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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 3, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CARLISI MATTEO, Giudice monocratico in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
CF_Ricorrente_1➤ Ricorrente 1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
➤ Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11520230012112149000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2025 depositato il 10/10/2025 Richieste delle parti:
RICORRENTE: 1. ai sensi degli art. 33 e seguenti del D. Lgs. N. 546/92 che la trattazione del presente ricorso avvenga in pubblica udienza;
2. nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato, per i motivi sopra esposti;
3. sempre nel merito, per l'effetto, annullare la Cartella di Pagamento: n. 11520230012112149000, (anno di riferimento debito 2017), relativa a “Tassa Automobilistica” nonché sanzioni pecuniarie ed interessi, pari ad € 170,57, Ente Impositore Direzione Provinciale di Udine – Ufficio Territoriale di Udine, per un totale di € 170,57, notificata, a mezzo posta in data 03 febbraio 2025, tramite Intimazione di Pagamento n. 11520249003266816000; 4. condannare parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, maggiorate del 30% in ragione dell'art. 4 comma I – bis del D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni, il tutto oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge con attribuzione allo scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario.
RESISTENTE: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 11520249003266816000 notificata il 3 febbraio 2025 dalla quale il Ricorrente risulterebbe debitore della complessiva somma di € 4.191,88 che trarrebbe legittimazione, per la parte di competenza del Giudice Tributario, dalla Cartella di Pagamento: n. 11520230012112149000, (anno di riferimento debito 2017), relativa a
“Tassa Automobilistica” nonché sanzioni pecuniarie ed interessi, pari ad € 170,57, Ente Impositore Direzione Provinciale di Udine – Ufficio Territoriale di Udine, facente riferimento all'anno 2017.
Osserva la Ricorrente che la Cartella di Pagamento sottesa risulterebbe, a dire dell'Agente della Riscossione, notificata in data 31 maggio 2023. Sarebbero pertanto trascorsi oltre tre anni dal momento in cui sarebbe stata commessa l'infrazione di cui alla detta cartella esattoriale, mentre dall'atto trasmesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione non sarebbe dato evincere la modalità di notifica della cartella medesima. La Ricorrente cita la Sentenza n. 6887/2016 dell'08 aprile 2016, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, con la quale si stabilisce che, non spetta al contribuente bensì ad Agenzia delle Entrate Riscossione, dimostrare la corretta notifica della Cartella di Pagamento.
La Ricorrente denuncia, pertanto, in via preliminare e pregiudiziale la totale illegittimità del diritto esercitato dell'ente convenuto, in riferimento alla pretesa creditoria, indicata nell'Intimazione di Pagamento di cui in premessa, segnatamente: per prescrizione, nullità, inefficacia ed invalidità dei titoli su cui si fonda la stessa. In particolare, osserva che il tributo richiesto dall'Agente della riscossione si prescrive in tre anni a far data dall'anno in cui bisogna adempiere al pagamento. La ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento unico titolo idoneo ad interrompere la prescrizione.
La Ricorrente denuncia altresì l'abuso di diritto e l'eccesso di potere in quanto nessuna cartella esattoriale sarebbe stata realmente notificata prima dell'intimazione di Pagamento. Poiché questa risulta essere il primo atto attraverso il quale l'istante è venuto a conoscenza della pretesa, il Ricorrente l'avrebbe impugnata per far valere l'assenza di un valido titolo per procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, non avendo mai ricevuto la presupposta cartella.
L'Ufficio controdeduce che il ricorso è inammissibile stante la regolare attività notificatoria degli avvisi di accertamento, della successiva cartella di pagamento e dell'intimazione notificata dall'Agente della Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Nell'anno 2021 l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Udine notificava al sig. Ricorrente 1'avviso di accertamento n. 17023205 per l'omesso versamento della tassa automobilistica relativa al motoveicolo tg.Targa_1 dovuta per l'anno 2017.
La notifica dell'avviso, effettuata a mezzo raccomandata a.r. n.648953894679 si sarebbe perfezionata, a detta della Resistente, per compiuta giacenza, in data 13.03.23, come da documentazione allegata dall'Ufficio.
Invero, dall'esame della citata cartolina A.R. non è possibile trarre la prova di quanto sostenuto dalla parte Resistente, da un lato perché non vi è modo di ricondurre la raccomandata a.r. n.648953894679 all'avviso sopra menzionato (non riportando il numero di avviso notificato), e dall'altra perché la data di notificazione non è certa, risultando riportato sulla cartolina la dicitura
“COMPIUTA GIACENZA 13/7/…” essendo stato tagliato, in sede di digitalizzazione del documento, il riferimento all'anno.
Il Contribuente ad ogni modo non corrispondeva il dovuto, né provvedeva ad impugnare l'avviso suddetto e pertanto gli importi venivano iscritti a ruolo in data 13/03/2023 (e che qualcosa non torni nella allegazioni dell'Ufficio è evidente, essendo stata qui indicata la stessa data della precedente notificazione… il che non è possibile) con conseguente notifica della cartella di pagamento n. 11520230012112149000 effettuata con consegna della raccomandata a.r. 69536326065-6 spedita il 22.05.2023 e ritirata a mani il 31.05.2023.
Di tale notificazione, tuttavia, non si trova riscontro in atti.
A seguito del mancato pagamento della cartella, in data 28.5.2024 veniva emessa l'intimazione di pagamento n. 11520249003266816000, qui impugnata. Dalle produzioni di parte Resistente emerge che l'intimazione di pagamento, era già stata notificata una prima volta a mezzo posta per compiuta giacenza il 26.7.2024 (restituzione atti al mittente effettuata il 2.9.2024), ciò emergendo dal primo documento allegato al file “NOTIFICA INTIMAZIONE” prodotto dall'Ufficio tra i suoi documenti.
La stessa intimazione è stata in seguito nuovamente notificata con messo notificatore e deposito presso la casa comunale, con perfezionamento avutosi il 19.2.2025.
Solo a seguito di detta notificazione l'intimazione è stata impugnata dal Ricorrente in data 6.3.2025.
L'Ufficio Resistente deduce che detta impugnazione sarebbe inammissibile in quanto il Ricorrente avrebbe dedotto esclusivamente vizi degli atti presupposti, in special modo l'omessa notifica della cartella di pagamento sottostante l'intimazione e la conseguente intervenuta prescrizione del credito erariale in assenza di atti interruttivi, e non vizi propri dell'atto.
L'eccezione di parte Resistente è fondata.
La Cassazione ha affermato che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica. (Cass. Sez. 5, 11/03/2025, n. 6436, Rv. 674383 - 01). Conseguentemente, ha pure chiarito che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. (Cass. Sez. 5, 21/07/2025, n. 20476, Rv. 675406 - 01).
Dalle produzioni di parte Resistente emerge, quindi, che l'intimazione di pagamento era già stata regolarmente notificata a mezzo posta per compiuta giacenza il 26.7.2024 (restituzione atti al mittente effettuata il 2.9.2024). La successiva notifica con messo notificatore, pertanto, pare sia stata fatta per mero scrupolo ed eccesso di zelo.
Era pertanto a seguito di quella prima notificazione che la parte Ricorrente avrebbe potuto e dovuto dedurre tutti i vizi degli atti presupposti asseritamente a lei non regolarmente notificati.
In questa sede, infatti, come chiarito dalle citate sentenze, qualsivoglia eccezione non afferente all'intimazione in sé, ma agli atti presupposti, è inammissibile, essendosi orami avuta una cristallizzazione della pretesa impositiva. In ogni caso, l'incerta difesa dell'Ufficio, che ha prodotto documenti parziali/incompleti (cfr. malamente digitalizzati) e non allegato in modo chiaro i fatti, onerando la Resistente e il Giudice di un supplettivo sforzo ricostruttivo della vicenda, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE dichiara inammissibile il ricorso e, per effetto, conferma l'atto impugnato.
Compensa le spese tra le parti.
Il Giudice monocratico Matteo Carlisi
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 3, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CARLISI MATTEO, Giudice monocratico in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
CF_Ricorrente_1➤ Ricorrente 1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
➤ Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11520230012112149000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2025 depositato il 10/10/2025 Richieste delle parti:
RICORRENTE: 1. ai sensi degli art. 33 e seguenti del D. Lgs. N. 546/92 che la trattazione del presente ricorso avvenga in pubblica udienza;
2. nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato, per i motivi sopra esposti;
3. sempre nel merito, per l'effetto, annullare la Cartella di Pagamento: n. 11520230012112149000, (anno di riferimento debito 2017), relativa a “Tassa Automobilistica” nonché sanzioni pecuniarie ed interessi, pari ad € 170,57, Ente Impositore Direzione Provinciale di Udine – Ufficio Territoriale di Udine, per un totale di € 170,57, notificata, a mezzo posta in data 03 febbraio 2025, tramite Intimazione di Pagamento n. 11520249003266816000; 4. condannare parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, maggiorate del 30% in ragione dell'art. 4 comma I – bis del D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni, il tutto oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge con attribuzione allo scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario.
RESISTENTE: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 11520249003266816000 notificata il 3 febbraio 2025 dalla quale il Ricorrente risulterebbe debitore della complessiva somma di € 4.191,88 che trarrebbe legittimazione, per la parte di competenza del Giudice Tributario, dalla Cartella di Pagamento: n. 11520230012112149000, (anno di riferimento debito 2017), relativa a
“Tassa Automobilistica” nonché sanzioni pecuniarie ed interessi, pari ad € 170,57, Ente Impositore Direzione Provinciale di Udine – Ufficio Territoriale di Udine, facente riferimento all'anno 2017.
Osserva la Ricorrente che la Cartella di Pagamento sottesa risulterebbe, a dire dell'Agente della Riscossione, notificata in data 31 maggio 2023. Sarebbero pertanto trascorsi oltre tre anni dal momento in cui sarebbe stata commessa l'infrazione di cui alla detta cartella esattoriale, mentre dall'atto trasmesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione non sarebbe dato evincere la modalità di notifica della cartella medesima. La Ricorrente cita la Sentenza n. 6887/2016 dell'08 aprile 2016, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, con la quale si stabilisce che, non spetta al contribuente bensì ad Agenzia delle Entrate Riscossione, dimostrare la corretta notifica della Cartella di Pagamento.
La Ricorrente denuncia, pertanto, in via preliminare e pregiudiziale la totale illegittimità del diritto esercitato dell'ente convenuto, in riferimento alla pretesa creditoria, indicata nell'Intimazione di Pagamento di cui in premessa, segnatamente: per prescrizione, nullità, inefficacia ed invalidità dei titoli su cui si fonda la stessa. In particolare, osserva che il tributo richiesto dall'Agente della riscossione si prescrive in tre anni a far data dall'anno in cui bisogna adempiere al pagamento. La ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento unico titolo idoneo ad interrompere la prescrizione.
La Ricorrente denuncia altresì l'abuso di diritto e l'eccesso di potere in quanto nessuna cartella esattoriale sarebbe stata realmente notificata prima dell'intimazione di Pagamento. Poiché questa risulta essere il primo atto attraverso il quale l'istante è venuto a conoscenza della pretesa, il Ricorrente l'avrebbe impugnata per far valere l'assenza di un valido titolo per procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, non avendo mai ricevuto la presupposta cartella.
L'Ufficio controdeduce che il ricorso è inammissibile stante la regolare attività notificatoria degli avvisi di accertamento, della successiva cartella di pagamento e dell'intimazione notificata dall'Agente della Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Nell'anno 2021 l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Udine notificava al sig. Ricorrente 1'avviso di accertamento n. 17023205 per l'omesso versamento della tassa automobilistica relativa al motoveicolo tg.Targa_1 dovuta per l'anno 2017.
La notifica dell'avviso, effettuata a mezzo raccomandata a.r. n.648953894679 si sarebbe perfezionata, a detta della Resistente, per compiuta giacenza, in data 13.03.23, come da documentazione allegata dall'Ufficio.
Invero, dall'esame della citata cartolina A.R. non è possibile trarre la prova di quanto sostenuto dalla parte Resistente, da un lato perché non vi è modo di ricondurre la raccomandata a.r. n.648953894679 all'avviso sopra menzionato (non riportando il numero di avviso notificato), e dall'altra perché la data di notificazione non è certa, risultando riportato sulla cartolina la dicitura
“COMPIUTA GIACENZA 13/7/…” essendo stato tagliato, in sede di digitalizzazione del documento, il riferimento all'anno.
Il Contribuente ad ogni modo non corrispondeva il dovuto, né provvedeva ad impugnare l'avviso suddetto e pertanto gli importi venivano iscritti a ruolo in data 13/03/2023 (e che qualcosa non torni nella allegazioni dell'Ufficio è evidente, essendo stata qui indicata la stessa data della precedente notificazione… il che non è possibile) con conseguente notifica della cartella di pagamento n. 11520230012112149000 effettuata con consegna della raccomandata a.r. 69536326065-6 spedita il 22.05.2023 e ritirata a mani il 31.05.2023.
Di tale notificazione, tuttavia, non si trova riscontro in atti.
A seguito del mancato pagamento della cartella, in data 28.5.2024 veniva emessa l'intimazione di pagamento n. 11520249003266816000, qui impugnata. Dalle produzioni di parte Resistente emerge che l'intimazione di pagamento, era già stata notificata una prima volta a mezzo posta per compiuta giacenza il 26.7.2024 (restituzione atti al mittente effettuata il 2.9.2024), ciò emergendo dal primo documento allegato al file “NOTIFICA INTIMAZIONE” prodotto dall'Ufficio tra i suoi documenti.
La stessa intimazione è stata in seguito nuovamente notificata con messo notificatore e deposito presso la casa comunale, con perfezionamento avutosi il 19.2.2025.
Solo a seguito di detta notificazione l'intimazione è stata impugnata dal Ricorrente in data 6.3.2025.
L'Ufficio Resistente deduce che detta impugnazione sarebbe inammissibile in quanto il Ricorrente avrebbe dedotto esclusivamente vizi degli atti presupposti, in special modo l'omessa notifica della cartella di pagamento sottostante l'intimazione e la conseguente intervenuta prescrizione del credito erariale in assenza di atti interruttivi, e non vizi propri dell'atto.
L'eccezione di parte Resistente è fondata.
La Cassazione ha affermato che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica. (Cass. Sez. 5, 11/03/2025, n. 6436, Rv. 674383 - 01). Conseguentemente, ha pure chiarito che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. (Cass. Sez. 5, 21/07/2025, n. 20476, Rv. 675406 - 01).
Dalle produzioni di parte Resistente emerge, quindi, che l'intimazione di pagamento era già stata regolarmente notificata a mezzo posta per compiuta giacenza il 26.7.2024 (restituzione atti al mittente effettuata il 2.9.2024). La successiva notifica con messo notificatore, pertanto, pare sia stata fatta per mero scrupolo ed eccesso di zelo.
Era pertanto a seguito di quella prima notificazione che la parte Ricorrente avrebbe potuto e dovuto dedurre tutti i vizi degli atti presupposti asseritamente a lei non regolarmente notificati.
In questa sede, infatti, come chiarito dalle citate sentenze, qualsivoglia eccezione non afferente all'intimazione in sé, ma agli atti presupposti, è inammissibile, essendosi orami avuta una cristallizzazione della pretesa impositiva. In ogni caso, l'incerta difesa dell'Ufficio, che ha prodotto documenti parziali/incompleti (cfr. malamente digitalizzati) e non allegato in modo chiaro i fatti, onerando la Resistente e il Giudice di un supplettivo sforzo ricostruttivo della vicenda, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE dichiara inammissibile il ricorso e, per effetto, conferma l'atto impugnato.
Compensa le spese tra le parti.
Il Giudice monocratico Matteo Carlisi