Art. 4. null ata ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133 , o per effetto dell'art. 3 del presente decreto, e che non abbia ottenuto la conferma in ruolo prevista dal 10 comma dell'art. 1, potra', su conforme parere delle Commissioni di cui all'art. 2, essere riassunto in servizio, ove risulti che sia stato incluso, precedentemente alla nomina senza concorso, nella terna dei vincitori di un pubblico concorso, espletatosi dal 1936 in poi, per lo stesso posto direttivo oppure per la stessa materia o per una materia strettamente affine, o che abbia occupato, per quanto riguarda le materie letterarie e scientifiche, un posto di ruolo, relativo a tali materie, in istituti di istruzione media.
Anche nei riguardi di detto personale riassunto si dovranno applicare i criteri di cui al 4° comma dell'art. 1, ad eccezione di quelli relativi alla ricostruzione di carriera. La carriera, infatti, del personale stesso sara' ricostruita in conformita' di quella che avrebbe percorso se la prima nomina, poi annullata, fosse stata disposta attraverso la normale procedura dei pubblici concorsi.
Anche nei riguardi di detto personale riassunto si dovranno applicare i criteri di cui al 4° comma dell'art. 1, ad eccezione di quelli relativi alla ricostruzione di carriera. La carriera, infatti, del personale stesso sara' ricostruita in conformita' di quella che avrebbe percorso se la prima nomina, poi annullata, fosse stata disposta attraverso la normale procedura dei pubblici concorsi.