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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4146 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1206/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 1206/2025 del R.G.A.C. promossa da:
(c.f.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , (c.f.:
[...] C.F._2 Parte_3
, (c.f: , C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f.: ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(c.f: ), (c.f: C.F._6 Parte_7
, (c.f: C.F._7 Parte_8
), (c.f: C.F._8 Parte_9
, (c.f: C.F._9 Parte_10
, (c.f.: C.F._10 Parte_11
), (c.f.: C.F._11 Parte_12
), (c.f: ), C.F._12 Parte_13 C.F._13
(c.f: ), Parte_14 C.F._14 Parte_15
(c.f.: , (c.f.:
[...] C.F._15 Parte_16
), (c.f.: C.F._16 Parte_17
, (c.f: C.F._17 Parte_18
), (c.f: C.F._18 Parte_19
), (c.f: C.F._19 Parte_20
, (c.f: C.F._20 Parte_21
), (c.f: ), C.F._21 Parte_22 C.F._22
(c.f.: ), Parte_23 C.F._23 Parte_24
(c.f.: ), (c.f:
[...] C.F._24 Parte_25
1 ), C.F._25
rappr. e dif. dall'Avv. Gianfranco NUNZIATA [c.f.:
C.F._26
-Ricorrente- Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappr. e dif., dal Dirigente pro tempore Controparte_2
, ai sensi dell'art. 417 bis, co.1, c.p.c. C.F._27
-Resistente-
Fatto e diritto
La domanda è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento nei termini di seguito esposti. La parte ricorrente in epigrafe indicata, appartenente al personale DOCENTE della scuola, impiegata presso scuole statali pubbliche in virtù di reiterati contratti a termine e poi assunta a tempo indeterminato, ha azionato il proprio diritto alla corretta ricostruzione della carriera, rassegnando le conclusioni indicate in ricorso depositato in data 24.01.2025. Costituitosi in giudizio, il ha eccepito la Controparte_1 prescrizione quinquennale dei diritti azionati, contestando comunque integralmente nel merito le avverse pretese e insistendo per il rigetto del ricorso. Con il presente ricorso il ricorrente, docente a tempo indeterminato lamenta che l'amministrazione nel decreto di ricostruzione della carriera non ha computato l'intera annualità 2013 ancorché regolarmente svolta. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono. Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.р.c., l'orientamento di altri giudici anche di altri Tribunali, cui si presta adesione, ispirati all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1633/2024 dell'11.6.24 con cui si è pronunciata in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola e blocco delle progressioni stipendiali. La Corte di Cassazione, anche nelle sue decisioni precedenti, ha spesso sottolineato la necessità di distinguere tra: Progressioni economiche;
la normativa blocca gli incrementi retributivi legati alle progressioni di carriera per specifici periodi;
Progressioni giuridiche: la progressione di carriera dal punto di vista giuridico, cioè il riconoscimento dell'anzianità di servizio e l'avanzamento di livello, non dovrebbe essere impedita dalle misure di contenimento economico.
2 Al riguardo, infatti, ha affermato che il blocco economico delle progressioni, imposto al personale della scuola e previsto anche per il 2013, non implica affatto un blocco delle progressioni di carriera dal punto di vista giuridico. Questo significa che il personale della scuola ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, anche se non sono corrisposti incrementi stipendiali per quell'anno. Ciò, sulla base del fatto che le disposizioni che hanno imposto il blocco delle progressioni costituiscono norme eccezionali, come tali di stretta interpretazione (art. 14 disp. prel. codice civile), comunque legate all'esigenza di contenimento della spesa pubblica. Infatti, si legge: "Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (...) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art.14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici". La Cassazione ha quindi distinto tra effetti economici (bloccati) e progressioni di carriera (non bloccate). Il blocco economico, secondo la Corte, non deve estendersi a tal punto da negare il riconoscimento giuridico delle fasce stipendiali superiori al personale della scuola. Più di recente, con sentenze nn. 13618 e 13619 del 21.05.2025, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale la normativa relativa al cd. blocco delle progressioni stipendiali (ossia l'art. 9, commi 21 e 23 del d.l. n. 78/2010 conv. con L. n. 122/2010, poi prorogato per l'anno 2013 dall'art. 1 del d.P.R. n. 122/2013) vada interpretata nel senso di dichiarare il diritto «al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico», venendo così ad essere rigettata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive. In forza di quanto disposto dalla Suprema Corte va dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo. Deve tuttavia esaminarsi, a questo punto, l'eccezione, ritualmente sollevata dal , di parziale prescrizione quinquennale, ex CP_1 art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., dei diritti rivendicati ex adverso.
3 Per insegnamento della S.C., il diritto agli scatti di anzianità è soggetto al termine di prescrizione quinquennale decorrente dalle singole date di maturazione (cfr. Cass. 25.10.1991 n. 11332 e Cass. 19.1.1990 n. 287). Peraltro, poiché l'anzianità di servizio configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, gli scatti non prescritti vanno liquidati come se quelli precedenti, maturati ma non più dovuti per effetto della prescrizione, fossero stati corrisposti (cfr. Cass. 24.9.1996 n. 8430). Il principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di cassazione che ha affermato che: “ questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonchè la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna
4 richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purchè sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il,presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma poichè l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti…” (cfr. Cass. n.2232/20). I medesimi principi trovano applicazione anche relativamente alle differenze retributive riconoscibili, nella specie, in luogo degli scatti di anzianità. Atteso che la prescrizione è stata interrotta per la prima volta con la notifica del ricorso introduttivo restano prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio decorrente dalla ridetta notifica. Viene, dunque, accertato che la ricorrente abbia diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici e, in particolare, ai fini della determinazione delle fasce stipendiali, nonché alle differenze retributive conseguenti, nei limiti della prescrizione
5 quinquennale e quindi nei limiti di quanto maturato a decorrere dal quinquennio anteriore alla notifica del ricorso. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la cui liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014, la complessa evoluzione giurisprudenziale in materia, l'entità delle rispettive ragioni e l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, consentono di porle a carico dell'amministrazione scolastica nella misura di metà e di disporne la compensazione per il residuo. Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato ai fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
-per l'effetto condanna l'Amministrazione al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione nei limiti della prescrizione quinquennale e quindi nei limiti di quanto maturato a decorrere dal quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo di lite;
- liquida le spese di lite in favore della ricorrente in complessivi € 3.689,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a., che pone a carico dell'amministrazione scolastica resistente nella misura della metà, e che compensa per la metà residua, con beneficio della distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. Bari, 06.11.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Angela Vernia
6
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 1206/2025 del R.G.A.C. promossa da:
(c.f.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , (c.f.:
[...] C.F._2 Parte_3
, (c.f: , C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f.: ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(c.f: ), (c.f: C.F._6 Parte_7
, (c.f: C.F._7 Parte_8
), (c.f: C.F._8 Parte_9
, (c.f: C.F._9 Parte_10
, (c.f.: C.F._10 Parte_11
), (c.f.: C.F._11 Parte_12
), (c.f: ), C.F._12 Parte_13 C.F._13
(c.f: ), Parte_14 C.F._14 Parte_15
(c.f.: , (c.f.:
[...] C.F._15 Parte_16
), (c.f.: C.F._16 Parte_17
, (c.f: C.F._17 Parte_18
), (c.f: C.F._18 Parte_19
), (c.f: C.F._19 Parte_20
, (c.f: C.F._20 Parte_21
), (c.f: ), C.F._21 Parte_22 C.F._22
(c.f.: ), Parte_23 C.F._23 Parte_24
(c.f.: ), (c.f:
[...] C.F._24 Parte_25
1 ), C.F._25
rappr. e dif. dall'Avv. Gianfranco NUNZIATA [c.f.:
C.F._26
-Ricorrente- Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappr. e dif., dal Dirigente pro tempore Controparte_2
, ai sensi dell'art. 417 bis, co.1, c.p.c. C.F._27
-Resistente-
Fatto e diritto
La domanda è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento nei termini di seguito esposti. La parte ricorrente in epigrafe indicata, appartenente al personale DOCENTE della scuola, impiegata presso scuole statali pubbliche in virtù di reiterati contratti a termine e poi assunta a tempo indeterminato, ha azionato il proprio diritto alla corretta ricostruzione della carriera, rassegnando le conclusioni indicate in ricorso depositato in data 24.01.2025. Costituitosi in giudizio, il ha eccepito la Controparte_1 prescrizione quinquennale dei diritti azionati, contestando comunque integralmente nel merito le avverse pretese e insistendo per il rigetto del ricorso. Con il presente ricorso il ricorrente, docente a tempo indeterminato lamenta che l'amministrazione nel decreto di ricostruzione della carriera non ha computato l'intera annualità 2013 ancorché regolarmente svolta. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono. Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.р.c., l'orientamento di altri giudici anche di altri Tribunali, cui si presta adesione, ispirati all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1633/2024 dell'11.6.24 con cui si è pronunciata in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola e blocco delle progressioni stipendiali. La Corte di Cassazione, anche nelle sue decisioni precedenti, ha spesso sottolineato la necessità di distinguere tra: Progressioni economiche;
la normativa blocca gli incrementi retributivi legati alle progressioni di carriera per specifici periodi;
Progressioni giuridiche: la progressione di carriera dal punto di vista giuridico, cioè il riconoscimento dell'anzianità di servizio e l'avanzamento di livello, non dovrebbe essere impedita dalle misure di contenimento economico.
2 Al riguardo, infatti, ha affermato che il blocco economico delle progressioni, imposto al personale della scuola e previsto anche per il 2013, non implica affatto un blocco delle progressioni di carriera dal punto di vista giuridico. Questo significa che il personale della scuola ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, anche se non sono corrisposti incrementi stipendiali per quell'anno. Ciò, sulla base del fatto che le disposizioni che hanno imposto il blocco delle progressioni costituiscono norme eccezionali, come tali di stretta interpretazione (art. 14 disp. prel. codice civile), comunque legate all'esigenza di contenimento della spesa pubblica. Infatti, si legge: "Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (...) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art.14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici". La Cassazione ha quindi distinto tra effetti economici (bloccati) e progressioni di carriera (non bloccate). Il blocco economico, secondo la Corte, non deve estendersi a tal punto da negare il riconoscimento giuridico delle fasce stipendiali superiori al personale della scuola. Più di recente, con sentenze nn. 13618 e 13619 del 21.05.2025, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale la normativa relativa al cd. blocco delle progressioni stipendiali (ossia l'art. 9, commi 21 e 23 del d.l. n. 78/2010 conv. con L. n. 122/2010, poi prorogato per l'anno 2013 dall'art. 1 del d.P.R. n. 122/2013) vada interpretata nel senso di dichiarare il diritto «al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico», venendo così ad essere rigettata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive. In forza di quanto disposto dalla Suprema Corte va dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo. Deve tuttavia esaminarsi, a questo punto, l'eccezione, ritualmente sollevata dal , di parziale prescrizione quinquennale, ex CP_1 art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., dei diritti rivendicati ex adverso.
3 Per insegnamento della S.C., il diritto agli scatti di anzianità è soggetto al termine di prescrizione quinquennale decorrente dalle singole date di maturazione (cfr. Cass. 25.10.1991 n. 11332 e Cass. 19.1.1990 n. 287). Peraltro, poiché l'anzianità di servizio configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, gli scatti non prescritti vanno liquidati come se quelli precedenti, maturati ma non più dovuti per effetto della prescrizione, fossero stati corrisposti (cfr. Cass. 24.9.1996 n. 8430). Il principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di cassazione che ha affermato che: “ questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonchè la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna
4 richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purchè sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il,presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma poichè l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti…” (cfr. Cass. n.2232/20). I medesimi principi trovano applicazione anche relativamente alle differenze retributive riconoscibili, nella specie, in luogo degli scatti di anzianità. Atteso che la prescrizione è stata interrotta per la prima volta con la notifica del ricorso introduttivo restano prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio decorrente dalla ridetta notifica. Viene, dunque, accertato che la ricorrente abbia diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici e, in particolare, ai fini della determinazione delle fasce stipendiali, nonché alle differenze retributive conseguenti, nei limiti della prescrizione
5 quinquennale e quindi nei limiti di quanto maturato a decorrere dal quinquennio anteriore alla notifica del ricorso. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la cui liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014, la complessa evoluzione giurisprudenziale in materia, l'entità delle rispettive ragioni e l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, consentono di porle a carico dell'amministrazione scolastica nella misura di metà e di disporne la compensazione per il residuo. Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato ai fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
-per l'effetto condanna l'Amministrazione al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione nei limiti della prescrizione quinquennale e quindi nei limiti di quanto maturato a decorrere dal quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo di lite;
- liquida le spese di lite in favore della ricorrente in complessivi € 3.689,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a., che pone a carico dell'amministrazione scolastica resistente nella misura della metà, e che compensa per la metà residua, con beneficio della distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. Bari, 06.11.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Angela Vernia
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