CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2227/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9722/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan, 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25019027256 REGISTRO 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25019027256 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25019027256 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1725/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di notaio e procuratore di sé stesso, ha proposito ricorso avverso l'atto di riliquidazione delle imposte in relazione ad un atto di compravendita del 9 dicembre 2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha addebitato ad esso ricorrente quale responsabile d'imposta la somma di euro
900 a titolo di Iva.
Ha permesso il ricorrente che con il predetto contratto di compravendita, nell'ambito del piano di dismissione del proprio patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica vendeva e trasferiva al Nominativo_1 un immobile sito in Napoli rione Nominativo_1 Indirizzo_1 al prezzo di euro 47.022,40, nel quale si prevedeva a garanzia del pagamento parziale e dilazionato stabilito, una ipoteca di primo grado in favore del Comune di Napoli per la somma di 51.214,30.
Ha aggiunto che in detto contratto le parti richiedevano di beneficiare delle disposizioni previste dal combinato disposto dell'articolo 1 comma 1 legge 560/1993 e dell'articolo 32 DPR 601/73 e articolo 20 comma quattro ter del D.L: 133/2014 conv. con modifiche nella legge 164/2014 optando per un'imposta di registro in misura fissa e con l'esenzione delle imposte ipotecaria e catastale trattandosi di vendita ritenuta rientrante nel programma di attuazione di edilizia residenziale pubblica, quest'ultima da intendersi riferita sia alla realizzazione degli immobili sia alla loro dismissione essendo l'acquirente in possesso dei requisiti per essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Ha proseguito il ricorrente deducendo, altresì, che in detto contratto si dava atto che l'immobile in questione era stato realizzato con i fondi della Associazione_1 con i fondi della legge 297/53 e quindi consegnato in gestione all'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Napoli;
si richiamava altresì la risoluzione dell'agenzia del territorio n. 3 del 2003 con la quale si affermava l'esenzione dall'imposta ipotecaria e catastale .
Aggiungeva che era stata quindi pagata un'imposta di registro nella misura fissa di euro 200 in applicazione delle suddette agevolazioni mentre invece l'ufficio, con l'avviso notificato, aveva ritenuto applicabile il trattamento più oneroso previsto per l'acquisto prima casa richiedendo il pagamento di complessivi euro 900.
Il ricorrente ha contestato l'atto impugnato per carenza di motivazione, non avendo preso posizione l'ufficio su quanto da esso osservato, limitandosi a motivare l'atto con il richiamo alla disposizione di cui all'articolo 32 del dpr 601 del 1073 senza esporre analiticamente le ragioni di tale asserzione.
Ha poi contestato il fondamento giuridico della pretesa tributaria azionata evidenziando che la stessa legge 865 del 1971 prevede che le disposizioni si applicano in quanto compatibili anche ai programmi della gestione case per i lavoratori in corso di attuazione e che quindi ai programmi pubblici di edilizia residenziale vanno ricondotti non solo la costruzione di alloggi per i lavoratori o per i sinistrati ma anche l'esecuzione di opere di manutenzione e risanamento di abitazioni di tipo economico e popolare di proprietà pubblica ovviamente già realizzate e quindi risalenti ad un'epoca anteriore all'entrata in vigore della legge del 1971.
Ha, quindi, affermato che l'immobile realizzato nel rione Popolare di Nominativo_1 tra gli anni 50 e l'inizio degli anni 60 del 900 era stato oggetto di un intervento di un mirato intervento di edilizia residenziale pubblica e che quindi era sicuramente applicabile l'agevolazione e l'imposta fissa.
Il ricorrente ha altresì richiamato alcuni precedenti favorevoli della Commissione Provinciale Tributaria non impugnati e passati in giudicato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando la fondatezza del ricorso evidenziando che in applicazione dell'articolo 32 citato l'atto di compravendita doveva essere escluso dalla normativa di favore fiscale ciò in quanto nella risoluzione 69 del 2009 richiamata nell'avviso di liquidazione si faceva riferimento all'articolo 32 e quindi alla sola ipotesi in cui di attuazione di un programma pubblico di edilizia residenziale e che l'interpretazione dell'ufficio trovava conforto nella giurisprudenza di legittimità che con costante orientamento aveva sempre affermato che le agevolazioni previste nell'articolo 32 si applicano solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti dalla legge 865 del 1971 affidati a istituti autonomi cooperativi edilizia ed altro.
Tale orientamento era stato confermato anche da un'ordinanza recente della Suprema Corte la 21785/25 secondo cui le agevolazioni in questione hanno una portata applicativa molto ristretta trattandosi di regime agevolativo che richiede una stretta interpretazione con esclusione dell'applicazione del regime di favore per tutti gli atti o contratti che non riguardino in via diretta e immediata, benché relativi all'edilizia economica e popolare, l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale.
All'udienza del 26 gennaio 2026 fissata per la trattazione del ricorso, il giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come emerge dai precedenti giudicati prodotti in atti dal ricorrente, occorre partire dall'art. 32, comma 1, del DPR 601/73, secondo il quale " il reddito delle case economiche e popolari costruite ai sensi dell'art. 35 della legge. 22 ottobre, n. 865, è esente dall'imposta locale ...".
La nozione di “edilizia residenziale pubblica" rilevante ai fini del presente giudizio, a sua volta, si ricava dall'art. 1, 1 comma 1, L. 560/1993, secondo cui vi rientrano gli immobili "acquisiti, realizzati o recuperati
... a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della Regione o di enti pubblici territoriali...".
Ciò posto deve ritenersi che l'alloggio oggetto dell'atto rogato dal ricorrente è certamente riconducibile alla predetta tipologia di immobili, essendo stato evidenziato più volte nel corpo dell'atto, senza che il
Comune di Napoli abbia contestato sul punto alcunché limitandosi a prospettare una interpretazione restrittiva della norma in questione.
Né appare dirimente obiettare che l'alloggio in questione sarebbe stato costruito prima dell'entrata in vigore della legge 865/71, essendo rilevante ai fini in esame , infatti, secondo un'interpretazione delle norme indicate orientata alla tutela dell'eguaglianza e dunque ragionevole, che l'alloggio in questione sia di edilizia residenziale pubblica, giacché è proprio questa la categoria alla quale, per evidenti finalità di giustizia sociale, il legislatore ha inteso accordare un privilegio dal punto di vista tributario.
La circostanza che l'alloggio in questione sia di edilizia residenziale pubblica si ricava chiaramente dai citati riferimenti contenuti nell'atto rogato, ma anche e soprattutto dal dato, ivi pure riportato secondo cui " le presenti compravendite rientrano nel piano di dismissione del patrimonio immobiliare ERP del Comune di Napoli".
Tale interpretazione, inoltre, trova conferma nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 215/E del 9.8.2007, la quale, nel riferirsi al caso di un alloggio di proprietà delle Poste e Telecomunicazioni, afferma l'applicabilità delle disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica anche agli alloggi costruiti od acquistati ai sensi del DPR 2/59, ossia di un testo normativo antecedente all'entrata in vigore della citata L.865/71.
Il ricorso va, pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 150,00, oltre accessori come per legge e contributo unificato. Napoli, 26 gennaio 2026 Il Giudice Dr. Alessandra Tabarro
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9722/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan, 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25019027256 REGISTRO 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25019027256 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25019027256 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1725/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di notaio e procuratore di sé stesso, ha proposito ricorso avverso l'atto di riliquidazione delle imposte in relazione ad un atto di compravendita del 9 dicembre 2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha addebitato ad esso ricorrente quale responsabile d'imposta la somma di euro
900 a titolo di Iva.
Ha permesso il ricorrente che con il predetto contratto di compravendita, nell'ambito del piano di dismissione del proprio patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica vendeva e trasferiva al Nominativo_1 un immobile sito in Napoli rione Nominativo_1 Indirizzo_1 al prezzo di euro 47.022,40, nel quale si prevedeva a garanzia del pagamento parziale e dilazionato stabilito, una ipoteca di primo grado in favore del Comune di Napoli per la somma di 51.214,30.
Ha aggiunto che in detto contratto le parti richiedevano di beneficiare delle disposizioni previste dal combinato disposto dell'articolo 1 comma 1 legge 560/1993 e dell'articolo 32 DPR 601/73 e articolo 20 comma quattro ter del D.L: 133/2014 conv. con modifiche nella legge 164/2014 optando per un'imposta di registro in misura fissa e con l'esenzione delle imposte ipotecaria e catastale trattandosi di vendita ritenuta rientrante nel programma di attuazione di edilizia residenziale pubblica, quest'ultima da intendersi riferita sia alla realizzazione degli immobili sia alla loro dismissione essendo l'acquirente in possesso dei requisiti per essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Ha proseguito il ricorrente deducendo, altresì, che in detto contratto si dava atto che l'immobile in questione era stato realizzato con i fondi della Associazione_1 con i fondi della legge 297/53 e quindi consegnato in gestione all'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Napoli;
si richiamava altresì la risoluzione dell'agenzia del territorio n. 3 del 2003 con la quale si affermava l'esenzione dall'imposta ipotecaria e catastale .
Aggiungeva che era stata quindi pagata un'imposta di registro nella misura fissa di euro 200 in applicazione delle suddette agevolazioni mentre invece l'ufficio, con l'avviso notificato, aveva ritenuto applicabile il trattamento più oneroso previsto per l'acquisto prima casa richiedendo il pagamento di complessivi euro 900.
Il ricorrente ha contestato l'atto impugnato per carenza di motivazione, non avendo preso posizione l'ufficio su quanto da esso osservato, limitandosi a motivare l'atto con il richiamo alla disposizione di cui all'articolo 32 del dpr 601 del 1073 senza esporre analiticamente le ragioni di tale asserzione.
Ha poi contestato il fondamento giuridico della pretesa tributaria azionata evidenziando che la stessa legge 865 del 1971 prevede che le disposizioni si applicano in quanto compatibili anche ai programmi della gestione case per i lavoratori in corso di attuazione e che quindi ai programmi pubblici di edilizia residenziale vanno ricondotti non solo la costruzione di alloggi per i lavoratori o per i sinistrati ma anche l'esecuzione di opere di manutenzione e risanamento di abitazioni di tipo economico e popolare di proprietà pubblica ovviamente già realizzate e quindi risalenti ad un'epoca anteriore all'entrata in vigore della legge del 1971.
Ha, quindi, affermato che l'immobile realizzato nel rione Popolare di Nominativo_1 tra gli anni 50 e l'inizio degli anni 60 del 900 era stato oggetto di un intervento di un mirato intervento di edilizia residenziale pubblica e che quindi era sicuramente applicabile l'agevolazione e l'imposta fissa.
Il ricorrente ha altresì richiamato alcuni precedenti favorevoli della Commissione Provinciale Tributaria non impugnati e passati in giudicato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando la fondatezza del ricorso evidenziando che in applicazione dell'articolo 32 citato l'atto di compravendita doveva essere escluso dalla normativa di favore fiscale ciò in quanto nella risoluzione 69 del 2009 richiamata nell'avviso di liquidazione si faceva riferimento all'articolo 32 e quindi alla sola ipotesi in cui di attuazione di un programma pubblico di edilizia residenziale e che l'interpretazione dell'ufficio trovava conforto nella giurisprudenza di legittimità che con costante orientamento aveva sempre affermato che le agevolazioni previste nell'articolo 32 si applicano solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti dalla legge 865 del 1971 affidati a istituti autonomi cooperativi edilizia ed altro.
Tale orientamento era stato confermato anche da un'ordinanza recente della Suprema Corte la 21785/25 secondo cui le agevolazioni in questione hanno una portata applicativa molto ristretta trattandosi di regime agevolativo che richiede una stretta interpretazione con esclusione dell'applicazione del regime di favore per tutti gli atti o contratti che non riguardino in via diretta e immediata, benché relativi all'edilizia economica e popolare, l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale.
All'udienza del 26 gennaio 2026 fissata per la trattazione del ricorso, il giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come emerge dai precedenti giudicati prodotti in atti dal ricorrente, occorre partire dall'art. 32, comma 1, del DPR 601/73, secondo il quale " il reddito delle case economiche e popolari costruite ai sensi dell'art. 35 della legge. 22 ottobre, n. 865, è esente dall'imposta locale ...".
La nozione di “edilizia residenziale pubblica" rilevante ai fini del presente giudizio, a sua volta, si ricava dall'art. 1, 1 comma 1, L. 560/1993, secondo cui vi rientrano gli immobili "acquisiti, realizzati o recuperati
... a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della Regione o di enti pubblici territoriali...".
Ciò posto deve ritenersi che l'alloggio oggetto dell'atto rogato dal ricorrente è certamente riconducibile alla predetta tipologia di immobili, essendo stato evidenziato più volte nel corpo dell'atto, senza che il
Comune di Napoli abbia contestato sul punto alcunché limitandosi a prospettare una interpretazione restrittiva della norma in questione.
Né appare dirimente obiettare che l'alloggio in questione sarebbe stato costruito prima dell'entrata in vigore della legge 865/71, essendo rilevante ai fini in esame , infatti, secondo un'interpretazione delle norme indicate orientata alla tutela dell'eguaglianza e dunque ragionevole, che l'alloggio in questione sia di edilizia residenziale pubblica, giacché è proprio questa la categoria alla quale, per evidenti finalità di giustizia sociale, il legislatore ha inteso accordare un privilegio dal punto di vista tributario.
La circostanza che l'alloggio in questione sia di edilizia residenziale pubblica si ricava chiaramente dai citati riferimenti contenuti nell'atto rogato, ma anche e soprattutto dal dato, ivi pure riportato secondo cui " le presenti compravendite rientrano nel piano di dismissione del patrimonio immobiliare ERP del Comune di Napoli".
Tale interpretazione, inoltre, trova conferma nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 215/E del 9.8.2007, la quale, nel riferirsi al caso di un alloggio di proprietà delle Poste e Telecomunicazioni, afferma l'applicabilità delle disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica anche agli alloggi costruiti od acquistati ai sensi del DPR 2/59, ossia di un testo normativo antecedente all'entrata in vigore della citata L.865/71.
Il ricorso va, pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 150,00, oltre accessori come per legge e contributo unificato. Napoli, 26 gennaio 2026 Il Giudice Dr. Alessandra Tabarro