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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 540/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, AT
MO ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1095/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Sede 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3984/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 08/10/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230032149431 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6447/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti del giudizio
Resistente/Appellato: come da atti del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella TARI 2016 n. 02820230032149431 (notificata il 20.02.2024) deducendone, in primo grado, la nullità per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale del credito: secondo la contribuente, l'avviso di accertamento richiamato non le sarebbe mai pervenuto e la relata prodotta dalle controparti indicherebbe una consegna a Nominativo_1, soggetto non più convivente, con conseguente inesistenza/nullità della notifica e maturazione della prescrizione;
venivano richiamati principi di Cassazione sulle nullità derivanti per mancata notifica dell'atto presupposto e sulla natura periodica dei tributi locali ai fini dell'art. 2948 n. 4 c.c..
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva su vizi antecedenti al ruolo e, nel merito, la ritualità della propria attività (ruolo esecutivo 21.09.2023
e cartella notificata il 20.02.2024), rilevando che ogni contestazione su formazione e notifica dell'atto impositivo attenga al Comune creditore.
Il Comune di Casal di Principe, con comparsa, ha affermato la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento TARI 2016/2017 del 13.12.2021, eseguita presso persona di famiglia, e ha contestato sia la prescrizione sia la decadenza, richiamando disciplina e giurisprudenza su scissione soggettiva degli effetti della notificazione e su obbligazione solidale in materia TARI.
La Corte di primo grado ha rigettato il ricorso con sentenza depositata l'08.10.2024, ritenendo provata la notifica dell'avviso (03.12.2021) e l'assenza di prescrizione, con condanna a € 200,00 di spese.
Avverso tale decisione, l'appellante – atto notificato a mezzo PEC il 20.01.2025 e depositato il 10.02.2025 – ha dedotto difetto assoluto di motivazione della sentenza per essersi limitata ad affermare la ritualità della notifica senza esaminare le deduzioni e la documentazione difensiva;
nel merito ha ribadito l'inesistenza/ invalidità della notifica degli atti prodromici (consegna a ex coniuge non convivente) e la conseguente prescrizione quinquennale del credito. Nello svolgimento del processo di appello, il ricorrente ha depositato memorie in data 06.10.2025, insistendo sulle suddette censure e sulla carenza di prova della regolare notificazione postale (anche con riferimento alla comunicazione di avvenuto deposito).
In appello, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto il rigetto, opponendo tra l'altro l'inammissibilità delle produzioni tardive in primo grado ex art. 32 D.Lgs. 546/1992 e ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva per i vizi precedenti al ruolo, oltre alla ritualità della sequenza notificatoria risultante dagli atti di causa.
Il Comune, oltre a sostenere la validità della notifica dell'avviso del 13.12.2021, ha espressamente dedotto la piena efficacia della notifica anche quando effettuata nei confronti di un solo coobbligato, evidenziando che, in tema di TARI, l'obbligazione è solidale tra gli occupanti e che la notifica validamente eseguita ad uno di essi produce effetti conservativi (interruzione/impedimento di decadenza) anche verso gli altri, con specifico richiamo alla giurisprudenza di legittimità sul punto;
da ciò la richiesta di conferma della sentenza e di rigetto dell'appello.
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale attiene alla legittimità della sequenza notificatoria quando il rapporto d'imposta è assistito da solidarietà passiva: in particolare, se la notificazione dell'atto di accertamento effettuata al solo coobbligato (nel caso, il marito) consenta di procedere non solo alla conservazione degli effetti interruttivi/ impeditivi, ma anche all'iscrizione a ruolo e alla conseguente cartella direttamente nei confronti dell'altro coobbligato (la moglie), che quell'atto non ha ricevuto.
Dagli atti risulta che il Comune ha dedotto la rituale notificazione dell'avviso di accertamento TARI 2016/2017 in data 13.12.2021 nelle mani del coobbligato Nominativo_1 e, richiamando giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 13248/2017; n. 2545/2018; n. 26020/2022), ha sostenuto che la notifica a uno solo dei debitori solidali spiega effetti conservativi (interruzione della prescrizione/impedimento della decadenza) anche verso gli altri, legittimando il successivo esercizio della pretesa nei loro confronti.
L'appellante ha, per contro, eccepito la mancata (o comunque invalida) notifica dell'atto presupposto nei suoi confronti e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella che ne è seguita.
La Corte reputa di dover accogliere l'appello. La giurisprudenza di legittimità allegata dalle parti e acquisita in atti impone di distinguere tra: (i) effetti “conservativi” prodotti, nei rapporti esterni, dalla notifica effettuata ad uno dei coobbligati, e (ii) garanzie minime di difesa che presidiano l'esercizio dell'azione impositiva e la successiva riscossione nei confronti del diverso coobbligato, il quale non ha ricevuto l'atto presupposto. Sul punto, il precedente della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. V, 9 settembre 2005, n. 18012) afferma principi di diritto che questo Collegio reputa pienamente applicabili, pur nella differenza di fattispecie
(coobbligazione del socio rispetto al debito d'imposta): “quale che sia la fonte della responsabilità solidale, la disciplina degli artt. 1292 ss. c.c. — ispirata all'autonomia dei rapporti tra creditore e ciascun condebitore e alla non comunicabilità degli effetti potenzialmente pregiudizievoli degli atti compiuti verso l'altro — esige che il coobbligato sia posto in condizione di difendersi rispetto all'accertamento, non potendosi procedere nei suoi confronti direttamente in via esattiva in difetto di notifica dell'atto presupposto”.
La Suprema Corte, dunque, esclude che l'Amministrazione possa notificare l'atto impositivo a un soggetto
(società o coobbligato) e rivolgersi per la riscossione coattiva contro l'altro senza che questi abbia ricevuto l'accertamento, valorizzando sia l'autonomia dei rapporti obbligatori solidali sia il diritto di difesa del singolo coobbligato.
È vero che il Comune richiama arresti di legittimità in tema di solidarietà tributaria e di “effetti conservativi” della notifica eseguita ad uno dei condebitori (con particolare riferimento all'impedimento della decadenza e all'interruzione della prescrizione), ma quegli arresti — per come riportati dalla stessa difesa comunale — non scardinano il presidio minimo di legalità procedimentale richiesto per azionare coattivamente la pretesa verso il diverso coobbligato: la notifica dell'atto presupposto a quest'ultimo. Detti orientamenti, infatti, regolano il profilo decadenziale/prescrizionale nel rapporto fisco–debitori solidali;
non legittimano, però, l'
“abbreviazione” del contraddittorio sostanziale, che si realizza solo con la notifica dell'accertamento anche al coobbligato che si intende escutere. In mancanza, l'iscrizione a ruolo e la cartella emessa verso il coobbligato “non notificato” risultano viziate per difetto dell'atto presupposto nella sua sfera giuridica.
Nel caso concreto, non risulta notificato alla odierna appellante l'avviso di accertamento da cui promana la cartella impugnata;
la documentazione invocata dal Comune dà conto di una notifica eseguita nei confronti del solo marito. Da ciò discende l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della appellante quale coobbligata e, per derivazione, della cartella di pagamento oggetto di lite.
La diversa soluzione adottata dal primo giudice — che ha ritenuto di poter ricavare la validità della notifica e la conseguente insussistenza di vizi della cartella — non può essere condivisa alla luce del principio di diritto desumibile dal precedente di legittimità allegato, che questo Collegio intende espressamente richiamare e fare proprio.
In via conclusiva, l'appello è fondato: la cartella impugnata va annullata perché emessa all'esito di iscrizione a ruolo non preceduta dalla necessaria notificazione dell'atto presupposto all'odierna appellante, in violazione dei principi sulla solidarietà passiva tributaria e sul diritto di difesa del coobbligato. La novità e la controvertibilità della questione — come dimostrato anche dall'argomentazione del Comune incentrata su arresti di legittimità in tema di effetti conservativi della notifica al solo coobbligato — giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente , e per l'effetto l'originario ricorso. Spese e competenze dell'intero giudizio compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, AT
MO ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1095/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Sede 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3984/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 08/10/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230032149431 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6447/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti del giudizio
Resistente/Appellato: come da atti del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella TARI 2016 n. 02820230032149431 (notificata il 20.02.2024) deducendone, in primo grado, la nullità per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale del credito: secondo la contribuente, l'avviso di accertamento richiamato non le sarebbe mai pervenuto e la relata prodotta dalle controparti indicherebbe una consegna a Nominativo_1, soggetto non più convivente, con conseguente inesistenza/nullità della notifica e maturazione della prescrizione;
venivano richiamati principi di Cassazione sulle nullità derivanti per mancata notifica dell'atto presupposto e sulla natura periodica dei tributi locali ai fini dell'art. 2948 n. 4 c.c..
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva su vizi antecedenti al ruolo e, nel merito, la ritualità della propria attività (ruolo esecutivo 21.09.2023
e cartella notificata il 20.02.2024), rilevando che ogni contestazione su formazione e notifica dell'atto impositivo attenga al Comune creditore.
Il Comune di Casal di Principe, con comparsa, ha affermato la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento TARI 2016/2017 del 13.12.2021, eseguita presso persona di famiglia, e ha contestato sia la prescrizione sia la decadenza, richiamando disciplina e giurisprudenza su scissione soggettiva degli effetti della notificazione e su obbligazione solidale in materia TARI.
La Corte di primo grado ha rigettato il ricorso con sentenza depositata l'08.10.2024, ritenendo provata la notifica dell'avviso (03.12.2021) e l'assenza di prescrizione, con condanna a € 200,00 di spese.
Avverso tale decisione, l'appellante – atto notificato a mezzo PEC il 20.01.2025 e depositato il 10.02.2025 – ha dedotto difetto assoluto di motivazione della sentenza per essersi limitata ad affermare la ritualità della notifica senza esaminare le deduzioni e la documentazione difensiva;
nel merito ha ribadito l'inesistenza/ invalidità della notifica degli atti prodromici (consegna a ex coniuge non convivente) e la conseguente prescrizione quinquennale del credito. Nello svolgimento del processo di appello, il ricorrente ha depositato memorie in data 06.10.2025, insistendo sulle suddette censure e sulla carenza di prova della regolare notificazione postale (anche con riferimento alla comunicazione di avvenuto deposito).
In appello, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto il rigetto, opponendo tra l'altro l'inammissibilità delle produzioni tardive in primo grado ex art. 32 D.Lgs. 546/1992 e ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva per i vizi precedenti al ruolo, oltre alla ritualità della sequenza notificatoria risultante dagli atti di causa.
Il Comune, oltre a sostenere la validità della notifica dell'avviso del 13.12.2021, ha espressamente dedotto la piena efficacia della notifica anche quando effettuata nei confronti di un solo coobbligato, evidenziando che, in tema di TARI, l'obbligazione è solidale tra gli occupanti e che la notifica validamente eseguita ad uno di essi produce effetti conservativi (interruzione/impedimento di decadenza) anche verso gli altri, con specifico richiamo alla giurisprudenza di legittimità sul punto;
da ciò la richiesta di conferma della sentenza e di rigetto dell'appello.
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale attiene alla legittimità della sequenza notificatoria quando il rapporto d'imposta è assistito da solidarietà passiva: in particolare, se la notificazione dell'atto di accertamento effettuata al solo coobbligato (nel caso, il marito) consenta di procedere non solo alla conservazione degli effetti interruttivi/ impeditivi, ma anche all'iscrizione a ruolo e alla conseguente cartella direttamente nei confronti dell'altro coobbligato (la moglie), che quell'atto non ha ricevuto.
Dagli atti risulta che il Comune ha dedotto la rituale notificazione dell'avviso di accertamento TARI 2016/2017 in data 13.12.2021 nelle mani del coobbligato Nominativo_1 e, richiamando giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 13248/2017; n. 2545/2018; n. 26020/2022), ha sostenuto che la notifica a uno solo dei debitori solidali spiega effetti conservativi (interruzione della prescrizione/impedimento della decadenza) anche verso gli altri, legittimando il successivo esercizio della pretesa nei loro confronti.
L'appellante ha, per contro, eccepito la mancata (o comunque invalida) notifica dell'atto presupposto nei suoi confronti e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella che ne è seguita.
La Corte reputa di dover accogliere l'appello. La giurisprudenza di legittimità allegata dalle parti e acquisita in atti impone di distinguere tra: (i) effetti “conservativi” prodotti, nei rapporti esterni, dalla notifica effettuata ad uno dei coobbligati, e (ii) garanzie minime di difesa che presidiano l'esercizio dell'azione impositiva e la successiva riscossione nei confronti del diverso coobbligato, il quale non ha ricevuto l'atto presupposto. Sul punto, il precedente della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. V, 9 settembre 2005, n. 18012) afferma principi di diritto che questo Collegio reputa pienamente applicabili, pur nella differenza di fattispecie
(coobbligazione del socio rispetto al debito d'imposta): “quale che sia la fonte della responsabilità solidale, la disciplina degli artt. 1292 ss. c.c. — ispirata all'autonomia dei rapporti tra creditore e ciascun condebitore e alla non comunicabilità degli effetti potenzialmente pregiudizievoli degli atti compiuti verso l'altro — esige che il coobbligato sia posto in condizione di difendersi rispetto all'accertamento, non potendosi procedere nei suoi confronti direttamente in via esattiva in difetto di notifica dell'atto presupposto”.
La Suprema Corte, dunque, esclude che l'Amministrazione possa notificare l'atto impositivo a un soggetto
(società o coobbligato) e rivolgersi per la riscossione coattiva contro l'altro senza che questi abbia ricevuto l'accertamento, valorizzando sia l'autonomia dei rapporti obbligatori solidali sia il diritto di difesa del singolo coobbligato.
È vero che il Comune richiama arresti di legittimità in tema di solidarietà tributaria e di “effetti conservativi” della notifica eseguita ad uno dei condebitori (con particolare riferimento all'impedimento della decadenza e all'interruzione della prescrizione), ma quegli arresti — per come riportati dalla stessa difesa comunale — non scardinano il presidio minimo di legalità procedimentale richiesto per azionare coattivamente la pretesa verso il diverso coobbligato: la notifica dell'atto presupposto a quest'ultimo. Detti orientamenti, infatti, regolano il profilo decadenziale/prescrizionale nel rapporto fisco–debitori solidali;
non legittimano, però, l'
“abbreviazione” del contraddittorio sostanziale, che si realizza solo con la notifica dell'accertamento anche al coobbligato che si intende escutere. In mancanza, l'iscrizione a ruolo e la cartella emessa verso il coobbligato “non notificato” risultano viziate per difetto dell'atto presupposto nella sua sfera giuridica.
Nel caso concreto, non risulta notificato alla odierna appellante l'avviso di accertamento da cui promana la cartella impugnata;
la documentazione invocata dal Comune dà conto di una notifica eseguita nei confronti del solo marito. Da ciò discende l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della appellante quale coobbligata e, per derivazione, della cartella di pagamento oggetto di lite.
La diversa soluzione adottata dal primo giudice — che ha ritenuto di poter ricavare la validità della notifica e la conseguente insussistenza di vizi della cartella — non può essere condivisa alla luce del principio di diritto desumibile dal precedente di legittimità allegato, che questo Collegio intende espressamente richiamare e fare proprio.
In via conclusiva, l'appello è fondato: la cartella impugnata va annullata perché emessa all'esito di iscrizione a ruolo non preceduta dalla necessaria notificazione dell'atto presupposto all'odierna appellante, in violazione dei principi sulla solidarietà passiva tributaria e sul diritto di difesa del coobbligato. La novità e la controvertibilità della questione — come dimostrato anche dall'argomentazione del Comune incentrata su arresti di legittimità in tema di effetti conservativi della notifica al solo coobbligato — giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente , e per l'effetto l'originario ricorso. Spese e competenze dell'intero giudizio compensate.