Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00763/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2026 REG.RIC.
N. 00072/2026 REG.RIC.
N. 00066/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2026, proposto da
RM GI, EL AR, NT AN, IC PO, rappresentati e difesi dagli avvocati Simone Bisacca, AR Spano', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2026, proposto da
DE PU, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Bisacca, AR Spano', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2026, proposto da
AR LE RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Bisacca, AR Spano', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 60 del 2026:
- ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2812/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 30/10/2024, disponendo in favore delle ricorrenti l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui: a) per IO CA dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; b) per FE OS dall'a.s. 2021/2022 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00; c) per IA IN per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; d) per IP VE dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
quanto al ricorso n. 72 del 2026:
- per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2554/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 15/10/2024, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 di euro 2.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
quanto al ricorso n. 66 del 2026:
- per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 810/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 27/03/2024, disponendo in favore del ricorrente l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui, con decorrenza dall'a.s. 2018/2019, sulla carta elettronica del docente; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa SA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in vista della odierna camera di consiglio, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA ER, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
Lorenzo AR Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA ER |
IL SEGRETARIO