Art. 62
(Indicazione delle generalita' del domiciliatario)
1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo 162 del codice, l'imputato e' tenuto a indicare anche le generalita' del domiciliatario.
(Indicazione delle generalita' del domiciliatario)
1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo 162 del codice, l'imputato e' tenuto a indicare anche le generalita' del domiciliatario.