Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Insufficienza contributo unificato

    Il giudice ha ritenuto che il tenore del ricorso introduttivo, con l'indicazione analitica delle cartelle e la citazione dell'ente impositore, dimostrasse l'impugnazione di tutti gli atti, rendendo necessario il calcolo del contributo unificato sulla base dei valori dei singoli atti, come previsto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

  • Rigettato
    Illegittimità richiesta spese di notifica

    Il giudice ha escluso l'applicabilità dell'art. 3, comma 2, del D.M. 12.09.2012, in quanto non si trattava di mere comunicazioni ma di notifiche di atti impositivi. Ha riconosciuto la ripetizione delle spese di notifica anche con PEC, a titolo di costi di manutenzione e sicurezza dello strumentario informatico, secondo la normativa e prassi vigenti ratione temporis.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese
    Numero : 21
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo