Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00387/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00544/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Cipolla, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Comune di Torino, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Isabella Gianotti, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l'annullamento
dell’atto della Commissione emergenza abitativa dell’indicato Comune – atto assunto l’-OMISSIS- e comunicato alla ricorrente per estratto il -OMISSIS- successivo – con il quale venne rigettata la sua richiesta di riesame del provvedimento di diniego all’assegnazione d’un alloggio di edilizia sociale – richiesta proposta il -OMISSIS- – nonché per l’annullamento di tutti gli altri atti ad esso presupposti, ovvero preparatori o conseguenti compresi – ove del caso – della nota prot. n. -OMISSIS- in data-OMISSIS- con la quale l’atto di rigetto fu comunicato alla ricorrente, nonché dell’originario provvedimento negativo in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. SA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente impugna gli atti in epigrafe, con i quali il Comune di Torino ha respinto l’istanza di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale presentata in data -OMISSIS-, a seguito di sfratto per finita locazione dalla precedente residenza in un appartamento in -OMISSIS-.
Deduce la violazione dell’art. 21 del regolamento comunale (approvato con deliberazione n. 385 del 2019), la violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, il difetto d’istruttoria e di motivazione.
Secondo la ricorrente, in sintesi, il Comune avrebbe erroneamente giudicato non attendibili le dichiarazioni dei redditi riferite agli anni 2019 – 2024, senza tener conto delle osservazioni con le quali era stato rappresentato, dopo il primo atto di diniego, che negli anni pregressi il nucleo familiare composto dalla ricorrente -OMISSIS- e dal coniuge -OMISSIS- aveva beneficiato dell’aiuto economico dei tre figli.
Si è costituito il Comune di Torino, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito delle produzioni documentali dell’ente, l’interessata ha presentato motivi aggiunti.
Il Comune, con memoria depositata in giudizio il 22.1.2026, ha replicato ai motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
In rito, devono respingersi:
la richiesta di cancellazione di espressioni offensive ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ., formulata dalla ricorrente nella memoria di replica del 14 gennaio 2026, in relazione a quanto scritto dalla difesa del Comune di Torino nella memoria depositata il 12 gennaio 2026 e di seguito trascritto (“ assume di aver potuto pagare il canone di locazione attraverso l’aiuto economico dei tre figli ma nulla di quanto afferma è documentato, con conseguente conferma dell’opacità quando non la contraddittorietà della sua condotta procedimentale (…) I figli, che avrebbero fornito un sostegno economico, non sono stati identificati e non si conosce l’entità delle contribuzioni erogate, con conseguente situazione di generale implausibilità delle dichiarazioni che la ricorrente non ha sufficientemente spiegato neppure in sede di ricorso. Parte avversa imputa alla Città inadempimenti che invece sono la evidente conseguenza di un comportamento omissivo e contrario ai doveri di buona fede, esclusivamente a lei addebitabili, in quanto le informazioni fornite all’atto del riesame sono state del tutto insufficienti a superare, anche in sede di nuova istruttoria, la condizione ostativa di cui all’art. 21 comma 3 del Regolamento comunale ”), non ravvisandosi, nella memoria del Comune, il superamento dei limiti di continenza e correttezza ai quali sono tenute le parti processuali;
l’eccezione di inammissibilità per difetto d’interesse formulata dalla difesa del Comune, in relazione al fatto che la ricorrente avrebbe stipulato in data-OMISSIS-, dopo gli atti di diniego, un contratto di locazione agevolata per una appartamento in via -OMISSIS-, dove avrebbe trasferito la propria residenza dal -OMISSIS-, non potendo dubitarsi che la medesima ricorrente conservi l’interesse ad ottenere l’annullamento degli atti impugnati, in quanto l’assegnazione di alloggio cui ambisce non è equiparabile al contratto di locazione sottoscritto in regime di libero mercato, al canone annuo di euro 4.680 (documenti n. 24 e 24 bis depositati in giudizio dal Comune).
Nel merito, il ricorso è infondato.
Il terzo comma dell’art. 21 del vigente regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa, rubricato “Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze”, prevede che, qualora dalla consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e degli accertamenti esperiti dal nucleo della Polizia municipale emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare, la competente commissione comunale esprime parere contrario all'assegnazione dell’alloggio.
Nella seduta in data-OMISSIS- la commissione per l’emergenza abitativa del Comune di Torino, sulla base della consultazione delle banche dati anagrafica, camerale, previdenziale, tributaria, catastale, socio-assistenziale ed ISEE, ha così motivato il parere negativo nei confronti della ricorrente -OMISSIS-: “(…) La S.V. è incorsa nella condizione ostativa all'assegnazione di cui all’art. 21 comma 3 del citato Regolamento. Infatti, dalla consultazione delle collegate banche dati, dalle documentazioni ed allegazioni presentate e dalle autocertificazioni rilasciate, non è comprovata la posizione reddituale del Suo nucleo familiare. In particolare risulterebbe non coerente il reddito percepito dal nucleo familiare dal 2019 ad oggi sia con la pigione di 4.680,00 euro annuali che avrebbe assorbito la gran parte della spesa sostenibile sia con le spese occorrenti per le esigenze di vita quotidiana. Infatti, la S.V. non ha svolto da marzo 2019 ad aprile 2024 una regolare attività lavorativa, salvo 2 settimane nel 2022, ed ha percepito l’indennità di disoccupazione da aprile 2019 a novembre 2020. Il convivente, Sig. -OMISSIS-, ha svolto una regolare attività lavorativa solamente per una settimana nel 2000, 2 mesi nel 2006 e 12 settimane nel 2021”.
Nella seduta in data -OMISSIS-, in risposta alla domanda di riesame presentata dalla ricorrente, la commissione ha confermato il parere negativo, con identica motivazione.
Nell’istanza di riesame trasmessa al Comune in data -OMISSIS-, la ricorrente aveva genericamente affermato di aver “potuto contare sul sostegno economico dei nostri tre figli, due lavoratori dipendenti e un lavoratore autonomo, e ciò ci ha consentito di far fronte al pagamento del canone di locazione e poter contare sul minimo indispensabile per sopravvivere” ed aveva altresì documentato di essere stata poi assunta, a tempo indeterminato dal 22 maggio 2024, con mansioni di colf.
Legittimamente, ad avviso del Collegio, la commissione ha confermato il precedente parere negativo, giudicando inattendibile la situazione reddituale della ricorrente -OMISSIS- e del coniuge -OMISSIS- per il quinquennio 2019 – 2024, a fronte di un canone di locazione di 4.680,00 euro annuali e delle esigenze minime di vita quotidiana.
Le osservazioni formulate in sede di riesame non potevano essere prese in considerazione dall’amministrazione, in quanto del tutto generiche ed indimostrate.
La ricorrente -OMISSIS- non ha prodotto dichiarazioni testimoniali dei tre figli, dei quali ha finanche omesso di indicare i nomi all’amministrazione, né ha chiarito per quali importi, per quali quote e con quali modalità (bonifici bancari, versamenti diretti al locatore, assunzioni di debiti, erogazioni in contanti) i figli avrebbero provveduto al pagamento dell’affitto ed al sostentamento, per l’intero quinquennio, della madre e del coniuge.
L’onere di allegare ogni elemento di prova utile all’istruttoria, nei procedimenti per l’assegnazione di alloggi di emergenza abitativa, grava sul soggetto richiedente, ancor più nelle situazioni come quella qui controversa, ove la ricorrente ha invocato la circostanza del sostegno economico di altri membri del nucleo familiare. Infatti, in fase di riesame, nei confronti dei tre figli l’amministrazione avrebbe potuto effettuare ulteriori verifiche ed accertamenti reddituali, purché informata della loro identità e della consistenza del contributo elargito alla -OMISSIS- ed al -OMISSIS-.
All’omessa dimostrazione di quanto dichiarato, nella prima istanza ed in quella di riesame, non può tardivamente rimediarsi mediante la produzione nel presente giudizio della documentazione riferita ai tre figli della -OMISSIS-.
Ne discende la legittimità dei provvedimenti impugnati, adeguatamente motivati dal Comune di Torino sul presupposto della carenza di prova, che è imputabile, nel corso del procedimento, esclusivamente alla richiedente.
In conclusione, il ricorso è respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Le spettanze del difensore di parte ricorrente, a carico dello Stato, sono liquidate in dispositivo e con l’applicazione della riduzione della metà ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Torino, nella misura di euro 3.000,00 (oltre accessori di legge).
Liquida il compenso spettante al difensore della parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 14/2025, nella misura di euro 3.000,00 (oltre accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente ed il coniuge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA CI, Presidente
SA NE, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA NE | IA CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.