CASS
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2025, n. 16656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16656 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte d'appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
Leti la requisitoria trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 13 luglio 2021, la Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento dell'appello proposto da RE TT, assolveva l'imputato dai reati di cui ai capi d), g), della rubrica;
riqualificava il capo f) in ricettazione e rideterminava la pena irrogata in primo grado per i reati ascritti al predetto (capi c, e, f) in complessivi anni uno e mesi sei di reclusione e 560 di multa, di cui, per quel che qui interessa, mesi due ed euro 100 di multa per l'aumento in continuazione legato al capo e), da ridurre per il rito. Al contempo sospendeva la pena irrogata per cinque anni, condizionando il beneficio alla prestazione, da parte dell'imputato, di attività non retribuita da rendere a favore di un ente convenzionato con la Corte di appello, per complessivi quattro mesi e per un monte orario di sei ore settimanali. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16656 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 17/03/2025 2. Interposto ricorso per cassazione, la detta sentenza veniva annullata limitatamente alla ricettazione di cui al capo e), con rinvio alla Corte territoriale, all'esito del quale, con la decisone descritta in epigrafe, è stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta estinzione per prescrizione del reato in questione e conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio una volta espunta la quota parte di pena irrogata, a titolo di aumento, per il capo oggetto della regiudicanda. 3. Interpone nuovo ricorso la difesa dell'imputato e lamenta vizio integrale di motivazione quanto alla misura dei lavori di pubblica utilità destinati a condizionare ex art 165 cod. pen la sospensione della pena accordata in precedenza. Misura rimasta invariata, senza alcuna giustificazione, malgrado il diverso e minor rilievo / assetto, qualitativo e quantitativo, assunto dalla pena da sospendere in esito alla decisione gravata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Come precisato dalle sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 23400 del 27/1/2022, Boccardo, in motivazione, § 15.2), la prestazione dell'attività non retribuita di cui all'art 165 cod. pen. assume una "funzione non omologabile a quella di una sanzione, pur attribuitale dal legislatore in altre occasioni, ma semmai lontanamente assimilabile (nonostante le profonde differenze che caratterizzano i due istituti) a quella di cui è investita nella disciplina della messa alla prova, della quale, infatti, la riforma della sospensione condizionale effettuata nel 2004 è stata talvolta considerata una sorta di anticipazione. Ciò non esclude, però, che tale misura sia modellata sui medesimi parametri qualitativi e quantitativi delle pene, principali e sostitutive, che con diversa etichetta hanno i medesimi contenuti in altri contesti normativi, il che ne rivela senza dubbio la sostanza afflittiva, peraltro evidente attesa la sua capacità di impattare, limitandoli, su diritti fondamentali del condannato". 3. Ferma, dunque, la sostanza afflittiva dei lavori non retribuiti di cui all'art 165 cod. pen. e altrettanto certo il raccordo degli stessi ai criteri determinativi propri delle sanzioni penali, in ogni caso è altrettanto incontrovertibile che l'istituto in questione risulta estraneo allo statuto normativo proprio delle pene. Da qui l'evidente inapplicabilità della previsione di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc.pen., che nel caso sembra informare, in termini di evidente inconferenza, i contenuti della censura esposta dal ricorso sollecitando una sorta di automatismo valutativo ( alla riduzione della pena irrogata in primo grado dovrebbe automaticamente conseguire anche una riduzione della estensione del periodo di applicazione dei lavori cui risulta 2 condizionata la sospensione condizionale) che, in realtà, non trova conforto sul piano della disciplina normativa. 4. Esclusa, dunque, ogni ipotesi di violazione di legge, è tuttavia innegabile che i due temi (la misura della pena irrogata e l'entità temporale dei lavori condizionanti la sospensione della prima) trovano ragioni di collegamento logico sistematiche foriere di possibili vizi argomentativi sul piano della giustificazione da rendere laddove, come nel caso, la pena comminata in primo grado e sospesa dal primo giudice, condizionando l'efficacia del beneficio ai lavori citati, sia stata rivista e ridotta in appello senza che a ciò abbia fatto seguito una riduzione proporzionale anche della durata della prestazione condizionante indicata in precedenza. Ciò ancor più alla luce degli aspetti prospettici tipici dei momenti di probation che, per quanto già detto, informano in genere l'istituto della sospensione condizionale della pena, ancor più se visti sotto tale specifico profilo valutativo. 5. E' a dirsi, tuttavia, che un tale difetto della motivazione andava stigmatizzato indicando, con la dovuta specificità, le ragioni per le quali il venir meno, per prescrizione, di uno dei reati ascritti al ricorrente avrebbe, nel caso, inciso sulla più estesa valutazione da rendere nel determinare la misura dei lavori condizionanti la sospensione della pena;
ciò alla luce del complessivo portato da ascrivere alle condotte a giudizio, segnalando la precipua incidenza, sul tema, del reato estinto anche in considerazione dell'assoluta modestia della riduzione di pena irrogata in appello rispetto a quella determinata in precedenza, sulla quale risultava (ed è rimasta) attestata la durata dei lavori di cui all'art. 165 cod. pen. Argomentazioni, queste, tutte pretermesse dal ricorso che occupa, con conseguente inammissibilità, per genericità dell'impugnazione, alla quale seguono le pronunce di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
Leti la requisitoria trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 13 luglio 2021, la Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento dell'appello proposto da RE TT, assolveva l'imputato dai reati di cui ai capi d), g), della rubrica;
riqualificava il capo f) in ricettazione e rideterminava la pena irrogata in primo grado per i reati ascritti al predetto (capi c, e, f) in complessivi anni uno e mesi sei di reclusione e 560 di multa, di cui, per quel che qui interessa, mesi due ed euro 100 di multa per l'aumento in continuazione legato al capo e), da ridurre per il rito. Al contempo sospendeva la pena irrogata per cinque anni, condizionando il beneficio alla prestazione, da parte dell'imputato, di attività non retribuita da rendere a favore di un ente convenzionato con la Corte di appello, per complessivi quattro mesi e per un monte orario di sei ore settimanali. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16656 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 17/03/2025 2. Interposto ricorso per cassazione, la detta sentenza veniva annullata limitatamente alla ricettazione di cui al capo e), con rinvio alla Corte territoriale, all'esito del quale, con la decisone descritta in epigrafe, è stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta estinzione per prescrizione del reato in questione e conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio una volta espunta la quota parte di pena irrogata, a titolo di aumento, per il capo oggetto della regiudicanda. 3. Interpone nuovo ricorso la difesa dell'imputato e lamenta vizio integrale di motivazione quanto alla misura dei lavori di pubblica utilità destinati a condizionare ex art 165 cod. pen la sospensione della pena accordata in precedenza. Misura rimasta invariata, senza alcuna giustificazione, malgrado il diverso e minor rilievo / assetto, qualitativo e quantitativo, assunto dalla pena da sospendere in esito alla decisione gravata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Come precisato dalle sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 23400 del 27/1/2022, Boccardo, in motivazione, § 15.2), la prestazione dell'attività non retribuita di cui all'art 165 cod. pen. assume una "funzione non omologabile a quella di una sanzione, pur attribuitale dal legislatore in altre occasioni, ma semmai lontanamente assimilabile (nonostante le profonde differenze che caratterizzano i due istituti) a quella di cui è investita nella disciplina della messa alla prova, della quale, infatti, la riforma della sospensione condizionale effettuata nel 2004 è stata talvolta considerata una sorta di anticipazione. Ciò non esclude, però, che tale misura sia modellata sui medesimi parametri qualitativi e quantitativi delle pene, principali e sostitutive, che con diversa etichetta hanno i medesimi contenuti in altri contesti normativi, il che ne rivela senza dubbio la sostanza afflittiva, peraltro evidente attesa la sua capacità di impattare, limitandoli, su diritti fondamentali del condannato". 3. Ferma, dunque, la sostanza afflittiva dei lavori non retribuiti di cui all'art 165 cod. pen. e altrettanto certo il raccordo degli stessi ai criteri determinativi propri delle sanzioni penali, in ogni caso è altrettanto incontrovertibile che l'istituto in questione risulta estraneo allo statuto normativo proprio delle pene. Da qui l'evidente inapplicabilità della previsione di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc.pen., che nel caso sembra informare, in termini di evidente inconferenza, i contenuti della censura esposta dal ricorso sollecitando una sorta di automatismo valutativo ( alla riduzione della pena irrogata in primo grado dovrebbe automaticamente conseguire anche una riduzione della estensione del periodo di applicazione dei lavori cui risulta 2 condizionata la sospensione condizionale) che, in realtà, non trova conforto sul piano della disciplina normativa. 4. Esclusa, dunque, ogni ipotesi di violazione di legge, è tuttavia innegabile che i due temi (la misura della pena irrogata e l'entità temporale dei lavori condizionanti la sospensione della prima) trovano ragioni di collegamento logico sistematiche foriere di possibili vizi argomentativi sul piano della giustificazione da rendere laddove, come nel caso, la pena comminata in primo grado e sospesa dal primo giudice, condizionando l'efficacia del beneficio ai lavori citati, sia stata rivista e ridotta in appello senza che a ciò abbia fatto seguito una riduzione proporzionale anche della durata della prestazione condizionante indicata in precedenza. Ciò ancor più alla luce degli aspetti prospettici tipici dei momenti di probation che, per quanto già detto, informano in genere l'istituto della sospensione condizionale della pena, ancor più se visti sotto tale specifico profilo valutativo. 5. E' a dirsi, tuttavia, che un tale difetto della motivazione andava stigmatizzato indicando, con la dovuta specificità, le ragioni per le quali il venir meno, per prescrizione, di uno dei reati ascritti al ricorrente avrebbe, nel caso, inciso sulla più estesa valutazione da rendere nel determinare la misura dei lavori condizionanti la sospensione della pena;
ciò alla luce del complessivo portato da ascrivere alle condotte a giudizio, segnalando la precipua incidenza, sul tema, del reato estinto anche in considerazione dell'assoluta modestia della riduzione di pena irrogata in appello rispetto a quella determinata in precedenza, sulla quale risultava (ed è rimasta) attestata la durata dei lavori di cui all'art. 165 cod. pen. Argomentazioni, queste, tutte pretermesse dal ricorso che occupa, con conseguente inammissibilità, per genericità dell'impugnazione, alla quale seguono le pronunce di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2025.