Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 17
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato per prescrizione e omessa notifica della cartella

    Il ricorso è inammissibile poiché l'intimazione di pagamento, se non impugnata nei termini, comporta la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude l'eccezione di prescrizione anteriore. La prima notifica dell'intimazione era avvenuta per compiuta giacenza in data anteriore all'impugnazione.

  • Altro
    Condanna alle spese

    Le spese vengono compensate tra le parti a causa dell'incerta difesa dell'Ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine
    Numero : 17
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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