TAR Venezia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 25
TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Non conformità urbanistica dell'istanza concorrente al PPA del 2015

    L'istanza concorrente è stata valutata ammissibile in quanto conforme all'unico strumento urbanistico vigente al momento del rilascio della concessione. Richiedere la conformazione a uno strumento non più vigente sarebbe stato in contrasto con i principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

  • Rigettato
    Non conformità urbanistica dell'istanza concorrente alla variante al PPA del 2023

    I campi da beach volley sono considerati attrezzature per lo svago compatibili con le aree libere, non incidendo sulla destinazione balneare e non essendo assimilabili alle infrastrutture della fascia servizi.

  • Rigettato
    Errata valutazione dell'apporto della socia Wally s.r.l.

    La commissione ha correttamente rilevato la presenza di Wally s.r.l. in entrambe le compagini societarie e, non essendo prevista l'esclusione, ha applicato il principio del favor partecipationis, senza penalizzare LDL né attribuire punteggi aggiuntivi.

  • Rigettato
    Errata valutazione dell'offerta tecnica (subcriterio a.4)

    La controinteressata ha dettagliato la propria proposta con previsioni di servizi, nuovi chioschi, aree di divertimento e svago, inclusi campi da beach volley nelle aree libere, risultando comparabile all'offerta di LDL.

  • Rigettato
    Errata valutazione dell'offerta tecnica (subcriterio b.2)

    La controinteressata ha previsto aree per fumatori delimitate e sotto strutture ombreggianti, mentre i chioschi sono considerati smoking free. Ha inoltre previsto politiche di sensibilizzazione contro il tabagismo.

  • Rigettato
    Errata valutazione dell'offerta tecnica (criterio d)

    Il criterio si riferisce alla gestione diretta del solo stabilimento balneare, per cui entrambi gli operatori hanno proposto la gestione diretta della struttura principale, giustificando la parità di punteggio.

  • Rigettato
    Errata valutazione dell'offerta tecnica (subcriterio e.1)

    Entrambe le concorrenti si sono impegnate a privilegiare imprese e manodopera locali, con impegni sostanzialmente equivalenti, rendendo non macroscopica la differenza tra le proposte.

  • Rigettato
    Errata valutazione dell'offerta tecnica (subcriterio e.2)

    Entrambi gli offerenti hanno un forte radicamento territoriale. La commissione ha premiato LDL per l'attenzione all'interazione con Piazza MA, proporzionalmente al radicamento di entrambi. La controinteressata ha proposto un portale web innovativo per la promozione turistica.

  • Rigettato
    Errata valutazione dell'esperienza tecnica e professionale (criterio a)

    La differenza di punteggio deriva dall'esclusione dalla valutazione dell'apporto del Consorzio Serenissima s.c. a r.l. per LDL, privo di esperienza specifica, mentre tutti i soci della controinteressata hanno comprovata esperienza nel settore.

  • Rigettato
    Errata valutazione del possesso di certificazioni pertinenti

    Il valore delle certificazioni risiede nel possesso attuale degli standard qualitativi, non nella loro anzianità, che è soggetta a verifiche periodiche.

  • Rigettato
    Illegittimità della proroga per violazione del termine perentorio

    La natura perentoria del termine riguarda la decadenza dalla facoltà di integrazione, ma non esclude la possibilità di proroga su richiesta motivata della parte, in applicazione del principio del favor partecipationis e per garantire il confronto concorrenziale.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione del provvedimento di proroga

    La proroga è motivata per relationem all'istanza della controinteressata, che ha evidenziato la 'mole' e la 'complessità' delle integrazioni richieste, giustificando la necessità di un termine supplementare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 25
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 25
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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