Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00242/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01678/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli Struttura Centrale, Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli Direzione Regionale per la Sicilia, Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli di Stato Sez. Operativa -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli - DT VII - Direzione regionale per la Sicilia – Ufficio Monopoli della Sicilia - Sez. operativa territoriale di -OMISSIS- – notificato a mezzo pec in data 26.06.2024, con il quale è stata dichiarata la decadenza della gestione della rivendita ordinaria n. 14 con annessa ricevitoria n. 4333 sita in -OMISSIS- -OMISSIS- intestata al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli Struttura Centrale, dell’Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli Direzione Regionale per la Sicilia e dell’Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli di Stato Sez. Operativa -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. EA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda che fa da sfondo al presente giudizio può riassumersi come segue:
- Il Sig. -OMISSIS- è concessionario della rivendita di tabacchi n. 14 e dell’annessa ricevitoria n. 4333 in -OMISSIS-.
- A seguito di provvedimenti di sfratto per morosità emessi dal Tribunale di -OMISSIS-, la rivendita ha subito chiusure e trasferimenti di sede, dapprima dal civico n. 15 al n. 7 di -OMISSIS-, e, quindi, la chiusura dal 2019 per perdita della disponibilità dei locali.
- Tra il 2019 e il 2021 il Sig. -OMISSIS- ha avanzato altre istanze di trasferimento. In particolare, un primo contenzioso tra le parti ha riguardato l’istanza di trasferimento da lui presentata il 30 agosto 2021: mentre il ricorrente, sulla base di verbale della Guardia di Finanza del 6 ottobre 2021 e di perizie tecniche di parte, aveva qualificato l’operazione come trasferimento " in zona " (ritenendo inalterata la terna delle rivendite più vicine, individuate nelle nn. 11, 12 e 18), l’Amministrazione, sulla scorta di autonomo sopralluogo del 12 ottobre 2021 e tramite utilizzo di sistemi di geo-localizzazione (Si.Ger), ha rilevato, per converso, un mutamento della terna di riferimento con l’inclusione della rivendita n. 4 in luogo della n. 18. Tale variazione ha determinato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del D.M. 38/2013 (come novellato dal D.M. 51/2021), la riqualificazione d’ufficio della richiesta come trasferimento " fuori zona ", con il conseguente rigetto dell’istanza, per inosservanza dei più stringenti parametri di distanza e densità demografica previsti dall’art. 2 del medesimo decreto, statuita con provvedimento del 30 novembre 2021 (doc. 6 di parte ricorrente).
- Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato tale atto di diniego con ricorso RG 314/2022, che questo Tribunale ha respinto con sentenza n. 1044/2024 (doc. 7 di parte ricorrente). L’appello avverso la decisione di primo grado è stato respinto dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 126/2025, attualmente sottoposta a giudizio di revocazione mercé ricorso RG n. 423/2025.
- Nelle more -dopo l’archiviazione nel 2021 di un primo procedimento per abbandono del servizio- con atto prot. n. 42341 del 26 giugno 2024 (doc. 1 di parte ricorrente) l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha dichiarato la decadenza dalla concessione ai sensi dell’art. 34 della L. n. 1293/57 per configurato abbandono del servizio.
- Nel dettaglio, la motivazione del provvedimento (doc. 1 cit.) dà conto: del “ provvedimento di chiusura prot. n. 9650 de1 29/01/2019 emesso in conseguenza della comunicazione da parte del sig. CARCO’, dello sfratto esecutivo ”; del “ provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30/11/2021, con il quale quest’Agenzia ha rigettato la richiesta di trasferimento Fuori zona della rivendita n. 14 ”; della “ sentenza n. 1044/2024 del 01/02/2024 pubblicata il 15/03/2024 emessa dalla Sez. IV del Tar Sicilia-Sezione staccata di Catania, con la quale è stato rigettato definitivamente il ricorso avverso il provvedimento di diniego sopra menzionato ”; della nota di contestazione “ n. 33210 del 17/05/2024, finalizzata alla decadenza dalla gestione ” (che, a sua volta, pone l’accento sulla mancanza di prelievi dal marzo 2019: doc. 2); e, infine, della “ mancanza di controdeduzioni da parte dell’interessato ” (circostanza che, secondo il ricorrente, sarebbe ascrivibile a un malfunzionamento informatico nella ricezione delle comunicazioni via PEC).
2. Con il ricorso in esame, notificato il 3 settembre 2024 e depositato il 26 settembre 2024, il Sig. -OMISSIS- agisce per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, dell’atto che precede per i seguenti motivi (come rinumerati dal collegio per migliore chiarezza espositiva):
I. [Illegittimità derivata] Violazione art. 10 comma 1 d.m. 38/2013 – Violazione art. 10 comma 3 d.m. 38/2013 - Violazione provvedimento AAMS prot. N. -OMISSIS- – Eccesso di potere – Illogicità – Contraddittorietà – Travisamento dei fatti - Ingiustizia manifesta- Erronea applicazione degli artt. 70 cpc e 2700 cc 7 -Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art 73 cpa .
Nella premessa che, laddove richiama il diniego all’istanza di trasferimento del 30 agosto 2021, il provvedimento avversato ne condividerebbe in via riflessa i medesimi vizi, con il primo mezzo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 del D.M. n. 38/2013 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, contestando la riqualificazione dell’istanza da trasferimento "in zona" a "fuori zona" e assumendo che la stessa non altererebbe l’assetto della terna delle rivendite più vicine (da lui identificate nelle nn. 11, 12 e 18). Viene censurata, inoltre, la sentenza di questo TAR n. 1044/2024 -del pari richiamata nell’impianto motivazionale del provvedimento impugnato- per violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e dell’art. 73 c.p.a., per aver erroneamente attribuito fede privilegiata al verbale di sopralluogo del 12 ottobre 2021 nonostante esso contenesse valutazioni tecniche e non mere attestazioni di fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, e per aver sollevato d’ufficio tale questione senza garantire il previo contraddittorio tra le parti.
II. [Illegittimità derivata] Erronea determinazione del primo decidente sull’ammissibilità del ricorso di prime cure- Nullità della sentenza di prime cure .
Nel tracciato delle argomentazioni sviluppate nel primo motivo, con il secondo mezzo il ricorrente ribadisce la nullità della predetta sentenza n. 1044/2024 per erronea statuizione sull’inammissibilità del ricorso, contestando il rilievo officioso secondo cui l’omessa impugnazione dei requisiti per il trasferimento "fuori zona" avrebbe determinato carenza d’interesse al ricorso; ciò in quanto l’intero impianto difensivo era volto a dimostrare la natura "in zona" dell'operazione, rendendo ultronea ogni contestazione sui parametri dei trasferimenti fuori zona (mai invocati dal ricorrente); anche in questo caso, si lamenta la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., per non aver il giudice sottoposto alle parti la questione relativa alla plurima motivazione del provvedimento, precludendo così un’effettiva difesa sul punto.
III. Violazione per erronea applicazione dell’art. 34 n. 1 della Legge 22.12.1957- Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti- Contraddittorietà con precedenti determinazioni dell’A.- Illogicità ed incongruenza manifesta- Uso illegittimo di posizione dominante- Insufficiente motivazione - Violazione dell’art 3 L 241/1990.
Quale vizio proprio del provvedimento gravato, con l’ultimo mezzo il deducente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 34, n. 1, della L. n. 1293/1957, contestando l’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’abbandono del servizio. Segnatamente, la prolungata inoperatività della rivendita n. 14 non sarebbe ascrivibile a libera scelta del concessionario, derivando piuttosto dal menzionato diniego di autorizzazione al trasferimento dei locali opposto dall’Amministrazione. La condotta collaborativa dell’interessato, volta alla ripresa dell’attività, escluderebbe la configurabilità di un inadempimento colpevole, come già riconosciuto dalla stessa Agenzia con il precedente provvedimento di archiviazione del 2021, fondato sulla comprovata serietà dell’impegno alla locazione di un nuovo immobile. Viene, inoltre, eccepito il difetto di motivazione in ordine alla proporzionalità della sanzione e al mancato esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 35 della medesima legge, che consente l’irrogazione di una sanzione pecuniaria in luogo della revoca per le infrazioni non ritenute di gravità tale da troncare il rapporto concessorio. L’Amministrazione, omettendo di valutare la natura incolpevole dell’inattività e la pendenza del gravame innanzi al C.G.A.R.S. sulla legittimità del diniego di trasferimento [al momento dell’introduzione del giudizio], sarebbe incorsa in eccesso di potere per manifesta ingiustizia e travisamento, adottando una misura sproporzionata in assenza di un reale abbandono volontario della gestione.
3. Per l’Amministrazione intimata si è costituita l’Avvocatura di Stato che, con documenti e memoria depositata il 16 ottobre 2024, si è opposta all’accoglimento del ricorso per: i) inammissibilità delle censure di illegittimità derivata, sul rilievo che il diniego al trasferimento del 2021 costituirebbe un mero antecedente storico e non un presupposto logico-argomentativo dell’impugnata decadenza del 2024; ii) infondatezza delle medesime ragioni di doglianza; iii) infondatezza anche della censura dedotta a titolo d’illegittimità propria in quanto l’abbandono del servizio si concreterebbe nell’oggettiva interruzione del servizio di vendita nei locali autorizzati, essendo la disponibilità di un immobile idoneo requisito costitutivo della concessione. In ogni caso, la perdurante inoperatività dal 29 gennaio 2019 non sarebbe imputabile a factum principis , bensì alla condotta dello stesso concessionario (sfrattato per morosità) e all’oggettiva inidoneità dei locali successivamente proposti. La sanzione della decadenza viene, quindi, presentata come atto dovuto a fronte di una situazione esistente solo "su carta" da oltre quattro anni, in un contesto dove il numero di rivendite nel Comune di -OMISSIS- eccede già i parametri demografici di legge (1 ogni 1.500 abitanti), escludendo così la necessità di mantenere una licenza inattiva per coprire vacanze di servizio inesistenti.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare.
5. Con memorie del 18 ottobre 2024 e del 12 dicembre 2025 il ricorrente, dando atto dell’esito dell’appello avverso la sentenza di questo TAR n. 1044/2024 (e del conseguente giudizio di revocazione ancora pendente), ha insistito nelle proprie difese.
6. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, dato avviso ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod. proc. amm. di profili d’inammissibilità delle censure di illegittimità derivata per violazione del ne bis in idem e irritualità, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto infondato.
7.1. Sotto il primo profilo, come da rituale avviso reso in udienza, deve dichiararsi l’inammissibilità delle censure d’illegittimità derivata, compendiate nel primo e secondo mezzo di gravame; che, per intima correlazione logico-argomentativa, sono suscettibili di trattazione congiunta.
La declaratoria d’inammissibilità investe anzitutto le critiche ricorsuali dirette a sollecitare un nuovo sindacato giurisdizionale sul provvedimento con cui il 30 novembre 2021 ADM ha respinto l’istanza di trasferimento della rivendita (una volta riqualificata come “fuori zona”) presentata dal ricorrente il 30 agosto dello stesso anno (doc. 6 di parte ricorrente).
Al riguardo, invero, non persuade la prospettazione della parte intimata per cui tale atto si porrebbe quale mero antefatto storico della decadenza per cui è controversia. Dal tenore letterale del provvedimento oggi impugnato, che ne fa espresso richiamo (doc. 1 di parte ricorrente), e del presupposto atto di contestazione del 18 maggio 2024, che ugualmente lo rievoca (doc. 2 di parte ricorrente), emerge, piuttosto, come il diniego al trasferimento del 2021 entri nell’intelaiatura della motivazione della nota del 26 giugno 2024 alla stregua di uno dei suoi antecedenti logici e non soltanto storico-fattuali: contestandosi, in sostanza, al privato la mancata individuazione di altra sede per l’esercizio dell’attività nei tre anni successivi al diniego che precede e nonostante il rigetto del ricorso.
Sennonché, proprio perché quell’atto integra uno dei presupposti del provvedimento oggi impugnato, le censure d’illegittimità derivata in oggetto si palesano -come da avviso ex art. 73 comma 3 cod. proc. amm.- inammissibili per violazione del ne bis in idem dal momento che il predetto diniego del 30 novembre 2021 è già stato riconosciuto legittimo da questo Tribunale con la richiamata sentenza n. 1044/2024 e, in secondo grado, dal C.G.A.R.S. con la sentenza n. 126/2025.
Per giurisprudenza patrocinata anche da questo Tribunale:
“ Il principio del "ne bis in idem", ricavabile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in applicazione del quale è vietato al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, è applicabile anche al processo amministrativo, in virtù del rinvio esterno contenuto nell'art. 39, comma 1, c.p.a., perché espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l'inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 20/03/2024, n. 2721, richiamata da T.A.R. Sicilia (-OMISSIS-), Sez. V, 23/04/2025, n. 1321).
Tale preclusione, opera, non solo in caso di identità, nei due giudizi, delle parti in causa, e degli elementi identificativi dell'azione proposta - e, quindi, quando sia chiesto l'annullamento degli stessi provvedimenti - ma anche quando sia chiesto, sulla base di identici motivi di impugnazione, l’annullamento di provvedimenti diversi, legati da uno stretto vincolo di consequenzialità, in quanto inerenti ad un medesimo rapporto (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 08/11/2022, n. 9790) ” (TAR Sicilia - Catania, sez. V, 29 ottobre 2025, n. 3073).
È questa la situazione in cui si versa in specie tenuto conto che sia il diniego al trasferimento del 2021 (impugnato mercé il ricorso RG 314/2022) sia il provvedimento di decadenza del 2024 (impugnato nel presente giudizio) afferiscono allo stesso rapporto concessorio per cui è controversia.
Di conseguenza la delibazione nella presente sede delle allegate censure d’illegittimità derivata, colliderebbe certamente con il principio in esame stante il vaglio delle medesime doglianze già svolto -con esito reiettivo- dalle citate sentenze di questo Tribunale n. 1044/2024 e del C.G.A.R.S. n. 126/2025 (che, all’esito di verificazione, ha accertato la corretta qualificazione dell’istanza come volta a un trasferimento fuori sede e la carenza dei relativi presupposti).
A diversa conclusione non orienta il fatto che la predetta sentenza d’appello sia attualmente soggetta a giudizio di revocazione. Per giurisprudenza condivisa, il principio per cui il divieto di bis in idem trova applicazione anche in assenza di giudicato formale giacché, per esigenze di certezza del diritto, “ indipendentemente dalla formazione del giudicato formale, al giudice è inibito di pronunziarsi una seconda volta su questioni già definite con sentenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 28 febbraio 2018, n. 1257; Id., IV, 28 febbraio 2018, n. 12309) ” (Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2018, n. 5422; cfr. anche TAR Piemonte, sez. II, 18 settembre 2024, n. 951). L’indirizzo forgiato per il caso di assenza di giudicato formale deve ritenersi ancor più valido per la fattispecie in oggetto in ragione della natura del rimedio revocatorio attivato dal ricorrente avverso la predetta sentenza d’appello. E ciò tenuto conto, peraltro, che la revocazione non sospende gli effetti della sentenza impugnata.
7.2. Come del pari rilevato ex art. 73 comma 3 cod. proc. amm., sono altresì manifestamente inammissibili per irritualità le censure che si appuntano sulla menzionata sentenza di questo Tribunale n. 1044/2024 atteso che le ragioni di critica a una decisione di primo grado possono essere veicolate soltanto nella forma dell’impugnazione innanzi al Giudice d’Appello; il quale, nel caso di specie, ha peraltro respinto il gravame con sentenza (n. 126/2025) che, per il suo specifico impianto motivazionale (che recepisce le risultanze della verificazione espletata in secondo grado) riveste carattere rinnovatorio della contestata pronuncia di primo grado.
8.1. La terza ragione di doglianza, con cui il ricorrente deduce vizi d’illegittimità propria della nota n. -OMISSIS- del 26 giugno 2024, è infondata per quanto appresso si espone.
Appare opportuno rammentare che l’art. 34, comma 1, Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, prevede, per quanto di interesse, che “ L'Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d'appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi: 1) violazione all'obbligo della gestione personale o abbandono del servizio ”.
Il potere delineato dalla norma ha natura discrezionale -come si evince dalla comparazione dell’art. 34 con l’art. 35, che “ per qualsiasi irregolarità di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo ” consente all’Amministrazione di adottare la meno incisiva misura della pena pecuniaria- e carattere sanzionatorio/ripristinatorio: non riconducibile all’autotutela con funzione di riesame.
Più nello specifico, la disposizione presidia il dovere di “fedeltà commerciale” del concessionario (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 16 settembre 2011, n. 5224; T.A.R. Campania - -OMISSIS- sez. III, 22 gennaio 2025 n. 561) e si giustifica in quanto il sistema di gestione delle rivendite di monopolio è finalizzato a portare al massimo valore l’offerta al pubblico allo scopo di soddisfare le esigenze dell’utenza, assicurando all’erario il maggior gettito possibile (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 9 giugno 2014, n. 317).
Quanto alla nozione di “ abbandono del servizio ” -integrante il punto nodale della controversia- il collegio non ha motivo di discostarsi dal consolidato indirizzo interpretativo per cui essa si connota di carattere oggettivo in ragione della particolare severità del regime in materia a tutela dell’indicato interesse pubblico alla massimizzazione del gettito erariale (cfr. T.A.R. Campania – Napoli n. 561/2025 cit. e l’ampia giurisprudenza ivi richiamata).
Se ne ricava che ogni fatto costituente violazione del dovere di fedeltà commerciale può ben dare luogo, una volta accertata l’esistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto, all’irrogazione della massima sanzione costituita dalla revoca della licenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 settembre 2011, n. 5224).
8.2. Facendo applicazione al caso concreto dei principi esposti, il provvedimento impugnato resiste alle censure di parte ricorrente.
Alla stregua delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti risulta incontestato che la rivendita del ricorrente è inattiva dal 2019 (all.to 6 della parte intimata). Inoltre, come pure evidenziato, l’ultima istanza di trasferimento, risalente al 2021, è stata respinta per violazione dei parametri sul trasferimento fuori zona (doc. 6 di parte ricorrente) e la legittimità di tale diniego è stata confermata dalle richiamate sentenze di questo T.A.R. n. 1044/2024 e del C.G.A.R.S. n. 126/2025.
Orbene, l’accertata inattività dell’esercizio per un così ampio intervallo temporale (e la correlata mancanza di prelievi di generi di monopolio dal deposito autorizzato) nonché l’omessa individuazione nelle more di altra sede idonea corredano il provvedimento di congrua motivazione e inducono a ritenere legittima -secondo canoni di logicità e ragionevolezza- la ritenuta integrazione del presupposto dell’abbandono del servizio, atto a giustificare la decadenza dalla concessione, risultando compromessa la funzione di assicurare l’esigenza di servizio che l’Amministrazione aveva originariamente ravvisato per istituire la tabaccheria.
9. In tale contesto non colgono nel segno le cause di giustificazione addotte al ricorrente, volte a rappresentare la natura incolpevole dell’evento, in quanto in tesi ascrivibile a factum principis (cfr. pagg. 15-16 del ricorso; pagg. 3-4 della memoria del 18 ottobre 2025; pagg. 2-3 della memoria del 12 dicembre 2025).
In primo luogo, per pacifica ricostruzione fattuale, la chiusura della rivendita nel 2019 (all.to 6 della parte intimata) consegue a sfratto dai locali per morosità del ricorrente.
Inoltre il diniego all’istanza di trasferimento del 2021 (docc. 3 e 6 di parte ricorrente) non costituisce manifestazione di arbitrio della P.A., ma -come accertato in sede giurisdizionale- consegue alla corretta riqualificazione della domanda come finalizzata a un trasferimento fuori zona e all’acclarata carenza dei relativi requisiti normativi d’idoneità della sede individuata.
Si tratta, dunque, di fattori in alcun modo ascrivibili a cause esterne sfuggenti alla sfera di dominio dell’interessato, bensì, al contrario, riconducibili all’ordinaria diligenza di chi organizza i fattori dell’impresa.
10. Neppure giova al ricorrente il richiamo all’archiviazione nel 2021 del primo procedimento di decadenza per abbandono del servizio (cfr. pagg. 10 e 15 del ricorso e doc. 11 della produzione attorea) giacché tale circostanza risulta doppiata sul piano fattuale dal diniego all’istanza di trasferimento da lui presentata nello stesso anno. Né consta che negli anni successivi e fino all’adozione della nota n. -OMISSIS- del 26 giugno 2024 egli abbia assunto ulteriori iniziative volte alla riattivazione dell’esercizio presso altri locali.
Anche sotto questo profilo la doglianza non è pertanto meritevole di accoglimento.
11. Da quanto sopra, la dosimetria della sanzione (che il ricorrente contesta per violazione del canone di proporzionalità e dell’art. 35 Legge n. 1293/1957) si palesa congruamente calibrata in ragione dell’accertata violazione del dovere di fedeltà commerciale e del pregiudizio al superiore interesse pubblico a portare al massimo valore l’offerta al pubblico dei generi di monopolio, scaturente dalla continuativa perdita di gettito per il significativo periodo compreso tra il 2019 e il 2024.
12. In conclusione, il ricorso deve in parte dichiararsi inammissibile e per il resto dev’essere respinto, siccome infondato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del ricorrente in favore della parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delle altre parti non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite complessivamente liquidate in Euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre oneri ed accessori di legge, se dovuti. Nulla per le spese nei confronti delle altre parti non costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP GI, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
EA AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA AN | EP GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.