CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 364/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 364/2025, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA Parte_1 C.F._1
VITTORIA, 47 - 26900 LODI, presso lo studio dell'avv. BONVISSUTO ENNIO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA G. GRIZIOTTI, 1 - 20145 MILANO, presso lo studio degli avv.ti
RG RO e AB OC, che la rappresentano e difendendo come da delega in atti appellata
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in VIA DE AMICIS, 24 - 20123 MILANO, presso lo studio pagina 1 di 29 dell'avv. BRAZESCO MARZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti appellata
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni per : Parte_1
Voglia la Corte di Appello di Milano, sezione seconda, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattese le domande eccezioni e deduzioni tutte delle controparti, in accoglimento della presente impugnazione, ed in riforma della impugnata sentenza del
Tribunale di Lodi n. 548/2024 emessa il 02.07.2024 pubblicata il 11.07.2024, non notificata, così giudicare:
▪ Dichiarare, in via preliminare e pregiudiziale la improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di stanti gli effetti preclusivi del giudicato penale sull'an e sul Parte_2 quantum formatosi ex art.652 c.p.p. susseguentemente all'appello di (ai soli fini civili ex Parte_2 art.576 c.p.p.), giudicato contenuto nelle sentenze n.476 del 2019 del Tribunale Penale di Lodi in data
14/05/2019 e n. 749 del 2021 della Corte d'Appello Penale di Milano in data 1/02/2021, divenuta irrevocabile in data 17/06/2021, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
▪ In via principale di merito, nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le predette eccezioni, respingere tutte le domande di totalmente infondate sia in diritto che in fatto, sia in Parte_3 ordine all'an che al quantum debeatur, se del caso tenendosi anche conto dell'inesistenza del danno ingiusto;
▪ Subordinatamente al mancato accoglimento delle predette eccezioni e domande, rigettate le eccezioni di inoperatività della polizza n. 3920140000465 del 12/1/2009, condannare
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in forza della predetta Controparte_2 polizza a tenere manlevato il Geom. da tutte quelle domande che dovessero trovare Parte_1 accoglimento nei suoi confronti (per capitale, interessi e spese, anche di difesa, ed accessori tutti);
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e contributo
C.N.A.P.;
pagina 2 di 29 In via istruttoria, ex art. 356 c.p.c., si reiterano le richieste, pretermesse in primo grado, a conferma della efficacia e della operatività della polizza RC dedotta in giudizio, anche sotto il profilo degli adempimenti degli obblighi contrattuali, dando atto della produzione delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi e, in ogni caso, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulla seguente circostanza:
1. vero che dal 12/1/2009 al 30/9/2022 (scadenza 30/9/2023), il geometra ha sempre Parte_1 provveduto al pagamento dei premi assicurativi relativi alla polizza n. 900465 del 2009 ?
Si indica teste:
- presso l'agenzia in Lodi, Corso Vittorio Emanuele II, 12. Testimone_1 Controparte_2
Conclusioni per CP_1
NEL MERITO: Respingere l'appello proposto dal Geom. e confermare la sentenza nr. Parte_1
548/2024 del Tribunale di Lodi, rigettando quindi tutti i motivi di appello ex adverso formulati, in quanto infondati in fatto ed in diritto, mandando in ogni caso assolta l'odierna appellata e condannando in ogni caso il Geom. oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa
IN VIA ISTRUTTORIA – Solo IN SUBORDINE: Nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria ex art. 356 c.p.c. a cura della Corte d'Appello, con ammissione della prova orale richiesta dall'appellante, reitera l'istanza di prova per TESTI sulle seguenti circostanze: CP_1
1) Vero che il Geom. nell'ambito dell'incarico conferito avrebbe dovuto, come da Pt_1 documento nr. 01 che si mostra al teste:
- curare la conformità delle opere eseguite con le autorizzazioni edilizie ed amministrative
- provvedere alla richiesta di cessione delle concessioni edilizie a nome di CP_1
- comunicare al Comune di Truccazzano le date di inizio e fine lavori ai sensi dell'art. 4 L. 10/1977
- richiedere l'approvazione preventiva di eventuali varianti in corso d'opera
- provvedere agli incombenti catastali presso l'Ufficio Territoriale competente
- richiedere i certificati di agibilità ed abitabilità.
2) Vero che il Geom. quale responsabile per la cura delle pratiche amministrative, ha Pt_1 consegnato a una copia di atti relativi alla pratica edilizia;
CP_1
3) Vero che nell'aprile e maggio 2012, a distanza di oltre cinque anni dal rogito, atteso il CP_1 completamento dei lavori e la perdurante impossibilità di ottenere il rilascio della dichiarazione di fine
pagina 3 di 29 lavori e della certificazione di agibilità giunse alla decisione di effettuare controlli specifici presso gli uffici competenti del Comune di Truccazzano;
4) Vero che all'esito delle relative richieste e dei successivi accessi eseguiti presso l'ufficio tecnico, emerse che il Geom. aveva omesso di presentare i documenti necessari per l'avanzamento Pt_1 della pratica edilizia ed erano in atti documenti mai sottoscritti da;
CP_1
5) Vero che il Geom. omise di presentare in Comune la denuncia di inizio attività (DIA), le Pt_1 varianti in corso d'opera e la dichiarazione di fine lavori;
6) Vero che tali documenti erano stati sottoscritti da parte dell'Amministratore Unico di
[...] su richiesta del Geom. che successivamente ne aveva consegnato una Parte_4 Pt_1 copia munita di timbri di deposito presso il Comune di Truccazzano;
7) Vero che il Geom. nonostante ripetute assicurazioni di adempimento, omise di presentare Pt_1
i documenti sottoscritti da , tra cui la notifica preliminare dovuta all'ASL competente ed CP_1 all'Ispettorato del Lavoro;
8) Vero che a seguito di tali accadimenti il Comune di Truccazzano curò l'apertura di un procedimento amministrativo a carico di avente ad oggetto la verifica delle omissioni ed irregolarità CP_1 emerse nella dedotta pratica edilizia;
9) Vero che quale esito di tale indagine il Comune di Truccazzano emise ordinanza 26 giugno 2012 di demolizione delle opere, considerate abusive, notificata a , come da documento nr. 04 che si CP_1 mostra al teste;
10) Vero che oggetto di tale ordinanza erano le opere specificamente individuate in manufatto edilizio destinato parte ad uffici, parte ad attività produttiva con superficie coperta di mq. 734,90 ed altezza di due piani fuori terra e relative opere connesse, eseguite su area catastale identificata al foglio 8 mapp. 137, poiché in totale difformità dall'originario permesso di costruire;
11) Vero che, per l'effetto e allo scopo di evitare la demolizione, richiese permesso di CP_1 costruire in sanatoria, prot. 2657, PE 8/2012, che rese necessaria la produzione di nuova documentazione edilizia ed amministrativa, mai presentata dal Geometra Pt_1
12) Vero che in relazione a tale istanza il Comune di Truccazzano intimò a di pagare in CP_1 sanatoria l'importo complessivo definitivamente determinato in data 25 marzo 2013 in €131.594,62 quali maggiori costi dovuti in relazione alla chiesta sanatoria, come da documento nr. 06 che si mostra al teste.
pagina 4 di 29 Si indicano a testi, anche a prova contraria su eventuali capitoli avversari, ove ammessi: Tes_2
tutti domiciliati presso
[...] Testimone_3 CP_1
Con osservanza.
Conclusioni per Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale - Rigettare i motivi d'appello n. 11,12 e 13 proposti da sig. perché Parte_1 inammissibili o comunque infondati in fatto e diritto, confermando la sancita inoperatività della copertura assicurativa invocata e il rigetto della domanda, come statuito dalla sentenza n. 548 del
Tribunale di Lodi, pubblicata il 11.7.2024. Vittoria di spese del doppio grado di giudizio
In via subordinata e condizionata - In denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dei motivi d'appello principale 11 e 12 proposti dal sig. in parziale riforma della sentenza n. del Tribunale di Parte_1
Lodi, pubblicata il 11.7.2024, dichiarare estinto per prescrizione il diritto alla garanzia assicurativa vantato dal sig. nei confronti di e per l'effetto, rigettare la domanda Parte_1 Controparte_3 di garanzia avanzata dallo stesso. Vittoria di spese del doppio grado di giudizio
In via ulteriormente subordinata e condizionata - In denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dei motivi
d'appello principale 11 e 12 proposti dal sig. e di rigetto del motivo d'appello incidentale Parte_1 condizionato di accertare e dichiarare l'inoperatività delle garanzie assicurative Controparte_3 invocate per decadenza o per espressa esclusione contrattuale e per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia avanzata dal sig. di spese del doppio grado di giudizio Controparte_4
In via di estremo subordine e condizionata - Nella denegata e non creduta ipotesi si dovesse ritener operante la garanzia assicurativa qui invocata, limitare l'eventuale condanna alla manleva a carico di
al danno effettivamente provato in corso di causa nella misura Controparte_2 riconducibile esclusivamente alla quota di responsabilità dell' e ulteriormente ridotta per Parte_5
l'applicazione dello scoperto e delle franchigie contrattuali, comunque entro e non oltre i massimali e i sottolimiti di polizza Spese di lite integralmente compensate
IN VIA ISTRUTTORIA
- Dichiarare inammissibile la produzione sub doc, 48 dell'appellante
- Si eccepisce l'assoluta inammissibilità della prova orale per teste (sig. chiesta Testimone_1 dal Geom. in ordine alla seguente unica circostanza “vero che dal 12/1/2009 al 30/9/2022 Pt_1
pagina 5 di 29 (scadenza 30/9/2023), il geometra ha sempre provveduto al pagamento dei premi Parte_1 assicurativi relativi alla polizza n. 900465 del 2009”.
In particolare, i) la circostanza è contraddetta dall'inoppugnabile dato che la quietanza di pagamento del premio, prodotta contra se dal Geom. reca un numero diverso (90289) da quella dallo Pt_1 stesso invocata nel capitolo (900465 del 2009); ii) la circostanza deve essere provata documentalmente, considerato che la documentazione sarebbe tutta antecedente alla prima udienza del giudizio e quindi, in possesso o comunque facilmente recuperabile dall'Opponente che avrebbe potuto
e dovuto produrla ed, infine , che iii) in ogni caso la prova testimoniale è inammissibile ex art. 2721
c.c. ed ex art 1888 c.c., posto che l'esistenza di contratto assicurativo valido dev'esser provata per iscritto e comunque iv), irrilevante.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 548/2024, revocava il decreto ingiuntivo n. 131/2022 del
6.1.2022 (pubblicato il 7.2.2022), condannando il geom. a pagare l'importo di € Parte_1
80.030,21 in favore di oltre rivalutazione e interessi compensativi dal dovuto alla CP_1 pubblicazione della sentenza, nonché interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
rigettava, altresì, la domanda di manleva svolta dal geom. nei confronti di Pt_1 Controparte_2
quanto poi alle spese di lite, condannava il geom. al rimborso delle spese
[...] Pt_1 processuali in favore di del giudizio di opposizione, nonché dei 2/3 di quelle del CP_1 procedimento monitorio;
condannava, altresì, il geom. al rimborso delle spese processuali Pt_1 sostenute da Controparte_2
2. Per quanto di interesse in questo grado, il geom. proponeva opposizione averso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 131/2022 del Tribunale di Lodi, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di €
131.594,62, oltre interessi e spese, in favore di Tale decreto veniva emesso in forza Controparte_1 del titolo negoziale intercorso tra le parti, ovverosia il disciplinare d'incarico del 16.1.2007, di cui eccepiva l'inadempimento da parte del professionista, inadempimento rappresentato CP_1 dall'omessa presentazione delle pratiche amministrative (D.I.A., varianti in corso d'opera e dichiarazione di fine lavori), chiedendo il risarcimento dei danni subiti, derivanti dalle ordinanze di demolizione del Comune di Trucazzano e dal successivo permesso di costruire in sanatoria, subordinato al pagamento dell'importo di € 131.594,62.
pagina 6 di 29 3. Si costituiva chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo;
in subordine, domandava la condanna di parte opponente al pagamento dell'importo di € 131.594,62, oltre interessi dal 27.3.2013 al saldo.
4. Chiamata in causa dal geom. si costituiva in giudizio Pt_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda di manleva avanzata dal professionista, attesa l'inoperatività della polizza.
5. Il giudice di prime cure ricostruiva i fatti oggetto di causa nei seguenti termini:
⎯ con disciplinare di incarico del 16.1.2007, affidava al geom. la CP_1 Pt_1 progettazione e la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, l'assistenza al collaudo e la cura delle pratiche amministrative riguardanti le opere di edificazione del compendio immobiliare ad uso industriale sito in Truccazzano, alla via Montenero n. 22;
⎯ con raccomandata del 2.4.2012, la società revocava l'incarico al professionista, in ragione dei gravi adempimenti e illeciti commessi dallo stesso nell'attività professionale di progettazione e direzione dei lavori;
⎯ con ordinanze nn. 23 e 24/2012 del 26.6.2012 (v. doc. 4 fasc. I grado ), il Comune di CP_1
Truccazzano ordinava la demolizione delle opere eseguite – in totale difformità dei titoli abitativi – presso le aree e gli immobili di proprietà della Società Ing. Lease Italia S.p.A., ceduti in utilizzo a posti in via Montenero (identificate al foglio 8, mapp. 137), nonché delle opere CP_1 eseguite presso le aree di proprietà comunale, poste nella frazione di Cavaione, via Montenero;
⎯ proponeva domanda di sanatoria avverso tali provvedimenti e, in data 29.5.2013, CP_1 il Comune di Truccazzano rilasciava il permesso di costruire in sanatoria n. 5412/2013, recepito dal
SUAP Associato di Gorgonzola il 12.6.2013, previo pagamento dell'importo di € 131.594,62;
⎯ con ricorso ex art. 696 c.p.c. domandava al Tribunale di Milano, anche nei CP_1 confronti del geom. l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva diretta a Parte_1 verificare l'esistenza dei vizi nell'esecuzione dei lavori realizzati nel piazzale antistante alla propria sede e all'officina, a determinarne la causa e quantificare i danni;
in tale sede, il CTU accertava la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dalla società;
⎯ agiva dinanzi al Tribunale di Milano (proc. n. 15000361/2013), chiedendo la CP_1 condanna di della ditta – quali imprese appaltatrici - e del geom. CP_5 CP_6 Pt_1
– quale progettista e direttore dei lavori – al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti per i difetti di esecuzione delle opere commissionate;
pagina 7 di 29 ⎯ in tale giudizio il geom. domandava, in via riconvenzionale, il riconoscimento dei Pt_1 compensi per il lavoro di progettista, direttore lavori e responsabile delle pratiche amministrative ed edilizie delle opere in costruzione;
a fronte di tale domanda, sollevava eccezione di CP_1 inadempimento, riservandosi di agire in separato giudizio per i danni patiti con riguardo ai maggiori oneri amministrativi sostenuti;
⎯ con sentenza n. 4056/2019 (pubblicata il 23.4.2019) passata in giudicato, il Tribunale di Milano accertava l'inadempimento del geom. e la legittimità della risoluzione contrattuale Pt_1
(intimata al professionista con raccomandata del 2.4.2012), rigettando la domanda riconvenzionale avanzata dal geom. con condanna dello stesso al risarcimento dei danni lamentati da Pt_1
; CP_1
⎯ a seguito di denuncia - querela sporta da in data 13.1.2016, il P.M. presso il CP_1
Tribunale di Lodi emetteva decreto di citazione diretta, con il quale il geom. veniva citato a Pt_1 giudizio in relazione ai seguenti capi di imputazione (v. doc. 5 fasc. I grado : Pt_1
“a) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 11 II, 469, 482 in relazione al 477 c.p. perché, in qualità di geometra incaricato dalla contraffaceva e formava falsamente la denuncia di inizio CP_1 attività quale variante al progetto n. 71/2005 del 10.2.2006, in merito all'immobile sito in
Truccazzano via Montenero (foglio 8 mappali 135-1371-139) presentata dalla quale CP_1 avente titolo con delega della proprietaria ING LEASE Italia Spa, inserendo altresì il timbro di deposito al Comune di Truccazzano con numero di protocollo n. 9788 del 20.7.2007, denuncia di attività in realtà mai presentata al Comune di Truccazzano e rispetto alla quale veniva falsamente riprodotto il sigillo del protocollo generale utilizzato dal Comune per la ricezione della voltura del permesso di costruire n. 2293 dalla società alla nuova proprietaria società ING LEASE Parte_6
ITALIA spa e all'utilizzatrice CP_1
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in esecuzione di una prestazione professionale.
Accertato in Truccazzano, commesso in data anteriore e prossima al 28.11.2011 (data in cui lo onsegnava i documenti alla . Pt_1 CP_1
b) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 11, 469, 482 in relazione al 477 c.p. perché, in qualità di geometra incaricato dalla contraffaceva e formava falsamente la dichiarazione di fine lavori in CP_1 relazione al permesso di costruire 2293 del 10.2.2006 e alla successiva variante d'opera, in merito all'immobile sito in Truccazzano via Montenero n. 20/22, presentata da quale Parte_7 legale rappresentante della inserendo altresì il timbro di deposito al Comune di CP_1
pagina 8 di 29 Truccazzano con numero di protocollo illeggibile e data 30.9.2010, dichiarazione di fine lavori in realtà mai presentata al Comune di Truccazzano e rispetto alla quale veniva falsamente riprodotto il sigillo del protocollo generale utilizzato dal CP_7
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in esecuzione di una prestazione professionale,
Accertato in Truccazzano, commesso in data anteriore e prossima al 28.11.2011 (data in cui lo onsegnava i documenti alla . Pt_1 CP_1
c) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 11, 485 c.p. perché, in qualità di geometra incaricato dalla
al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, formava CP_1 falsamente il permesso di costruite in sanatoria, in merito all'immobile sito in Truccazzano via
Montenero n. 20/22, presentata da quale legale rappresentante della Parte_7 CP_1
[...
facendone uso e presentandola effettivamente al Comune di Truccazzano in data 8.3.2012 con protocollo n. 2657; in particolare, apponeva a tale documento la firma apocrifa di Parte_7
e vi allegava relazione tecnica e tavole grafiche apponendo sulle stesse la firma apocrifa di
[...]
. Parte_7
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in esecuzione di una prestazione professionale.
Accertato in Truccazzano, commesso in data anteriore e prossima all'8.3.2012”; si costituiva parte civile nel relativo giudizio penale (R.G.N.R. 26817/2012 del Parte_8
Tribunale di Lodi), al fine di ottenere la condanna dell'imputato per i fatti allo stesso ascritti e il conseguente risarcimento dei danni subiti dalla società, quantificati in € 131.594,62;
⎯ con sentenza n. 476/2019, depositata l'11.11.2019, il Tribunale di Lodi assolveva l'imputato dai capi a) e b) per insussistenza del fatto, nonché dal capo c), in quanto fatto non è più previsto dalla legge come reato;
in particolare, quanto ai capi a) e b), il Tribunale evidenziava che gli elementi acquisiti dimostravano con certezza l'assenza, presso il di Truccazzano, dei documenti CP_7 oggetto dei capi di imputazione e la presenza agli atti – circa il capo a) - di un documento con numero di protocollo uguale, ma corretto a mano nell'ultima cifra e datato 29.7.2007; detti elementi, pur attestando un comportamento del geom. non conforme a correttezza e Parte_1 trasparenza, non venivano considerati indizi sufficienti ad affermarne che l'imputato avesse formato falsamente i documenti, riproducendo il timbro del Protocollo Generale del Comune;
⎯ in data 20.11.2019, tra la società e il professionista interveniva una transazione, in cui le parti convenivano che: “tutte ciò premesso e ritenuto, le Parti convengono quanto segue, oggetto di congiunta elaborazione e discussione in ogni punto
pagina 9 di 29 1) Le premesse sono patti e formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2) Geom. a totale e definitiva tacitazione delle pretese avanzate da nel Pt_1 CP_1 proposto giudizio, come detto con mero spirito conciliativo, riconosce il definitivo diritto della medesima a trattenere le somme come complessivamente liquidate dalla propria compagnia di
Assicurazione ( , nella misura di € 22.457,87 Controparte_2
(ventiduemilaquattrocentocinquantasette/87) e, a fronte degli ulteriori crediti vantatati da CP_1 in esito alla pd sentenza, pari ad €38.953,98 (trentottomilanovecentocinquantatre/98), si impegna
a liquidare la minor somma di € 16.000,00 (per capitale, interessi e spese di lite) entro dieci giorni dalla firma della presente scrittura a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie che vorrà CP_1 indicare;
3) accetta la proposta in via transattiva a tacitazione di ogni suo ulteriore credito portato CP_1 dalla predetta sentenza nei confronti del Geom. con l'effettivo ed integrale pagamento Pt_1 della somma di € 16.000,00 (sedicimila/00) dichiara di rinunciare ad azionare i maggiori crediti come portati nella emanata sentenza quand'anche essa diverrà definitiva stante la sua mancata impugnazione, fermo il proprio diritto a rivendicare tale ulteriore importo nei confronti di
CP_6
4) Il Geometra per quanto possa occorrere in questa sede, si riserva di agire in Pt_1 regresso nei confronti di dichiarato dal Tribunale di Milano suo condebitore in CP_6 solido, per ottenere dallo stesso il rimborso delle somme corrisposte a anche per la quota CP_1 corrispondente alla sua esclusiva responsabilità;
5) Le Parti dichiarano, per sé e per i propri aventi causa, che il presente Accordo è stato liberamente sottoscritto, che è di loro reciproca ed integrale soddisfazione e che, inoltre, con
l'adempimento delle obbligazioni ivi previste ed il buon fine del pagamento di cui al punto due che precede, saranno soddisfatte in relazione alla condanna portata in sentenza, con rinuncia di
al maggior credito vantato. Ferme le diverse statuizioni tra le Parti;
CP_1
6) Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esistenza e il contenuto della presente scrittura deve intendersi riservato e, pertanto, non potrà essere oggetto di comunicazione o divulgazione, neppure parziale […]” (v. doc. 10 fasc. I grado;
CP_1
⎯ a seguito di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civilistici, con sentenza n. 749/2021, depositata il 28.4.2021, la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, condividendo la decisione impugnata con riguardo alla mancanza di indizi gravi, precisi e pagina 10 di 29 concordanti tali da dimostrare la penale responsabilità dell'imputato e da riconoscere alla società il risarcimento dei danni.
6. Nel merito dell'opposizione, il giudice di prime cure riteneva che:
• contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la transazione intercorsa tra le parti non coprisse i profili risarcitori afferenti agli inadempimenti amministrativi posti in essere dal professionista ed oggetto del giudizio di opposizione;
• i fatti storici posti a fondamento della domanda risarcitoria di non fossero coperti CP_1 dal giudicato penale di assoluzione ex art. 652 c.p.p., come invece eccepito da parte opponente;
invero, oggetto dell'imputazione penale “non era l'omessa presentazione della denuncia di inizio attività e della dichiarazione di fine lavori, bensì l'aver formato falsamente e contraffatto gli anzidetti atti” (v. p. 13 sentenza impugnata);
• parte opposta avesse fornito la prova dell'inadempimento del professionista, costituito dall'omesso deposito della d.i.a., delle varianti in corso d'opera e della dichiarazione di fine lavori relativamente alle opere oggetto dell'incarico ricevuto;
• l'opponente non avesse provato né il proprio esatto adempimento o di non aver potuto adempiere per causa non imputabile allo stesso;
• che i danni lamentati dall'opposta fossero quindi causalmente collegati all'inadempimento del professionista.
Ciò premesso, in ordine al quantum debeatur, il primo giudice rilevava come potessero essere considerate quale conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento del professionista le somme corrisposte da al a titolo di sanzione;
riteneva, invece, CP_1 Controparte_8 come non potessero essere imputati al professionista e quindi non fossero riconducibili all'inadempimento dello stesso i contributi urbanistici che avrebbe in ogni caso dovuto CP_1 pagare al non avendo quest'ultima allegato di averli corrisposti al in CP_7 CP_7 precedenza. Pertanto, dall'importo ingiunto di € 131.594,62 doveva essere detratta la somma di €
51.564,41, così composta:
⎯ € 14.951,72 dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria;
⎯ € 3.924,00 dovuti a titolo di oneri smaltimento rifiuti;
⎯ € 32.688,69 dovuti a titolo di costo di costruzione.
Non veniva poi ritenuto sussistente il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. invocato dall'opponente. pagina 11 di 29 Da qui la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del geom. al pagamento di € Pt_1
80.030,21 (€ 131.594,62 – € 51.564,41), oltre rivalutazione e interessi compensativi dal dovuto
(pagamento della somma da parte di ) alla sentenza e al tasso legale ex art. 1284, co.1 c.c. CP_1 dalla sentenza al saldo effettivo.
Da ultimo, con riguardo alla domanda di manleva proposta dal geom. nei confronti di Pt_1
(polizza n.1.29291400000900464), il primo giudice riteneva che, nel Controparte_2 caso di specie, “la copertura assicurativa non possa operare, atteso che, sebbene il comportamento colposo del geom. sia stato posto in essere nel periodo di vigenza Parte_1 contrattuale, la richiesta di risarcimento del danno da parte di e la conseguente denuncia CP_1 da parte dell'assicurato sono avvenute nel 2022, ossia ampiamente dopo il termine di efficacia della polizza” (v. p. 21 sentenza impugnata).
7. Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello il geom. chiedendone Parte_1
l'integrale riforma.
8. ha dedotto l'infondatezza dell'avverso appello, chiedendone il rigetto. CP_1
9. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e proposto, altresì, appello Controparte_2 incidentale condizionato all'ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa invocata dal geom. ha, quindi, chiesto di limitare l'eventuale condanna alla manleva a carico di Pt_1 [...] al danno effettivamente provato in corso di causa nella misura riconducibile Controparte_2 esclusivamente alla quota di responsabilità dell'assicurato e ulteriormente ridotta per l'applicazione dello scoperto e delle franchigie contrattuali, comunque entro e non oltre i massimali e i sottolimiti di polizza.
10. Dopo l'udienza di prima comparizione tenutasi in data 16.9.2025, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c. per l'udienza del 25.11.2025 e, all'esito della stessa, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
9.1. travisamento delle risultanze istruttorie del giudizio civile n. 15000361/2013 RG del
Tribunale di Milano, nonché del contenuto e dell'efficacia della transazione del 20.11.2019; errata valutazione dell'efficacia del giudicato penale ex art. 652 c.p.p. in relazione all'appello ai pagina 12 di 29 soli fini civili interposto dalla ex art. 576 c.p.p. e conseguente rigetto dell'eccezione CP_1 di improponibilità della domanda per intervenuta transazione sul medesimo oggetto;
9.2. erronea valutazione dell'eccezione di improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione, stanti gli effetti preclusivi del giudicato penale ex art.652 c.p.p. sui medesimi fatti storici;
9.3. errore di valutazione circa l'effetto del precedente giudicato penale sul giudizio civile per il risarcimento del danno conseguente ai medesimi fatti già giudicati;
9.4. travisamento degli effetti preclusivi del giudicato penale sulla medesima domanda di condanna per il medesimo danno, fondata sui medesimi fatti;
9.5. erronea valutazione dell'abuso edilizio compiuto sull'area standard, oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 24;
9.6. erronea valutazione dell'abuso edilizio relativo alla traslazione del fabbricato sull'area di sedime, della recinzione e dell'asfalto oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 23;
9.7. erronea valutazione delle opere, impianti e progetti realizzati sulla base della D.I.A. in variante e carente, o errata, o addirittura omessa valutazione delle negligenze di protocollo / archiviazione degli atti del;
Controparte_8
9.8. mancata e/o erronea valutazione, e completo travisamento, di tutti i fatti non contestati e dati per ammessi dalla appellata ex art. 115 c.p.c.; CP_1
9.9. erronea valutazione e totale travisamento delle produzioni documentali depositate in atti da tutte le parti di causa ed utilizzate per la decisione;
9.10. erronea interpretazione e valutazione del nesso causale (inesistente) tra l'inadempimento
(mai dimostrato) dell'appellante, ed il danno (conseguenza di altri fatti) lamentato;
9.11. erronea valutazione - e totale travisamento e disapplicazione - del dettato contrattuale della polizza assicurativa RC contro i rischi professionali;
9.12. erronea valutazione - e totale travisamento e disapplicazione - della disciplina della clausola claims made;
9.13. erronea, illogica ed illegittima liquidazione delle spese di soccombenza.
10. Quanto al motivo sub n. 11.11, l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di improponibilità della domanda di per intervenuta transazione del 20.11.2019 e per la preclusione del CP_9 giudicato penale di assoluzione.
pagina 13 di 29 Deduce che le pretese risarcitorie avanzate dalla controparte e riguardanti sanzioni e oneri per irregolarità dell'opera di progettazione sarebbero coperte sia dalla transazione “tombale” intercorsa tra le parti, che dal giudicato penale avente ex art. 652 c.p.p.
11. Con riguardo ai motivi sub nn. 11.2, 11.3 e 11.4, parte appellante sostiene che il primo giudice sarebbe incorso in errore nel disattendere l'eccezione di inammissibilità improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di attesi gli effetti preclusivi CP_1 dell'intervenuto giudicato penale ex art. 652 c.p.p., in relazione all'appello di ai soli fini CP_1 civili;
quest'ultimo, infatti, riguardava la richiesta condanna del al pagamento di € Pt_1
131.906,62, quale danno patrimoniale prodottosi con il pagamento del permesso di costruire in sanatoria.
Assume che i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria azionata da sarebbero stati CP_1 già oggetto di un definitivo e irrevocabile accertamento in sede penale. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto considerare tali fatti come già accertati, senza condurre alcuna indagine sugli stessi, ma limitandosi a valutare – sulla base di questi – la sussistenza della responsabilità del professionista.
12. In ordine ai motivi sub nn. 11.5 e 11.6, parte appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato la vicenda relativa all'abuso edilizio compiuto sull'area standard oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 24/2012, nonché quello afferente alla installazione delle due serrande oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 23/2012, che hanno trasformato una tettoia in magazzino.
Secondo la prospettazione dell'appellante, tali abusi sarebbero riferibili unicamente a CP_1
e non al professionista.
13. Circa il motivo sub n. 11.7, l'appellante deduce che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, dalla documentazione in atti risulterebbe che nessun inadempimento sarebbe imputabile al professionista per le violazioni che hanno determinato la sanzione pagata da e per le CP_1 quali è stato condannato al risarcimento del danno. Sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di valutare le negligenze quanto all'archiviazione dei documenti da parte del . Controparte_8
Invero, dai documenti in atti e dalle testimonianze acquisite nel procedimento penale risulterebbe che il pur non avendo rinvenuto negli archivi il P di C e la D.I.A., “sapeva per certo che CP_7 essi erano esistiti, così come sapeva dell'esistenza legittima ed incontestata del capannone industriale edificato già quattro anni prima” (v. p. 45 appello). Peraltro, a riprova dell'esistenza pagina 14 di 29 del P di C e della D.I.A. deporrebbe anche la presenza agli atti del Comune delle pratiche di asseverazione della edificazione dell'immobile oggetto dell'incarico ricevuto da (v. pag. CP_1
46 dell'atto di appello).
14. Quanto ai motivi sub nn. 11.8 e 11.9, parte appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ignorato i fatti non contestati e dati per ammessi dalla stessa , nonché CP_1 erroneamente valutato e travisato le produzione documentali in atti, con riguardo soprattutto all'esistenza della D.I.A. Assume che tutte le pratiche successive alla stessa, dimostrative della relativa presentazione, sarebbero infatti documentate: pratica per le opere in calcestruzzo armato;
dichiarazione di fine lavori delle opere di montaggio;
dichiarazioni di conformità degli impianti.
15. Quanto al motivo sub n. 11.10, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il nesso causale tra l'inadempimento del professionista e il danno lamentato da , rappresentato dalle maggiori sanzioni CP_1 corrisposte al all'esito di pratica in sanatoria. Controparte_8
16. In ordine ai motivi sub nn. 11.11 e 11.12, l'appellante si duole della ritenuta inoperatività della polizza stipulata con e del conseguente rigetto della domanda di Controparte_2 manleva spiegata nei confronti della stessa.
17. Con riguardo al motivo sub n. 11.13, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
e attesa la quantomeno parziale e reciproca soccombenza tra le
[...] Controparte_2 parti.
18. Opinione della Corte quanto ai motivi sub nn. 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4.
Con i citati motivi di gravame, l'appellante ripropone le eccezioni – avanzate e disattese in primo grado – relative all'inammissibilità della domanda risarcitoria di in ragione CP_1 dell'intervenuta transazione tra le parti e, in ogni caso, delle preclusioni derivanti dal giudicato penale di assoluzione.
In ordine alla transazione, definita “tombale” dall'appellante, si osserva quanto segue.
Parte appellante sostiene che con tale atto le parti avrebbero inteso definire non soltanto l'oggetto del giudizio concluso con sentenza n. 4056/2019 R.G. del Tribunale di Milano, ma tutti i reciproci rapporti derivanti dall'incarico conferito al professionista da . Quest'ultima, di contro, CP_1 deduce che il petitum del giudizio monitorio differirebbe dall'oggetto della transazione.
pagina 15 di 29 Atteso il disaccordo delle parti in ordine alla natura della transazione e alla concreta volontà espressa in tale sede, il primo giudice procedeva con l'interpretazione dell'atto secondo i principi ermeneutici ex artt. 1362 c.c. ss.
Il Tribunale riteneva, dunque, che – sulla base del tenore letterale delle espressioni usate – “la transazione ha riguardato la domanda risarcitoria connessa all'errata esecuzione delle opere commissionate da sul piazzale antistante agli uffici e all'officina – fatti per i quali CP_1
è stato condannato al risarcimento dei danni con la sentenza n. 4056/2019 del Parte_1
Tribunale di Milano – nonché la domanda di pagamento dei compensi maturati dal geom.
[...] per l'attività svolta” (v. p. 12 sentenza impugnata). Rilevava, altresì, come deponesse in tal Pt_1 senso anche la condotta successiva alla transazione tenuta da , avendo la società appellato CP_1
– ai soli fini civilistici del risarcimento del danno – la sentenza penale di assoluzione del geom.
Sul punto, il primo giudice evidenziava che “tale contegno, che mal si concilia con Pt_1
l'esistenza di una transazione “tombale”, riprova il fatto che le parti avessero inteso definire unicamente le domande oggetto del procedimento n. 15000361/2013”, terminato con la sentenza n.
4056/2019 R.G. del Tribunale di Milano (v. p. 12 sentenza impugnata).
Questa Corte ritiene che la decisione del primo giudice sia corretta.
Secondo i consolidati principi della Suprema Corte, l'interpretazione degli atti negoziali deve avvenire in base a due fondamentali elementi, tra loro integrati, ossia il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale. Invero, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, posto che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche qualora il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;
conseguentemente, nonostante la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba avvenire innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c.; quest'ultimo impone, a sua volta, di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi conto, altresì, del comportamento delle parti, anche successivo (Cfr. Cass. civ., sez. III, n. 20294/2019;
Cass. civ., sez. lav., n. 701/2021).
Applicando tali principi nel caso di specie, è chiaro come le parti abbiano inteso definire solo le questioni oggetto del giudizio terminato con la sentenza n. 4056/2019 del Tribunale di Milano, con pagina 16 di 29 cui veniva condannato il geom. al risarcimento dei danni patiti da per l'errata Pt_1 CP_1 esecuzione di alcune opere commissionategli, nonché rigettata la domanda riconvenzionalem, proposta dal professionista, di pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività svolta.
Invero, nella transazione le parti fanno più volte riferimento proprio a tale giudizio e indicano importi diversi dalla somma di cui al decreto ingiuntivo opposto;
in particolare:
⎯ “le Parti, con mero spirito transattivo e senza riconoscimento delle altrui ragioni e a fronte della disponibilità manifestata dal Geom. in via transattiva a rinunciare (alle Pt_1 condizioni qui di seguito rappresentate) a proporre appello avverso l'emanata sentenza (anche con riferimento al capo n.3 con il quale il Tribunale di Milano ha rigettato la sua domanda riconvenzionale afferente al suo asserito credito correlato ai compensi dovutigli da CP_1 nella misura di € 74.754,41 (oneri inclusi) per le causali descritte in atti, hanno espresso la reciproca volontà di transigere gli effetti dell'emanato provvedimento con specifico riferimento alle complessiva condanna per capitale, interessi e spese di lite pronunciata nei confronti del
Geom. …]” (v. p. 3 doc. 10 fasc. I grado;
Pt_1 Pt_1
⎯ “2) Geom. a totale e definitiva tacitazione delle pretese avanzate da nel Pt_1 CP_1 proposto giudizio, come detto con mero spirito conciliativo, riconosce il definitivo diritto della medesima a trattenere le somme come complessivamente liquidate dalla propria compagnia di
Assicurazione ( , nella misura di €22.457,87 Controparte_2
(ventiduemilaquattrocentocinquantasette/87) e, a fronte degli ulteriori crediti vantatati da
in esito alla pd sentenza, pari ad €38.953,98 (trentottomilanovecentocinquantatre/98), CP_1 si impegna a liquidare la minor somma di € 16.000,00 (per capitale, interessi e spese di lite) entro dieci giorni dalla firma della presente scrittura a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie che vorrà indicare” (v. p. 3 doc. 10 fasc. I grado;
CP_1 Pt_1
⎯ “3) accetta la proposta in via transattiva a tacitazione di ogni suo ulteriore credito CP_1 portato dalla predetta sentenza nei confronti del Geom. con l'effettivo ed integrale Pt_1 pagamento della somma di €16.000,00 (sedicimila/00) dichiara di rinunciare ad azionare i maggiori crediti come portati nella emanata sentenza quand'anche essa diverrà definitiva stante la sua mancata impugnazione, fermo il proprio diritto a rivendicare tale ulteriore importo nei confronti di (v. pp.
3-4 doc. 10 fasc. I grado;
CP_6 Pt_1
A ciò si aggiunga che, come correttamente osservato dal primo giudice, il contegno di CP_1 successivo alla transazione è incompatibile con la natura “tombale” della transazione, dedotta pagina 17 di 29 dall'appellante. Invero, la società appellata impugnava la sentenza penale di assoluzione del geom. ai soli fini civilistici del risarcimento del danno. Pt_1
Da ultimo, si osserva che le censure dell'appellante si risolvono in una mera contrapposizione della propria interpretazione rispetto a quella operata dal primo giudice, senza indicare quali norme sull'interpretazione sarebbero state violate e quindi senza precisare l'illogico discostamento dai canoni legali.
Pertanto, deve essere confermata la decisione impugnata, nella parte in cui il Tribunale di Lodi ha escluso che la transazione intercorsa tra le parti in data 20.11.2019, copra anche i profili risarcitori connessi agli inadempimenti amministrativi imputati al geom. e oggetto del presente Pt_1 giudizio.
Prive di pregio sono, altresì, le doglianze dell'appellante circa l'asserita efficacia del giudicato penale di assoluzione con riguardo ai fatti oggetto di causa.
Come innanzi rilevato, con la sentenza n. 476/2019 del Tribunale di Lodi, il geom. veniva Pt_1 assolto dai reati lui ascritti “perché il fatto non sussiste” quanto ai capi a) – ossia la contraffazione e falsificazione della d.i.a. - e b) – cioè, la contraffazione e falsificazione della dichiarazione di fine lavori – di imputazione e “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” per il capo c), ovverosia la contraffazione del permesso di costruire in sanatoria.
Nello specifico, il giudice penale evidenziava che:
“le risultanze istruttorie, a parere di questo giudice, non hanno fornito tale quadro indiziario.
Troppi elementi sono rimasti confusi e oscuri, primo fra tutti, ad esempio, la sussistenza di due copie diverse della medesima d.i.a. dl cui al capo a) di imputazione, circostanza in merito alla quale nessuna delle parti è riuscita a fornire spiegazione e che non risulta di poco conto in quanto già di per sé non permette di comprendere qual è l'atto che astrattamente risulterebbe contraffatto.
Peraltro, uno dei due documenti (cioè quello indicante come assuntore dei lavori) è CP_10 stato anche accreditato dal teste che ha riconosciuto la propria firma apposta sul Tes_4 documento.
Tale quadro istruttorio, le incertezze rispetto al sistema di gestione del protocollo di Truccazzano e le dichiarazioni dei testi, dunque, a parere di questo giudice, impongono l'assoluzione dell'imputato ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p. perché non può dirsi raggiunta la prova che l'imputato abbia commesso i fatti a lui ascritti” (v. p. 34 doc. 4 fasc. I grado . Pt_1
pagina 18 di 29 Ciò premesso, si osserva che “ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa
l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioé quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale” (Cass. civ., sez. III, n. 4764/2016).
Nel caso di specie, il Tribunale pronunciava l'assoluzione del geom. proprio a norma Pt_1 dell'art. 530, co. 2, c.p.p., ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova della commissione dei fatti lui ascritti. Questi ultimi riguardavano la presunta contraffazione e falsificazione della d.i.a., della dichiarazione di fine lavori e del permesso di costruire in sanatoria. Trattasi di condotte ben diverse da quelle oggetto del presente giudizio, rappresentate dall'omessa presentazione al
[...]
, sebbene all'uopo incaricato, della d.i.a., varianti in corso d'opera e dichiarazione CP_8 di fine lavori. In sede penale, dunque, venivano direttamente valutate soltanto le condotte di contraffazione e falsificazione dei citati documenti e non anche la loro omessa presentazione.
Attesa l'inidoneità della sentenza di assoluzione ex art. 530, co. 2, c.p.p. ad avere effetti preclusivi nel giudizio civile e, in ogni caso, la diversità delle condotte oggetto del giudizio penale rispetto al presente procedimento, i fatti oggetto del presente giudizio non sono coperti dal giudicato penale di assoluzione.
Ne deriva che le doglianze dell'appellante sul punto devono essere disattese.
19. Opinione della Corte quanto ai motivi sub nn. 11.5 e 11.6.
La Corte rileva che, secondo l'appellante, l'abuso di cui alle ordinanze di demolizione nn. 23 e
24/2012 del Comune di Truccazzano “era evidentemente riferibile” soltanto a , la quale CP_1 avrebbe proceduto “intenzionalmente a commettere l'abuso poi contestatole dal comune”; pertanto, “in relazione ad esso nessuna responsabilità può essere ascritta al geometra (v. Pt_1 pp. 41-42 appello . Pt_1
pagina 19 di 29 Sul punto, si osserva che il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello concerne non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado;
ciò in quanto l'ammissione di simili allegazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, n.9211/2022).
Nel caso di specie, l'appellante ha dedotto la riferibilità esclusiva degli abusi in parola a CP_1 soltanto in appello.
Invero, nel giudizio di opposizione il geom. si era limitato ad affermare di essersi Pt_1 dissociato dalla realizzazione dell'opera rappresentata dalla “posa dei pannelli prefabbricati di recinzione in fregio alla via Montenero e a recinzione di parte dell'area standard di proprietà del
(v. p. 9 atto di citazione in opposizione e p. 13 comparsa conclusionale in primo grado CP_7
. Pt_1
Tale contestazione, peraltro riferibile unicamente all'ordinanza di demolizione n. 23/2012, è ben diversa dalla totale estraneità del professionista rispetto agli abusi edilizi di cui ad entrambe le citate ordinanze, dedotta in appello.
È evidente, dunque, che la questione relativa alla riferibilità esclusiva a degli abusi in CP_1 parola, non essendo stata oggetto del giudizio di primo grado, non possa essere valutata in queste sede, altrimenti determinerebbe la trasformazione del presente giudizio da mera revisione a un nuovo processo, non consentita dall'ordinamento processuale vigente.
Ne deriva che le allegazioni dell'appellante sul punto devono essere dichiarate inammissibili ex art. 345 c.p.c.
In ogni caso, si rileva che la demolizione di cui alle ordinanze nn. 23 e 24/2012 veniva disposta dal Comune per difformità dall'originario permesso di costruire del 27.9.2005 (prot. n. 11367, presentato da l'assenza di pratiche abilitative alla realizzazione delle nuove opere, per Parte_6 le quali il professionista era obbligato a curarne la presentazione in forza del disciplinare di incarico del 16.1.2007.
Ancora poi, il geom. presentava ricorso al TAR avverso le predette ordinanze (v. doc. 13 Pt_1 fasc. I grado , circostanza in pieno contrasto con l'asserita estraneità dello stesso rispetto Pt_1 alle opere oggetto di demolizione.
20. Opinione della Corte quanto ai motivi sub nn. 11.7, 11.8 e 11.9.
pagina 20 di 29 La Corte osserva che, in materia di responsabilità contrattuale, la ripartizione dell'onere probatorio
è stata specificata dalla giurisprudenza (v. ex multis Cass. civ., SS. UU., n. 13533/2001): mentre il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, è il debitore a dover dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile.
Peraltro, tale onere resta invariato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, risulta incontestata la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti, rappresentato dal disciplinare d'incarico del 16.1.2007, con cui affidava al professionista CP_1 la progettazione e la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, l'assistenza al collaudo e la cura delle pratiche amministrative relative alle opere di edificazione del compendio immobiliare ad uso industriale sito in Truccazzano, via Montenero n. 22 (v. doc. 1 fasc. I grado
. CP_1
ha poi eccepito l'inadempimento della controparte, rappresentato dalla mancata CP_1 presentazione al Comune di Truccazzano della D.I.A., delle varianti in corso d'opera e della dichiarazione di fine lavori, tutte pratiche relative alle opere oggetto di incarico.
A fronte dell'avversa allegazione, il professionista non ha adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante, rappresentato dalla prova dell'esatto adempimento o del non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile.
Difatti, l'unico documento versato in atti dal geom. a riprova del proprio adempimento e Pt_1 asseritamente idoneo a tal fine, è il doc. 19, ovverosia la denunzia di inizio attività che sarebbe stata presentata al Comune di Truccazzano in data 20 luglio 2007.
Tuttavia, come già osservato dal primo giudice, tale documento è incompleto, essendo visibili solo le seguenti pagine:
pagina 21 di 29 pagina 22 di 29 pagina 23 di 29 pagina 24 di 29 Osservando l'intestazione a piè di pagina, ove sono indicate le pagine totali, è infatti precisato che le stesse sono cinque, a fronte delle tre di cui consta in concreto il documento prodotto dall'odierno appellante. Mancano nell'atto le pagine nn. 4 e 5 che, presumibilmente, avrebbero contenuto gli elaborati progettuali e il calcolo del contributo concessorio.
Attesa, dunque, l'evidente carenza di detta documentazione, non è possibile rinvenire nella stessa la prova dell'adempimento del professionista in ordine alla presentazione della D.I.A.; parimenti, tale prova non può essere desunta dalla presenza, tra gli atti del Comune, delle pratiche successive alla D.I.A., come sostenuto dall'appellante, in assenza di concreti approdi documentali.
L'appellante si limita, infatti, a richiamare una serie di documenti (doc. nn. 28-31) inidonei a provare la presenza della D.I.A. o degli stessi negli archivi comunali.
Inoltre, proprio a riprova della mancata presentazione della D.I.A., depone il mancato pagamento del contributo concessorio nel 2007 da parte di , pagato dalla stessa solo nel 2013, a CP_1 seguito della presentazione del permesso di costruire in sanatoria.
Un ulteriore elemento di prova dell'inadempimento del geom. è poi rinvenibile nelle Pt_1 dichiarazioni rese dal teste arch. - tecnico del - nel Testimone_5 Controparte_8 procedimento concluso con la sentenza n. 4056/2019 del Tribunale di Milano;
la teste dichiarava, infatti, che la pratica non era reperibile nell'archivio dell'edilizia privata e che non vi era corrispondenza del numero di protocollo dichiarato dal professionista, corrispondente ad altra pratica, non edilizia (v. doc. 12 fasc. I grado ConserT).
Prive di pregio sono, poi, le deduzioni dell'appellante relative all'omessa valutazione – da parte del primo giudice – delle presunte negligenze nell'archiviazione documentale del
[...]
. CP_8
Come innanzi rilevato, grava sul professionista l'onere di provare il proprio adempimento o la non imputabilità a sé dello stesso. Pertanto, spettava allo stesso allegare e provare che il Comune avesse eventualmente smarrito le pratiche presentate. In mancanza, il primo giudice non era tenuto ad alcuna valutazione al riguardo, posto peraltro che il non è stato evocato in giudizio. CP_7
In conclusione, in difetto di prova contraria, il primo giudice ha correttamente accertato l'inadempimento del geom. rispetto agli obblighi derivanti dal disciplinare di incarico del Pt_1
16.1.2007.
pagina 25 di 29 Da ultimo, si rileva l'assoluta genericità delle ulteriori doglianze dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe erroneamente ignorato i fatti non contestati e dati per ammessi dalla stessa
. CP_1
Invero, l'appellante si limita ad affermare che “ non ha specificatamente contestato CP_1 moltissime circostanze, così come non ha contestato neppure le evidenze documentali offerte al
Tribunale nel primo grado di giudizio” (v. p. 47 appello , senza tuttavia precisare quali Pt_1 sarebbero le concrete circostanze non contestate.
21. Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 11.10.
La Corte osserva che“in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato, sicché, ai fini dell'accertamento dell'estensione della responsabilità” (Cass. civ., n.
18832/2016).
Nel caso di specie, una volta acclarato l'inadempimento del geom. rappresentato Pt_1 dall'omessa presentazione delle pratiche edilizie relative al compendio immobiliare oggetto dell'incarico ricevuto, è evidente come i danni lamentati da debbano ritenersi CP_1 conseguenza immediata e diretta dello stesso.
Invero, qualora il professionista avesse rispettato gli obblighi derivanti dal disciplinare di incarico, verosimilmente non avrebbe dovuto demolire il compendio immobiliare e CP_1 avviato la pratica sanatoria, pagando le relative sanzioni amministrative.
È chiara, dunque, la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento del geom. e i danni Pt_1 subiti da CP_1
22. Opinione della Corte quanto ai motivi sub nn. 11.11 e 11.12.
La Corte rileva che parte appellante invocava, a garanzia, la polizza n. 392.014.0000900465, della durata di due anni - dal 12.1.2009 al 12.1.2011, con un periodo di retroattività per fatti avvenuti dal
12.1.2004 - stipulata con (v. doc. 1 fasc. I grado e doc. 32 Controparte_2 CP_2 fasc. I grado . Pt_1
Per ammissione della stessa Compagnia, la polizza veniva rinnovata fino al 2014.
Detta polizza operava in regime di “claims made” impuro, essendo sancito all'art. 19 delle condizioni contrattuali che “la presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento
pagina 26 di 29 presentate per la prima volta all' , nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione e Parte_5 da questi denunciate all'impresa nel medesimo periodo” (v. p. 9 doc. 2 fasc. I grado ). CP_2
Tra la produzione documentale dell'appellante manca una vera e propria denuncia dei fatti all'assicurazione da parte del professionista.
Invero, il doc. 38 cui fa riferimento il primo giudice – sulla base delle allegazioni del geom. Pt_1
- quale PEC del 25.3.2022 con cui il professionista avrebbe dato notizia alla propria compagnia assicurativa è, in realtà, un verbale di udienza del procedimento penale in cui lo stesso professionista era imputato.
Il primo atto con cui la Compagnia è venuta a conoscenza dei fatti da parte del geom. può, Pt_1 quindi, essere considerato l'atto di chiamata in causa del 28.6.2022, comunque intervenuto oltre il periodo di vigenza dell'assicurazione (2009-2014).
Quanto poi alla documentazione che, secondo la prospettazione dell'appellante, proverebbe la continuità dell'operatività della polizza oltre tale periodo, si osserva quanto segue.
La quietanza di pagamento del 3.10.2022 (doc. 47 fasc. I grado si riferisce ad un'altra Pt_1 polizza, la n. 392.014.0000902899, diversa da quella in parola.
Il “certificato di continuità assicurativa” (doc. 48 è, invece, un documento nuovo e, come Pt_1 tale, inammissibile in appello.
Sebbene tale documento sia datato 18.11.2024, risultando quindi successivo alla sentenza
(11.7.2024), l'appellante non ha dimostrato di non aver potuto produrre in primo grado un simile documento per causa allo stesso non imputabile, come richiesto dall'art. 345 c.p.c. ai fini dell'ammissibilità in appello dei nuovi documenti. Peraltro, come risulta dalla mail di accompagnamento datata 25.11.2024, il documento sarebbe stato formato dall'assicuratore a seguito di specifica richiesta del geom. Ciò dimostra che una simile prova avrebbe potuto Pt_1 essere prodotta già in primo grado.
In ogni caso, anche nella “dichiarazione di assicurazione” ivi contenuta si fa riferimento alla polizza n. 392.14.902899, contratto mai allegato da parte appellante, e diverso da quello oggetto di causa.
Tanto premesso, deve essere confermata l'inoperatività della polizza n. 392.014.0000900465 nel caso di specie.
23. Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 11.13.
pagina 27 di 29 La Corte ritiene che la regolamentazione delle spese di lite operata dal primo giudice sia corretta e conforme al dettato degli artt. 91 e ss. c.p.c..
Sul punto, si osserva che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.” (Cass. civ., sez. un, n. 32061/2022).
Tale ipotesi non si ravvisa nel caso di specie.
Invero, quanto ai rapporti tra il geom. e la mera riduzione del quantum debeatur Pt_1 CP_9 rispetto al decreto ingiuntivo non ha determinato una soccombenza reciproca delle parti, tale da giustificare una compensazione, anche parziale delle spese di lite.
In ordine poi ai rapporti tra il geom. e è chiaro come Pt_1 Controparte_2
l'accertata inoperatività della polizza invocata a garanzia dal professionista determini la totale soccombenza di questi rispetto alla compagnia.
24. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale del geom. deve Parte_1 essere rigettato e deve essere confermata la sentenza n. 548/2024 del Tribunale di Milano.
25. L'appello incidentale condizionato di resta, invece, assorbito dal Controparte_2 rigetto di quello principale.
26. Alla luce dell'accertata soccombenza, l'appellante è tenuto a rifondere le spese di lite in favore di e con esclusione dell'importo relativo alla fase CP_1 Controparte_2 istruttoria, non svoltasi.
27. L'importo delle spese di lite deve essere aumentato nella misura del 20% per violazione, da parte dell'appellante, del dovere di sinteticità e chiarezza ex art. 121 c.p.c. nella redazione degli atti processuali. In particolare, l'atto di citazione in appello risulta disorganico e, soprattutto, sovrabbondante rispetto ai temi difensivi trattati e carente di organicità, come evidenziato anche da
Tale aumento trova fondamento giuridico nell'art. 46, co. 5, disp. att. c.p.c., ai sensi CP_1 del quale “il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal
pagina 28 di 29 giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”; disposizione ulteriormente ribadita dal legislatore con il D.M. n. 110/2023, all'art. 2, a dimostrazione della sempre maggiore centralità della tecnica di redazione degli atti, soprattutto in un'epoca in cui la facilità di importazione ed esportazione dati può costituire motivo di aggravio nella lettura del testo, con pregiudizio dell'effettività della difesa.
28. Infine, in virtù del rigetto dell'appello principale, sussistono, per l'impugnante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 364/2025 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. rigetta l'appello principale proposto dal geom. Parte_1
II. conferma la sentenza n. 548/2024 del Tribunale di Milano;
III. condanna il geom. a rimborsare, in favore di e di Parte_1 CP_1 [...]
le spese processuali del grado, che liquida, per ciascuna parte, in € Controparte_2
11.989,20 (9.991,00 + 20 %) per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
IV. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte del geom. dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 3 dicembre 2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Cesira D'Anella
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 364/2025, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA Parte_1 C.F._1
VITTORIA, 47 - 26900 LODI, presso lo studio dell'avv. BONVISSUTO ENNIO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA G. GRIZIOTTI, 1 - 20145 MILANO, presso lo studio degli avv.ti
RG RO e AB OC, che la rappresentano e difendendo come da delega in atti appellata
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in VIA DE AMICIS, 24 - 20123 MILANO, presso lo studio pagina 1 di 29 dell'avv. BRAZESCO MARZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti appellata
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni per : Parte_1
Voglia la Corte di Appello di Milano, sezione seconda, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattese le domande eccezioni e deduzioni tutte delle controparti, in accoglimento della presente impugnazione, ed in riforma della impugnata sentenza del
Tribunale di Lodi n. 548/2024 emessa il 02.07.2024 pubblicata il 11.07.2024, non notificata, così giudicare:
▪ Dichiarare, in via preliminare e pregiudiziale la improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di stanti gli effetti preclusivi del giudicato penale sull'an e sul Parte_2 quantum formatosi ex art.652 c.p.p. susseguentemente all'appello di (ai soli fini civili ex Parte_2 art.576 c.p.p.), giudicato contenuto nelle sentenze n.476 del 2019 del Tribunale Penale di Lodi in data
14/05/2019 e n. 749 del 2021 della Corte d'Appello Penale di Milano in data 1/02/2021, divenuta irrevocabile in data 17/06/2021, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
▪ In via principale di merito, nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le predette eccezioni, respingere tutte le domande di totalmente infondate sia in diritto che in fatto, sia in Parte_3 ordine all'an che al quantum debeatur, se del caso tenendosi anche conto dell'inesistenza del danno ingiusto;
▪ Subordinatamente al mancato accoglimento delle predette eccezioni e domande, rigettate le eccezioni di inoperatività della polizza n. 3920140000465 del 12/1/2009, condannare
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in forza della predetta Controparte_2 polizza a tenere manlevato il Geom. da tutte quelle domande che dovessero trovare Parte_1 accoglimento nei suoi confronti (per capitale, interessi e spese, anche di difesa, ed accessori tutti);
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e contributo
C.N.A.P.;
pagina 2 di 29 In via istruttoria, ex art. 356 c.p.c., si reiterano le richieste, pretermesse in primo grado, a conferma della efficacia e della operatività della polizza RC dedotta in giudizio, anche sotto il profilo degli adempimenti degli obblighi contrattuali, dando atto della produzione delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi e, in ogni caso, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulla seguente circostanza:
1. vero che dal 12/1/2009 al 30/9/2022 (scadenza 30/9/2023), il geometra ha sempre Parte_1 provveduto al pagamento dei premi assicurativi relativi alla polizza n. 900465 del 2009 ?
Si indica teste:
- presso l'agenzia in Lodi, Corso Vittorio Emanuele II, 12. Testimone_1 Controparte_2
Conclusioni per CP_1
NEL MERITO: Respingere l'appello proposto dal Geom. e confermare la sentenza nr. Parte_1
548/2024 del Tribunale di Lodi, rigettando quindi tutti i motivi di appello ex adverso formulati, in quanto infondati in fatto ed in diritto, mandando in ogni caso assolta l'odierna appellata e condannando in ogni caso il Geom. oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa
IN VIA ISTRUTTORIA – Solo IN SUBORDINE: Nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria ex art. 356 c.p.c. a cura della Corte d'Appello, con ammissione della prova orale richiesta dall'appellante, reitera l'istanza di prova per TESTI sulle seguenti circostanze: CP_1
1) Vero che il Geom. nell'ambito dell'incarico conferito avrebbe dovuto, come da Pt_1 documento nr. 01 che si mostra al teste:
- curare la conformità delle opere eseguite con le autorizzazioni edilizie ed amministrative
- provvedere alla richiesta di cessione delle concessioni edilizie a nome di CP_1
- comunicare al Comune di Truccazzano le date di inizio e fine lavori ai sensi dell'art. 4 L. 10/1977
- richiedere l'approvazione preventiva di eventuali varianti in corso d'opera
- provvedere agli incombenti catastali presso l'Ufficio Territoriale competente
- richiedere i certificati di agibilità ed abitabilità.
2) Vero che il Geom. quale responsabile per la cura delle pratiche amministrative, ha Pt_1 consegnato a una copia di atti relativi alla pratica edilizia;
CP_1
3) Vero che nell'aprile e maggio 2012, a distanza di oltre cinque anni dal rogito, atteso il CP_1 completamento dei lavori e la perdurante impossibilità di ottenere il rilascio della dichiarazione di fine
pagina 3 di 29 lavori e della certificazione di agibilità giunse alla decisione di effettuare controlli specifici presso gli uffici competenti del Comune di Truccazzano;
4) Vero che all'esito delle relative richieste e dei successivi accessi eseguiti presso l'ufficio tecnico, emerse che il Geom. aveva omesso di presentare i documenti necessari per l'avanzamento Pt_1 della pratica edilizia ed erano in atti documenti mai sottoscritti da;
CP_1
5) Vero che il Geom. omise di presentare in Comune la denuncia di inizio attività (DIA), le Pt_1 varianti in corso d'opera e la dichiarazione di fine lavori;
6) Vero che tali documenti erano stati sottoscritti da parte dell'Amministratore Unico di
[...] su richiesta del Geom. che successivamente ne aveva consegnato una Parte_4 Pt_1 copia munita di timbri di deposito presso il Comune di Truccazzano;
7) Vero che il Geom. nonostante ripetute assicurazioni di adempimento, omise di presentare Pt_1
i documenti sottoscritti da , tra cui la notifica preliminare dovuta all'ASL competente ed CP_1 all'Ispettorato del Lavoro;
8) Vero che a seguito di tali accadimenti il Comune di Truccazzano curò l'apertura di un procedimento amministrativo a carico di avente ad oggetto la verifica delle omissioni ed irregolarità CP_1 emerse nella dedotta pratica edilizia;
9) Vero che quale esito di tale indagine il Comune di Truccazzano emise ordinanza 26 giugno 2012 di demolizione delle opere, considerate abusive, notificata a , come da documento nr. 04 che si CP_1 mostra al teste;
10) Vero che oggetto di tale ordinanza erano le opere specificamente individuate in manufatto edilizio destinato parte ad uffici, parte ad attività produttiva con superficie coperta di mq. 734,90 ed altezza di due piani fuori terra e relative opere connesse, eseguite su area catastale identificata al foglio 8 mapp. 137, poiché in totale difformità dall'originario permesso di costruire;
11) Vero che, per l'effetto e allo scopo di evitare la demolizione, richiese permesso di CP_1 costruire in sanatoria, prot. 2657, PE 8/2012, che rese necessaria la produzione di nuova documentazione edilizia ed amministrativa, mai presentata dal Geometra Pt_1
12) Vero che in relazione a tale istanza il Comune di Truccazzano intimò a di pagare in CP_1 sanatoria l'importo complessivo definitivamente determinato in data 25 marzo 2013 in €131.594,62 quali maggiori costi dovuti in relazione alla chiesta sanatoria, come da documento nr. 06 che si mostra al teste.
pagina 4 di 29 Si indicano a testi, anche a prova contraria su eventuali capitoli avversari, ove ammessi: Tes_2
tutti domiciliati presso
[...] Testimone_3 CP_1
Con osservanza.
Conclusioni per Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale - Rigettare i motivi d'appello n. 11,12 e 13 proposti da sig. perché Parte_1 inammissibili o comunque infondati in fatto e diritto, confermando la sancita inoperatività della copertura assicurativa invocata e il rigetto della domanda, come statuito dalla sentenza n. 548 del
Tribunale di Lodi, pubblicata il 11.7.2024. Vittoria di spese del doppio grado di giudizio
In via subordinata e condizionata - In denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dei motivi d'appello principale 11 e 12 proposti dal sig. in parziale riforma della sentenza n. del Tribunale di Parte_1
Lodi, pubblicata il 11.7.2024, dichiarare estinto per prescrizione il diritto alla garanzia assicurativa vantato dal sig. nei confronti di e per l'effetto, rigettare la domanda Parte_1 Controparte_3 di garanzia avanzata dallo stesso. Vittoria di spese del doppio grado di giudizio
In via ulteriormente subordinata e condizionata - In denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dei motivi
d'appello principale 11 e 12 proposti dal sig. e di rigetto del motivo d'appello incidentale Parte_1 condizionato di accertare e dichiarare l'inoperatività delle garanzie assicurative Controparte_3 invocate per decadenza o per espressa esclusione contrattuale e per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia avanzata dal sig. di spese del doppio grado di giudizio Controparte_4
In via di estremo subordine e condizionata - Nella denegata e non creduta ipotesi si dovesse ritener operante la garanzia assicurativa qui invocata, limitare l'eventuale condanna alla manleva a carico di
al danno effettivamente provato in corso di causa nella misura Controparte_2 riconducibile esclusivamente alla quota di responsabilità dell' e ulteriormente ridotta per Parte_5
l'applicazione dello scoperto e delle franchigie contrattuali, comunque entro e non oltre i massimali e i sottolimiti di polizza Spese di lite integralmente compensate
IN VIA ISTRUTTORIA
- Dichiarare inammissibile la produzione sub doc, 48 dell'appellante
- Si eccepisce l'assoluta inammissibilità della prova orale per teste (sig. chiesta Testimone_1 dal Geom. in ordine alla seguente unica circostanza “vero che dal 12/1/2009 al 30/9/2022 Pt_1
pagina 5 di 29 (scadenza 30/9/2023), il geometra ha sempre provveduto al pagamento dei premi Parte_1 assicurativi relativi alla polizza n. 900465 del 2009”.
In particolare, i) la circostanza è contraddetta dall'inoppugnabile dato che la quietanza di pagamento del premio, prodotta contra se dal Geom. reca un numero diverso (90289) da quella dallo Pt_1 stesso invocata nel capitolo (900465 del 2009); ii) la circostanza deve essere provata documentalmente, considerato che la documentazione sarebbe tutta antecedente alla prima udienza del giudizio e quindi, in possesso o comunque facilmente recuperabile dall'Opponente che avrebbe potuto
e dovuto produrla ed, infine , che iii) in ogni caso la prova testimoniale è inammissibile ex art. 2721
c.c. ed ex art 1888 c.c., posto che l'esistenza di contratto assicurativo valido dev'esser provata per iscritto e comunque iv), irrilevante.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 548/2024, revocava il decreto ingiuntivo n. 131/2022 del
6.1.2022 (pubblicato il 7.2.2022), condannando il geom. a pagare l'importo di € Parte_1
80.030,21 in favore di oltre rivalutazione e interessi compensativi dal dovuto alla CP_1 pubblicazione della sentenza, nonché interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
rigettava, altresì, la domanda di manleva svolta dal geom. nei confronti di Pt_1 Controparte_2
quanto poi alle spese di lite, condannava il geom. al rimborso delle spese
[...] Pt_1 processuali in favore di del giudizio di opposizione, nonché dei 2/3 di quelle del CP_1 procedimento monitorio;
condannava, altresì, il geom. al rimborso delle spese processuali Pt_1 sostenute da Controparte_2
2. Per quanto di interesse in questo grado, il geom. proponeva opposizione averso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 131/2022 del Tribunale di Lodi, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di €
131.594,62, oltre interessi e spese, in favore di Tale decreto veniva emesso in forza Controparte_1 del titolo negoziale intercorso tra le parti, ovverosia il disciplinare d'incarico del 16.1.2007, di cui eccepiva l'inadempimento da parte del professionista, inadempimento rappresentato CP_1 dall'omessa presentazione delle pratiche amministrative (D.I.A., varianti in corso d'opera e dichiarazione di fine lavori), chiedendo il risarcimento dei danni subiti, derivanti dalle ordinanze di demolizione del Comune di Trucazzano e dal successivo permesso di costruire in sanatoria, subordinato al pagamento dell'importo di € 131.594,62.
pagina 6 di 29 3. Si costituiva chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo;
in subordine, domandava la condanna di parte opponente al pagamento dell'importo di € 131.594,62, oltre interessi dal 27.3.2013 al saldo.
4. Chiamata in causa dal geom. si costituiva in giudizio Pt_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda di manleva avanzata dal professionista, attesa l'inoperatività della polizza.
5. Il giudice di prime cure ricostruiva i fatti oggetto di causa nei seguenti termini:
⎯ con disciplinare di incarico del 16.1.2007, affidava al geom. la CP_1 Pt_1 progettazione e la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, l'assistenza al collaudo e la cura delle pratiche amministrative riguardanti le opere di edificazione del compendio immobiliare ad uso industriale sito in Truccazzano, alla via Montenero n. 22;
⎯ con raccomandata del 2.4.2012, la società revocava l'incarico al professionista, in ragione dei gravi adempimenti e illeciti commessi dallo stesso nell'attività professionale di progettazione e direzione dei lavori;
⎯ con ordinanze nn. 23 e 24/2012 del 26.6.2012 (v. doc. 4 fasc. I grado ), il Comune di CP_1
Truccazzano ordinava la demolizione delle opere eseguite – in totale difformità dei titoli abitativi – presso le aree e gli immobili di proprietà della Società Ing. Lease Italia S.p.A., ceduti in utilizzo a posti in via Montenero (identificate al foglio 8, mapp. 137), nonché delle opere CP_1 eseguite presso le aree di proprietà comunale, poste nella frazione di Cavaione, via Montenero;
⎯ proponeva domanda di sanatoria avverso tali provvedimenti e, in data 29.5.2013, CP_1 il Comune di Truccazzano rilasciava il permesso di costruire in sanatoria n. 5412/2013, recepito dal
SUAP Associato di Gorgonzola il 12.6.2013, previo pagamento dell'importo di € 131.594,62;
⎯ con ricorso ex art. 696 c.p.c. domandava al Tribunale di Milano, anche nei CP_1 confronti del geom. l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva diretta a Parte_1 verificare l'esistenza dei vizi nell'esecuzione dei lavori realizzati nel piazzale antistante alla propria sede e all'officina, a determinarne la causa e quantificare i danni;
in tale sede, il CTU accertava la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dalla società;
⎯ agiva dinanzi al Tribunale di Milano (proc. n. 15000361/2013), chiedendo la CP_1 condanna di della ditta – quali imprese appaltatrici - e del geom. CP_5 CP_6 Pt_1
– quale progettista e direttore dei lavori – al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti per i difetti di esecuzione delle opere commissionate;
pagina 7 di 29 ⎯ in tale giudizio il geom. domandava, in via riconvenzionale, il riconoscimento dei Pt_1 compensi per il lavoro di progettista, direttore lavori e responsabile delle pratiche amministrative ed edilizie delle opere in costruzione;
a fronte di tale domanda, sollevava eccezione di CP_1 inadempimento, riservandosi di agire in separato giudizio per i danni patiti con riguardo ai maggiori oneri amministrativi sostenuti;
⎯ con sentenza n. 4056/2019 (pubblicata il 23.4.2019) passata in giudicato, il Tribunale di Milano accertava l'inadempimento del geom. e la legittimità della risoluzione contrattuale Pt_1
(intimata al professionista con raccomandata del 2.4.2012), rigettando la domanda riconvenzionale avanzata dal geom. con condanna dello stesso al risarcimento dei danni lamentati da Pt_1
; CP_1
⎯ a seguito di denuncia - querela sporta da in data 13.1.2016, il P.M. presso il CP_1
Tribunale di Lodi emetteva decreto di citazione diretta, con il quale il geom. veniva citato a Pt_1 giudizio in relazione ai seguenti capi di imputazione (v. doc. 5 fasc. I grado : Pt_1
“a) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 11 II, 469, 482 in relazione al 477 c.p. perché, in qualità di geometra incaricato dalla contraffaceva e formava falsamente la denuncia di inizio CP_1 attività quale variante al progetto n. 71/2005 del 10.2.2006, in merito all'immobile sito in
Truccazzano via Montenero (foglio 8 mappali 135-1371-139) presentata dalla quale CP_1 avente titolo con delega della proprietaria ING LEASE Italia Spa, inserendo altresì il timbro di deposito al Comune di Truccazzano con numero di protocollo n. 9788 del 20.7.2007, denuncia di attività in realtà mai presentata al Comune di Truccazzano e rispetto alla quale veniva falsamente riprodotto il sigillo del protocollo generale utilizzato dal Comune per la ricezione della voltura del permesso di costruire n. 2293 dalla società alla nuova proprietaria società ING LEASE Parte_6
ITALIA spa e all'utilizzatrice CP_1
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in esecuzione di una prestazione professionale.
Accertato in Truccazzano, commesso in data anteriore e prossima al 28.11.2011 (data in cui lo onsegnava i documenti alla . Pt_1 CP_1
b) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 11, 469, 482 in relazione al 477 c.p. perché, in qualità di geometra incaricato dalla contraffaceva e formava falsamente la dichiarazione di fine lavori in CP_1 relazione al permesso di costruire 2293 del 10.2.2006 e alla successiva variante d'opera, in merito all'immobile sito in Truccazzano via Montenero n. 20/22, presentata da quale Parte_7 legale rappresentante della inserendo altresì il timbro di deposito al Comune di CP_1
pagina 8 di 29 Truccazzano con numero di protocollo illeggibile e data 30.9.2010, dichiarazione di fine lavori in realtà mai presentata al Comune di Truccazzano e rispetto alla quale veniva falsamente riprodotto il sigillo del protocollo generale utilizzato dal CP_7
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in esecuzione di una prestazione professionale,
Accertato in Truccazzano, commesso in data anteriore e prossima al 28.11.2011 (data in cui lo onsegnava i documenti alla . Pt_1 CP_1
c) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 11, 485 c.p. perché, in qualità di geometra incaricato dalla
al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, formava CP_1 falsamente il permesso di costruite in sanatoria, in merito all'immobile sito in Truccazzano via
Montenero n. 20/22, presentata da quale legale rappresentante della Parte_7 CP_1
[...
facendone uso e presentandola effettivamente al Comune di Truccazzano in data 8.3.2012 con protocollo n. 2657; in particolare, apponeva a tale documento la firma apocrifa di Parte_7
e vi allegava relazione tecnica e tavole grafiche apponendo sulle stesse la firma apocrifa di
[...]
. Parte_7
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in esecuzione di una prestazione professionale.
Accertato in Truccazzano, commesso in data anteriore e prossima all'8.3.2012”; si costituiva parte civile nel relativo giudizio penale (R.G.N.R. 26817/2012 del Parte_8
Tribunale di Lodi), al fine di ottenere la condanna dell'imputato per i fatti allo stesso ascritti e il conseguente risarcimento dei danni subiti dalla società, quantificati in € 131.594,62;
⎯ con sentenza n. 476/2019, depositata l'11.11.2019, il Tribunale di Lodi assolveva l'imputato dai capi a) e b) per insussistenza del fatto, nonché dal capo c), in quanto fatto non è più previsto dalla legge come reato;
in particolare, quanto ai capi a) e b), il Tribunale evidenziava che gli elementi acquisiti dimostravano con certezza l'assenza, presso il di Truccazzano, dei documenti CP_7 oggetto dei capi di imputazione e la presenza agli atti – circa il capo a) - di un documento con numero di protocollo uguale, ma corretto a mano nell'ultima cifra e datato 29.7.2007; detti elementi, pur attestando un comportamento del geom. non conforme a correttezza e Parte_1 trasparenza, non venivano considerati indizi sufficienti ad affermarne che l'imputato avesse formato falsamente i documenti, riproducendo il timbro del Protocollo Generale del Comune;
⎯ in data 20.11.2019, tra la società e il professionista interveniva una transazione, in cui le parti convenivano che: “tutte ciò premesso e ritenuto, le Parti convengono quanto segue, oggetto di congiunta elaborazione e discussione in ogni punto
pagina 9 di 29 1) Le premesse sono patti e formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2) Geom. a totale e definitiva tacitazione delle pretese avanzate da nel Pt_1 CP_1 proposto giudizio, come detto con mero spirito conciliativo, riconosce il definitivo diritto della medesima a trattenere le somme come complessivamente liquidate dalla propria compagnia di
Assicurazione ( , nella misura di € 22.457,87 Controparte_2
(ventiduemilaquattrocentocinquantasette/87) e, a fronte degli ulteriori crediti vantatati da CP_1 in esito alla pd sentenza, pari ad €38.953,98 (trentottomilanovecentocinquantatre/98), si impegna
a liquidare la minor somma di € 16.000,00 (per capitale, interessi e spese di lite) entro dieci giorni dalla firma della presente scrittura a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie che vorrà CP_1 indicare;
3) accetta la proposta in via transattiva a tacitazione di ogni suo ulteriore credito portato CP_1 dalla predetta sentenza nei confronti del Geom. con l'effettivo ed integrale pagamento Pt_1 della somma di € 16.000,00 (sedicimila/00) dichiara di rinunciare ad azionare i maggiori crediti come portati nella emanata sentenza quand'anche essa diverrà definitiva stante la sua mancata impugnazione, fermo il proprio diritto a rivendicare tale ulteriore importo nei confronti di
CP_6
4) Il Geometra per quanto possa occorrere in questa sede, si riserva di agire in Pt_1 regresso nei confronti di dichiarato dal Tribunale di Milano suo condebitore in CP_6 solido, per ottenere dallo stesso il rimborso delle somme corrisposte a anche per la quota CP_1 corrispondente alla sua esclusiva responsabilità;
5) Le Parti dichiarano, per sé e per i propri aventi causa, che il presente Accordo è stato liberamente sottoscritto, che è di loro reciproca ed integrale soddisfazione e che, inoltre, con
l'adempimento delle obbligazioni ivi previste ed il buon fine del pagamento di cui al punto due che precede, saranno soddisfatte in relazione alla condanna portata in sentenza, con rinuncia di
al maggior credito vantato. Ferme le diverse statuizioni tra le Parti;
CP_1
6) Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esistenza e il contenuto della presente scrittura deve intendersi riservato e, pertanto, non potrà essere oggetto di comunicazione o divulgazione, neppure parziale […]” (v. doc. 10 fasc. I grado;
CP_1
⎯ a seguito di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civilistici, con sentenza n. 749/2021, depositata il 28.4.2021, la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, condividendo la decisione impugnata con riguardo alla mancanza di indizi gravi, precisi e pagina 10 di 29 concordanti tali da dimostrare la penale responsabilità dell'imputato e da riconoscere alla società il risarcimento dei danni.
6. Nel merito dell'opposizione, il giudice di prime cure riteneva che:
• contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la transazione intercorsa tra le parti non coprisse i profili risarcitori afferenti agli inadempimenti amministrativi posti in essere dal professionista ed oggetto del giudizio di opposizione;
• i fatti storici posti a fondamento della domanda risarcitoria di non fossero coperti CP_1 dal giudicato penale di assoluzione ex art. 652 c.p.p., come invece eccepito da parte opponente;
invero, oggetto dell'imputazione penale “non era l'omessa presentazione della denuncia di inizio attività e della dichiarazione di fine lavori, bensì l'aver formato falsamente e contraffatto gli anzidetti atti” (v. p. 13 sentenza impugnata);
• parte opposta avesse fornito la prova dell'inadempimento del professionista, costituito dall'omesso deposito della d.i.a., delle varianti in corso d'opera e della dichiarazione di fine lavori relativamente alle opere oggetto dell'incarico ricevuto;
• l'opponente non avesse provato né il proprio esatto adempimento o di non aver potuto adempiere per causa non imputabile allo stesso;
• che i danni lamentati dall'opposta fossero quindi causalmente collegati all'inadempimento del professionista.
Ciò premesso, in ordine al quantum debeatur, il primo giudice rilevava come potessero essere considerate quale conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento del professionista le somme corrisposte da al a titolo di sanzione;
riteneva, invece, CP_1 Controparte_8 come non potessero essere imputati al professionista e quindi non fossero riconducibili all'inadempimento dello stesso i contributi urbanistici che avrebbe in ogni caso dovuto CP_1 pagare al non avendo quest'ultima allegato di averli corrisposti al in CP_7 CP_7 precedenza. Pertanto, dall'importo ingiunto di € 131.594,62 doveva essere detratta la somma di €
51.564,41, così composta:
⎯ € 14.951,72 dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria;
⎯ € 3.924,00 dovuti a titolo di oneri smaltimento rifiuti;
⎯ € 32.688,69 dovuti a titolo di costo di costruzione.
Non veniva poi ritenuto sussistente il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. invocato dall'opponente. pagina 11 di 29 Da qui la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del geom. al pagamento di € Pt_1
80.030,21 (€ 131.594,62 – € 51.564,41), oltre rivalutazione e interessi compensativi dal dovuto
(pagamento della somma da parte di ) alla sentenza e al tasso legale ex art. 1284, co.1 c.c. CP_1 dalla sentenza al saldo effettivo.
Da ultimo, con riguardo alla domanda di manleva proposta dal geom. nei confronti di Pt_1
(polizza n.1.29291400000900464), il primo giudice riteneva che, nel Controparte_2 caso di specie, “la copertura assicurativa non possa operare, atteso che, sebbene il comportamento colposo del geom. sia stato posto in essere nel periodo di vigenza Parte_1 contrattuale, la richiesta di risarcimento del danno da parte di e la conseguente denuncia CP_1 da parte dell'assicurato sono avvenute nel 2022, ossia ampiamente dopo il termine di efficacia della polizza” (v. p. 21 sentenza impugnata).
7. Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello il geom. chiedendone Parte_1
l'integrale riforma.
8. ha dedotto l'infondatezza dell'avverso appello, chiedendone il rigetto. CP_1
9. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e proposto, altresì, appello Controparte_2 incidentale condizionato all'ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa invocata dal geom. ha, quindi, chiesto di limitare l'eventuale condanna alla manleva a carico di Pt_1 [...] al danno effettivamente provato in corso di causa nella misura riconducibile Controparte_2 esclusivamente alla quota di responsabilità dell'assicurato e ulteriormente ridotta per l'applicazione dello scoperto e delle franchigie contrattuali, comunque entro e non oltre i massimali e i sottolimiti di polizza.
10. Dopo l'udienza di prima comparizione tenutasi in data 16.9.2025, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c. per l'udienza del 25.11.2025 e, all'esito della stessa, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
9.1. travisamento delle risultanze istruttorie del giudizio civile n. 15000361/2013 RG del
Tribunale di Milano, nonché del contenuto e dell'efficacia della transazione del 20.11.2019; errata valutazione dell'efficacia del giudicato penale ex art. 652 c.p.p. in relazione all'appello ai pagina 12 di 29 soli fini civili interposto dalla ex art. 576 c.p.p. e conseguente rigetto dell'eccezione CP_1 di improponibilità della domanda per intervenuta transazione sul medesimo oggetto;
9.2. erronea valutazione dell'eccezione di improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione, stanti gli effetti preclusivi del giudicato penale ex art.652 c.p.p. sui medesimi fatti storici;
9.3. errore di valutazione circa l'effetto del precedente giudicato penale sul giudizio civile per il risarcimento del danno conseguente ai medesimi fatti già giudicati;
9.4. travisamento degli effetti preclusivi del giudicato penale sulla medesima domanda di condanna per il medesimo danno, fondata sui medesimi fatti;
9.5. erronea valutazione dell'abuso edilizio compiuto sull'area standard, oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 24;
9.6. erronea valutazione dell'abuso edilizio relativo alla traslazione del fabbricato sull'area di sedime, della recinzione e dell'asfalto oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 23;
9.7. erronea valutazione delle opere, impianti e progetti realizzati sulla base della D.I.A. in variante e carente, o errata, o addirittura omessa valutazione delle negligenze di protocollo / archiviazione degli atti del;
Controparte_8
9.8. mancata e/o erronea valutazione, e completo travisamento, di tutti i fatti non contestati e dati per ammessi dalla appellata ex art. 115 c.p.c.; CP_1
9.9. erronea valutazione e totale travisamento delle produzioni documentali depositate in atti da tutte le parti di causa ed utilizzate per la decisione;
9.10. erronea interpretazione e valutazione del nesso causale (inesistente) tra l'inadempimento
(mai dimostrato) dell'appellante, ed il danno (conseguenza di altri fatti) lamentato;
9.11. erronea valutazione - e totale travisamento e disapplicazione - del dettato contrattuale della polizza assicurativa RC contro i rischi professionali;
9.12. erronea valutazione - e totale travisamento e disapplicazione - della disciplina della clausola claims made;
9.13. erronea, illogica ed illegittima liquidazione delle spese di soccombenza.
10. Quanto al motivo sub n. 11.11, l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di improponibilità della domanda di per intervenuta transazione del 20.11.2019 e per la preclusione del CP_9 giudicato penale di assoluzione.
pagina 13 di 29 Deduce che le pretese risarcitorie avanzate dalla controparte e riguardanti sanzioni e oneri per irregolarità dell'opera di progettazione sarebbero coperte sia dalla transazione “tombale” intercorsa tra le parti, che dal giudicato penale avente ex art. 652 c.p.p.
11. Con riguardo ai motivi sub nn. 11.2, 11.3 e 11.4, parte appellante sostiene che il primo giudice sarebbe incorso in errore nel disattendere l'eccezione di inammissibilità improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di attesi gli effetti preclusivi CP_1 dell'intervenuto giudicato penale ex art. 652 c.p.p., in relazione all'appello di ai soli fini CP_1 civili;
quest'ultimo, infatti, riguardava la richiesta condanna del al pagamento di € Pt_1
131.906,62, quale danno patrimoniale prodottosi con il pagamento del permesso di costruire in sanatoria.
Assume che i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria azionata da sarebbero stati CP_1 già oggetto di un definitivo e irrevocabile accertamento in sede penale. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto considerare tali fatti come già accertati, senza condurre alcuna indagine sugli stessi, ma limitandosi a valutare – sulla base di questi – la sussistenza della responsabilità del professionista.
12. In ordine ai motivi sub nn. 11.5 e 11.6, parte appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato la vicenda relativa all'abuso edilizio compiuto sull'area standard oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 24/2012, nonché quello afferente alla installazione delle due serrande oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 23/2012, che hanno trasformato una tettoia in magazzino.
Secondo la prospettazione dell'appellante, tali abusi sarebbero riferibili unicamente a CP_1
e non al professionista.
13. Circa il motivo sub n. 11.7, l'appellante deduce che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, dalla documentazione in atti risulterebbe che nessun inadempimento sarebbe imputabile al professionista per le violazioni che hanno determinato la sanzione pagata da e per le CP_1 quali è stato condannato al risarcimento del danno. Sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di valutare le negligenze quanto all'archiviazione dei documenti da parte del . Controparte_8
Invero, dai documenti in atti e dalle testimonianze acquisite nel procedimento penale risulterebbe che il pur non avendo rinvenuto negli archivi il P di C e la D.I.A., “sapeva per certo che CP_7 essi erano esistiti, così come sapeva dell'esistenza legittima ed incontestata del capannone industriale edificato già quattro anni prima” (v. p. 45 appello). Peraltro, a riprova dell'esistenza pagina 14 di 29 del P di C e della D.I.A. deporrebbe anche la presenza agli atti del Comune delle pratiche di asseverazione della edificazione dell'immobile oggetto dell'incarico ricevuto da (v. pag. CP_1
46 dell'atto di appello).
14. Quanto ai motivi sub nn. 11.8 e 11.9, parte appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ignorato i fatti non contestati e dati per ammessi dalla stessa , nonché CP_1 erroneamente valutato e travisato le produzione documentali in atti, con riguardo soprattutto all'esistenza della D.I.A. Assume che tutte le pratiche successive alla stessa, dimostrative della relativa presentazione, sarebbero infatti documentate: pratica per le opere in calcestruzzo armato;
dichiarazione di fine lavori delle opere di montaggio;
dichiarazioni di conformità degli impianti.
15. Quanto al motivo sub n. 11.10, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il nesso causale tra l'inadempimento del professionista e il danno lamentato da , rappresentato dalle maggiori sanzioni CP_1 corrisposte al all'esito di pratica in sanatoria. Controparte_8
16. In ordine ai motivi sub nn. 11.11 e 11.12, l'appellante si duole della ritenuta inoperatività della polizza stipulata con e del conseguente rigetto della domanda di Controparte_2 manleva spiegata nei confronti della stessa.
17. Con riguardo al motivo sub n. 11.13, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
e attesa la quantomeno parziale e reciproca soccombenza tra le
[...] Controparte_2 parti.
18. Opinione della Corte quanto ai motivi sub nn. 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4.
Con i citati motivi di gravame, l'appellante ripropone le eccezioni – avanzate e disattese in primo grado – relative all'inammissibilità della domanda risarcitoria di in ragione CP_1 dell'intervenuta transazione tra le parti e, in ogni caso, delle preclusioni derivanti dal giudicato penale di assoluzione.
In ordine alla transazione, definita “tombale” dall'appellante, si osserva quanto segue.
Parte appellante sostiene che con tale atto le parti avrebbero inteso definire non soltanto l'oggetto del giudizio concluso con sentenza n. 4056/2019 R.G. del Tribunale di Milano, ma tutti i reciproci rapporti derivanti dall'incarico conferito al professionista da . Quest'ultima, di contro, CP_1 deduce che il petitum del giudizio monitorio differirebbe dall'oggetto della transazione.
pagina 15 di 29 Atteso il disaccordo delle parti in ordine alla natura della transazione e alla concreta volontà espressa in tale sede, il primo giudice procedeva con l'interpretazione dell'atto secondo i principi ermeneutici ex artt. 1362 c.c. ss.
Il Tribunale riteneva, dunque, che – sulla base del tenore letterale delle espressioni usate – “la transazione ha riguardato la domanda risarcitoria connessa all'errata esecuzione delle opere commissionate da sul piazzale antistante agli uffici e all'officina – fatti per i quali CP_1
è stato condannato al risarcimento dei danni con la sentenza n. 4056/2019 del Parte_1
Tribunale di Milano – nonché la domanda di pagamento dei compensi maturati dal geom.
[...] per l'attività svolta” (v. p. 12 sentenza impugnata). Rilevava, altresì, come deponesse in tal Pt_1 senso anche la condotta successiva alla transazione tenuta da , avendo la società appellato CP_1
– ai soli fini civilistici del risarcimento del danno – la sentenza penale di assoluzione del geom.
Sul punto, il primo giudice evidenziava che “tale contegno, che mal si concilia con Pt_1
l'esistenza di una transazione “tombale”, riprova il fatto che le parti avessero inteso definire unicamente le domande oggetto del procedimento n. 15000361/2013”, terminato con la sentenza n.
4056/2019 R.G. del Tribunale di Milano (v. p. 12 sentenza impugnata).
Questa Corte ritiene che la decisione del primo giudice sia corretta.
Secondo i consolidati principi della Suprema Corte, l'interpretazione degli atti negoziali deve avvenire in base a due fondamentali elementi, tra loro integrati, ossia il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale. Invero, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, posto che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche qualora il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;
conseguentemente, nonostante la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba avvenire innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c.; quest'ultimo impone, a sua volta, di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi conto, altresì, del comportamento delle parti, anche successivo (Cfr. Cass. civ., sez. III, n. 20294/2019;
Cass. civ., sez. lav., n. 701/2021).
Applicando tali principi nel caso di specie, è chiaro come le parti abbiano inteso definire solo le questioni oggetto del giudizio terminato con la sentenza n. 4056/2019 del Tribunale di Milano, con pagina 16 di 29 cui veniva condannato il geom. al risarcimento dei danni patiti da per l'errata Pt_1 CP_1 esecuzione di alcune opere commissionategli, nonché rigettata la domanda riconvenzionalem, proposta dal professionista, di pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività svolta.
Invero, nella transazione le parti fanno più volte riferimento proprio a tale giudizio e indicano importi diversi dalla somma di cui al decreto ingiuntivo opposto;
in particolare:
⎯ “le Parti, con mero spirito transattivo e senza riconoscimento delle altrui ragioni e a fronte della disponibilità manifestata dal Geom. in via transattiva a rinunciare (alle Pt_1 condizioni qui di seguito rappresentate) a proporre appello avverso l'emanata sentenza (anche con riferimento al capo n.3 con il quale il Tribunale di Milano ha rigettato la sua domanda riconvenzionale afferente al suo asserito credito correlato ai compensi dovutigli da CP_1 nella misura di € 74.754,41 (oneri inclusi) per le causali descritte in atti, hanno espresso la reciproca volontà di transigere gli effetti dell'emanato provvedimento con specifico riferimento alle complessiva condanna per capitale, interessi e spese di lite pronunciata nei confronti del
Geom. …]” (v. p. 3 doc. 10 fasc. I grado;
Pt_1 Pt_1
⎯ “2) Geom. a totale e definitiva tacitazione delle pretese avanzate da nel Pt_1 CP_1 proposto giudizio, come detto con mero spirito conciliativo, riconosce il definitivo diritto della medesima a trattenere le somme come complessivamente liquidate dalla propria compagnia di
Assicurazione ( , nella misura di €22.457,87 Controparte_2
(ventiduemilaquattrocentocinquantasette/87) e, a fronte degli ulteriori crediti vantatati da
in esito alla pd sentenza, pari ad €38.953,98 (trentottomilanovecentocinquantatre/98), CP_1 si impegna a liquidare la minor somma di € 16.000,00 (per capitale, interessi e spese di lite) entro dieci giorni dalla firma della presente scrittura a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie che vorrà indicare” (v. p. 3 doc. 10 fasc. I grado;
CP_1 Pt_1
⎯ “3) accetta la proposta in via transattiva a tacitazione di ogni suo ulteriore credito CP_1 portato dalla predetta sentenza nei confronti del Geom. con l'effettivo ed integrale Pt_1 pagamento della somma di €16.000,00 (sedicimila/00) dichiara di rinunciare ad azionare i maggiori crediti come portati nella emanata sentenza quand'anche essa diverrà definitiva stante la sua mancata impugnazione, fermo il proprio diritto a rivendicare tale ulteriore importo nei confronti di (v. pp.
3-4 doc. 10 fasc. I grado;
CP_6 Pt_1
A ciò si aggiunga che, come correttamente osservato dal primo giudice, il contegno di CP_1 successivo alla transazione è incompatibile con la natura “tombale” della transazione, dedotta pagina 17 di 29 dall'appellante. Invero, la società appellata impugnava la sentenza penale di assoluzione del geom. ai soli fini civilistici del risarcimento del danno. Pt_1
Da ultimo, si osserva che le censure dell'appellante si risolvono in una mera contrapposizione della propria interpretazione rispetto a quella operata dal primo giudice, senza indicare quali norme sull'interpretazione sarebbero state violate e quindi senza precisare l'illogico discostamento dai canoni legali.
Pertanto, deve essere confermata la decisione impugnata, nella parte in cui il Tribunale di Lodi ha escluso che la transazione intercorsa tra le parti in data 20.11.2019, copra anche i profili risarcitori connessi agli inadempimenti amministrativi imputati al geom. e oggetto del presente Pt_1 giudizio.
Prive di pregio sono, altresì, le doglianze dell'appellante circa l'asserita efficacia del giudicato penale di assoluzione con riguardo ai fatti oggetto di causa.
Come innanzi rilevato, con la sentenza n. 476/2019 del Tribunale di Lodi, il geom. veniva Pt_1 assolto dai reati lui ascritti “perché il fatto non sussiste” quanto ai capi a) – ossia la contraffazione e falsificazione della d.i.a. - e b) – cioè, la contraffazione e falsificazione della dichiarazione di fine lavori – di imputazione e “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” per il capo c), ovverosia la contraffazione del permesso di costruire in sanatoria.
Nello specifico, il giudice penale evidenziava che:
“le risultanze istruttorie, a parere di questo giudice, non hanno fornito tale quadro indiziario.
Troppi elementi sono rimasti confusi e oscuri, primo fra tutti, ad esempio, la sussistenza di due copie diverse della medesima d.i.a. dl cui al capo a) di imputazione, circostanza in merito alla quale nessuna delle parti è riuscita a fornire spiegazione e che non risulta di poco conto in quanto già di per sé non permette di comprendere qual è l'atto che astrattamente risulterebbe contraffatto.
Peraltro, uno dei due documenti (cioè quello indicante come assuntore dei lavori) è CP_10 stato anche accreditato dal teste che ha riconosciuto la propria firma apposta sul Tes_4 documento.
Tale quadro istruttorio, le incertezze rispetto al sistema di gestione del protocollo di Truccazzano e le dichiarazioni dei testi, dunque, a parere di questo giudice, impongono l'assoluzione dell'imputato ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p. perché non può dirsi raggiunta la prova che l'imputato abbia commesso i fatti a lui ascritti” (v. p. 34 doc. 4 fasc. I grado . Pt_1
pagina 18 di 29 Ciò premesso, si osserva che “ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa
l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioé quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale” (Cass. civ., sez. III, n. 4764/2016).
Nel caso di specie, il Tribunale pronunciava l'assoluzione del geom. proprio a norma Pt_1 dell'art. 530, co. 2, c.p.p., ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova della commissione dei fatti lui ascritti. Questi ultimi riguardavano la presunta contraffazione e falsificazione della d.i.a., della dichiarazione di fine lavori e del permesso di costruire in sanatoria. Trattasi di condotte ben diverse da quelle oggetto del presente giudizio, rappresentate dall'omessa presentazione al
[...]
, sebbene all'uopo incaricato, della d.i.a., varianti in corso d'opera e dichiarazione CP_8 di fine lavori. In sede penale, dunque, venivano direttamente valutate soltanto le condotte di contraffazione e falsificazione dei citati documenti e non anche la loro omessa presentazione.
Attesa l'inidoneità della sentenza di assoluzione ex art. 530, co. 2, c.p.p. ad avere effetti preclusivi nel giudizio civile e, in ogni caso, la diversità delle condotte oggetto del giudizio penale rispetto al presente procedimento, i fatti oggetto del presente giudizio non sono coperti dal giudicato penale di assoluzione.
Ne deriva che le doglianze dell'appellante sul punto devono essere disattese.
19. Opinione della Corte quanto ai motivi sub nn. 11.5 e 11.6.
La Corte rileva che, secondo l'appellante, l'abuso di cui alle ordinanze di demolizione nn. 23 e
24/2012 del Comune di Truccazzano “era evidentemente riferibile” soltanto a , la quale CP_1 avrebbe proceduto “intenzionalmente a commettere l'abuso poi contestatole dal comune”; pertanto, “in relazione ad esso nessuna responsabilità può essere ascritta al geometra (v. Pt_1 pp. 41-42 appello . Pt_1
pagina 19 di 29 Sul punto, si osserva che il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello concerne non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado;
ciò in quanto l'ammissione di simili allegazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, n.9211/2022).
Nel caso di specie, l'appellante ha dedotto la riferibilità esclusiva degli abusi in parola a CP_1 soltanto in appello.
Invero, nel giudizio di opposizione il geom. si era limitato ad affermare di essersi Pt_1 dissociato dalla realizzazione dell'opera rappresentata dalla “posa dei pannelli prefabbricati di recinzione in fregio alla via Montenero e a recinzione di parte dell'area standard di proprietà del
(v. p. 9 atto di citazione in opposizione e p. 13 comparsa conclusionale in primo grado CP_7
. Pt_1
Tale contestazione, peraltro riferibile unicamente all'ordinanza di demolizione n. 23/2012, è ben diversa dalla totale estraneità del professionista rispetto agli abusi edilizi di cui ad entrambe le citate ordinanze, dedotta in appello.
È evidente, dunque, che la questione relativa alla riferibilità esclusiva a degli abusi in CP_1 parola, non essendo stata oggetto del giudizio di primo grado, non possa essere valutata in queste sede, altrimenti determinerebbe la trasformazione del presente giudizio da mera revisione a un nuovo processo, non consentita dall'ordinamento processuale vigente.
Ne deriva che le allegazioni dell'appellante sul punto devono essere dichiarate inammissibili ex art. 345 c.p.c.
In ogni caso, si rileva che la demolizione di cui alle ordinanze nn. 23 e 24/2012 veniva disposta dal Comune per difformità dall'originario permesso di costruire del 27.9.2005 (prot. n. 11367, presentato da l'assenza di pratiche abilitative alla realizzazione delle nuove opere, per Parte_6 le quali il professionista era obbligato a curarne la presentazione in forza del disciplinare di incarico del 16.1.2007.
Ancora poi, il geom. presentava ricorso al TAR avverso le predette ordinanze (v. doc. 13 Pt_1 fasc. I grado , circostanza in pieno contrasto con l'asserita estraneità dello stesso rispetto Pt_1 alle opere oggetto di demolizione.
20. Opinione della Corte quanto ai motivi sub nn. 11.7, 11.8 e 11.9.
pagina 20 di 29 La Corte osserva che, in materia di responsabilità contrattuale, la ripartizione dell'onere probatorio
è stata specificata dalla giurisprudenza (v. ex multis Cass. civ., SS. UU., n. 13533/2001): mentre il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, è il debitore a dover dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile.
Peraltro, tale onere resta invariato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, risulta incontestata la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti, rappresentato dal disciplinare d'incarico del 16.1.2007, con cui affidava al professionista CP_1 la progettazione e la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, l'assistenza al collaudo e la cura delle pratiche amministrative relative alle opere di edificazione del compendio immobiliare ad uso industriale sito in Truccazzano, via Montenero n. 22 (v. doc. 1 fasc. I grado
. CP_1
ha poi eccepito l'inadempimento della controparte, rappresentato dalla mancata CP_1 presentazione al Comune di Truccazzano della D.I.A., delle varianti in corso d'opera e della dichiarazione di fine lavori, tutte pratiche relative alle opere oggetto di incarico.
A fronte dell'avversa allegazione, il professionista non ha adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante, rappresentato dalla prova dell'esatto adempimento o del non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile.
Difatti, l'unico documento versato in atti dal geom. a riprova del proprio adempimento e Pt_1 asseritamente idoneo a tal fine, è il doc. 19, ovverosia la denunzia di inizio attività che sarebbe stata presentata al Comune di Truccazzano in data 20 luglio 2007.
Tuttavia, come già osservato dal primo giudice, tale documento è incompleto, essendo visibili solo le seguenti pagine:
pagina 21 di 29 pagina 22 di 29 pagina 23 di 29 pagina 24 di 29 Osservando l'intestazione a piè di pagina, ove sono indicate le pagine totali, è infatti precisato che le stesse sono cinque, a fronte delle tre di cui consta in concreto il documento prodotto dall'odierno appellante. Mancano nell'atto le pagine nn. 4 e 5 che, presumibilmente, avrebbero contenuto gli elaborati progettuali e il calcolo del contributo concessorio.
Attesa, dunque, l'evidente carenza di detta documentazione, non è possibile rinvenire nella stessa la prova dell'adempimento del professionista in ordine alla presentazione della D.I.A.; parimenti, tale prova non può essere desunta dalla presenza, tra gli atti del Comune, delle pratiche successive alla D.I.A., come sostenuto dall'appellante, in assenza di concreti approdi documentali.
L'appellante si limita, infatti, a richiamare una serie di documenti (doc. nn. 28-31) inidonei a provare la presenza della D.I.A. o degli stessi negli archivi comunali.
Inoltre, proprio a riprova della mancata presentazione della D.I.A., depone il mancato pagamento del contributo concessorio nel 2007 da parte di , pagato dalla stessa solo nel 2013, a CP_1 seguito della presentazione del permesso di costruire in sanatoria.
Un ulteriore elemento di prova dell'inadempimento del geom. è poi rinvenibile nelle Pt_1 dichiarazioni rese dal teste arch. - tecnico del - nel Testimone_5 Controparte_8 procedimento concluso con la sentenza n. 4056/2019 del Tribunale di Milano;
la teste dichiarava, infatti, che la pratica non era reperibile nell'archivio dell'edilizia privata e che non vi era corrispondenza del numero di protocollo dichiarato dal professionista, corrispondente ad altra pratica, non edilizia (v. doc. 12 fasc. I grado ConserT).
Prive di pregio sono, poi, le deduzioni dell'appellante relative all'omessa valutazione – da parte del primo giudice – delle presunte negligenze nell'archiviazione documentale del
[...]
. CP_8
Come innanzi rilevato, grava sul professionista l'onere di provare il proprio adempimento o la non imputabilità a sé dello stesso. Pertanto, spettava allo stesso allegare e provare che il Comune avesse eventualmente smarrito le pratiche presentate. In mancanza, il primo giudice non era tenuto ad alcuna valutazione al riguardo, posto peraltro che il non è stato evocato in giudizio. CP_7
In conclusione, in difetto di prova contraria, il primo giudice ha correttamente accertato l'inadempimento del geom. rispetto agli obblighi derivanti dal disciplinare di incarico del Pt_1
16.1.2007.
pagina 25 di 29 Da ultimo, si rileva l'assoluta genericità delle ulteriori doglianze dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe erroneamente ignorato i fatti non contestati e dati per ammessi dalla stessa
. CP_1
Invero, l'appellante si limita ad affermare che “ non ha specificatamente contestato CP_1 moltissime circostanze, così come non ha contestato neppure le evidenze documentali offerte al
Tribunale nel primo grado di giudizio” (v. p. 47 appello , senza tuttavia precisare quali Pt_1 sarebbero le concrete circostanze non contestate.
21. Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 11.10.
La Corte osserva che“in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato, sicché, ai fini dell'accertamento dell'estensione della responsabilità” (Cass. civ., n.
18832/2016).
Nel caso di specie, una volta acclarato l'inadempimento del geom. rappresentato Pt_1 dall'omessa presentazione delle pratiche edilizie relative al compendio immobiliare oggetto dell'incarico ricevuto, è evidente come i danni lamentati da debbano ritenersi CP_1 conseguenza immediata e diretta dello stesso.
Invero, qualora il professionista avesse rispettato gli obblighi derivanti dal disciplinare di incarico, verosimilmente non avrebbe dovuto demolire il compendio immobiliare e CP_1 avviato la pratica sanatoria, pagando le relative sanzioni amministrative.
È chiara, dunque, la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento del geom. e i danni Pt_1 subiti da CP_1
22. Opinione della Corte quanto ai motivi sub nn. 11.11 e 11.12.
La Corte rileva che parte appellante invocava, a garanzia, la polizza n. 392.014.0000900465, della durata di due anni - dal 12.1.2009 al 12.1.2011, con un periodo di retroattività per fatti avvenuti dal
12.1.2004 - stipulata con (v. doc. 1 fasc. I grado e doc. 32 Controparte_2 CP_2 fasc. I grado . Pt_1
Per ammissione della stessa Compagnia, la polizza veniva rinnovata fino al 2014.
Detta polizza operava in regime di “claims made” impuro, essendo sancito all'art. 19 delle condizioni contrattuali che “la presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento
pagina 26 di 29 presentate per la prima volta all' , nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione e Parte_5 da questi denunciate all'impresa nel medesimo periodo” (v. p. 9 doc. 2 fasc. I grado ). CP_2
Tra la produzione documentale dell'appellante manca una vera e propria denuncia dei fatti all'assicurazione da parte del professionista.
Invero, il doc. 38 cui fa riferimento il primo giudice – sulla base delle allegazioni del geom. Pt_1
- quale PEC del 25.3.2022 con cui il professionista avrebbe dato notizia alla propria compagnia assicurativa è, in realtà, un verbale di udienza del procedimento penale in cui lo stesso professionista era imputato.
Il primo atto con cui la Compagnia è venuta a conoscenza dei fatti da parte del geom. può, Pt_1 quindi, essere considerato l'atto di chiamata in causa del 28.6.2022, comunque intervenuto oltre il periodo di vigenza dell'assicurazione (2009-2014).
Quanto poi alla documentazione che, secondo la prospettazione dell'appellante, proverebbe la continuità dell'operatività della polizza oltre tale periodo, si osserva quanto segue.
La quietanza di pagamento del 3.10.2022 (doc. 47 fasc. I grado si riferisce ad un'altra Pt_1 polizza, la n. 392.014.0000902899, diversa da quella in parola.
Il “certificato di continuità assicurativa” (doc. 48 è, invece, un documento nuovo e, come Pt_1 tale, inammissibile in appello.
Sebbene tale documento sia datato 18.11.2024, risultando quindi successivo alla sentenza
(11.7.2024), l'appellante non ha dimostrato di non aver potuto produrre in primo grado un simile documento per causa allo stesso non imputabile, come richiesto dall'art. 345 c.p.c. ai fini dell'ammissibilità in appello dei nuovi documenti. Peraltro, come risulta dalla mail di accompagnamento datata 25.11.2024, il documento sarebbe stato formato dall'assicuratore a seguito di specifica richiesta del geom. Ciò dimostra che una simile prova avrebbe potuto Pt_1 essere prodotta già in primo grado.
In ogni caso, anche nella “dichiarazione di assicurazione” ivi contenuta si fa riferimento alla polizza n. 392.14.902899, contratto mai allegato da parte appellante, e diverso da quello oggetto di causa.
Tanto premesso, deve essere confermata l'inoperatività della polizza n. 392.014.0000900465 nel caso di specie.
23. Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 11.13.
pagina 27 di 29 La Corte ritiene che la regolamentazione delle spese di lite operata dal primo giudice sia corretta e conforme al dettato degli artt. 91 e ss. c.p.c..
Sul punto, si osserva che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.” (Cass. civ., sez. un, n. 32061/2022).
Tale ipotesi non si ravvisa nel caso di specie.
Invero, quanto ai rapporti tra il geom. e la mera riduzione del quantum debeatur Pt_1 CP_9 rispetto al decreto ingiuntivo non ha determinato una soccombenza reciproca delle parti, tale da giustificare una compensazione, anche parziale delle spese di lite.
In ordine poi ai rapporti tra il geom. e è chiaro come Pt_1 Controparte_2
l'accertata inoperatività della polizza invocata a garanzia dal professionista determini la totale soccombenza di questi rispetto alla compagnia.
24. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale del geom. deve Parte_1 essere rigettato e deve essere confermata la sentenza n. 548/2024 del Tribunale di Milano.
25. L'appello incidentale condizionato di resta, invece, assorbito dal Controparte_2 rigetto di quello principale.
26. Alla luce dell'accertata soccombenza, l'appellante è tenuto a rifondere le spese di lite in favore di e con esclusione dell'importo relativo alla fase CP_1 Controparte_2 istruttoria, non svoltasi.
27. L'importo delle spese di lite deve essere aumentato nella misura del 20% per violazione, da parte dell'appellante, del dovere di sinteticità e chiarezza ex art. 121 c.p.c. nella redazione degli atti processuali. In particolare, l'atto di citazione in appello risulta disorganico e, soprattutto, sovrabbondante rispetto ai temi difensivi trattati e carente di organicità, come evidenziato anche da
Tale aumento trova fondamento giuridico nell'art. 46, co. 5, disp. att. c.p.c., ai sensi CP_1 del quale “il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal
pagina 28 di 29 giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”; disposizione ulteriormente ribadita dal legislatore con il D.M. n. 110/2023, all'art. 2, a dimostrazione della sempre maggiore centralità della tecnica di redazione degli atti, soprattutto in un'epoca in cui la facilità di importazione ed esportazione dati può costituire motivo di aggravio nella lettura del testo, con pregiudizio dell'effettività della difesa.
28. Infine, in virtù del rigetto dell'appello principale, sussistono, per l'impugnante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 364/2025 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. rigetta l'appello principale proposto dal geom. Parte_1
II. conferma la sentenza n. 548/2024 del Tribunale di Milano;
III. condanna il geom. a rimborsare, in favore di e di Parte_1 CP_1 [...]
le spese processuali del grado, che liquida, per ciascuna parte, in € Controparte_2
11.989,20 (9.991,00 + 20 %) per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
IV. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte del geom. dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 3 dicembre 2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Cesira D'Anella
pagina 29 di 29