Articolo 3 della Legge 14 novembre 1967, n. 1095
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 dicembre 1967
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Versione
1 marzo 1986
Art. 3.
Ai trasgressori delle norme di cui agli articoli precedenti il capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 5000 a lire 50.000.
Qualora, nel periodo di sei mesi, siano state commesse quattro delle trasgressioni della stessa specie di quelle indicate al comma precedente, il capo dello Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato procede:
a) alla disdetta del contratto di appalto o alla revoca della gestione nei confronti dei gestori delle rivendite ordinarie;
b) alla revoca della licenza nei confronti dei gestori delle rivendite speciali e dei titolari di patentini. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che " Gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e di cui all' articolo 3 della legge 14 novembre 1967, n. 1095 , sono decuplicati".
Entrata in vigore il 1 marzo 1986