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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 352/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2723/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso sEmail_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dEmail_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401442586 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento d'ufficio TARI–TEFA n. 112401442686, notificato in data 7 novembre 2024, con il quale Roma Capitale ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 3.057,00, a titolo di tassa sui rifiuti (TARI), tributo provinciale TEFA, sanzioni ed interessi, per omessa dichiarazione, annualità dal 2018 al 2023.
L'avviso fa riferimento all'immobile indicato come sito in Roma, Indirizzo_1.
La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario almeno con riferimento alle annualità 2018 e parte del 2019, evidenziando che l'atto è stato notificato soltanto in data 7 novembre 2024.
Ha inoltre censurato l'atto per grave carenza di chiarezza e contraddittorietà, rilevando che:
a pagina 2 dell'avviso è stato indicato l'immobile sito in Indirizzo_1;
a pagina 3 del medesimo avviso sono stati invece indicati i dati catastali Dati catastali_1 e 507, riferibili all'immobile sito in Indirizzo_1, di proprietà della ricorrente.
La ricorrente ha dedotto che tale discordanza tra indirizzo e dati catastali ha reso l'atto intrinsecamente ambiguo, impedendo l'esatta individuazione del presupposto impositivo.
Ha, infine, rappresentato che l'immobile di sua proprietà è stato concesso in comodato d'uso gratuito alla figlia Difensore_1 con contratto stipulato in data 23 febbraio 2016 e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate al Numero_1, serie 3, sicché, ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. n. 147/2013, soggetto passivo della TARI è il detentore dell'immobile, e non il proprietario.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento integrale dell'avviso impugnato, la sospensione della sua efficacia e la condanna di Roma Capitale alle spese di giudizio, oltre alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.
c.
Dagli atti risulta che Roma Capitale non si è costituita in giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La documentazione prodotta ha dimostrato che l'immobile di proprietà della ricorrente è stato concesso in comodato d'uso gratuito alla figlia con contratto regolarmente registrato sin dal 23 febbraio 2016.
Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. n. 147/2013, l'obbligazione TARI grava sul soggetto che occupa o detiene l'immobile, e non sul proprietario che non ne ha la disponibilità materiale.
Roma Capitale ha, pertanto, erroneamente individuato la ricorrente quale soggetto passivo del tributo, nonostante l'immobile fosse detenuto da terzi a titolo di comodato.
Resta assorbito l'esame delle altre eccezioni, stante la radicale illegittimità dell'atto sotto il profilo sopra evidenziato.
Non sono emersi, invece, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non risultando una condotta dell'Amministrazione connotata da mala fede o colpa grave in senso processuale. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico di Roma
Capitale.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE CL
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2723/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso sEmail_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dEmail_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401442586 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento d'ufficio TARI–TEFA n. 112401442686, notificato in data 7 novembre 2024, con il quale Roma Capitale ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 3.057,00, a titolo di tassa sui rifiuti (TARI), tributo provinciale TEFA, sanzioni ed interessi, per omessa dichiarazione, annualità dal 2018 al 2023.
L'avviso fa riferimento all'immobile indicato come sito in Roma, Indirizzo_1.
La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario almeno con riferimento alle annualità 2018 e parte del 2019, evidenziando che l'atto è stato notificato soltanto in data 7 novembre 2024.
Ha inoltre censurato l'atto per grave carenza di chiarezza e contraddittorietà, rilevando che:
a pagina 2 dell'avviso è stato indicato l'immobile sito in Indirizzo_1;
a pagina 3 del medesimo avviso sono stati invece indicati i dati catastali Dati catastali_1 e 507, riferibili all'immobile sito in Indirizzo_1, di proprietà della ricorrente.
La ricorrente ha dedotto che tale discordanza tra indirizzo e dati catastali ha reso l'atto intrinsecamente ambiguo, impedendo l'esatta individuazione del presupposto impositivo.
Ha, infine, rappresentato che l'immobile di sua proprietà è stato concesso in comodato d'uso gratuito alla figlia Difensore_1 con contratto stipulato in data 23 febbraio 2016 e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate al Numero_1, serie 3, sicché, ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. n. 147/2013, soggetto passivo della TARI è il detentore dell'immobile, e non il proprietario.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento integrale dell'avviso impugnato, la sospensione della sua efficacia e la condanna di Roma Capitale alle spese di giudizio, oltre alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.
c.
Dagli atti risulta che Roma Capitale non si è costituita in giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La documentazione prodotta ha dimostrato che l'immobile di proprietà della ricorrente è stato concesso in comodato d'uso gratuito alla figlia con contratto regolarmente registrato sin dal 23 febbraio 2016.
Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. n. 147/2013, l'obbligazione TARI grava sul soggetto che occupa o detiene l'immobile, e non sul proprietario che non ne ha la disponibilità materiale.
Roma Capitale ha, pertanto, erroneamente individuato la ricorrente quale soggetto passivo del tributo, nonostante l'immobile fosse detenuto da terzi a titolo di comodato.
Resta assorbito l'esame delle altre eccezioni, stante la radicale illegittimità dell'atto sotto il profilo sopra evidenziato.
Non sono emersi, invece, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non risultando una condotta dell'Amministrazione connotata da mala fede o colpa grave in senso processuale. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico di Roma
Capitale.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE CL