. prova di resistenza e del quinto motivo di ricorso sotto plurimi profili: per l'assenza della c.d. prova di resistenza; per il difetto di specificità delle deduzioni attoree; per la carenza di quei vizi macroscopici dell'operato della commissione che soli permetterebbero di sindacarne la valutazione discrezionale, altrimenti sottratta alla cognizione di legittimità del giudice amministrativo.
Il Comune ha comunque argomentato per l'infondatezza delle censure attoree.
4. Si è altresì costituito in giudizio DO DE LO e MA, eccependo: la tardività e l'inammissibilità del primo e del secondo motivo di ricorso poiché, N. 00079/2025 REG.RIC.
riferendosi entrambi a pretese carenze relative alla fase pre-istruttoria, avrebbero dovuto essere proposti avverso la nota prot. n. 66683 del 22 agosto 2024, non specificamente impugnata, con cui il Comune ha dato atto della positiva conclusione della predetta fase e ha dato avvio alla fase comparativa; l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso per l'assenza della c.d. prova di resistenza; l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso poiché teso a sollecitare un sindacato giurisdizionale su valutazioni tecniche riservate alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione.
La controinteressata ha comunque insistito per il rigetto nel merito del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare in vista della sollecita fissazione dell'udienza di merito.
6. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 4 aprile 2025 e depositato il 9 aprile
2025, LDL ha proposto un'ulteriore censura avverso il provvedimento di proroga assunto dal Comune il 20 febbraio 2024 su istanza di DO DE LO e MA
(conosciuto dalla ricorrente solo in seguito al suo deposito in giudizio, da parte dell'ente locale resistente, il 7 febbraio 2025, sub doc. 17), così rubricata: “Violazione di legge: violazione degli articoli 14 e 15 del Regolamento dell'Uso del Demanio
Marittimo del Comune di OL. Violazione della determinazione del Settore
Sicurezza e Gestione del Territorio del Comune di OL n. 2294 del 21.12.2023.
Violazione art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento DE presupposti di fatto, illogicità manifesta, disparità di trattamento”.
La ricorrente ha rilevato innanzitutto come la proroga non potesse essere concessa, poiché l'art. 14 del regolamento definisce “perentorio” il termine di quindici giorni per la presentazione della documentazione integrativa. Inoltre, il provvedimento gravato sarebbe privo di motivazione, posto che il Comune si sarebbe limitato a ritenere accoglibili “i motivi per i quali è stata richiesta la proroga”, senza null'altro aggiungere, nonostante l'istanza fosse a sua volta di scarno contenuto. Infine, sarebbero mancate valide ragioni per concedere la proroga, visto che le integrazioni N. 00079/2025 REG.RIC.
documentali richieste dal Comune erano circoscritte e, comunque, non presentavano quel grado di complessità postulato da DO DE LO e MA. Sicché
l'integrazione documentale da quest'ultima presentata, in quanto tardiva, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal Comune, con conseguente venir meno del presupposto (ossia la regolarità dell'istanza concorrente) che ha consentito l'avvio della fase comparativa.
7. In vista dell'udienza pubblica, le parti costituite hanno depositato memorie e repliche a sostegno delle rispettive conclusioni.
La controinteressata ha eccepito la tardività e l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, rilevando come il gravame sia volto a contestare la legittimità di una proroga assegnata in sede di pre-istruttoria, ossia una fase procedimentale i cui esisti (resi noti alle parti con la comunicazione prot. n. 66683 del 22 agosto 2024) non sono stati immediatamente censurati dalla ricorrente. In particolare, siccome LDL ha contestato il fatto stesso che la procedura comparativa si sia tenuta, essa avrebbe dovuto impugnare entro il termine decadenziale l'atto di avvio della procedura, senza possibilità di attendere la conclusione della vicenda concorsuale.
La controinteressata, così come il Comune, hanno nondimeno argomentato per il rigetto nel merito del ricorso per motivi aggiunti.
8. All'udienza pubblica del 12 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. È possibile prescindere dalle riportate eccezioni di tardività e di inammissibilità sollevate dal Comune e dalla controinteressata avverso differenti censure del ricorso principale e DE motivi aggiunti, alla luce dell'infondatezza di queste ultime.
10. È infatti infondato il primo motivo del ricorso introduttivo, con cui LDL ha lamentato l'assenza di conformità urbanistica dell'offerta presentata dalla controinteressata, con specifico riguardo alle prescrizioni del PPA approvato nel 2015.
Sul punto, va rammentato che tanto l'istanza di LDL del 19 ottobre 2023 quanto l'istanza concorrente di DO DE LO e MA del 27 dicembre 2023 – la cui N. 00079/2025 REG.RIC.
presentazione ha dato avvio al confronto competitivo ora sub iudice – sono intervenute durante il periodo di transizione tra il PPA approvato nel 2015 e la variante allo stesso adottata con deliberazione consiliare n. 25 del 14 marzo 2023 e approvata con deliberazione consiliare n. 143 del 30 dicembre 2023. Trattasi di un periodo nel quale, pur continuando ad essere vigente il vecchio strumento urbanistico, trovavano applicazione le c.d. misure di salvaguardia ex art. 29 della legge regionale del Veneto del 23 aprile 2004, n. 11, al fine di evitare il rilascio o il formarsi di titoli edilizi in contrasto con il nuovo strumento urbanistico, così da evitarne la compromissione. Un regime transitorio che, nel caso di specie, è cessato con l'entrata in vigore della variante al PPA il 7 febbraio 2024.
Quindi la presentazione dell'istanza concorrente è intervenuta pochi giorni prima rispetto al definitivo superamento dell'atto di pianificazione del 2015, mentre la fase di pre-istruttoria sulla stessa (i cui esiti sono stati comunicati con nota prot. n. 66683 del 22 agosto 2024) è stata interamente svolta quando la variante al PPA era già in vigore. Tant'è che nel parere urbanistico reso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici
e Urbanistica del Comune, di cui alla nota prot. 4174 del 17 gennaio 2024, la proposta di DO DE LO e MA è stata ritenuta “conforme urbanisticamente unicamente ai contenuti della nuova variante al PPA di OL adottata con delibera consiliare n. 25 del 14/03/2023”.
A fronte di ciò, deve ritenersi che l'Amministrazione abbia correttamente valutato come ammissibile l'istanza concorrente, in quanto conforme all'unico strumento urbanistico in vigore allorquando sarà rilasciata la concessione demaniale.
Difatti l'art. 25 del regolamento – laddove dispone che “la domanda di concessione è ammessa alla concorrenza quando è compatibile con il complesso DE vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime DE vincoli vigenti e con il piano particolareggiato dell'arenile secondo quanto specificato ai numeri 1) e 2) della lettera e) dell'allegato S/3 della L.R.V. 33/2002” – va interpretato in base al N. 00079/2025 REG.RIC.
canone di ragionevolezza, nel senso che la domanda debba essere conforme allo strumento urbanistico vigente al momento del rilascio della concessione richiesta. Con la conseguenza che la doppia conformità – al vecchio PPA e alla variante generale allo stesso – rappresenta un requisito di ammissibilità dell'istanza solo nel caso in cui il rapporto concessorio si attui anche durante il periodo di multivigenza DE diversi atti di pianificazione. Il che, tuttavia, non riguarda il caso in esame.
D'altra parte, la stessa ricorrente ha riconosciuto che la mancata conformità al PPA del 2015 non avrebbe comportata l'immediata esclusione dell'odierna controinteressata, in quanto “il Comune avrebbe dovuto rilevare tale difformità e, conseguentemente, imporre la conformazione”. Sennonché la richiesta dell'Amministrazione di conformare l'istanza concorrente a una disciplina urbanistica non più vigente sarebbe risultata in evidente contrasto con i principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11. Sono infondate anche la seconda censura del ricorso introduttivo nonché l'unica doglianza oggetto DE motivi aggiunti, le quali possono essere trattate congiuntamente poiché strettamente connesse.
LDL ha osservato che l'odierna controinteressata avrebbe dato riscontro tardivo alla richiesta di integrazione documentale formulata dal Comune con nota del 7 febbraio
2024: ragion per cui l'istanza concorrente avrebbe dovuto essere respinta senza dare avvio alla fase comparativa.
Al riguardo, occorre precisare che, con la ricordata nota del 7 febbraio 2024, il
Comune ha chiesto a DO DE LO e MA di presentate documentazione integrativa/sostitutiva degli elaborati presentati, con assegnazione allo scopo del termine perentorio di quindici giorni. In particolare, l'Amministrazione ha evidenziato che “gli elaborati progettuali devono esser integrati, in base all'allegato S/2 della
L.R. n. 33/2002, con quanto di seguito elencato: - corografia generale su C.T.R. scala N. 00079/2025 REG.RIC.
1:5000; - planimetria della zona scala 1:2000; - indicazione della tipologia di insediamento con riferimento all'allegato S/4”. Inoltre, ha rilevato che il Modello D1
“dovrà essere rivisto distinguendo lo scopo delle aree (OE/OR) conformemente a quanto presente nel SID”, richiedendo altresì una revisione dell'istanza e di tutti i documenti progettuali presentati allo scopo di uniformare “l'indicazione dell'area oggetto di concessione”.
Con nota del 16 febbraio 2024, DO DE LO e MA, per il tramite del proprio tecnico incaricato, ha chiesto al Comune “una proroga di 15 gg. per il completamento documentale della pratica”, giustificata dalla “mole” e dalla “complessità” della documentazione richiesta.
Il Comune, con nota del 20 febbraio 2024, gravata con i motivi aggiunti, ha concesso la proroga del termine per il deposito della documentazione integrativa all'8 marzo
2024, sul presupposto “che i motivi per i quali è stata richiesta la proroga sono da ritenersi accoglibili”.
Termine entro il quale DO DE LO e MA ha effettivamente integrato la propria istanza.
11.1. Per la ricorrente, la concessione della suddetta proroga sarebbe illegittima per contrasto con l'art. 14, comma 3, del regolamento, che definisce il termine di quindici giorni come “perentorio”.
Tuttavia la natura perentoria del termine riguarda l'effetto di decadenza dalla facoltà di integrazione dell'istanza che si produce al momento della sua scadenza, con conseguente necessità di rigetto della stessa (come espressamente previsto nel comma
4 dell'art. 14), mentre non implica che il termine sia inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la proroga su richiesta della parte interessata, qualora intervenuta prima dello spirare della scadenza, a fronte di situazioni obiettive che rendano oggettivamente difficile l'osservanza del termine stesso. N. 00079/2025 REG.RIC.
In generale, la perentorietà di un termine ha l'effetto di fissare un limite temporale entro il quale una certa facoltà può essere esercitata: detto carattere, incidendo direttamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato, può inferirsi soltanto da una esplicita previsione normativa (legislativa o regolamentare), che espressamente la correli al superamento del termine un effetto decadenziale. Nel caso di specie, la durata del termine di quindici giorni “per le integrazioni” prevista dall'art. 14, comma 3, del regolamento è posta nell'esclusivo interesse del Comune al fine di una celere conclusione della fase di pre-istruttoria, vincolando il soggetto istante a produrre la documentazione integrativa entro la scadenza e, al contempo, il Comune
a respingere la domanda “in mancanza di integrazioni entro il termine assegnato”.
Il regolamento però non esclude che, qualora l'interessato formuli motivata richiesta di proroga, l'Amministrazione possa assegnare – per usare la stessa terminologia del regolamento, indicativa del carattere dispositivo del termine da parte del soggetto pubblico – un nuovo termine di scadenza, anch'esso avente carattere perentorio. Del resto, sostenere che il regolamento escluda la prorogabilità del termine si pone in contrasto con il principio generale ermeneutico “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”: difatti la non menzione del divieto di proroga (come visto, di per sé non desumibile dal carattere perentorio del termine) è indice del fatto che il regolamento non abbia voluto prevederlo.
Peraltro, l'ammissibilità della proroga del termine risulta coerente con le peculiari caratteristiche della procedura in esame, indetta dal Comune – in ottemperanza alle statuizioni contenute nelle note sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021 – sulla base DE principi di cui all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, di quelli contenuti nella legge del 5 agosto 2022, n. 118, e della disciplina di cui alla legge regionale del Veneto n. 33/2002. Una procedura comparativa connotata dall'informalità (com'è evidente dalla lettura dell'art. 37 cod. nav.), da svolgersi “con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, N. 00079/2025 REG.RIC.
imparzialità e par condicio, rendendo effettivo il confronto fra le istanze in comparazione e, quindi, le chances concorrenziali delle nuove imprese contendenti”
(cfr. CGA, Sez. giur., 22 maggio 2023, n. 350). Ciò in quanto l'oggetto del procedimento è un bene pubblico il cui godimento viene assegnato in via esclusiva a un privato a fronte di un canone, non un servizio pubblico da espletarsi attraverso il bene: sicché il procedimento è volto a individuare il soggetto che offra la miglior gestione del compendio demaniale, attraverso il più proficuo utilizzo dello stesso.
In questo senso, la proroga del termine per le integrazioni documentali è pienamente conforme al principio del favor partecipationis, alla luce della presenza di un'unica domanda concorrente, la cui esclusione avrebbe determinato il venir meno di ogni confronto concorrenziale sull'assegnazione della risorsa pubblica.
11.2. D'altra parte, la concessione della proroga all'odierna controinteressata risulta rispettosa DE principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto agli adempimenti richiesti, oltreché sufficientemente motivata per relationem all'istanza presentata dal tecnico incaricato dall'impresa interessata, laddove era stato precisato come la “mole”
e la “complessità” delle integrazioni necessitassero di un termine supplementare rispetto a quello originariamente assegnato.
Difatti la richiesta del Comune ricomprendeva l'integrazione di diversi elaborati grafici, la rivisitazione del Modello D1, il complessivo adeguamento dell'intera istanza e di tutti i documenti progettuali presentati. In particolare la rivisitazione del modello D1, da effettuarsi mediante l'apposito portale SID del Ministero delle
Infrastrutture e DE Trasporti, costituiva adempimento di rilevante complessità tecnica, in quanto richiedeva, come puntualizzato in giudizio dalla controinteressata,
l'inserimento manuale di numerosi dati, con conseguente necessità di aggiornare tutti gli elaborati progettuali in conformità ai nuovi valori verificati e validati. N. 00079/2025 REG.RIC.
12. È infondato anche il terzo motivo del ricorso introduttivo, con cui LDL ha censurato la non conformità urbanistica della domanda concorrente anche con riferimento alle previsioni contenute nella variante al PPA approvata nel 2023.
In specie, la ricorrente ha rilevato che il progetto depositato da DO DE LO e
MA prevedrebbe la realizzazione di due campi da beach volley nelle “aree libere” della UMG 4, in violazione dell'art. 8, comma 5, delle NTA: tali infrastrutture per lo sport non sarebbero assimilabili alle meno impattanti attrezzature per lo svago, ammissibili nelle “aree libere”, in quanto, per dimensione e destinazione, risulterebbero incompatibili con la destinazione balneare. Le stesse, quindi, avrebbero dovuto essere realizzate nella diversa “fascia funzionale DE servizi alla spiaggia”, di cui all'art. 9, comma 9, della NTA.
A tal proposito, è necessario ricordare che l'invocato art. 8, comma 5, delle NTA stabilisce che “le aree libere sono destinate alla balneazione e disponibili liberamente
e gratuitamente all'uso pubblico e non possono essere attrezzate stabilmente con ombrelloni e/o concessionate a tal fine. Nella porzione a Nord delle fasce destinate ad aree libere possono essere collocate attrezzature per lo svago, quali giochi per bambini, a condizione che siano fruibili da chiunque. L'area dovrà comunque essere indicata come area libera con opportuna cartellonistica posizionata a ridosso del percorso pedonale. In relazione al carattere prevalente del loro utilizzo e alla disciplina di tutela ambientale, sono distinte in: a) aree libere comprese entro il fronte di ciascuna Unità Minime di Gestione in misura non inferiore al 7% del fronte medesimo […]”.
La disposizione prevede che dette aree siano riservate al libero utilizzo, con la creazione di uno spazio che non deve essere infrastrutturato né allestito stabilmente con ombrelloni, potendo ospitare solo “attrezzature per lo svago, quali giochi per bambini”. Ebbene, non v'è ragione per non ricomprendere in quest'ultime attrezzature anche i campi da beach volley, opportunamente collocati dall'odierna N. 00079/2025 REG.RIC.
controinteressata nella porzione Nord delle “aree libere”. I campi in questione, oltre ad avere un evidente scopo ludico e ad essere fruibili da chiunque, consistono in strutture leggere, ossia una rete rialzata e i suoi due sostegni, che non compromettono certo la destinazione di balneazione delle aree, le quali restano sostanzialmente libere quanto all'utenza e alla superficie occupata.
D'altra parte, i campi da beach volley non possono essere assimilabili alle infrastrutture previste per la “fascia funzionale DE servizi alla spiaggia”, non solo di volume maggiore e quindi di maggior impatto sull'arenile, ma soprattutto destinate ad essere utilizzate dai soli utenti dello stabilimento balneare: ciò è evidente se sol si consideri che l'art. 9, comma 9, della NTA indica – a titolo esemplificativo delle
“strutture per le attività di intrattenimento, gioco, svago e benessere” – l'“area wellness e fitness con cyclette” e le “vasche idromassaggio”. Ossia strutture che occupano stabilmente una porzione di arenile, con sottrazione della stessa – in via definitiva per tutto il tempo in cui rimangono infisse nel terreno – alla funzione di balneazione.
13. È parimenti infondato il quarto motivo del ricorso introduttivo, con cui LDL ha contestato l'operato della commissione di gara nella parte in cui ha escluso dalle valutazioni la propria socia Wally s.r.l., con conseguente illegittima sottrazione di tre punti rispetto all'“Esperienza tecnica e professionale acquisita dal soggetto richiedente o DE soggetti partecipanti”.
È opportuno evidenziare che la commissione, nella seduta dell'8 novembre 2024, ha osservato che “entrambi i concorrenti hanno all'interno della compagine societaria la Wally Srl in qualità di socio diretto per la società LDL Srl e in qualità di socio indiretto per il tramite del Consorzio DO DE LO Srl per la società DO DE
LO e MA Scarl. Non essendo stato disciplinato in determina dirigenziale
n. 2294 del 21/!2/2023 in modo specifico e comportando l'esclusione DE concorrenti laddove si applicasse in modo analogico il codice DE contratti, la commissione, pur N. 00079/2025 REG.RIC.
rilevando questa criticità, ritiene secondo il principio del risultato di non escludere i concorrenti”.
Da quanto appena riportato si evince che la decisione della commissione non è stata certo quella prospettata nel gravame. L'organo tecnico, infatti, dopo aver preso atto che la società Wally s.r.l. era socia diretta dell'odierna ricorrente e socia indiretta dell'odierna controinteressata, si è limitato sic et simpliciter a escludere che tale circostanza comportasse l'estromissione dalla procedura comparativa di entrambe le concorrenti: ciò sul rilievo, senz'altro condivisibile, che la medesima procedura fosse sottratta dall'ambito di applicazione del codice DE contratti pubblici. Pertanto, la scelta della commissione va ricondotta al principio del favor partecipationis, tant'è che ha avvantaggiato entrambi i contendenti, senza alcun risvolto negativo in ordine all'attribuzione del punteggio.
Dunque la decisione della commissione non ha rappresentato alcuna sanzione per conflitto di interessi ai soli danni di LDL, né ha comportato la mancata valorizzazione dell'apporto di Wally s.r.l. in seno alla compagine della stessa LDL.
Invero la decisione della commissione, presa sempre nella seduta dell'8 novembre
2024, di “valorizzare l'offerta della ditta LDL Srl limitatamente a n. 5 soci su n. 6” –
“con riferimento ai criteri a) esperienza maturata nella gestione di attività analoga a quella oggetto della richiesta di concessione e c.1) utilizzo, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, di una concessione come prevalente fonte di reddito” – deve intendersi riferita non alla socia Wally s.r.l., bensì al diverso socio Consorzio Serenissima s.c. a r.l. Trattasi infatti di una società che si occupa di servizi di progettazione di ingegneria integrata, priva di esperienza nella gestione di un'attività turistico-ricettiva. D'altronde, la stessa LDL, nella propria “relazione di dettaglio DE parametri comparativi”, ha illustrato – con riguardo al predetto criterio c.1) – la posizione di soli cinque soci, definendoli come “operatori del settore turistico
(Hotel) che traggono DE benefici di reddito per il proprio nucleo familiare con altra N. 00079/2025 REG.RIC.
attività d'impresa del settore turistico ricettivo”, vale a dire le società EF Style Hotel
s.r.l., Gerardi s.r.l., Wally s.r.l., Mayer s.a.s. e Mareblu Adriatica s.r.l., senza alcuna menzione del Consorzio Serenissima s.c. a r.l. (cfr. doc. 11 di parte attrice, p. 131).
14. Infine, è infondato anche il quinto motivo del ricorso introduttivo, con cui LDL ha contestato sette diversi punteggi assegnati dalla commissione alla proposta dell'odierna controinteressata. Le deduzioni attoree non permettono infatti di evidenziare alcun profilo di manifesta erroneità o illogicità nelle valutazioni discrezionali espresse dall'organo tecnico.
14.1. Vanno innanzitutto disattesi i rilievi avanzati dalla ricorrente rispetto al medesimo punteggio pieno assegnato dalla commissione alle due concorrenti in ordine al subcriterio a.4) dell'offerta tecnica “Miglior valorizzazione dell'area servizi e delle aree libere attrezzate”.
L'odierna controinteressata non si è limitata ad una generica descrizione DE servizi offerti, di contro a quanto sostenuto dalla ricorrente, ma ha dettagliato la propria proposta, anche tramite plurimi rendering, rispetto: alla previsione di numerosi servizi per rendere l'area totalmente accessibile; alla realizzazione di nuovi chioschi, gazebo e aree di sosta all'ombra; alla predisposizione di aree di divertimento e svago (tra cui un campo da padel con tecnologia di raffrescamento); alla sostituzione della complessiva attrezzatura esistente (con la realizzazione ex novo di 5 blocchi con funzione di servizi igienici); alla previsione di aree per lo svago DE bambini (cfr. relazione tecnica - aderenza ai criteri di valutazione delle domande: doc. 23 di parte attrice, pp. 32 ss.). Quanto alle aree libere, le stesse sono state incluse all'interno DE servizi di sorveglianza, vigilanza e pulizia, oltre ad essere dotate, come visto, di due campi da beach volley.
14.2. Non risulta affetta da macroscopica illogicità neppure l'assegnazione, rispetto al subcriterio b.2) dell'offerta tecnica “Previsione di stabilimenti smoking free”, di 5 punti a LDL e di 4,9167 punti a DO DE LO e MA. N. 00079/2025 REG.RIC.
Quest'ultima società, infatti, ha previsto “di rendere tutta l'area destinata a soggiorno all'ombra smoking free”, con “l'installazione di strutture di facile rimozione, come gazebi o manufatti similari, posti all'interno della fascia identificata dal PPA adottato
«Fascia C-servizi spiaggia», destinate ai fumatori” (cfr. doc. 23 cit., p. 48). Ne consegue che, in tutto lo stabilimento balneare, solo quattro aree saranno riservate ai fumatori, idoneamente delimitate e poste al di sotto di strutture ombreggianti. Proprio la delimitazione di queste zone per mezzo di “gazebi o manufatti similari” porta a escludere che esse corrispondano ai quattro chioschi, come invece ritenuto dalla ricorrente: chioschi che, quindi, devono ritenersi smoking free. Inoltre, anche la controinteressata intende attuare una politica di informazione e sensibilizzazione contro il tabagismo, oltre al progetto di contenere i danni ambientali legati al consumo di sigarette, attraverso la raccolta e il riciclo DE mozziconi lungo il tratto di arenile.
14.3. Non è neppure ravvisabile la dedotta superiorità dell'offerta di LDL rispetto a quella selezionata con riguardo al criterio d) dell'offerta tecnica “Gestione diretta dello stabilimento balneare oggetto di concessione”.
Difatti il parametro di valutazione in esame si riferisce alla gestione diretta del solo stabilimento balneare, sicché è inconferente, al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, il fatto che la gestione diretta di LDL si estenda anche a tutte le attività secondarie presenti nell'UMG 4, compresi i quattro chioschi. Quel che rileva, per l'assegnazione del punteggio pieno, è che entrambi gli operatori abbiano proposto, come in effetti avvenuto, di gestire direttamente l'unica struttura a cui il criterio di giudizio fa espresso riferimento, ossia lo “stabilimento balneare” (cfr. doc. 11 cit., p.
81; doc. 23 cit., p. 58, entrambi di parte attrice): donde la simmetrica valutazione.
14.4. Si sottrae alle censure attoree anche l'identica valutazione delle due offerte tecniche compiuta dalla commissione rispetto al subcriterio e.1) dell'offerta tecnica
“Benefici diretti e indiretti per lo sviluppo dell'economia locale (utilizzo prodotti N. 00079/2025 REG.RIC.
locali, acquisizione servizi da imprese locali, etc.) e per impiego di manodopera locale”.
Invero le due proposte non presentano differenze macroscopiche, risultando, nella sostanza, equivalenti: entrambe le concorrenti si sono impegnate a privilegiare le imprese e la manodopera locali. In specie, l'odierna controinteressata ha dichiarato l'intenzione: di assumere “preferibilmente personale locale e DE Comuni limitrofi”; di selezionare “fornitori e materie prime locali”, soprattutto “materie prime a km 0, seguendo piatti stagionali e del territorio”; di confermare l'assegnazione dell'appalto per l'animazione e la sicurezza “a ditte specializzate esterne individuate sul territorio jesolano coma PY Smile Animation e CDS”; di affidare “i servizi, come il marketing oppure il salvataggio, […] non solo a società locali ma che possono essere definite espressioni di realtà consolidate del territorio come OV SR e OL
Turismo S.p.A.”; di rifornirsi presso imprese locali per “l'acquisto delle attrezzature e di quanto necessario per la realizzazione del progetto” (cfr. doc. 23 cit., p. 59).
D'altronde, il fatto che LDL, nella propria relazione, abbia specificato a quali fornitori locali intenda rivolgersi non rende la relativa proposta più apprezzabile rispetto a quella di DO DE LO e MA, che contempla, nei fatti, un analogo impegno.
14.5. Non intaccata dalle deduzioni della ricorrente è anche la valutazione della commissione rispetto al subcriterio e.2) dell'offerta tecnica “Capacità di interazione del progetto con il complesso sistema turistico-ricettivo del territorio locale” (ove la differenza tra le due concorrenti è di 0,333 punti a vantaggio di LDL).
Come opportunamente evidenziato dalla difesa del Comune, è incontestabile che entrambi gli offerenti siano partecipati da operatori economici non solo del luogo, ma che presentano finanche un significativo radicamento rispetto alla specifica zona in cui si inserisce l'area contesa. Basti considerare che l'odierna controinteressata
“raggruppa la totalità DE concessionari uscenti, siano essi gestori DE servizi di concessione per il soggiorno all'ombra o gestori DE servizi di somministrazione N. 00079/2025 REG.RIC.
alimenti e bevande, oggi riuniti nell'ambito della Unità Minima di Gestione n. 4 un tempo suddivisa nei consorzi DO DE LO e Arenile MA” (cfr. relazione tecnico-illustrativa della controinteressata: doc. 21 depositato dal Comune, p. 35).
LDL, al pari, è costituita da “alcuni storici operatori del territorio, da sempre legati al tratto di arenile prospiciente Piazza MA” (cfr. relazione tecnico-illustrativa della ricorrente: doc. 23 depositato dal Comune, p. 2). In tale quadro la commissione ha ritenuto di premiare la proposta di LDL per l'attenzione riservata all'interazione della spiaggia con piazza MA, seppur proporzionalmente al forte radicamento nella zona di entrambi gli operatori.
Del resto, non è aderente al vero che DO DE LO e MA “non ha proposto nulla di innovativo” con riguardo al parametro di valutazione in discussione: sul punto,
è sufficiente evidenziare come la collaborazione con la società Azazel Agency S.r.l.s. miri a realizzare un nuovo “portale web accessibile anche da smartphone non solo per la prenotazione/consultazione delle attività della società, ma anche per pubblicizzare le attività turistico-ricettive locali nonché gli eventi organizzati dal
Comune di OL e le attività da svolgere nella città” (cfr. doc. 23 cit., p. 61).
14.6. Con specifico riguardo all'“Esperienza maturata nella gestione di attività analoga a quella oggetto della richiesta di concessione”, non risulta manifestamente irragionevole l'attribuzione di uno scarto di 1,5 punti a favore di DO DE LO e
MA.
Detta differenza di punteggio è riconducibile alla decisione della commissione, già analizzata supra (§ 13) e riferibile proprio al profilo qui in discussione, di “valorizzare
l'offerta della ditta LDL Srl limitatamente a n. 5 soci su n. 6”, con relativa esclusione dalla valutazione dell'apporto dato dal socio Consorzio Serenissima s.c. a r.l., poiché del tutto privo di esperienza nella gestione di un'attività turistico-ricreativa. Al riguardo, non può ritenersi irragionevole l'assegnazione del punteggio pieno alla controinteressata sulla scorta dell'esperienza di tutte le sue imprese consorziate nel N. 00079/2025 REG.RIC.
settore della ricettività turistica o della gestione di stabilimenti balneari e di un punteggio di poco inferiore alla ricorrente (pari a 8,5/10) a fronte della totale mancanza di esperienza in materia da parte di uno DE suoi sei soci.
Del resto, è incontestato che tutti i soci dell'aggiudicataria siano particolarmente qualificati nella gestione di attività analoga a quella richiesta, posto che tale società consortile riunisce i soggetti che per oltre 30 anni hanno gestito gli stabilimenti balneari e le attività di somministrazione che facevano capo ai vecchi Settori nn. 7 e 8 del PPA (ora unificati nella UMG 4), condividendo un know-how di lungo corso nella gestione delle singole attività turistico-ricreative ivi insediate.
14.7. Non coglie nel segno neppure la contestazione della ricorrente rispetto all'assegnazione del medesimo punteggio alle due concorrenti per il “Possesso di certificazioni pertinenti”.
Per LDL, la commissione avrebbe dovuto premiare la maggiore storicità delle certificazioni possedute dai suoi soci rispetto a quelle vantate dai soci dell'odierna controinteressata. Sennonché le certificazioni hanno la funzione di accertare la presenza di specifici standard qualitativi garantiti dall'organizzazione aziendale interessata in uno specifico momento storico: le stesse, quindi, non acquisiscono maggior valore con il passare del tempo, tanto che sono soggette a periodiche verifiche volte a controllare la permanenza attuale DE livelli qualitativi richiesti (le quali possono portare anche alla perdita totale della singola certificazione, a prescindere dal periodo trascorso dalla sua prima acquisizione). Sicché ciò che rileva, per l'attribuzione del punteggio rispetto al criterio in esame, è soltanto il possesso al momento della domanda di certificazioni pertinenti e non la loro risalenza nel tempo.
14.8. Alla luce delle suddette considerazioni, deve quindi escludersi che il giudizio della commissione sia manifestamente illogico o viziato da errori di fatto pregiudizievoli per la ricorrente.
15. In definitiva, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere respinti. N. 00079/2025 REG.RIC.
16. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, tenuto conto della novità e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento DE magistrati:
EO IS, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
BE RA, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE RA EO IS N. 00079/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 07/01/2026
N. 00025 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00079/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LDL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Vidali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune di OL, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Cacciavillani e Marta Cendron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 00079/2025 REG.RIC.
DO DE LO e MA s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cimino e Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione n. 1985 del 14 novembre 2024 del Comune di OL, Settore
Sicurezza e Demanio Marittimo - Demanio e Navigazione Interna, comunicata a LDL
s.r.l. a mezzo PEC in data 15 novembre 2024, con la quale sono state approvate le risultanze DE lavori della commissione di gara per la valutazione delle domande concorrenti nell'ambito della procedura comparativa per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima avente ad oggetto la porzione dell'arenile di OL identificata dal vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile del Comune di OL come Unità Minima di Gestione n. 4;
- DE verbali della commissione di gara per la valutazione comparativa delle domande concorrenti del 27 settembre 2024, del 2 ottobre 2024 e del 8 novembre 2024, recanti tra l'altro i sub-criteri e l'attribuzione DE punteggi;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LDL s.r.l. il 9 aprile 2024:
- del provvedimento di proroga assunto dal Comune di OL in data 20.02.2024, su istanza di DO DE LO e MA s.c. a r.l. del 16.02.2024;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; N. 00079/2025 REG.RIC.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di OL e di DO DE LO
e MA s.c. a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il dott. BE RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 14 gennaio 2025 e depositato il 17 gennaio
2025, la società LDL s.r.l. (d'ora innanzi, solo LDL) ha impugnato la determinazione n. 1985 del 14 novembre 2024 assunta dal Comune di OL (nel prosieguo, solo
Comune) con cui sono state approvate le risultanze DE lavori della commissione per la valutazione delle domande concorrenti nell'ambito della procedura comparativa per l'affidamento in concessione dell'area demaniale marittima identificata come Unità
Minima di Gestione n. 4 (UMG 4) dalla variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA) adottata con deliberazione consiliare n. 25 del 14 marzo 2023 e approvata con deliberazione consiliare n. 143 del 30 dicembre 2023 (variante entrata in vigore il 7 febbraio 2024). La società ha impugnato altresì ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, tra cui i verbali della commissione del 27 settembre
2024, del 2 ottobre 2024 e dell'8 novembre 2024.
Al fine di una miglior comprensione del thema decidendum, è opportuno premettere che, con istanza trasmessa al Comune il 19 ottobre 2023, LDL ha chiesto – ai sensi dell'art. 48 e dell'Allegato S/2 alla legge regionale del Veneto del 4 novembre 2002,
n. 33, nonché dell'art. 14 del regolamento dell'uso del demanio marittimo del predetto
Comune, approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 30 marzo 2015 (d'ora innanzi, solo regolamento) – il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo, per la durata di anni venti, sulla porzione di arenile N. 00079/2025 REG.RIC.
identificata come Settore n. 7 e Settore n. 8 dal PPA allora vigente (approvato nel
2015), corrispondente alla nuova UMG 4, comprensiva di 4 chioschi.
Indi il Comune ha pubblicato, il 23 novembre 2023, l'istanza di LDL sull'albo pretorio, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 novembre
2023 e sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea di pari data.
Ciò è avvenuto dopo che, con deliberazione n. 331 del 14 novembre 2023, la Giunta comunale aveva approvato, ai sensi dell'art. 27 del regolamento, i criteri di valutazione delle eventuali proposte concorrenti, individuando nell'Allegato A i criteri di valutazione della “offerta tecnica”, della “esperienza tecnica e professionale” e della
“offerta economica”, con i relativi punteggi, nonché i sub-criteri di valutazione.
In seguito, con determinazione dirigenziale n. 2294 del 21 dicembre 2023, l'ente locale ha finanche approvato “lo schema di procedimento per il rilascio di nuova concessione demaniale marittima del Comune di OL a seguito di istanza di parte”, stabilendo il regime transitorio da applicarsi in caso di procedure avviate sulla base di istanze di nuova concessione pervenute prima dell'adozione, da parte della Giunta comunale, DE criteri di valutazione delle istanze e di attribuzione DE punteggi. In forza di questo regime transitorio, al termine della fase di pre-istruttoria l'Amministrazione era tenuta ad assegnare “a ciascuno degli operatori che hanno presentato istanza (sia l'istanza di nuova concessione che le istanze concorrenti) un termine congruo e comunque non superiore a 30 giorni per confermare l'istanza presentata, ovvero modificare/integrare/sostituire gli elaborati già presentati, fermo restando quelli contenuti nella cd. documentazione amministrativa (ossia il modello
D1); trascorso il termine assegnato, si procede alla comparazione delle istanze in applicazione DE criteri stabiliti dalla Giunta comunale con delibera del 14/11/2023,
n. 331”. N. 00079/2025 REG.RIC.
Dopo la pubblicazione dell'istanza di LDL, è pervenuta il 27 dicembre 2023 l'istanza concorrente da parte della società DO DE LO e MA s.c. a r.l. (nel prosieguo, solo DO DE LO e MA).
Sicché il Comune, completata la fase di pre-istruttoria anche sull'istanza concorrente
(concernente la verifica sia della conformità della proposta al PPA, sia della completezza della documentazione), ha invitato le due concorrenti – con nota prot. n.
66683 del 22 agosto 2024 – a confermare le rispettive istanze ovvero a modificare/integrare/sostituire gli elaborati già presentati entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della missiva: ciò in conformità al regime transitorio delineato dalla summenzionata determinazione n. 2294 del 12 dicembre 2023, al fine di permettere alle partecipanti di tener conto DE sopravvenuti criteri di valutazione delle proposte e di assegnazione DE punteggi.
Entrambe le concorrenti hanno provveduto a confermare le proprie istanze agli atti, allegando altresì ulteriore documentazione integrativa. Successivamente, è stata avviata la fase di comparazione delle proposte, sulla base DE criteri stabiliti con la citata deliberazione n. 331 del 14 novembre 2023.
All'esito, la commissione ha stilato la seguente graduatoria: DO DE LO e
MA prima classificata con il punteggio di 99,58/100, seguita da LDL con il punteggio di 91,00/100.
Di talché, con determinazione n. 1985 del 14 novembre 2024, il Comune ha approvato le risultanze DE lavori della commissione, con aggiudicazione della concessione a
DO DE LO e MA.
2. Avverso la determinazione di aggiudicazione è insorta in questa sede LDL, proponendo i seguenti motivi di ricorso.
I) “Violazione di legge: violazione della L.R. n. 33 del 4 novembre 2002 All. S/1, dell'art. 25 Regolamento dell'uso del demanio marittimo del Comune di OL, della determinazione del Settore Sicurezza e Gestione del Territorio del Comune di OL N. 00079/2025 REG.RIC.
n. 2294 del 21.12.2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento DE presupposti di fatto, illogicità manifesta, disparità di trattamento e contraddittorietà”.
Nella prospettiva attorea, l'istanza concorrente non sarebbe urbanisticamente conforme rispetto al PPA approvato nel 2015, ancora vigente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, in quanto conforme soltanto alla nuova variante al PPA adottata nel 2023. Pertanto, in fase di pre-istruttoria, il Comune avrebbe dovuto rilevare tale difformità e imporre la conformazione secondo quanto previsto dall'art. 25 del regolamento, senza quindi avviare la fase di comparazione delle offerte.
II) “Violazione di legge: violazione dell'art. 14, co. 3 del Regolamento sull'uso del demanio marittimo del Comune di OL. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento DE presupposti di fatto, illogicità manifesta, disparità di trattamento e contraddittorietà”.
DO DE LO e MA non avrebbe rispettato il termine di 15 giorni per presentare le integrazioni documentali richieste dal Comune con nota del 7 febbraio
2024, con ciò violando il termine perentorio, e quindi improrogabile, fissato dall'art. 14 del regolamento. Di conseguenza, l'Amministrazione avrebbe dovuto respingere la domanda concorrente.
III) “Violazione di legge. Violazione dell'art. 48 e dell'Allegato S/1 e S/3 della L.R. n.
33 del 4 novembre 2002, dell'art 25 del Regolamento dell'uso del Demanio Marittimo del Comune di OL, della determinazione del Settore Sicurezza e Gestione del
Territorio del Comune di OL n. 2294 del 21.12.2023 e dell'art. 8 delle Norme
Tecniche Attuative del Piano Particolareggiato dell'Arenile del Comune di OL.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento DE presupposti di fatto”.
L'istanza di concessione presentata da DO DE LO e MA non sarebbe conforme nemmeno alle previsioni della variante al PPA approvata nel 2023, laddove avrebbe previsto di realizzare campi da beach volley in due “aree libere” della UMG N. 00079/2025 REG.RIC.
4, andando così a sottrarre indebitamente spazio alla libera balneazione, in violazione dell'art. 8 delle Norme Tecniche Attuative del PPA (NTA). Per l'effetto, la concorrente avrebbe dovuto essere esclusa per carenza di un requisito minimo indispensabile della sua offerta, ai sensi dell'art. 25 del regolamento.
IV) “Violazione e falsa applicazione della deliberazione di Giunta comunale del
Comune di OL n. 331 del 14.11.2023. Violazione dell'art. 97 Cost. e DE principi di buon andamento dell'azione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento DE presupposti di fatto e illogicità manifesta. Violazione del principio di proporzionalità
e giusto procedimento”.
La commissione avrebbe errato nel non valutare l'apporto fornito a LDL dalla sua socia Wally s.r.l., così sottraendo indebitamente alla prima 3 punti in ordine all'“Esperienza tecnica e professionale acquisita dal soggetto richiedente o DE soggetti partecipanti”. Nonostante la commissione abbia giustificato il suo operato rilevando che “entrambi i concorrenti hanno all'interno della compagine societaria la Wally”, soltanto la ricorrente sarebbe stata sanzionata per tale supposto conflitto di interessi. Conflitto di interessi che comunque sarebbe inesistente, considerato, da un lato, la partecipazione non di controllo detenuta da Wally s.r.l. nel Consorzio DO DE
LO (a sua volta titolare della quota del 38% di DO DE LO e MA), tale da non permetterle di incidere nelle scelte strategiche, e, dall'altro lato, la presenza di altri soggetti soci di LDL al contempo titolari di partecipazioni nel Consorzio DO DE LO, rispetto ai quali la commissione non avrebbe rilevato alcuna criticità.
V) “Violazione e falsa applicazione della deliberazione di Giunta comunale del
Comune di OL n. 331 del 14.11.2023 sotto ulteriori profili. Violazione dell'art. 97
Cost. e DE principi di buon andamento dell'azione amministrativa e imparzialità.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento DE presupposti di fatto e illogicità manifesta”. N. 00079/2025 REG.RIC.
La commissione avrebbe errato nel valutare in modo sostanzialmente uniforme le offerte tecniche delle due concorrenti, nonostante quella presentata da LDL fosse più completa e articolata, oltre ad essere caratterizzata da elementi di novità rispetto alla precedente gestione. In specie, la valutazione risulterebbe sproporzionata e irragionevole con riferimento:
- al subcriterio a.4) “Miglior valorizzazione dell'area servizi e delle aree libere attrezzate”: la controinteressata si sarebbe limitata a una generica descrizione DE servizi offerti senza nulla indicare in relazione alle aree libere attrezzate, mentre LDL avrebbe proposto un allestimento di servizi quantitativamente e qualitativamente superiore, anche con riferimento alle aree libere;
- al subcriterio b.2) “Previsione di stabilimenti smoking free”: la controinteressata non avrebbe incluso i quattro chioschi nella zona smoking free, mentre LDL avrebbe previsto uno stabilimento integralmente sottratto al fumo, con un programma dettagliato di prevenzione contro il tabagismo;
- al criterio d) “Gestione diretta dello stabilimento balneare oggetto di concessione”: la controinteressata avrebbe proposto la gestione diretta del solo stabilimento balneare, mentre LDL l'avrebbe estesa a tutte le attività dell'UMG 4, compresi i quattro chioschi, offrendo un programma di gestione unitaria volto ad offrire all'utente un servizio comprensivo della ristorazione;
- al subcriterio e.1) “Benefici diretti e indiretti per lo sviluppo dell'economia locale
(utilizzo prodotti locali, acquisizione servizi da imprese locali, etc.) e per impiego di manodopera locale […]”: la controinteressata si sarebbe limitata a prevedere un generico impegno nella selezione di materie prime a kilometro 0, nel confermare i servizi di animazione e sicurezza già in essere e nel rivolgersi a società locali per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto, mentre LDL avrebbe previsto numerose azioni concrete e puntuali finalizzate ad implementare il proprio organico attingendo preferibilmente dalla manodopera locale, con una N. 00079/2025 REG.RIC.
dettagliata analisi del personale da impiegare e un elenco specifico DE fornitori locali a cui rivolgersi;
- al subcriterio e.2) “Capacità di interazione del progetto con il complesso sistema turistico-ricettivo del territorio locale […]”: la commissione sarebbe incorsa in una valutazione irragionevole e illogica nel concedere un differenziale positivo di soli
0,333 punti a favore di LDL dopo aver riconosciuto che la sua proposta denotasse
“una migliore conoscenza delle dinamiche relazioni tra spazio dedicato alla balneazione e territorio direttamente prospiciente”.
Parimenti sarebbe errata la valutazione relativa all'“Esperienza tecnica e professionale acquisita dal soggetto richiedente o DE soggetti partecipanti”, con riferimento:
- al criterio a) “Esperienza maturata nella gestione di attività analoga a quella oggetto della richiesta di concessione”: la commissione, nell'attribuire 1,5 punti in più alla controinteressata, non avrebbe tenuto conto della rilevante esperienza che il socio
MareBlu Adriatica s.r.l. avrebbe apportato a LDL;
- al criterio b) “Possesso di certificazioni pertinenti”: la commissione, nell'attribuire alle due concorrenti il medesimo punteggio, non avrebbe considerato la maggiore storicità delle certificazioni vantate da LDL.
3. Si è costituito in giudizio il Comune, eccependo l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso per assenza della c.d. prova di resistenza e del quinto motivo di ricorso sotto plurimi profili: per l'assenza della c.d. prova di resistenza; per il difetto di specificità delle deduzioni attoree; per la carenza di quei vizi macroscopici dell'operato della commissione che soli permetterebbero di sindacarne la valutazione discrezionale, altrimenti sottratta alla cognizione di legittimità del giudice amministrativo.
Il Comune ha comunque argomentato per l'infondatezza delle censure attoree.
4. Si è altresì costituito in giudizio DO DE LO e MA, eccependo: la tardività e l'inammissibilità del primo e del secondo motivo di ricorso poiché, N. 00079/2025 REG.RIC.
riferendosi entrambi a pretese carenze relative alla fase pre-istruttoria, avrebbero dovuto essere proposti avverso la nota prot. n. 66683 del 22 agosto 2024, non specificamente impugnata, con cui il Comune ha dato atto della positiva conclusione della predetta fase e ha dato avvio alla fase comparativa; l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso per l'assenza della c.d. prova di resistenza; l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso poiché teso a sollecitare un sindacato giurisdizionale su valutazioni tecniche riservate alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione.
La controinteressata ha comunque insistito per il rigetto nel merito del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare in vista della sollecita fissazione dell'udienza di merito.
6. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 4 aprile 2025 e depositato il 9 aprile
2025, LDL ha proposto un'ulteriore censura avverso il provvedimento di proroga assunto dal Comune il 20 febbraio 2024 su istanza di DO DE LO e MA
(conosciuto dalla ricorrente solo in seguito al suo deposito in giudizio, da parte dell'ente locale resistente, il 7 febbraio 2025, sub doc. 17), così rubricata: “Violazione di legge: violazione degli articoli 14 e 15 del Regolamento dell'Uso del Demanio
Marittimo del Comune di OL. Violazione della determinazione del Settore
Sicurezza e Gestione del Territorio del Comune di OL n. 2294 del 21.12.2023.
Violazione art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento DE presupposti di fatto, illogicità manifesta, disparità di trattamento”.
La ricorrente ha rilevato innanzitutto come la proroga non potesse essere concessa, poiché l'art. 14 del regolamento definisce “perentorio” il termine di quindici giorni per la presentazione della documentazione integrativa. Inoltre, il provvedimento gravato sarebbe privo di motivazione, posto che il Comune si sarebbe limitato a ritenere accoglibili “i motivi per i quali è stata richiesta la proroga”, senza null'altro aggiungere, nonostante l'istanza fosse a sua volta di scarno contenuto. Infine, sarebbero mancate valide ragioni per concedere la proroga, visto che le integrazioni N. 00079/2025 REG.RIC.
documentali richieste dal Comune erano circoscritte e, comunque, non presentavano quel grado di complessità postulato da DO DE LO e MA. Sicché
l'integrazione documentale da quest'ultima presentata, in quanto tardiva, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal Comune, con conseguente venir meno del presupposto (ossia la regolarità dell'istanza concorrente) che ha consentito l'avvio della fase comparativa.
7. In vista dell'udienza pubblica, le parti costituite hanno depositato memorie e repliche a sostegno delle rispettive conclusioni.
La controinteressata ha eccepito la tardività e l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, rilevando come il gravame sia volto a contestare la legittimità di una proroga assegnata in sede di pre-istruttoria, ossia una fase procedimentale i cui esisti (resi noti alle parti con la comunicazione prot. n. 66683 del 22 agosto 2024) non sono stati immediatamente censurati dalla ricorrente. In particolare, siccome LDL ha contestato il fatto stesso che la procedura comparativa si sia tenuta, essa avrebbe dovuto impugnare entro il termine decadenziale l'atto di avvio della procedura, senza possibilità di attendere la conclusione della vicenda concorsuale.
La controinteressata, così come il Comune, hanno nondimeno argomentato per il rigetto nel merito del ricorso per motivi aggiunti.
8. All'udienza pubblica del 12 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. È possibile prescindere dalle riportate eccezioni di tardività e di inammissibilità sollevate dal Comune e dalla controinteressata avverso differenti censure del ricorso principale e DE motivi aggiunti, alla luce dell'infondatezza di queste ultime.
10. È infatti infondato il primo motivo del ricorso introduttivo, con cui LDL ha lamentato l'assenza di conformità urbanistica dell'offerta presentata dalla controinteressata, con specifico riguardo alle prescrizioni del PPA approvato nel 2015.
Sul punto, va rammentato che tanto l'istanza di LDL del 19 ottobre 2023 quanto l'istanza concorrente di DO DE LO e MA del 27 dicembre 2023 – la cui N. 00079/2025 REG.RIC.
presentazione ha dato avvio al confronto competitivo ora sub iudice – sono intervenute durante il periodo di transizione tra il PPA approvato nel 2015 e la variante allo stesso adottata con deliberazione consiliare n. 25 del 14 marzo 2023 e approvata con deliberazione consiliare n. 143 del 30 dicembre 2023. Trattasi di un periodo nel quale, pur continuando ad essere vigente il vecchio strumento urbanistico, trovavano applicazione le c.d. misure di salvaguardia ex art. 29 della legge regionale del Veneto del 23 aprile 2004, n. 11, al fine di evitare il rilascio o il formarsi di titoli edilizi in contrasto con il nuovo strumento urbanistico, così da evitarne la compromissione. Un regime transitorio che, nel caso di specie, è cessato con l'entrata in vigore della variante al PPA il 7 febbraio 2024.
Quindi la presentazione dell'istanza concorrente è intervenuta pochi giorni prima rispetto al definitivo superamento dell'atto di pianificazione del 2015, mentre la fase di pre-istruttoria sulla stessa (i cui esiti sono stati comunicati con nota prot. n. 66683 del 22 agosto 2024) è stata interamente svolta quando la variante al PPA era già in vigore. Tant'è che nel parere urbanistico reso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici
e Urbanistica del Comune, di cui alla nota prot. 4174 del 17 gennaio 2024, la proposta di DO DE LO e MA è stata ritenuta “conforme urbanisticamente unicamente ai contenuti della nuova variante al PPA di OL adottata con delibera consiliare n. 25 del 14/03/2023”.
A fronte di ciò, deve ritenersi che l'Amministrazione abbia correttamente valutato come ammissibile l'istanza concorrente, in quanto conforme all'unico strumento urbanistico in vigore allorquando sarà rilasciata la concessione demaniale.
Difatti l'art. 25 del regolamento – laddove dispone che “la domanda di concessione è ammessa alla concorrenza quando è compatibile con il complesso DE vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime DE vincoli vigenti e con il piano particolareggiato dell'arenile secondo quanto specificato ai numeri 1) e 2) della lettera e) dell'allegato S/3 della L.R.V. 33/2002” – va interpretato in base al N. 00079/2025 REG.RIC.
canone di ragionevolezza, nel senso che la domanda debba essere conforme allo strumento urbanistico vigente al momento del rilascio della concessione richiesta. Con la conseguenza che la doppia conformità – al vecchio PPA e alla variante generale allo stesso – rappresenta un requisito di ammissibilità dell'istanza solo nel caso in cui il rapporto concessorio si attui anche durante il periodo di multivigenza DE diversi atti di pianificazione. Il che, tuttavia, non riguarda il caso in esame.
D'altra parte, la stessa ricorrente ha riconosciuto che la mancata conformità al PPA del 2015 non avrebbe comportata l'immediata esclusione dell'odierna controinteressata, in quanto “il Comune avrebbe dovuto rilevare tale difformità e, conseguentemente, imporre la conformazione”. Sennonché la richiesta dell'Amministrazione di conformare l'istanza concorrente a una disciplina urbanistica non più vigente sarebbe risultata in evidente contrasto con i principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11. Sono infondate anche la seconda censura del ricorso introduttivo nonché l'unica doglianza oggetto DE motivi aggiunti, le quali possono essere trattate congiuntamente poiché strettamente connesse.
LDL ha osservato che l'odierna controinteressata avrebbe dato riscontro tardivo alla richiesta di integrazione documentale formulata dal Comune con nota del 7 febbraio
2024: ragion per cui l'istanza concorrente avrebbe dovuto essere respinta senza dare avvio alla fase comparativa.
Al riguardo, occorre precisare che, con la ricordata nota del 7 febbraio 2024, il
Comune ha chiesto a DO DE LO e MA di presentate documentazione integrativa/sostitutiva degli elaborati presentati, con assegnazione allo scopo del termine perentorio di quindici giorni. In particolare, l'Amministrazione ha evidenziato che “gli elaborati progettuali devono esser integrati, in base all'allegato S/2 della
L.R. n. 33/2002, con quanto di seguito elencato: - corografia generale su C.T.R. scala N. 00079/2025 REG.RIC.
1:5000; - planimetria della zona scala 1:2000; - indicazione della tipologia di insediamento con riferimento all'allegato S/4”. Inoltre, ha rilevato che il Modello D1
“dovrà essere rivisto distinguendo lo scopo delle aree (OE/OR) conformemente a quanto presente nel SID”, richiedendo altresì una revisione dell'istanza e di tutti i documenti progettuali presentati allo scopo di uniformare “l'indicazione dell'area oggetto di concessione”.
Con nota del 16 febbraio 2024, DO DE LO e MA, per il tramite del proprio tecnico incaricato, ha chiesto al Comune “una proroga di 15 gg. per il completamento documentale della pratica”, giustificata dalla “mole” e dalla “complessità” della documentazione richiesta.
Il Comune, con nota del 20 febbraio 2024, gravata con i motivi aggiunti, ha concesso la proroga del termine per il deposito della documentazione integrativa all'8 marzo
2024, sul presupposto “che i motivi per i quali è stata richiesta la proroga sono da ritenersi accoglibili”.
Termine entro il quale DO DE LO e MA ha effettivamente integrato la propria istanza.
11.1. Per la ricorrente, la concessione della suddetta proroga sarebbe illegittima per contrasto con l'art. 14, comma 3, del regolamento, che definisce il termine di quindici giorni come “perentorio”.
Tuttavia la natura perentoria del termine riguarda l'effetto di decadenza dalla facoltà di integrazione dell'istanza che si produce al momento della sua scadenza, con conseguente necessità di rigetto della stessa (come espressamente previsto nel comma
4 dell'art. 14), mentre non implica che il termine sia inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la proroga su richiesta della parte interessata, qualora intervenuta prima dello spirare della scadenza, a fronte di situazioni obiettive che rendano oggettivamente difficile l'osservanza del termine stesso. N. 00079/2025 REG.RIC.
In generale, la perentorietà di un termine ha l'effetto di fissare un limite temporale entro il quale una certa facoltà può essere esercitata: detto carattere, incidendo direttamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato, può inferirsi soltanto da una esplicita previsione normativa (legislativa o regolamentare), che espressamente la correli al superamento del termine un effetto decadenziale. Nel caso di specie, la durata del termine di quindici giorni “per le integrazioni” prevista dall'art. 14, comma 3, del regolamento è posta nell'esclusivo interesse del Comune al fine di una celere conclusione della fase di pre-istruttoria, vincolando il soggetto istante a produrre la documentazione integrativa entro la scadenza e, al contempo, il Comune
a respingere la domanda “in mancanza di integrazioni entro il termine assegnato”.
Il regolamento però non esclude che, qualora l'interessato formuli motivata richiesta di proroga, l'Amministrazione possa assegnare – per usare la stessa terminologia del regolamento, indicativa del carattere dispositivo del termine da parte del soggetto pubblico – un nuovo termine di scadenza, anch'esso avente carattere perentorio. Del resto, sostenere che il regolamento escluda la prorogabilità del termine si pone in contrasto con il principio generale ermeneutico “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”: difatti la non menzione del divieto di proroga (come visto, di per sé non desumibile dal carattere perentorio del termine) è indice del fatto che il regolamento non abbia voluto prevederlo.
Peraltro, l'ammissibilità della proroga del termine risulta coerente con le peculiari caratteristiche della procedura in esame, indetta dal Comune – in ottemperanza alle statuizioni contenute nelle note sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021 – sulla base DE principi di cui all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, di quelli contenuti nella legge del 5 agosto 2022, n. 118, e della disciplina di cui alla legge regionale del Veneto n. 33/2002. Una procedura comparativa connotata dall'informalità (com'è evidente dalla lettura dell'art. 37 cod. nav.), da svolgersi “con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, N. 00079/2025 REG.RIC.
imparzialità e par condicio, rendendo effettivo il confronto fra le istanze in comparazione e, quindi, le chances concorrenziali delle nuove imprese contendenti”
(cfr. CGA, Sez. giur., 22 maggio 2023, n. 350). Ciò in quanto l'oggetto del procedimento è un bene pubblico il cui godimento viene assegnato in via esclusiva a un privato a fronte di un canone, non un servizio pubblico da espletarsi attraverso il bene: sicché il procedimento è volto a individuare il soggetto che offra la miglior gestione del compendio demaniale, attraverso il più proficuo utilizzo dello stesso.
In questo senso, la proroga del termine per le integrazioni documentali è pienamente conforme al principio del favor partecipationis, alla luce della presenza di un'unica domanda concorrente, la cui esclusione avrebbe determinato il venir meno di ogni confronto concorrenziale sull'assegnazione della risorsa pubblica.
11.2. D'altra parte, la concessione della proroga all'odierna controinteressata risulta rispettosa DE principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto agli adempimenti richiesti, oltreché sufficientemente motivata per relationem all'istanza presentata dal tecnico incaricato dall'impresa interessata, laddove era stato precisato come la “mole”
e la “complessità” delle integrazioni necessitassero di un termine supplementare rispetto a quello originariamente assegnato.
Difatti la richiesta del Comune ricomprendeva l'integrazione di diversi elaborati grafici, la rivisitazione del Modello D1, il complessivo adeguamento dell'intera istanza e di tutti i documenti progettuali presentati. In particolare la rivisitazione del modello D1, da effettuarsi mediante l'apposito portale SID del Ministero delle
Infrastrutture e DE Trasporti, costituiva adempimento di rilevante complessità tecnica, in quanto richiedeva, come puntualizzato in giudizio dalla controinteressata,
l'inserimento manuale di numerosi dati, con conseguente necessità di aggiornare tutti gli elaborati progettuali in conformità ai nuovi valori verificati e validati. N. 00079/2025 REG.RIC.
12. È infondato anche il terzo motivo del ricorso introduttivo, con cui LDL ha censurato la non conformità urbanistica della domanda concorrente anche con riferimento alle previsioni contenute nella variante al PPA approvata nel 2023.
In specie, la ricorrente ha rilevato che il progetto depositato da DO DE LO e
MA prevedrebbe la realizzazione di due campi da beach volley nelle “aree libere” della UMG 4, in violazione dell'art. 8, comma 5, delle NTA: tali infrastrutture per lo sport non sarebbero assimilabili alle meno impattanti attrezzature per lo svago, ammissibili nelle “aree libere”, in quanto, per dimensione e destinazione, risulterebbero incompatibili con la destinazione balneare. Le stesse, quindi, avrebbero dovuto essere realizzate nella diversa “fascia funzionale DE servizi alla spiaggia”, di cui all'art. 9, comma 9, della NTA.
A tal proposito, è necessario ricordare che l'invocato art. 8, comma 5, delle NTA stabilisce che “le aree libere sono destinate alla balneazione e disponibili liberamente
e gratuitamente all'uso pubblico e non possono essere attrezzate stabilmente con ombrelloni e/o concessionate a tal fine. Nella porzione a Nord delle fasce destinate ad aree libere possono essere collocate attrezzature per lo svago, quali giochi per bambini, a condizione che siano fruibili da chiunque. L'area dovrà comunque essere indicata come area libera con opportuna cartellonistica posizionata a ridosso del percorso pedonale. In relazione al carattere prevalente del loro utilizzo e alla disciplina di tutela ambientale, sono distinte in: a) aree libere comprese entro il fronte di ciascuna Unità Minime di Gestione in misura non inferiore al 7% del fronte medesimo […]”.
La disposizione prevede che dette aree siano riservate al libero utilizzo, con la creazione di uno spazio che non deve essere infrastrutturato né allestito stabilmente con ombrelloni, potendo ospitare solo “attrezzature per lo svago, quali giochi per bambini”. Ebbene, non v'è ragione per non ricomprendere in quest'ultime attrezzature anche i campi da beach volley, opportunamente collocati dall'odierna N. 00079/2025 REG.RIC.
controinteressata nella porzione Nord delle “aree libere”. I campi in questione, oltre ad avere un evidente scopo ludico e ad essere fruibili da chiunque, consistono in strutture leggere, ossia una rete rialzata e i suoi due sostegni, che non compromettono certo la destinazione di balneazione delle aree, le quali restano sostanzialmente libere quanto all'utenza e alla superficie occupata.
D'altra parte, i campi da beach volley non possono essere assimilabili alle infrastrutture previste per la “fascia funzionale DE servizi alla spiaggia”, non solo di volume maggiore e quindi di maggior impatto sull'arenile, ma soprattutto destinate ad essere utilizzate dai soli utenti dello stabilimento balneare: ciò è evidente se sol si consideri che l'art. 9, comma 9, della NTA indica – a titolo esemplificativo delle
“strutture per le attività di intrattenimento, gioco, svago e benessere” – l'“area wellness e fitness con cyclette” e le “vasche idromassaggio”. Ossia strutture che occupano stabilmente una porzione di arenile, con sottrazione della stessa – in via definitiva per tutto il tempo in cui rimangono infisse nel terreno – alla funzione di balneazione.
13. È parimenti infondato il quarto motivo del ricorso introduttivo, con cui LDL ha contestato l'operato della commissione di gara nella parte in cui ha escluso dalle valutazioni la propria socia Wally s.r.l., con conseguente illegittima sottrazione di tre punti rispetto all'“Esperienza tecnica e professionale acquisita dal soggetto richiedente o DE soggetti partecipanti”.
È opportuno evidenziare che la commissione, nella seduta dell'8 novembre 2024, ha osservato che “entrambi i concorrenti hanno all'interno della compagine societaria la Wally Srl in qualità di socio diretto per la società LDL Srl e in qualità di socio indiretto per il tramite del Consorzio DO DE LO Srl per la società DO DE
LO e MA Scarl. Non essendo stato disciplinato in determina dirigenziale
n. 2294 del 21/!2/2023 in modo specifico e comportando l'esclusione DE concorrenti laddove si applicasse in modo analogico il codice DE contratti, la commissione, pur N. 00079/2025 REG.RIC.
rilevando questa criticità, ritiene secondo il principio del risultato di non escludere i concorrenti”.
Da quanto appena riportato si evince che la decisione della commissione non è stata certo quella prospettata nel gravame. L'organo tecnico, infatti, dopo aver preso atto che la società Wally s.r.l. era socia diretta dell'odierna ricorrente e socia indiretta dell'odierna controinteressata, si è limitato sic et simpliciter a escludere che tale circostanza comportasse l'estromissione dalla procedura comparativa di entrambe le concorrenti: ciò sul rilievo, senz'altro condivisibile, che la medesima procedura fosse sottratta dall'ambito di applicazione del codice DE contratti pubblici. Pertanto, la scelta della commissione va ricondotta al principio del favor partecipationis, tant'è che ha avvantaggiato entrambi i contendenti, senza alcun risvolto negativo in ordine all'attribuzione del punteggio.
Dunque la decisione della commissione non ha rappresentato alcuna sanzione per conflitto di interessi ai soli danni di LDL, né ha comportato la mancata valorizzazione dell'apporto di Wally s.r.l. in seno alla compagine della stessa LDL.
Invero la decisione della commissione, presa sempre nella seduta dell'8 novembre
2024, di “valorizzare l'offerta della ditta LDL Srl limitatamente a n. 5 soci su n. 6” –
“con riferimento ai criteri a) esperienza maturata nella gestione di attività analoga a quella oggetto della richiesta di concessione e c.1) utilizzo, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, di una concessione come prevalente fonte di reddito” – deve intendersi riferita non alla socia Wally s.r.l., bensì al diverso socio Consorzio Serenissima s.c. a r.l. Trattasi infatti di una società che si occupa di servizi di progettazione di ingegneria integrata, priva di esperienza nella gestione di un'attività turistico-ricettiva. D'altronde, la stessa LDL, nella propria “relazione di dettaglio DE parametri comparativi”, ha illustrato – con riguardo al predetto criterio c.1) – la posizione di soli cinque soci, definendoli come “operatori del settore turistico
(Hotel) che traggono DE benefici di reddito per il proprio nucleo familiare con altra N. 00079/2025 REG.RIC.
attività d'impresa del settore turistico ricettivo”, vale a dire le società EF Style Hotel
s.r.l., Gerardi s.r.l., Wally s.r.l., Mayer s.a.s. e Mareblu Adriatica s.r.l., senza alcuna menzione del Consorzio Serenissima s.c. a r.l. (cfr. doc. 11 di parte attrice, p. 131).
14. Infine, è infondato anche il quinto motivo del ricorso introduttivo, con cui LDL ha contestato sette diversi punteggi assegnati dalla commissione alla proposta dell'odierna controinteressata. Le deduzioni attoree non permettono infatti di evidenziare alcun profilo di manifesta erroneità o illogicità nelle valutazioni discrezionali espresse dall'organo tecnico.
14.1. Vanno innanzitutto disattesi i rilievi avanzati dalla ricorrente rispetto al medesimo punteggio pieno assegnato dalla commissione alle due concorrenti in ordine al subcriterio a.4) dell'offerta tecnica “Miglior valorizzazione dell'area servizi e delle aree libere attrezzate”.
L'odierna controinteressata non si è limitata ad una generica descrizione DE servizi offerti, di contro a quanto sostenuto dalla ricorrente, ma ha dettagliato la propria proposta, anche tramite plurimi rendering, rispetto: alla previsione di numerosi servizi per rendere l'area totalmente accessibile; alla realizzazione di nuovi chioschi, gazebo e aree di sosta all'ombra; alla predisposizione di aree di divertimento e svago (tra cui un campo da padel con tecnologia di raffrescamento); alla sostituzione della complessiva attrezzatura esistente (con la realizzazione ex novo di 5 blocchi con funzione di servizi igienici); alla previsione di aree per lo svago DE bambini (cfr. relazione tecnica - aderenza ai criteri di valutazione delle domande: doc. 23 di parte attrice, pp. 32 ss.). Quanto alle aree libere, le stesse sono state incluse all'interno DE servizi di sorveglianza, vigilanza e pulizia, oltre ad essere dotate, come visto, di due campi da beach volley.
14.2. Non risulta affetta da macroscopica illogicità neppure l'assegnazione, rispetto al subcriterio b.2) dell'offerta tecnica “Previsione di stabilimenti smoking free”, di 5 punti a LDL e di 4,9167 punti a DO DE LO e MA. N. 00079/2025 REG.RIC.
Quest'ultima società, infatti, ha previsto “di rendere tutta l'area destinata a soggiorno all'ombra smoking free”, con “l'installazione di strutture di facile rimozione, come gazebi o manufatti similari, posti all'interno della fascia identificata dal PPA adottato
«Fascia C-servizi spiaggia», destinate ai fumatori” (cfr. doc. 23 cit., p. 48). Ne consegue che, in tutto lo stabilimento balneare, solo quattro aree saranno riservate ai fumatori, idoneamente delimitate e poste al di sotto di strutture ombreggianti. Proprio la delimitazione di queste zone per mezzo di “gazebi o manufatti similari” porta a escludere che esse corrispondano ai quattro chioschi, come invece ritenuto dalla ricorrente: chioschi che, quindi, devono ritenersi smoking free. Inoltre, anche la controinteressata intende attuare una politica di informazione e sensibilizzazione contro il tabagismo, oltre al progetto di contenere i danni ambientali legati al consumo di sigarette, attraverso la raccolta e il riciclo DE mozziconi lungo il tratto di arenile.
14.3. Non è neppure ravvisabile la dedotta superiorità dell'offerta di LDL rispetto a quella selezionata con riguardo al criterio d) dell'offerta tecnica “Gestione diretta dello stabilimento balneare oggetto di concessione”.
Difatti il parametro di valutazione in esame si riferisce alla gestione diretta del solo stabilimento balneare, sicché è inconferente, al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, il fatto che la gestione diretta di LDL si estenda anche a tutte le attività secondarie presenti nell'UMG 4, compresi i quattro chioschi. Quel che rileva, per l'assegnazione del punteggio pieno, è che entrambi gli operatori abbiano proposto, come in effetti avvenuto, di gestire direttamente l'unica struttura a cui il criterio di giudizio fa espresso riferimento, ossia lo “stabilimento balneare” (cfr. doc. 11 cit., p.
81; doc. 23 cit., p. 58, entrambi di parte attrice): donde la simmetrica valutazione.
14.4. Si sottrae alle censure attoree anche l'identica valutazione delle due offerte tecniche compiuta dalla commissione rispetto al subcriterio e.1) dell'offerta tecnica
“Benefici diretti e indiretti per lo sviluppo dell'economia locale (utilizzo prodotti N. 00079/2025 REG.RIC.
locali, acquisizione servizi da imprese locali, etc.) e per impiego di manodopera locale”.
Invero le due proposte non presentano differenze macroscopiche, risultando, nella sostanza, equivalenti: entrambe le concorrenti si sono impegnate a privilegiare le imprese e la manodopera locali. In specie, l'odierna controinteressata ha dichiarato l'intenzione: di assumere “preferibilmente personale locale e DE Comuni limitrofi”; di selezionare “fornitori e materie prime locali”, soprattutto “materie prime a km 0, seguendo piatti stagionali e del territorio”; di confermare l'assegnazione dell'appalto per l'animazione e la sicurezza “a ditte specializzate esterne individuate sul territorio jesolano coma PY Smile Animation e CDS”; di affidare “i servizi, come il marketing oppure il salvataggio, […] non solo a società locali ma che possono essere definite espressioni di realtà consolidate del territorio come OV SR e OL
Turismo S.p.A.”; di rifornirsi presso imprese locali per “l'acquisto delle attrezzature e di quanto necessario per la realizzazione del progetto” (cfr. doc. 23 cit., p. 59).
D'altronde, il fatto che LDL, nella propria relazione, abbia specificato a quali fornitori locali intenda rivolgersi non rende la relativa proposta più apprezzabile rispetto a quella di DO DE LO e MA, che contempla, nei fatti, un analogo impegno.
14.5. Non intaccata dalle deduzioni della ricorrente è anche la valutazione della commissione rispetto al subcriterio e.2) dell'offerta tecnica “Capacità di interazione del progetto con il complesso sistema turistico-ricettivo del territorio locale” (ove la differenza tra le due concorrenti è di 0,333 punti a vantaggio di LDL).
Come opportunamente evidenziato dalla difesa del Comune, è incontestabile che entrambi gli offerenti siano partecipati da operatori economici non solo del luogo, ma che presentano finanche un significativo radicamento rispetto alla specifica zona in cui si inserisce l'area contesa. Basti considerare che l'odierna controinteressata
“raggruppa la totalità DE concessionari uscenti, siano essi gestori DE servizi di concessione per il soggiorno all'ombra o gestori DE servizi di somministrazione N. 00079/2025 REG.RIC.
alimenti e bevande, oggi riuniti nell'ambito della Unità Minima di Gestione n. 4 un tempo suddivisa nei consorzi DO DE LO e Arenile MA” (cfr. relazione tecnico-illustrativa della controinteressata: doc. 21 depositato dal Comune, p. 35).
LDL, al pari, è costituita da “alcuni storici operatori del territorio, da sempre legati al tratto di arenile prospiciente Piazza MA” (cfr. relazione tecnico-illustrativa della ricorrente: doc. 23 depositato dal Comune, p. 2). In tale quadro la commissione ha ritenuto di premiare la proposta di LDL per l'attenzione riservata all'interazione della spiaggia con piazza MA, seppur proporzionalmente al forte radicamento nella zona di entrambi gli operatori.
Del resto, non è aderente al vero che DO DE LO e MA “non ha proposto nulla di innovativo” con riguardo al parametro di valutazione in discussione: sul punto,
è sufficiente evidenziare come la collaborazione con la società Azazel Agency S.r.l.s. miri a realizzare un nuovo “portale web accessibile anche da smartphone non solo per la prenotazione/consultazione delle attività della società, ma anche per pubblicizzare le attività turistico-ricettive locali nonché gli eventi organizzati dal
Comune di OL e le attività da svolgere nella città” (cfr. doc. 23 cit., p. 61).
14.6. Con specifico riguardo all'“Esperienza maturata nella gestione di attività analoga a quella oggetto della richiesta di concessione”, non risulta manifestamente irragionevole l'attribuzione di uno scarto di 1,5 punti a favore di DO DE LO e
MA.
Detta differenza di punteggio è riconducibile alla decisione della commissione, già analizzata supra (§ 13) e riferibile proprio al profilo qui in discussione, di “valorizzare
l'offerta della ditta LDL Srl limitatamente a n. 5 soci su n. 6”, con relativa esclusione dalla valutazione dell'apporto dato dal socio Consorzio Serenissima s.c. a r.l., poiché del tutto privo di esperienza nella gestione di un'attività turistico-ricreativa. Al riguardo, non può ritenersi irragionevole l'assegnazione del punteggio pieno alla controinteressata sulla scorta dell'esperienza di tutte le sue imprese consorziate nel N. 00079/2025 REG.RIC.
settore della ricettività turistica o della gestione di stabilimenti balneari e di un punteggio di poco inferiore alla ricorrente (pari a 8,5/10) a fronte della totale mancanza di esperienza in materia da parte di uno DE suoi sei soci.
Del resto, è incontestato che tutti i soci dell'aggiudicataria siano particolarmente qualificati nella gestione di attività analoga a quella richiesta, posto che tale società consortile riunisce i soggetti che per oltre 30 anni hanno gestito gli stabilimenti balneari e le attività di somministrazione che facevano capo ai vecchi Settori nn. 7 e 8 del PPA (ora unificati nella UMG 4), condividendo un know-how di lungo corso nella gestione delle singole attività turistico-ricreative ivi insediate.
14.7. Non coglie nel segno neppure la contestazione della ricorrente rispetto all'assegnazione del medesimo punteggio alle due concorrenti per il “Possesso di certificazioni pertinenti”.
Per LDL, la commissione avrebbe dovuto premiare la maggiore storicità delle certificazioni possedute dai suoi soci rispetto a quelle vantate dai soci dell'odierna controinteressata. Sennonché le certificazioni hanno la funzione di accertare la presenza di specifici standard qualitativi garantiti dall'organizzazione aziendale interessata in uno specifico momento storico: le stesse, quindi, non acquisiscono maggior valore con il passare del tempo, tanto che sono soggette a periodiche verifiche volte a controllare la permanenza attuale DE livelli qualitativi richiesti (le quali possono portare anche alla perdita totale della singola certificazione, a prescindere dal periodo trascorso dalla sua prima acquisizione). Sicché ciò che rileva, per l'attribuzione del punteggio rispetto al criterio in esame, è soltanto il possesso al momento della domanda di certificazioni pertinenti e non la loro risalenza nel tempo.
14.8. Alla luce delle suddette considerazioni, deve quindi escludersi che il giudizio della commissione sia manifestamente illogico o viziato da errori di fatto pregiudizievoli per la ricorrente.
15. In definitiva, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere respinti. N. 00079/2025 REG.RIC.
16. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, tenuto conto della novità e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento DE magistrati:
EO IS, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
BE RA, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE RA EO IS N. 00079/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO