CASS
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 39404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39404 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
dichiarava, ai sensi degli artt. 581 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità, per genericità e aspecificità dei motivi, dell'atto di appello proposto dal difensore dell'imputata RITENUTO IN FATTO 6 1. Con ordinanza in data 07/07/2025 la Corte di appello di Bologna, con procedura de plano, SENTENZA sul ricorso proposto da: PO IN, nata a [...] il [...]; rappresentata ed assistita dall'avv. Giancarlo Tunno - di fiducia;
avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna datata 07/07/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto il rigetto del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39404 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 24/10/2025 IN OL, condannata, con sentenza emessa in data 29/02/2024 dal Tribunale di Bologna, alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina commesso a Bologna il 24/01/2024. 2. Ha proposto ricorso l'imputata IN OL, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 581 e 591, comma 1, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione per contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale ritenuto i motivi di appello generici, operando, tuttavia, una valutazione di merito. 2.1. La ricorrente, in particolare, osserva che nell'atto di appello era stata chiesta, con argomenti specifici ed articolati, la derubricazione del delitto di rapina in quello di furto ed il riconoscimento dell'ipotesi tentata, evidenziando in ordine al primo motivo, che la condotta dell'imputata non era stata connotata da reale violenza, ma da un mero divincolarsi alla presa degli operanti e che, riguardo al secondo motivo, seppure l'imputata si era allontanata dall'esercizio commerciale in bicicletta, non era mai stata persa di vista dagli operanti, i quali l'avevano indicata con precisione alla forze dell'ordine intervenute. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti. 2. Va premesso che al presente giudizio sono applicabili le disposizioni sui requisiti di specificità dei motivi di impugnazione introdotte al comma 1-bis dell'art.581 cod. proc. pen. per effetto dell'art.33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, dovendosi quindi valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, ai sensi della quale: «l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione». Ne deriva, richiamando il contenuto della Relazione illustrativa al d.lgs. n.150 del 2022, la regola secondo cui: «Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione". Questa Corte ha osservato di recente (Sez.4, n. 36154 del 12/09/2024, Tonti, Rv. 287295-01) che «...risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello». Ne consegue che risultano recepite sul piano della legislazione positiva, le conclusioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello. La questione, in particolare, è fatta oggetto dell'arresto espresso dalla, particolarmente rilevante, sentenza Sez. U, n.8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822-01, in cui è stato rilevato come, oltre che in relazione al profilo della aspecificità intrinseca (riguardante vizi patologici dell'impugnazione, quali la totale indeterminatezza dell'esposizione ovvero la genericità o non pertinenza della critica), debba considerarsi causa di 2 inammissibilità dell'appello anche l'aspecificità estrinseca, che si ravvisa quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato due fondamentali precisazioni. Innanzitutto, in considerazione della diversità strutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deve escludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello; ciò in quanto il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice e anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle prese in esame dal giudice di primo grado. Ulteriormente, le Sezioni Unite hanno specificato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione, con la conseguenza che il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca;
tali argomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono. E' stato altresì precisato, successivamente all'arresto espresso dalle Sezioni Unite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito;
viene al contempo precisato come ciò non implichi, tuttavia, che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice.» (cfr. anche, prima della riforma introdotta dal d.lgs. n.150/2020, Sez.4, n.36533 del 15/09/2021, Rv. 281978-01; Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, Jallow, Rv. 275841-01). 3. Ciò premesso, deve ritenersi che, nel caso in esame, la Corte territoriale, pur richiamando i principi affermati da questa Corte di legittimità, non ne abbia operato una corretta esegesi: invero, nel ritenere che l'imputata si fosse limitata alla mera riproposizione di argomentazioni 3 sulle quali il giudice di primo grado si era già espresso senza confrontarsi con l'apparato argomentativo posto a fondamento del decisum, non ha correttamente valutato il tenore e il contenuto dell'atto di gravame. 3.1. In particolare, con i due motivi di appello, la difesa aveva eccepito l'errata qualificazione giuridica del fatto. Ed invero - indubbiamente reiterandoli rispetto al precedente grado di giudizio - la difesa aveva eccepito l'errata qualificazione giuridica del fatto, formulando argomenti in fatto e in diritto finalizzati, da un lato, alla derubricazione della rapina in furto, sul presupposto che "la violenza" esercitata nei confronti dei vigilanti sarebbe consistita in meri strattonamenti o divincolamenti al fine di scappare e, dall'altro, al riconoscimento del reato in forma tentata in luogo di quella consumata, osservando che l'imputata, nonostante si fosse allontanata dal supermercato in bicicletta, non era mai stata persa di vista dal personale di vigilanza del supermercato, in persona del LL Calici, il quale l'aveva inseguita e indicata agli operanti intervenuti, che avevano poi proceduto all'arresto. Orbene, la Corte territoriale non pare essersi confrontata con la sollecitazione difensiva, limitandosi a ritenere escluso il tentativo sul presupposto che l'imputata "sia riuscita a sottrarre ed impossessarsi della merce rubata completamente fuoriuscita dal controllo dei sorveglianti portandola fuori dal supermercato e fuggendo in bicicletta per un congruo lasso di tempo" (seconda e terza pagina dell'ordinanza impugnata). Del tutto silente, poi, risulta la sentenza impugnata sulla figura del concorrente, peraltro indicato nel capo di imputazione come "un ignoto complice" che riusciva ad impossessarsi di parte della refurtiva. 3.2. In conclusione, tale essendo il contenuto dell'atto di appello, si ritiene che i motivi, soprattutto con riguardo al secondo, non appaiano aspecifici e che meritassero una compiuta valutazione in sede di appello nel contraddittorio delle parti. 4. Per le considerazioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presi ente
avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna datata 07/07/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto il rigetto del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39404 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 24/10/2025 IN OL, condannata, con sentenza emessa in data 29/02/2024 dal Tribunale di Bologna, alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina commesso a Bologna il 24/01/2024. 2. Ha proposto ricorso l'imputata IN OL, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 581 e 591, comma 1, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione per contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale ritenuto i motivi di appello generici, operando, tuttavia, una valutazione di merito. 2.1. La ricorrente, in particolare, osserva che nell'atto di appello era stata chiesta, con argomenti specifici ed articolati, la derubricazione del delitto di rapina in quello di furto ed il riconoscimento dell'ipotesi tentata, evidenziando in ordine al primo motivo, che la condotta dell'imputata non era stata connotata da reale violenza, ma da un mero divincolarsi alla presa degli operanti e che, riguardo al secondo motivo, seppure l'imputata si era allontanata dall'esercizio commerciale in bicicletta, non era mai stata persa di vista dagli operanti, i quali l'avevano indicata con precisione alla forze dell'ordine intervenute. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti. 2. Va premesso che al presente giudizio sono applicabili le disposizioni sui requisiti di specificità dei motivi di impugnazione introdotte al comma 1-bis dell'art.581 cod. proc. pen. per effetto dell'art.33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, dovendosi quindi valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, ai sensi della quale: «l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione». Ne deriva, richiamando il contenuto della Relazione illustrativa al d.lgs. n.150 del 2022, la regola secondo cui: «Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione". Questa Corte ha osservato di recente (Sez.4, n. 36154 del 12/09/2024, Tonti, Rv. 287295-01) che «...risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello». Ne consegue che risultano recepite sul piano della legislazione positiva, le conclusioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello. La questione, in particolare, è fatta oggetto dell'arresto espresso dalla, particolarmente rilevante, sentenza Sez. U, n.8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822-01, in cui è stato rilevato come, oltre che in relazione al profilo della aspecificità intrinseca (riguardante vizi patologici dell'impugnazione, quali la totale indeterminatezza dell'esposizione ovvero la genericità o non pertinenza della critica), debba considerarsi causa di 2 inammissibilità dell'appello anche l'aspecificità estrinseca, che si ravvisa quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato due fondamentali precisazioni. Innanzitutto, in considerazione della diversità strutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deve escludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello; ciò in quanto il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice e anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle prese in esame dal giudice di primo grado. Ulteriormente, le Sezioni Unite hanno specificato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione, con la conseguenza che il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca;
tali argomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono. E' stato altresì precisato, successivamente all'arresto espresso dalle Sezioni Unite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito;
viene al contempo precisato come ciò non implichi, tuttavia, che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice.» (cfr. anche, prima della riforma introdotta dal d.lgs. n.150/2020, Sez.4, n.36533 del 15/09/2021, Rv. 281978-01; Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, Jallow, Rv. 275841-01). 3. Ciò premesso, deve ritenersi che, nel caso in esame, la Corte territoriale, pur richiamando i principi affermati da questa Corte di legittimità, non ne abbia operato una corretta esegesi: invero, nel ritenere che l'imputata si fosse limitata alla mera riproposizione di argomentazioni 3 sulle quali il giudice di primo grado si era già espresso senza confrontarsi con l'apparato argomentativo posto a fondamento del decisum, non ha correttamente valutato il tenore e il contenuto dell'atto di gravame. 3.1. In particolare, con i due motivi di appello, la difesa aveva eccepito l'errata qualificazione giuridica del fatto. Ed invero - indubbiamente reiterandoli rispetto al precedente grado di giudizio - la difesa aveva eccepito l'errata qualificazione giuridica del fatto, formulando argomenti in fatto e in diritto finalizzati, da un lato, alla derubricazione della rapina in furto, sul presupposto che "la violenza" esercitata nei confronti dei vigilanti sarebbe consistita in meri strattonamenti o divincolamenti al fine di scappare e, dall'altro, al riconoscimento del reato in forma tentata in luogo di quella consumata, osservando che l'imputata, nonostante si fosse allontanata dal supermercato in bicicletta, non era mai stata persa di vista dal personale di vigilanza del supermercato, in persona del LL Calici, il quale l'aveva inseguita e indicata agli operanti intervenuti, che avevano poi proceduto all'arresto. Orbene, la Corte territoriale non pare essersi confrontata con la sollecitazione difensiva, limitandosi a ritenere escluso il tentativo sul presupposto che l'imputata "sia riuscita a sottrarre ed impossessarsi della merce rubata completamente fuoriuscita dal controllo dei sorveglianti portandola fuori dal supermercato e fuggendo in bicicletta per un congruo lasso di tempo" (seconda e terza pagina dell'ordinanza impugnata). Del tutto silente, poi, risulta la sentenza impugnata sulla figura del concorrente, peraltro indicato nel capo di imputazione come "un ignoto complice" che riusciva ad impossessarsi di parte della refurtiva. 3.2. In conclusione, tale essendo il contenuto dell'atto di appello, si ritiene che i motivi, soprattutto con riguardo al secondo, non appaiano aspecifici e che meritassero una compiuta valutazione in sede di appello nel contraddittorio delle parti. 4. Per le considerazioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presi ente