Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2667/2024 R.G.
All'udienza del 13/03/2025 alle ore 09.33 celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. Federico Sala in sostituzione dell'Avv. SAMMARTANO PIETRO per parte ricorrente Parte 1 il quale conclude e discute la causa riportandosi al ricorso ed alle richieste ivi CP formulate. Si oppone alla richiesta di rimessione in termini avanzata dall in quanto tardiva e priva di fondamento giuridico e si chiede il rigetto dei documenti allegati alla comparsa. Vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 12.56, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica in persona del magistrato:
dott.ssa Filippetta Signorello
ha emesso la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento n. 29920249006353600000
vertente tra nato a BERGAMO (BG) in data 25/09/1972, codice fiscale Parte 1
,
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo,C.F. 1
dall'Avv. SAMMARTANO PIETRO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
Controparte_2 con sede legale centrale a Roma (CAP 00144)
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale P.IVA 1 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso
,
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. Persona 1 il quale, ai fini del presente procedimento,
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell CP_2,
-resistente-
Controparte_3 , Agente della Riscossione - Prov. di Trapani, c.f.
P.IVA 2 in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., corrente in Trapani nella piazza XXI
Aprile n. 1;
-resistente contumace-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute negli avvisi di addebito e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale concedere ad CP 1 la rimessione nel termine processuale per la tempestiva costituzione nel presente giudizio, ovvero ammettere i documenti allegati ex art. 421 cpc - Rigettare la domanda di sospensione cautelare - Ritenere e dichiarare inammissibili o comunque infondati i motivi di opposizione agli atti esecutivi nonché l'opposizione di merito;
- Ove contestato, richiedere informazioni al Comune, ex art. 213 c.p.c., sulla residenza di parte ricorrente alla data della notifica degli avvisi di addebito - Disporre esibizione atti ader relativi all'intimazione oggetto del presente giudizio - Ritenere e dichiarare la valida notifica degli avvisi di addebito e dei successivi atti interruttivi, rigettando il ricorso,
non essendovi prescrizione dei contributi CP_1 - Con vittoria di spese di lite;
in subordine spese a carico di CP 4
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1 agisce in giudizio al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
29920249006353600000 notificatagli in data 06/11/2024, limitatamente ai crediti riportati negli avvisi di addebito n. 59920120000443158000, asseritamente notificato in data 26/05/2012, n. 59920160000161355000 asseritamente notificato il 13/04/2016, n. 59920160001633886000
asseritamente notificato in data 26/10/2016 e n. 59920190003413670000 asseritamente notificato in data
13/01/2020, dall' CP_1 di Trapani per crediti assistenziali, per un totale, oggetto di impugnazione, pari ad € 26.445,89.
Eccepisce all'uopo l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione, contestando altresì la regolare notifica degli atti presupposti.
All'udienza del 18 febbraio 2025, verificata la regolarità del contraddittorio, alla luce della regolarità della notifica eseguita a mezzo pec nei confronti dei resistenti, è stata dichiarata la contumacia di questi ultimi,
e rilevata la natura squisitamente documentale del giudizio, è stata fissata la discussione della causa per l'odierna udienza.
Con memoria depositata in data 3 marzo 2025 si è costituito l'CP_1 ente impositore, rilevando preliminarmente l'avvenuta proposizione, da parte del ricorrente, di due ricorsi (di analogo contenuto)
avverso due intimazioni di pagamento notificategli in pari data ed aventi ad oggetto posizione creditorie vantate dall' CP 1 Ha perciò dedotto che, ragioni di connessione avrebbero comportato la riunione dei due fascicoli, iter non più percorribile per l'avvenuta definizione del procedimento portante il n. 2666/2024 R.G..
Ha chiesto la rimessione in termini, considerato che la condotta posta in essere dal ricorrente aveva indotto l'Ente in errore scusabile o, in subordine, l'ammissione della documentazione allegata alla comparsa di costituzione.
Nel merito ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, da qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi e,
dunque, promosso tardivamente, e, comunque, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione.
All'odierna udienza il procedimento è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente in sede di discussione.
****
Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia dell' CP 1 costituitosi in data 3 marzo 2025.
In punto all'istanza di rimessione in termini formulata dall'Ente, ritenuto che secondo la giurisprudenza di legittimità, "l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla 1. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché
cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà" (Cass. 3 dicembre 2020, n. 27726).
Considerato pertanto che nel caso in esame la costituzione tardiva dell' CP 1 è avvenuta per causa imputabile allo stesso Ente, per non aver attenzionato con la dovuta diligenza i due ricorsi regolarmente notificatigli, l'istanza viene rigettata non essendo invocabile l'esimente disciplinata dal suddetto articolo.
Rigettata l'istanza di rimessione in termini e dichiarata la tardiva costituzione dell' CP_1 la
documentazione allegata alla comparsa va dichiarata inammissibile per tardività della relativa produzione,
anche alla luce della tempestiva opposizione all'ammissione formulata dal ricorrente.
Nel merito il ricorso va accolto. Innanzitutto, l'azione promossa dal ricorrente va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
comma 1 c.p.c., con la quale l'istante eccepisce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Peraltro, lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha infatti statuito che "nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione,
con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.
Dunque, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale)
di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Inquadrata in tali termini la promossa opposizione, in mancanza di prova in ordine alla notifica degli atti presupposti (per inutilizzabilità della documentazione prodotta dall' CP_1 costituitosi tardivamente) la domanda va accolta per avvenuta prescrizione del credito vantato dall' CP_1 In punto alle spese di lite, il criterio della soccombenza va compendiato con la violazione dei principi di buona fede e correttezza, oltre che del giusto processo, commessa dal ricorrente.
Quest'ultimo infatti, con la proposizione di ben due distinti ricorsi, iscritti a ruolo in pari data ed aventi ad oggetto l'opposizione avverso (due) intimazioni di pagamento relative a crediti vantati dal medesimo ente impositore (CP_1, fondati su identici motivi (avvenuta prescrizione del credito), ha violato “sia il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare anche la fase dell'azione giudiziale, sia il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale".
Inoltre, tenuto conto dell'identità delle domande proposte nei due giudizi, dell'identità delle parti resistenti e del dedotto, ma anche del deducibile, è evidente che la proposizione di due distinti giudizi appare, oltre che immotivata, volta ad aggravare ingiustificatamente il carico giudiziale.
Per tali motivi le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2667/2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta prescrizione delle somme portate negli avvisi di addebito emessi dall' CP_1 e meglio indicati nell'intimazione di pagamento opposta;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Marsala in data 13/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.