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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 17/04/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NO PAOLA, Giudice monocratico in data 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 314/2023 depositato il 05/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U32 2023 000247168 6 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare nullo o, comunque, annullare l'atto impugnato perché illegittimo ed infondato per i motivi gradatamente fatti valere in ricorso. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.
Resistente/Appellato: Dichiarare legittimo l'Invito al Pagamento impugnato, respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
▪ Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi, in via equitativa, da parte del giudice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al numero di RG. 314/2023, depositato in via telematica in data 5.9.2023, Ricorrente_1
impugnava Atto n. U32 2023 000247168 6 Regolarizzazione del pagamento contributo unificato tributario con riferimento al ricorso rgr n.18/2023 con il quale aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 117 2022 90010503 27/000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 28 giugno 2022, nella sua parte riguardante presupposte cartelle per ruoli formati dall'Agenzia delle Entrate di Varese: il ricorrente eccepiva illegittimità della richiesta. non debenza dell'ulteriore contributo richiesto con l'atto impugnato. violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 13, comma 6 quater e dell'articolo 14, comma 3 bis, del d.p.r.
115/2002; nullità per difetto di motivazione. violazione dell'art. 7 della legge 212/2000; illegittimità della richiesta delle spese di notifica. Con successiva memoria il ricorrente ribadiva di aver impugnato esclusivamente l'intimazione di pagamento n. 117 2022 90010503 27/000 e non le cartelle ad essa presupposte, ribadendo che il contributo unificato pagato doveva reputarsi sufficiente poiché relativo all'unico atto impugnato.
Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28.9.2023 contestando quanto sostenuto dal ricorrente, asserendo che il contenuto dell'attuale ricorso e il fatto che il ricorso introduttivo (RGR 18/23) fosse stato promosso non solo contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ma anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese e della Regione Lombardia equivaleva ad affermare che erano state impugnate anche le cartelle pregresse;
quanto alle spese di notifica citava la risposta del
Presidente della Corte al garante che sottolineava la natura automatica e non modificabile dellla modulistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente lamenta che la Segreteria della Corte di Giustizia di I grado di Varese abbia rilevato che il versamento del contributo unificato relativo al ricorso RG 18/2023 fosse insufficiente, ritenendo che il ricorrente avesse impugnato non solo l'atto di intimazione ma anche le cartelle sottostanti e produceva il ricorso stesso;
lamentava inoltre che fosse stato richiesto il pagamento delle spese di notifica mentre la stessa si era svolta tramite invio di una pec, senza spese.
1- In ordine alla prima eccezione il Giudice osserva che dalla copia del ricorso RG.18/23 in atti si ricava l'informazione che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 117 2022 90010503 27/000 che faceva riferimento “alle sottoindicate cartelle”:
- n. 117 2006 0022119775000, asseritamente notificata il 09.10.2006 e, in realtà, mai notificata, recante presunte pretese riferite all'anno di imposta 2002 per Irap, Irpef, Addizionali ed IVA, il tutto oltre sanzioni ed interessi per complessivi euro 13.436,83; - n. 117 2006 0033350539000, asseritamente notificata il 24.07.2007 e, in realtà, mai notificata, recante presunte pretese riferite all'anno di imposta 2003 per Irap, Irpef, Addizionali ed IVA, il tutto oltre sanzioni ed interessi per complessivi euro 11.579,81;
-dell'intimazione di pagamento n. 117 2022 90010503 27/000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 28 giugno 2022, nella sua parte riguardante le seguenti presupposte cartelle di pagamento – in relazione ai carichi di natura tributaria da esse recati - per ruoli formati dall'Agenzia delle Entrate di Varese:
- n. 117 2006 0022119775000, asseritamente notificata il 09.10.2006 e, in realtà, mai notificata, recante presunte pretese riferite all'anno di imposta 2002 per Irap, Irpef, Addizionali ed IVA, il tutto oltre sanzioni ed interessi per complessivi euro 13.436,83;
- n. 117 2006 0033350539000, asseritamente notificata il 24.07.2007 e, in realtà, mai notificata, recante presunte pretese riferite all'anno di imposta 2003 per Irap, Irpef, Addizionali ed IVA, il tutto oltre sanzioni ed interessi per complessivi euro 11.579,81;
-- n. 117 2016 0020484615000, asseritamente notificata il 5.03.2019 e, in realtà, mai notificata, recante presunte pretese riferite all'anno 2012 per tasse automobilistiche e successive sanzioni, oneri e interessi, il tutto per complessivi euro 102,45.
È proprio il tenore del ricorso ad essere significativo: l'analitica indicazione delle cartelle, infatti, e il fatto, rilevato dalla resistente, che fosse stato citato in giudizio anche l'ente impositore oltre alla Agenzia
Riscossione convincono il giudicante che l'impugnazione si riferisse a tutti gli atti e che, pertanto, il contributo unificato dovesse riferirsi a ognuno, in base ai principi generali ben rappresentati dalla resistente. In particolare, si veda Ordinanza del 10/06/2021 n. 16283/5 - Corte di cassazione che ha ribadito il principio, ben radicato, dettato dal comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 secondo cui “in caso di un unico ricorso avverso più atti, si ritiene che il calcolo del contributo debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti…”.
2- In ordine alle spese di notifica il Giudice osserva che deve escludersi l'applicabilità dell'art. 3, comma 2, del D.M. 12.09.2012, posto che non si tratta di “mere comunicazioni”, per le quali non è prevista la ripetizione delle spese, ma della “notifica” di atti impositivi e sanzionatori per i quali è espressamente prevista la ripetizione delle spese di notifica. Il principio secondo cui debbano essere riconosciuto un rimborso delle spese di notifica anche con l'uso della pec viene concordemente riconosciuto a titolo di sostenimento di costi di manutenzione e sicurezza legati soprattutto all'utilizzo del necessario strumentario informatico. È ben vero che il DM 14 aprile 2023 ha determinato costi di notifica inferiori, ma nel gennaio e febbraio 2023, periodo al quale si riferiscono i fatti, la normativa e la prassi, ratione temporis applicabili quanto alle spese di notifica, erano quelli utilizzati dall'Ufficio, senza possibilità di cambiamento manuale, come testimoniato dal documento del Presidente, in atti.
Il ricorso va pertanto respinto;
le spese peraltro possono essere compensate proprio per l'intervenuto mutamento di prassi circa le spese e la non sempre agevole interpretazione della norma relativa al contributo unificato.
P.Q.M.
Il giudice monocratico respinge il ricorso e compensa le spese
Varese, 17.4.2025
Il Giudice Monocratico
Avv. Paola Surano
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 17/04/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NO PAOLA, Giudice monocratico in data 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 314/2023 depositato il 05/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U32 2023 000247168 6 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare nullo o, comunque, annullare l'atto impugnato perché illegittimo ed infondato per i motivi gradatamente fatti valere in ricorso. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.
Resistente/Appellato: Dichiarare legittimo l'Invito al Pagamento impugnato, respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
▪ Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi, in via equitativa, da parte del giudice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al numero di RG. 314/2023, depositato in via telematica in data 5.9.2023, Ricorrente_1
impugnava Atto n. U32 2023 000247168 6 Regolarizzazione del pagamento contributo unificato tributario con riferimento al ricorso rgr n.18/2023 con il quale aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 117 2022 90010503 27/000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 28 giugno 2022, nella sua parte riguardante presupposte cartelle per ruoli formati dall'Agenzia delle Entrate di Varese: il ricorrente eccepiva illegittimità della richiesta. non debenza dell'ulteriore contributo richiesto con l'atto impugnato. violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 13, comma 6 quater e dell'articolo 14, comma 3 bis, del d.p.r.
115/2002; nullità per difetto di motivazione. violazione dell'art. 7 della legge 212/2000; illegittimità della richiesta delle spese di notifica. Con successiva memoria il ricorrente ribadiva di aver impugnato esclusivamente l'intimazione di pagamento n. 117 2022 90010503 27/000 e non le cartelle ad essa presupposte, ribadendo che il contributo unificato pagato doveva reputarsi sufficiente poiché relativo all'unico atto impugnato.
Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28.9.2023 contestando quanto sostenuto dal ricorrente, asserendo che il contenuto dell'attuale ricorso e il fatto che il ricorso introduttivo (RGR 18/23) fosse stato promosso non solo contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ma anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese e della Regione Lombardia equivaleva ad affermare che erano state impugnate anche le cartelle pregresse;
quanto alle spese di notifica citava la risposta del
Presidente della Corte al garante che sottolineava la natura automatica e non modificabile dellla modulistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente lamenta che la Segreteria della Corte di Giustizia di I grado di Varese abbia rilevato che il versamento del contributo unificato relativo al ricorso RG 18/2023 fosse insufficiente, ritenendo che il ricorrente avesse impugnato non solo l'atto di intimazione ma anche le cartelle sottostanti e produceva il ricorso stesso;
lamentava inoltre che fosse stato richiesto il pagamento delle spese di notifica mentre la stessa si era svolta tramite invio di una pec, senza spese.
1- In ordine alla prima eccezione il Giudice osserva che dalla copia del ricorso RG.18/23 in atti si ricava l'informazione che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 117 2022 90010503 27/000 che faceva riferimento “alle sottoindicate cartelle”:
- n. 117 2006 0022119775000, asseritamente notificata il 09.10.2006 e, in realtà, mai notificata, recante presunte pretese riferite all'anno di imposta 2002 per Irap, Irpef, Addizionali ed IVA, il tutto oltre sanzioni ed interessi per complessivi euro 13.436,83; - n. 117 2006 0033350539000, asseritamente notificata il 24.07.2007 e, in realtà, mai notificata, recante presunte pretese riferite all'anno di imposta 2003 per Irap, Irpef, Addizionali ed IVA, il tutto oltre sanzioni ed interessi per complessivi euro 11.579,81;
-dell'intimazione di pagamento n. 117 2022 90010503 27/000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 28 giugno 2022, nella sua parte riguardante le seguenti presupposte cartelle di pagamento – in relazione ai carichi di natura tributaria da esse recati - per ruoli formati dall'Agenzia delle Entrate di Varese:
- n. 117 2006 0022119775000, asseritamente notificata il 09.10.2006 e, in realtà, mai notificata, recante presunte pretese riferite all'anno di imposta 2002 per Irap, Irpef, Addizionali ed IVA, il tutto oltre sanzioni ed interessi per complessivi euro 13.436,83;
- n. 117 2006 0033350539000, asseritamente notificata il 24.07.2007 e, in realtà, mai notificata, recante presunte pretese riferite all'anno di imposta 2003 per Irap, Irpef, Addizionali ed IVA, il tutto oltre sanzioni ed interessi per complessivi euro 11.579,81;
-- n. 117 2016 0020484615000, asseritamente notificata il 5.03.2019 e, in realtà, mai notificata, recante presunte pretese riferite all'anno 2012 per tasse automobilistiche e successive sanzioni, oneri e interessi, il tutto per complessivi euro 102,45.
È proprio il tenore del ricorso ad essere significativo: l'analitica indicazione delle cartelle, infatti, e il fatto, rilevato dalla resistente, che fosse stato citato in giudizio anche l'ente impositore oltre alla Agenzia
Riscossione convincono il giudicante che l'impugnazione si riferisse a tutti gli atti e che, pertanto, il contributo unificato dovesse riferirsi a ognuno, in base ai principi generali ben rappresentati dalla resistente. In particolare, si veda Ordinanza del 10/06/2021 n. 16283/5 - Corte di cassazione che ha ribadito il principio, ben radicato, dettato dal comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 secondo cui “in caso di un unico ricorso avverso più atti, si ritiene che il calcolo del contributo debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti…”.
2- In ordine alle spese di notifica il Giudice osserva che deve escludersi l'applicabilità dell'art. 3, comma 2, del D.M. 12.09.2012, posto che non si tratta di “mere comunicazioni”, per le quali non è prevista la ripetizione delle spese, ma della “notifica” di atti impositivi e sanzionatori per i quali è espressamente prevista la ripetizione delle spese di notifica. Il principio secondo cui debbano essere riconosciuto un rimborso delle spese di notifica anche con l'uso della pec viene concordemente riconosciuto a titolo di sostenimento di costi di manutenzione e sicurezza legati soprattutto all'utilizzo del necessario strumentario informatico. È ben vero che il DM 14 aprile 2023 ha determinato costi di notifica inferiori, ma nel gennaio e febbraio 2023, periodo al quale si riferiscono i fatti, la normativa e la prassi, ratione temporis applicabili quanto alle spese di notifica, erano quelli utilizzati dall'Ufficio, senza possibilità di cambiamento manuale, come testimoniato dal documento del Presidente, in atti.
Il ricorso va pertanto respinto;
le spese peraltro possono essere compensate proprio per l'intervenuto mutamento di prassi circa le spese e la non sempre agevole interpretazione della norma relativa al contributo unificato.
P.Q.M.
Il giudice monocratico respinge il ricorso e compensa le spese
Varese, 17.4.2025
Il Giudice Monocratico
Avv. Paola Surano