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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 4444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4444 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 3588/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 3588/2023 avente ad oggetto “risarcimento danni” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Pasquale Montanini presso il cui studio, sito in Napoli, alla P.zza Immacolata n.10, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. la parte attrice concludeva in conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. con ordinanza resa in data 17.11.2025
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società assumeva: di Parte_1
essere proprietaria dell'opificio industriale sito in Casoria (NA), alla Via Ponza n. 7,
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3588/2023
facente parte del complesso condominiale che la suddetta porzione immobiliare, CP_1
formata da piano terra e primo piano, era individuata al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Casoria al foglio 5, particella 100, sub 1 e 2 e foglio 5, particella 515, sub 101,
30, 31, 35 e 27; che, nonostante vari solleciti, il non si era attivato Controparte_1
per rimuovere le cause delle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal lastrico solare;
che, a seguito della proposizione di ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., era stato incardinato un procedimento in cui era stato nominato come C.T.U.
l'ing. , il quale aveva accertato che il cattivo stato di manutenzione della Persona_1
copertura sovrastante l'immobile e dei canali di impluvio aveva determinato l'insorgenza di infiltrazioni d'acqua in corrispondenza dei muri perimetrali dell'edificio; che tali fenomeni infiltrativi avevano causato macchie di umidità, percolazioni, proliferazione di funghi e muffe all'intradosso delle travi di copertura, lungo parte delle murature perimetrali, delle controsoffittature e in alcuni ambienti della pavimentazione del primo piano.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, previo accertamento della responsabilità del convenuto per i difetti manifestatisi nell'unità immobiliare, lo stesso CP_1
venisse condannato, a titolo risarcitorio, al pagamento “della somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, nella misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio”, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 11.9.2023, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto. CP_1
Preso atto dell'acquisizione degli atti relativi al procedimento di ATP ed in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad indicare.
Nel merito, la vicenda in esame è inquadrabile nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., quale fattispecie di responsabilità da cose in custodia, ciò in quanto la sussistenza dei danni ai locali di proprietà della società attrice appare riconducibile, quanto alla provenienza, alle infiltrazioni d'acqua cagionate dal cattivo stato di manutenzione del lastrico CP_2
di copertura dell'immobile.
In punto di diritto si osserva che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua
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responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
In tal senso tale forma di responsabilità presuppone l'esistenza di un rapporto di custodia tra il bene e il proprietario del medesimo, identificandosi la custodia in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa;
a tale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, ovvero di vigilare e mantenerne il controllo affinché non provochi danni a terzi
(cfr. Cass. 23.10.1990 n. 10277).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è incentrata dunque sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass.
n. 2660/2013, n. 20619/2014).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n. 5910).
Nella fattispecie in esame, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dalla società
[...]
può ritenersi sufficientemente provata l'effettiva sussistenza delle Parte_1
infiltrazioni d'acqua all'interno dell'immobile e dei danni che tali fenomeni infiltrativi hanno causato alla muratura del soffitto e delle pareti del locale di proprietà della società attrice.
Con riguardo ai profili causali dei danni riportati dal locale e all'esatta stima del pregiudizio patrimoniale subito dalla società il Tribunale fa proprie le conclusioni Parte_1
a cui è pervenuto il C.T.U. ing. . Persona_1
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state
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rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi
(Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Nel caso in esame, il C.T.U. ing. ha constatato all'interno dei locali di Persona_1
proprietà della l'effettiva presenza di conseguenze dannose cagionate Parte_1
da pregressi esiti di infiltrazioni d'acqua nei paramenti murari.
Sulla base dei rilievi effettuati nel corso dei sopralluoghi del 29 ottobre 2021 e del 18 novembre 2021, veniva accertata, in più punti del soffitto e delle pareti del primo piano, la presenza di evidenti segni di infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura. Tali fenomeni infiltrativi si manifestavano mediante diffuse macchie di umidità e percolazioni localizzate sull'intradosso delle travi di copertura, lungo i lati delle voltine e sulle murature perimetrali dell'unità immobiliare;
in particolare, i danni causati dalle infiltrazioni risultavano presenti negli ambienti del primo piano in corrispondenza della scala di accesso al primo piano, nonché nelle controsoffittature e nelle pavimentazioni degli ambienti localizzati lungo il perimetro dell'immobile (“lo scrivente CTU, ha potuto constatare in svariati punti del soffitto e pareti 1° piano la presenza di segni evidenti di infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura. Le problematiche riscontrate riguardano in particolare la presenza di macchie di umidità e percolazioni concentrate principalmente all'intradosso delle travi della copertura, in corrispondenza dei superiori canali di impluvio, oppure lungo i fianchi dell'intradosso delle voltine, e lungo parte delle murature perimetrali l'unità immobiliare. Si è potuto constatare che inoltre le infiltrazioni hanno causato danni anche alle controsoffittature, ove presenti, ed in alcuni ambienti anche alla pavimentazione del 1° piano” - cfr. pag.
8-9 C.T.U.; “in particolare, i suddetti danni causati dalle infiltrazioni si sono riscontrati negli ambienti al primo piano che si trovano in corrispondenza della scala che dall'ingresso dell'unità immobiliare consente di accedere al primo piano, e negli ambienti che sono localizzati sul perimetro dell'immobile, in particolare n.2 uffici sul confine sud e n.2 uffici sul confine est, in cui sono evidenti anche i sopradescritti danni alle controsoffittature e pavimentazioni. La localizzazione dei
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principali danni ai locali interni del primo piano può essere supportata dalla planimetria di seguito rappresentata, e visibili dalle fotografie di cui all'Allegato B”; cfr. pag. 9 C.T.U.).
Con specifico riguardo alle cause e alla natura del fenomeno dannoso accertato, l'ausiliario, rispondendo al quesito formulato dal Tribunale, ha ritenuto di poter affermare, alla luce della documentazione fotografica e delle risultanze tecniche ottenute, che i danneggiamenti della superficie muraria rilevati nei locali della società attrice erano eziologicamente riconducibili alle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura dell'immobile (“lo scrivente CTU ha potuto riscontrare che i predetti fenomeni infiltrativi sono provenienti dalla copertura dell'immobile - cfr. pag. 10 C.T.U.; “la causa, quindi, delle infiltrazioni di acqua piovana risulta essere la condizione in cui versa la copertura dell'immobile oggetto di causa che si presenta in cattive condizioni manutentive”; cfr. pag. 18 C.T.U.).
Il consulente, con argomentazioni logiche, esaustive e non sconfessate da risultanze di segno contrario, ha individuato la causa dell'imbibizione d'acqua nel cattivo stato di manutenzione del lastrico di copertura e dei canali di impluvio. È stato infatti accertato che la copertura sovrastante l'immobile presenta lesioni e rotture diffuse sull'intera superficie delle lastre di fibrocemento, mentre i canali di raccolta, caratterizzati da guaina ammalorata e distaccata, risultano soggetti ad accumulo d'acqua. Tali difetti manutentivi determinano un'alterazione della funzionalità della copertura e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche con conseguente infiltrazione d'acqua attraverso l'intradosso delle travi e le murature perimetrali dell'unità immobiliare (“la causa, quindi, delle infiltrazioni di acqua piovana risulta essere la condizione in cui versa la copertura dell'immobile oggetto di causa che si presenta in cattive condizioni manutentive, presenta riparazioni varie e diffuse alle lastre di fibrocemento, con parti distaccate e conseguente caduta nei canali di impluvio, oltre a lesioni, spaccature e rotture distribuite sulla quasi totalità della superficie della copertura in questione;
i canali di impluvio, invece, rivestiti con guaina ardesiata, ammalorata, distaccata e lesionata in diversi punti, risultavano completamente allagati, per il ristagno di acqua di superficie causa l'inadeguata pendenza degli stessi verso gli scoli “; cfr. pag. 9, 10 e 11 della C.T.U.).
Con riferimento all'eziologia del fenomeno dannoso, il consulente ha individuato in modo analitico e circostanziato le cause delle infiltrazioni provenienti dalla copertura, riconducendole a specifiche criticità manutentive: “cattiva posa in opera della guaina ardesiata;
cattiva manutenzione delle lastre in fibrocemento;
pendenza insufficiente dei
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canali; ostruzione delle caditoie prive di adeguata protezione all'immissione di corpi e detriti” (cfr. pag. 11 della C.T.U.).
Riguardo all'esame di eventuali concause, si rileva che i pregiudizi riscontrati, per l'ubicazione e le caratteristiche indicate, non risultano compatibili con infiltrazioni e umidità di differente origine.
Gli accertamenti svolti dall'ausiliario incaricato dal Tribunale, fornendo un quadro istruttorio coerente e idoneo a spiegare la genesi e la persistenza delle infiltrazioni rilevate, consentono di ritenere dimostrato il collegamento causale tra l'inadeguata manutenzione della copertura (cosa in custodia) e i danni da infiltrazioni d'acqua riscontrati CP_2
nei rivestimenti murari dei locali della società attrice (danno-conseguenza).
Pertanto, va riconosciuta la responsabilità del convenuto e lo stesso va, quindi, CP_1
condannato al risarcimento dei pregiudizi patrimoniali che la società ha Parte_1
dovuto subire a causa degli esiti pregressi del fenomeno infiltrativo.
Il consulente, alla luce del computo metrico allegato alla relazione tecnica, ha individuato gli interventi atti a ripristinare lo stato dei luoghi all'interno dei locali della società attrice
(“spazzolatura e trattamento antimuffa per i soffitti e pareti danneggiati dai fenomeni infiltrativi;
spicconatura di intonaco per i tratti maggiormente colpiti dalle infiltrazioni;
raschiatura di vecchie tinteggiature;
rimozione pannelli controsoffitto danneggiati;
rimozione pavimentazione in legno o simili danneggiata;
trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata del materiale di risulta;
realizzazione di nuova controsoffittatura ove rimossa;
fornitura e posa in opera di pavimento in legno o simili per le superfici danneggiate;
realizzazione di intonaco per le parti spicconate;
stuccatura e rasatura, preparazione e tinteggiatura, per le pareti e soffitti danneggiati”) ed ha specificato il valore monetario singolo e complessivo delle lavorazioni necessarie per la riparazione di tutte le strutture e finiture danneggiate.
In ordine alla quantificazione del pregiudizio patrimoniale, consistente nella spesa che la società attrice dovrà sostenere per la eliminazione degli ammaloramenti murari derivati dalle infiltrazioni, si osserva che il C.T.U., ing. , ha stimato il costo di tali Persona_1
opere di ripristino in € 3.965,89 oltre Iva, come da computo metrico analiticamente elaborato (cfr. allegato D della C.T.U.).
Tale quantificazione è condivisa dal Tribunale in quanto congruamente motivata.
Pertanto, il convenuto va condannato, a titolo di risarcimento dei danni CP_1
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patrimoniali, alla corresponsione della somma di € 3.965,89 oltre Iva come per legge ed interessi legali dalla domanda al saldo.
Devono, invece, ritenersi inammissibili le ulteriori domande proposte dalla società attrice solo in sede di note conclusionali - la domanda di esecuzione dei lavori necessari per la eliminazione delle cause delle infiltrazioni, quella di esecuzione di lavori interni necessari per il ripristino dello stato dei luoghi e la domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo dei locali interessati dalle infiltrazioni - in quanto trattasi di domande nuove formulate tardivamente dopo la maturazione delle preclusioni processuali che impediscono l'ampliamento del thema decidendum nella fase finale del giudizio.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum - quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 1.100,01 a € 5.200,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice.
Non può essere accolta la pretesa della società attrice relativa al rimborso delle spese asseritamente sostenute per la fase di accertamento tecnico preventivo.
In punto di diritto va precisato che il procedimento di accertamento tecnico preventivo non si conclude con la liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che lo dispone, trattandosi di un procedimento che, sebbene “giurisdizionalizzato”, è privo di natura propriamente contenziosa in quanto funzionalmente orientato al componimento della lite.
Ne deriva che, nel successivo giudizio di merito, ciascuna parte può chiedere la rifusione delle spese sostenute in tale fase sole se siano adeguatamente documentate qualificandosi le stesse in termini di danno emergente;
in particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate” (Cassazione civile n.30854/2023).
Nel caso di specie, la società attrice non ha fornito alcuna prova degli esborsi effettuati nella fase di accertamento tecnico preventivo, non risultando in atti documentata alcuna fattura o quietanza idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento del compenso del C.T.U.,
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ing. , nella misura liquidata dal Giudice dell'ATP con provvedimento del Persona_1
25.1.2023 (cfr. fascicolo di accertamento tecnico preventivo acquisito in data 30 novembre
2023).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• condanna il in persona dell'amministratore p.t, al pagamento, Controparte_1
in favore della a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, Parte_1
della somma di € 3.965,89 oltre Iva come per legge ed interessi legali come in parte motiva;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalla società attrice ed aventi ad oggetto la rimozione delle cause delle infiltrazioni, l'esecuzione di lavori di ripristino nel proprio immobile ed il risarcimento del danno da lucro cessante;
• condanna il in persona dell'amministratore p.t, al pagamento Controparte_1
in favore della delle spese processuali del giudizio di merito, Parte_1
che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre
IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Pasquale
Montanini dichiaratosi antistatario;
• rigetta la domanda di rimborso delle spese relative alla fase di ATP.
Così deciso in Aversa in data 17.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 3588/2023 avente ad oggetto “risarcimento danni” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Pasquale Montanini presso il cui studio, sito in Napoli, alla P.zza Immacolata n.10, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. la parte attrice concludeva in conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. con ordinanza resa in data 17.11.2025
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società assumeva: di Parte_1
essere proprietaria dell'opificio industriale sito in Casoria (NA), alla Via Ponza n. 7,
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3588/2023
facente parte del complesso condominiale che la suddetta porzione immobiliare, CP_1
formata da piano terra e primo piano, era individuata al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Casoria al foglio 5, particella 100, sub 1 e 2 e foglio 5, particella 515, sub 101,
30, 31, 35 e 27; che, nonostante vari solleciti, il non si era attivato Controparte_1
per rimuovere le cause delle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal lastrico solare;
che, a seguito della proposizione di ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., era stato incardinato un procedimento in cui era stato nominato come C.T.U.
l'ing. , il quale aveva accertato che il cattivo stato di manutenzione della Persona_1
copertura sovrastante l'immobile e dei canali di impluvio aveva determinato l'insorgenza di infiltrazioni d'acqua in corrispondenza dei muri perimetrali dell'edificio; che tali fenomeni infiltrativi avevano causato macchie di umidità, percolazioni, proliferazione di funghi e muffe all'intradosso delle travi di copertura, lungo parte delle murature perimetrali, delle controsoffittature e in alcuni ambienti della pavimentazione del primo piano.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, previo accertamento della responsabilità del convenuto per i difetti manifestatisi nell'unità immobiliare, lo stesso CP_1
venisse condannato, a titolo risarcitorio, al pagamento “della somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, nella misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio”, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 11.9.2023, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto. CP_1
Preso atto dell'acquisizione degli atti relativi al procedimento di ATP ed in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad indicare.
Nel merito, la vicenda in esame è inquadrabile nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., quale fattispecie di responsabilità da cose in custodia, ciò in quanto la sussistenza dei danni ai locali di proprietà della società attrice appare riconducibile, quanto alla provenienza, alle infiltrazioni d'acqua cagionate dal cattivo stato di manutenzione del lastrico CP_2
di copertura dell'immobile.
In punto di diritto si osserva che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua
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responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
In tal senso tale forma di responsabilità presuppone l'esistenza di un rapporto di custodia tra il bene e il proprietario del medesimo, identificandosi la custodia in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa;
a tale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, ovvero di vigilare e mantenerne il controllo affinché non provochi danni a terzi
(cfr. Cass. 23.10.1990 n. 10277).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è incentrata dunque sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass.
n. 2660/2013, n. 20619/2014).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n. 5910).
Nella fattispecie in esame, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dalla società
[...]
può ritenersi sufficientemente provata l'effettiva sussistenza delle Parte_1
infiltrazioni d'acqua all'interno dell'immobile e dei danni che tali fenomeni infiltrativi hanno causato alla muratura del soffitto e delle pareti del locale di proprietà della società attrice.
Con riguardo ai profili causali dei danni riportati dal locale e all'esatta stima del pregiudizio patrimoniale subito dalla società il Tribunale fa proprie le conclusioni Parte_1
a cui è pervenuto il C.T.U. ing. . Persona_1
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state
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rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi
(Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Nel caso in esame, il C.T.U. ing. ha constatato all'interno dei locali di Persona_1
proprietà della l'effettiva presenza di conseguenze dannose cagionate Parte_1
da pregressi esiti di infiltrazioni d'acqua nei paramenti murari.
Sulla base dei rilievi effettuati nel corso dei sopralluoghi del 29 ottobre 2021 e del 18 novembre 2021, veniva accertata, in più punti del soffitto e delle pareti del primo piano, la presenza di evidenti segni di infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura. Tali fenomeni infiltrativi si manifestavano mediante diffuse macchie di umidità e percolazioni localizzate sull'intradosso delle travi di copertura, lungo i lati delle voltine e sulle murature perimetrali dell'unità immobiliare;
in particolare, i danni causati dalle infiltrazioni risultavano presenti negli ambienti del primo piano in corrispondenza della scala di accesso al primo piano, nonché nelle controsoffittature e nelle pavimentazioni degli ambienti localizzati lungo il perimetro dell'immobile (“lo scrivente CTU, ha potuto constatare in svariati punti del soffitto e pareti 1° piano la presenza di segni evidenti di infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura. Le problematiche riscontrate riguardano in particolare la presenza di macchie di umidità e percolazioni concentrate principalmente all'intradosso delle travi della copertura, in corrispondenza dei superiori canali di impluvio, oppure lungo i fianchi dell'intradosso delle voltine, e lungo parte delle murature perimetrali l'unità immobiliare. Si è potuto constatare che inoltre le infiltrazioni hanno causato danni anche alle controsoffittature, ove presenti, ed in alcuni ambienti anche alla pavimentazione del 1° piano” - cfr. pag.
8-9 C.T.U.; “in particolare, i suddetti danni causati dalle infiltrazioni si sono riscontrati negli ambienti al primo piano che si trovano in corrispondenza della scala che dall'ingresso dell'unità immobiliare consente di accedere al primo piano, e negli ambienti che sono localizzati sul perimetro dell'immobile, in particolare n.2 uffici sul confine sud e n.2 uffici sul confine est, in cui sono evidenti anche i sopradescritti danni alle controsoffittature e pavimentazioni. La localizzazione dei
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principali danni ai locali interni del primo piano può essere supportata dalla planimetria di seguito rappresentata, e visibili dalle fotografie di cui all'Allegato B”; cfr. pag. 9 C.T.U.).
Con specifico riguardo alle cause e alla natura del fenomeno dannoso accertato, l'ausiliario, rispondendo al quesito formulato dal Tribunale, ha ritenuto di poter affermare, alla luce della documentazione fotografica e delle risultanze tecniche ottenute, che i danneggiamenti della superficie muraria rilevati nei locali della società attrice erano eziologicamente riconducibili alle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura dell'immobile (“lo scrivente CTU ha potuto riscontrare che i predetti fenomeni infiltrativi sono provenienti dalla copertura dell'immobile - cfr. pag. 10 C.T.U.; “la causa, quindi, delle infiltrazioni di acqua piovana risulta essere la condizione in cui versa la copertura dell'immobile oggetto di causa che si presenta in cattive condizioni manutentive”; cfr. pag. 18 C.T.U.).
Il consulente, con argomentazioni logiche, esaustive e non sconfessate da risultanze di segno contrario, ha individuato la causa dell'imbibizione d'acqua nel cattivo stato di manutenzione del lastrico di copertura e dei canali di impluvio. È stato infatti accertato che la copertura sovrastante l'immobile presenta lesioni e rotture diffuse sull'intera superficie delle lastre di fibrocemento, mentre i canali di raccolta, caratterizzati da guaina ammalorata e distaccata, risultano soggetti ad accumulo d'acqua. Tali difetti manutentivi determinano un'alterazione della funzionalità della copertura e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche con conseguente infiltrazione d'acqua attraverso l'intradosso delle travi e le murature perimetrali dell'unità immobiliare (“la causa, quindi, delle infiltrazioni di acqua piovana risulta essere la condizione in cui versa la copertura dell'immobile oggetto di causa che si presenta in cattive condizioni manutentive, presenta riparazioni varie e diffuse alle lastre di fibrocemento, con parti distaccate e conseguente caduta nei canali di impluvio, oltre a lesioni, spaccature e rotture distribuite sulla quasi totalità della superficie della copertura in questione;
i canali di impluvio, invece, rivestiti con guaina ardesiata, ammalorata, distaccata e lesionata in diversi punti, risultavano completamente allagati, per il ristagno di acqua di superficie causa l'inadeguata pendenza degli stessi verso gli scoli “; cfr. pag. 9, 10 e 11 della C.T.U.).
Con riferimento all'eziologia del fenomeno dannoso, il consulente ha individuato in modo analitico e circostanziato le cause delle infiltrazioni provenienti dalla copertura, riconducendole a specifiche criticità manutentive: “cattiva posa in opera della guaina ardesiata;
cattiva manutenzione delle lastre in fibrocemento;
pendenza insufficiente dei
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canali; ostruzione delle caditoie prive di adeguata protezione all'immissione di corpi e detriti” (cfr. pag. 11 della C.T.U.).
Riguardo all'esame di eventuali concause, si rileva che i pregiudizi riscontrati, per l'ubicazione e le caratteristiche indicate, non risultano compatibili con infiltrazioni e umidità di differente origine.
Gli accertamenti svolti dall'ausiliario incaricato dal Tribunale, fornendo un quadro istruttorio coerente e idoneo a spiegare la genesi e la persistenza delle infiltrazioni rilevate, consentono di ritenere dimostrato il collegamento causale tra l'inadeguata manutenzione della copertura (cosa in custodia) e i danni da infiltrazioni d'acqua riscontrati CP_2
nei rivestimenti murari dei locali della società attrice (danno-conseguenza).
Pertanto, va riconosciuta la responsabilità del convenuto e lo stesso va, quindi, CP_1
condannato al risarcimento dei pregiudizi patrimoniali che la società ha Parte_1
dovuto subire a causa degli esiti pregressi del fenomeno infiltrativo.
Il consulente, alla luce del computo metrico allegato alla relazione tecnica, ha individuato gli interventi atti a ripristinare lo stato dei luoghi all'interno dei locali della società attrice
(“spazzolatura e trattamento antimuffa per i soffitti e pareti danneggiati dai fenomeni infiltrativi;
spicconatura di intonaco per i tratti maggiormente colpiti dalle infiltrazioni;
raschiatura di vecchie tinteggiature;
rimozione pannelli controsoffitto danneggiati;
rimozione pavimentazione in legno o simili danneggiata;
trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata del materiale di risulta;
realizzazione di nuova controsoffittatura ove rimossa;
fornitura e posa in opera di pavimento in legno o simili per le superfici danneggiate;
realizzazione di intonaco per le parti spicconate;
stuccatura e rasatura, preparazione e tinteggiatura, per le pareti e soffitti danneggiati”) ed ha specificato il valore monetario singolo e complessivo delle lavorazioni necessarie per la riparazione di tutte le strutture e finiture danneggiate.
In ordine alla quantificazione del pregiudizio patrimoniale, consistente nella spesa che la società attrice dovrà sostenere per la eliminazione degli ammaloramenti murari derivati dalle infiltrazioni, si osserva che il C.T.U., ing. , ha stimato il costo di tali Persona_1
opere di ripristino in € 3.965,89 oltre Iva, come da computo metrico analiticamente elaborato (cfr. allegato D della C.T.U.).
Tale quantificazione è condivisa dal Tribunale in quanto congruamente motivata.
Pertanto, il convenuto va condannato, a titolo di risarcimento dei danni CP_1
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patrimoniali, alla corresponsione della somma di € 3.965,89 oltre Iva come per legge ed interessi legali dalla domanda al saldo.
Devono, invece, ritenersi inammissibili le ulteriori domande proposte dalla società attrice solo in sede di note conclusionali - la domanda di esecuzione dei lavori necessari per la eliminazione delle cause delle infiltrazioni, quella di esecuzione di lavori interni necessari per il ripristino dello stato dei luoghi e la domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo dei locali interessati dalle infiltrazioni - in quanto trattasi di domande nuove formulate tardivamente dopo la maturazione delle preclusioni processuali che impediscono l'ampliamento del thema decidendum nella fase finale del giudizio.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum - quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 1.100,01 a € 5.200,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice.
Non può essere accolta la pretesa della società attrice relativa al rimborso delle spese asseritamente sostenute per la fase di accertamento tecnico preventivo.
In punto di diritto va precisato che il procedimento di accertamento tecnico preventivo non si conclude con la liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che lo dispone, trattandosi di un procedimento che, sebbene “giurisdizionalizzato”, è privo di natura propriamente contenziosa in quanto funzionalmente orientato al componimento della lite.
Ne deriva che, nel successivo giudizio di merito, ciascuna parte può chiedere la rifusione delle spese sostenute in tale fase sole se siano adeguatamente documentate qualificandosi le stesse in termini di danno emergente;
in particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate” (Cassazione civile n.30854/2023).
Nel caso di specie, la società attrice non ha fornito alcuna prova degli esborsi effettuati nella fase di accertamento tecnico preventivo, non risultando in atti documentata alcuna fattura o quietanza idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento del compenso del C.T.U.,
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ing. , nella misura liquidata dal Giudice dell'ATP con provvedimento del Persona_1
25.1.2023 (cfr. fascicolo di accertamento tecnico preventivo acquisito in data 30 novembre
2023).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• condanna il in persona dell'amministratore p.t, al pagamento, Controparte_1
in favore della a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, Parte_1
della somma di € 3.965,89 oltre Iva come per legge ed interessi legali come in parte motiva;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalla società attrice ed aventi ad oggetto la rimozione delle cause delle infiltrazioni, l'esecuzione di lavori di ripristino nel proprio immobile ed il risarcimento del danno da lucro cessante;
• condanna il in persona dell'amministratore p.t, al pagamento Controparte_1
in favore della delle spese processuali del giudizio di merito, Parte_1
che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre
IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Pasquale
Montanini dichiaratosi antistatario;
• rigetta la domanda di rimborso delle spese relative alla fase di ATP.
Così deciso in Aversa in data 17.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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