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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5164/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 5164
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento contrattuale – uso diverso.
TRA
, (p. iva con sede legale in Castellam- Parte_1 P.IVA_1
mare di Stabia (Na) in Via Mammane n. 6, in persona del liquidatore e l.r.p.t..
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Porzio (C.F. Parte_2
) – PEC ed elettivamente C.F._1 Email_1
domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) in Via Catello
Fusco n. 39,
- intimante -
1 E
(C.F. ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
in Roma in Via Lungotevere Dei Vallati n. 10, in persona del l.r.p.t. CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ippolito Ma-
[...] C.F._2
trone (C.F. ) – PEC ed elet- C.F._3 Email_2
tivamente domiciliata presso il suo studio in Boscoreale (NA) in via S.T.E. Cirillo
n. 3,
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, la conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_3
al fine di sentir dichiarare risolto, per inadempimento, il contratto ad
[...]
uso diverso (commerciale) intercorso tra le stesse, regolarmente registrato presso l'Ufficio Territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate di Castellammare di
Stabia, avente ad oggetto l'immobile (terreno) sito in Pompei (NA) in via Sant'An-
tonio n. 1, censito nel catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 10, particella n.
336, are 2 e centiare 07, qualità semin. irrig., classe 2, R.D. euro 91,10, R.A. euro
38,09 adibito ad attività di rimessa e parcheggio autoveicoli.
L'intimata provvedeva a costituirsi nel Controparte_4
giudizio con RG. 4443/2022, con domanda riconvenzionale, eccependo:
-il difetto di legittimazione attiva dell'intimante in quanto non risultante iscritta nel registro delle imprese. La cancellazione della società dal registro delle imprese, a
2 partire dal momento in cui si verificava l'estinzione della società cancellata, deter-
minava il difetto della sua capacità processuale ed il difetto di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla (cfr. cass. 23.03.2016, n. 5736);
- la mancanza ed insufficienza dell'elemento probatorio circa l'asserito inadempi-
mento del convenuto intimato, in riferimento ai canoni non versati. Le parti, a causa dell'emergenza epidemiologica, si accordavano per un diverso canone mensile, rec-
tius € 1.000,00 al mese in luogo della somma pari ad € 1.800,00 mensile prevista
ex contractu. Il canone di locazione di euro 1.800,00, sempre secondo gli accordi,
sarebbe ritornato in vigore a far dar data dal giugno 2022. A conferma del fatto che le parti si accordavano per un importo inferiore e, dunque, del puntuale adempi-
mento da parte della si rilevava che il conduttore, oltre Controparte_1
a versare puntualmente la somma di € 1.000,00 mensile a titolo di canone di loca-
zione, effettuava il puntuale pagamento di tutte le utenze, non residuando alcuna morosità;
-in data 08.08.2022, la precludeva, come da querela sporta e depositata Parte_1
agli atti, l'accesso nell'area parcheggio oggetto di locazione commerciale, ai dipen-
denti della società intimata, causando danni da risarcire nella misura non inferiore ad € 5.000,00, o nella diversa somma ritenuta dal Giudicante equa e giusta.
Il Tribunale adìto, all'esito dell'udienza del 12.09.2022, concedeva l'ordinanza provvisoria di rilascio, ex art. 665 c.p.c., per la data del 07.10.2022, dell'immobile
(terreno) sito in Pompei (NA) in Via Sant'Antonio n. 1, così come indicato nell'in-
timazione di sfratto, in danno della in persona del Parte_3
l.r.p.t., fissando per l'esecuzione la data del 30.11.2022, con riserva delle eccezioni della parte convenuta ed ordinando il mutamento del rito da ordinario in speciale,
ex artt. 426 e 667 c.p.c.. Fissava per la discussione della causa, l'udienza del
3 18.09.2023. Assegnava termine perentorio fino al 18.07.2023 alla parte intimante e fino al 08.09.2023 alla parte intimata, per l'eventuale integrazione degli atti intro-
duttivi. Assegnava, infine, ulteriore termine di giorni 5 prima della detta udienza per il deposito di note di trattazione scritta.
La parte intimante, in data 13.09.2023, provvedeva a depositare la propria memoria integrativa, nel giudizio di merito, riportandosi alle eccezioni di cui alla prima fase del giudizio, evidenziando che la parte intimata non aveva ancora rilasciato spon-
taneamente l'immobile occupato, oggetto di sfratto per morosità, persistendo il mancato pagamento dei canoni di locazione, anche sotto forma di indennità di oc-
cupazione.
Concludeva chiedendo: “in via preliminare dichiarare ammissibile e procedibile la domanda introduttiva spiegata. Nel merito e definitivamente, dichiarare risolto il rapporto di locazione in atti, ex artt. 1453 e ss c.c., per grave inadempimento della conduttrice, rigettando all'uopo la spiegata opposizione e l'infondata domanda ri-
convenzionale, sempre con condanna al rilascio dell'immobile oggetto di sfratto per morosità. In ogni caso condannare l'intimata alla rifusione di tutte le spese, di-
ritti ed onorari, con richiesta di distrazione, ex art 93 cpc, tenuto conto anche dei compensi e spese dell'attività stragiudiziale esperita con il tentativo di mediazione obbligatorio, disposto d'ufficio. Condannare, altresì, detta parte intimata, per re-
sponsabilità aggravata, ex art. 96 cpc, per aver resistito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, da determinare secondo saggio apprezzamento estimativo, anche avvalendosi della disposizione di cui all'art. 1226 c.c.”
In data 19.04.2024 la in persona del le- Controparte_1
gale rapp.te p.t. depositava le proprie memorie riportandosi a tutto Controparte_2
quanto argomentato, dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi.
4 Evidenziava altresì che:
-in data 06.04.2023, rectius dopo la pronuncia dell'ordinanza provvisoria di rila-
scio, a seguito di sopralluogo ed ispezione effettuati dal Comando di Polizia Muni-
cipale di Pompei presso il fondo oggetto di locazione, gli organi accertatori sotto-
ponevano a sequestro probatorio l'intera area. Invero, veniva accertato che all'in-
terno del detto fondo si svolgeva “un'attività di raccolta di rifiuti pericolosi e non come da elencazione su menzionata, in assenza della prescritta autorizzazione”.
Veniva nominato custode giudiziario legale rappresentante della Persona_1
società comparente, nonché conduttrice del fondo di cui si intimava il rilascio, con l'obbligo di custodire le cose nello stato in cui trovavano e di tenerle a disposizione dell'autorità procedente. Tuttavia, in data 19.07.2023, la società - CP_1
a seguito di istanza inoltrata al Sostituto Procuratore – veniva autorizzata a liberare i fondi de quibus. In esecuzione del provvedimento del 19.07.2023, in data
04.09.2023 veniva effettuato il dissequestro temporaneo dell'area per giorni 30, al fine di consentire l'attività di smaltimento. In ossequio al suddetto termine, la so-
cietà provvedeva a rilasciare e liberare il fondo condotto in loca- CP_1
zione da tutti i beni di sua proprietà. Il fondo oggetto del contratto di locazione per cui è causa, ricadeva in zona agricola E1 del Comune di Pompei. Tuttavia, il con-
duttore apprendeva della suddetta destinazione urbanistica proprio dal certificato allegato dal locatore, unitamente all'atto di compravendita (cfr. all. B note autoriz-
zate depositate dalla in liquida z. in data 28.09.2022). Orbene, il loca- Parte_1
tore concedeva in locazione un fondo che per la sua destinazione d'uso (zona agri-
cola E1) non poteva essere destinato all'attività di parcheggio per la quale era stato
5 locato. Il contratto oggetto di lite doveva ritenersi nullo per impossibilità dell'og-
getto ex art. 1418 c.c., comma 2 e il locatore non avrebbe potuto chiedere al giudice lo sfratto per morosità del conduttore, né il pagamento dei canoni arretrati.
Concludeva chiedendo: “Nel merito, accertare e dichiarare il puntuale adempi-
mento del conduttore e dichiarare che la società in Parte_3
persona del l.r.p.t, nulla deve alla , e, per l'effetto Parte_1
dichiarare cessato il rapporto contrattuale;
2. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione sottoscritto tra le parti per impossibilità dell'oggetto;
3. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'illegittimo contegno tenuto dalla società
intimante e per l'effetto condannare la al risarcimento Parte_1
del danno in misura non inferiore ad € 5.000,00, o nella diversa somma che sarà
ritenuta dal Giudicante equa e giusta;
4. Con vittoria di spese e compensi professio-
nali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge con attribuzione”.
Non necessitando di mezzi istruttori, a scioglimento dell'udienza del 06.10.2025,
celebrata mediante il deposito in telematico di note di discussione scritte, ove le parti hanno regolarmente concluso, la causa veniva riservata per la decisione.
In primis, deve darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato regolar-
mente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, da parte istante, con esito negativo.
In via preliminare, si conferma la corretta legittimazione e titolarità attiva e passiva delle parti in causa, come risulta da idonea documentazione depositata.
Non è contestato tra le parti che in data 16.01.2025, giusta autorizzazione soprav-
venuta del Giudice Penale, di dissequestro temporaneo dell'area immobiliare e pre-
6 via instaurazione del relativo iter procedimentale esecutivo, con il competente Uf-
ficiale Giudiziario presso il Tribunale di Torre Annunziata, anche con l'ausilio de-
legato della Polizia Municipale di Pompei, veniva eseguito lo sfratto per morosità.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio.
Si precisa subito che, benché, l'intimata si sia costituita nel presente procedimento a seguito della conversione del rito tardivamente (memorie depositate telematica-
mente in data 19.04.2024 termine per il deposito 08.09.2023), occorre, comunque,
tener conto delle motivazioni dalla stessa addotte in opposizione alla risoluzione del contratto per inadempimento, analizzando tutte le domande ed eccezioni propo-
ste nella fase di cognizione.
L'avvio del procedimento di cognizione, invero, riporta alle parti la pienezza dei propri poteri, quindi, la possibilità di espandere, modificare, integrare la propria domanda o proporre domande ed eccezioni riconvenzionali.
Nel merito, la domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento.
Parte intimata eccepisce la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto ex art. 1418 c.c., comma 2. Il locatore concedeva in locazione un fondo che per la sua destinazione d'uso (zona agricola E1) non poteva essere destinato all'attività di par-
cheggio per la quale era stato locato.
Il Tribunale osserva:
nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato, per cui, escluso che sia onere del locatore
7 conseguire tali autorizzazioni, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è con-
figurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario e ciò
quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato” ( cfr. civ. sez. III, 25/01/2011, n. 1735; Cass. civ. sez. III, 16/6/2014,
n. 13651).
Inoltre, nel caso di specie, non sussistono i presupposti di base, per dichiarare la nullità del contratto di locazione sottoscritto tra le parti per impossibilità dell'og-
getto, ex art. 1418 c.c., comma 2 in quanto la locazione è stata comunque eseguita fino alla fine, senza alcuna preclusione o inadempimento od ostacolo del locatore o di terzi, in favore del conduttore che ha goduto, ininterrottamente ed esclusivamente del bene immobile oggetto di fitto e per l'uso commerciale di parcheggio dei propri mezzi, così come pattuito.
Invero, la Suprema Corte (Cassazione civile Sez. I sentenza n. 37804 del 27 dicem-
bre 2022) ha chiarito che l'impossibilità dell'oggetto, alla quale consegue la nullità
del contratto, ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta e non anche quando in-
sorgano ostacoli più o meno gravi nell'esecuzione della stessa. Il principio è stato ribadito con particolare riferimento ai contratti di locazione, dove la giurisprudenza ha precisato che la nullità per impossibilità dell'oggetto richiede che tale impossi-
bilità sia concreta e presente fin dal momento della stipulazione, assoluta e defini-
tiva.
Nel caso specifico, parte intimata ha concretamente eseguito la prestazione contrat-
tuale sino al 06.04.2023, allorquando dopo la pronuncia dell'ordinanza provvisoria di rilascio, a seguito di sopralluogo e ispezione effettuati dal Comando di Polizia
8 Municipale di Pompei presso il fondo oggetto di locazione, gli organi accertatori sottoponevano a sequestro probatorio l'intera area. Veniva accertato che all'interno del detto fondo si svolgeva “un'attività di raccolta di rifiuti pericolosi e non come
da elencazione su menzionata, in assenza della prescritta autorizzazione” (vd. pa-
gina 1 note per la trattazione scritta depositate in data 19 aprile 2024 dalla CP_1
).
[...]
L'esecuzione integrale del contratto senza preclusioni o inadempimenti costituisce quindi una prova decisiva della possibilità dell'oggetto contrattuale. Quando il con-
duttore ha potuto utilizzare l'immobile per la destinazione pattuita e ha adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, mentre il locatore ha garantito il pacifico godimento del bene, viene dimostrata in modo incontrovertibile l'assenza di qual-
siasi impedimento assoluto e definitivo che possa giustificare la declaratoria di nul-
lità.
La Giurisprudenza di merito (Corte d' Appello civile Roma sentenza n. 908 del 10
febbraio 2025) ha inoltre chiarito che nei contratti di locazione commerciale, la mancanza di autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività
prevista non determina nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, in quanto il requisito della liceità dell'oggetto non va riferito al bene in sé, ma alla prestazione contrattuale che, nel rapporto locativo, deve individuarsi nella concessione in godi-
mento dell'immobile dietro pagamento del corrispettivo. L'eventuale prosecuzione dell'attività commerciale da parte del conduttore anche dopo la notifica di provve-
dimenti amministrativi di cessazione esclude la configurabilità di danni derivanti dalla pretesa nullità del contratto, dimostrando l'effettivo utilizzo del bene locato per la finalità contrattualmente prevista.
9 Al riguardo, non può tacersi che, secondo la Corte di nomofilachia, il mancato rila-
scio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destina-
zione d'uso dei beni immobili non è di ostacolo alla valida costituzione di un rap-
porto locatizio (cfr. Cass. ord. n. 9558/17; Cass. n. 23695/04).
In altri termini, le eventuali irregolarità dell'immobile oggetto del contratto di lo-
cazione, “così come le cessazioni dell'attività produttiva disposte dalle autorità am-
ministrative, non costituiscono cause di nullità del contratto, potendo, al più assu-
mere rilievo sotto il profilo della non corretta esecuzione del rapporto” (Cass. n.
18289/22; analogamente, mutatis mutandis, Cass. ord. n. 14067/23; Cass. n.
1735/11; Cass. ord. n. 14731/18).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non può ritenersi che il con-
tratto di locazione sia affetto da nullità, giacché la cessazione dell'attività esercitata dalla conduttrice all'interno dell'immobile de quo, lungi dall'esser dipesa dall'ubi-
cazione dello stesso in una zona nell'ambito della quale gli immobili non possono esser destinati all'uso convenuto dai contraenti, è stata conseguenza del mancato conseguimento delle occorrenti autorizzazioni.
Mancanza ed insufficienza dell'elemento probatorio riguardo i canoni non versati dalla conduttrice.
Agli atti di causa non è stato depositato alcun documento che attesti un diverso accordo tra le parti sulla pattuizione del canone di locazione dovuto all'emergenza epidemiologica.
Non è possibile giustificare il mancato pagamento dei canoni di una locazione com-
merciale invocando l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia per il COVID-19,
atteso che non c'è alcuna norma che abbia previsto tale legittimazione e pertanto l'inadempimento del conduttore non può passare inosservato «va escluso che possa
10 ricavarsi dalla normativa emergenziale una qualche disposizione che autorizzi il
conduttore alla sospensione o autoriduzione dei canoni di locazione per le attività
commerciali, fatta eccezione per quelle attività di cui il legislatore si è occupato
esplicitamente» e ancora «nessuna norma connessa all'emergenza conseguente alla
Pandemia COVID-19 ha precisato che il conduttore di un immobile locato possa
sospendere o rifiutare il pagamento del canone nell'ipotesi in cui l'attività eserci-
tata sia risultata interdetta dai provvedimenti emergenziali (cfr. in proposito Trib.
Pordenone 8.7.2020; Trib. Pordenone, 3 luglio 2020 e Trib. Roma sez.VI 13 no-
vembre 2020 ordinanza in RG. 27757/2020 pres. ». Per_2
In materia di locazione è stato stabilito, altresì, da diverse e ulteriori pronunce di merito (Trib. Roma 9 settembre 2020; Trib Roma n. 11336/2021), che è da esclu-
dere che la grave situazione epidemiologica ed i provvedimenti limitativi della li-
bertà di iniziativa economica, emanati per effetto della diffusione del virus "Covid-
19", possano configurare un caso di impossibilità sopravvenuta.
Ciò, con riferimento sia all'obbligazione di pagamento del canone della parte con-
duttrice, data la natura fungibile del denaro, sia con riguardo all' utilizzo, in tutto o in parte (cosa che nella specie era avvenuto, come incontestabilmente dimostrato)
della prestazione della locatrice consistente nella messa a disposizione dell'immo-
bile locato.
In altre parole, è da escludersi l'impossibilità sopravvenuta poiché la causa del con-
tratto di locazione non è la garanzia dello svolgimento dell'attività commerciale bensì l'idoneità dell'immobile a tale attività (in tal senso, Trib. Roma, ord. del 25
febbraio 2021).
L'omissione del pagamento del canone nella misura pattuita nel contratto di loca-
zione non è prevista, né consentita da alcuna norma neanche dalla legislazione
11 emergenziale, anche in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto una serie di misure volte ad attenuare gli effetti determinati dalla chiusura forzata delle attività commerciali quali la previsione della cessione del credito di imposta, i prov-
vedimenti di proroga dei prestiti e degli adempimenti fiscali, la sospensione dei pagamenti dei ratei dei mutui e dei finanziamenti nonché le possibilità di ricorso alla cassa di integrazione.
Sicché un comportamento di perdurante omissione nel versamento del canone nella misura integrale pattuita non può trovare alcuna giustificazione e non può escludere la gravità dell'inadempimento.
Quanto al principio di buona fede, in sede di esecuzione del contratto, impone a ciascuna parte del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte a prescindere dagli obblighi contrattuali e dal dovere del
neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico (ex
multis, Cass. n. 10182/2014; Trib. Roma n. 18646/2021).
Deriva, pertanto, in assenza di prova del pagamento dei canoni, da parte dell'inti-
mata, la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione in oggetto e la necessaria condanna della conduttrice al pagamento di tutti i canoni arretrati sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile ed al pagamento, altresì, delle spese di giudizio.
Dagli atti di causa emerge un canone di locazione pattuito pari ad euro 21.600,00
annui da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese locativo, pari ad euro 1.800,00
mensili.
Nello specifico la morosità ad oggi ammonta a complessivi euro 65.200,00 ovvero
12 mensilità dell'intero anno 2021 e 8 mensilità dell'anno 2022 (compreso il mese di agosto), 12 mensilità dell'intero anno 2023 e 2024 (sino al giorno del rilascio
12 16.01.2025) moltiplicato il canone di euro 1.800,00 decurtati gli importi di euro
14.000,00 che la conduttrice ha corrisposto al locatore, a periodi alterni.
Sulla domanda riconvenzionale.
In ragione di quanto sopra detto, la domanda riconvenzionale della resistente si pro-
fila infondata in quanto non provata né nell' “an” e nel “quantum debeatur”.
Sulla domanda della ricorrente di condanna ex art. 96 c.p.c..
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria,
formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La responsabilità aggravata per lite temeraria ha, infatti, natura extracontrattuale per cui la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, dell'an e del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desu-
mibili dagli atti di causa (cfr. Cass. Civ. n. 9080/2013).
Nel caso in esame, inoltre, deve pur sempre considerarsi che nelle tesi difensive della resistente non si ravvisano elementi di malafede dal momento che le stesse,
pur risultando infondate, erano comunque spiegate secondo diritto.
Consegue che non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96, co. I e II, c.p.c., laddove possono in ogni caso dirsi assorbiti dal quantum delle spese di lite liquidate eventuali danni ex art. 96, co. III, c.p.c..
Riguardo le spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liqui-
dano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
13 a) dichiara risolto per inadempimento della parte conduttrice, il contratto di loca-
zione ad uso diverso, per cui è causa;
b) dichiara cessata la materia del contendere in relazione al rilascio dell'immobile,
in quanto già avvenuto in data 16.01.2025;
c) condanna in persona dell'Ammini- Controparte_1
stratore Unico e l.r.p.t. al pagamento in favore di Persona_1 Parte_1
, in persona del Liquidatore e l.r.p.t. della somma
[...] Controparte_5
di €. 65.200,00 per la causale di cui in premessa, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
d) condanna in persona dell' Controparte_1 CP_6
stratore Unico e l.r.p.t. al pagamento in favore della Persona_1 Parte_1
, in persona del Liquidatore e l.r.p.t. delle spese
[...] Controparte_5
di lite che liquida in complessivi €.
7.300.00 di cui euro 300,00 per spese ed euro
7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Porzio dichiaratosi antici-
patario.
Così deciso in Torre Annunziata il 03.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
14
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 5164
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento contrattuale – uso diverso.
TRA
, (p. iva con sede legale in Castellam- Parte_1 P.IVA_1
mare di Stabia (Na) in Via Mammane n. 6, in persona del liquidatore e l.r.p.t..
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Porzio (C.F. Parte_2
) – PEC ed elettivamente C.F._1 Email_1
domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) in Via Catello
Fusco n. 39,
- intimante -
1 E
(C.F. ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
in Roma in Via Lungotevere Dei Vallati n. 10, in persona del l.r.p.t. CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ippolito Ma-
[...] C.F._2
trone (C.F. ) – PEC ed elet- C.F._3 Email_2
tivamente domiciliata presso il suo studio in Boscoreale (NA) in via S.T.E. Cirillo
n. 3,
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, la conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_3
al fine di sentir dichiarare risolto, per inadempimento, il contratto ad
[...]
uso diverso (commerciale) intercorso tra le stesse, regolarmente registrato presso l'Ufficio Territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate di Castellammare di
Stabia, avente ad oggetto l'immobile (terreno) sito in Pompei (NA) in via Sant'An-
tonio n. 1, censito nel catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 10, particella n.
336, are 2 e centiare 07, qualità semin. irrig., classe 2, R.D. euro 91,10, R.A. euro
38,09 adibito ad attività di rimessa e parcheggio autoveicoli.
L'intimata provvedeva a costituirsi nel Controparte_4
giudizio con RG. 4443/2022, con domanda riconvenzionale, eccependo:
-il difetto di legittimazione attiva dell'intimante in quanto non risultante iscritta nel registro delle imprese. La cancellazione della società dal registro delle imprese, a
2 partire dal momento in cui si verificava l'estinzione della società cancellata, deter-
minava il difetto della sua capacità processuale ed il difetto di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla (cfr. cass. 23.03.2016, n. 5736);
- la mancanza ed insufficienza dell'elemento probatorio circa l'asserito inadempi-
mento del convenuto intimato, in riferimento ai canoni non versati. Le parti, a causa dell'emergenza epidemiologica, si accordavano per un diverso canone mensile, rec-
tius € 1.000,00 al mese in luogo della somma pari ad € 1.800,00 mensile prevista
ex contractu. Il canone di locazione di euro 1.800,00, sempre secondo gli accordi,
sarebbe ritornato in vigore a far dar data dal giugno 2022. A conferma del fatto che le parti si accordavano per un importo inferiore e, dunque, del puntuale adempi-
mento da parte della si rilevava che il conduttore, oltre Controparte_1
a versare puntualmente la somma di € 1.000,00 mensile a titolo di canone di loca-
zione, effettuava il puntuale pagamento di tutte le utenze, non residuando alcuna morosità;
-in data 08.08.2022, la precludeva, come da querela sporta e depositata Parte_1
agli atti, l'accesso nell'area parcheggio oggetto di locazione commerciale, ai dipen-
denti della società intimata, causando danni da risarcire nella misura non inferiore ad € 5.000,00, o nella diversa somma ritenuta dal Giudicante equa e giusta.
Il Tribunale adìto, all'esito dell'udienza del 12.09.2022, concedeva l'ordinanza provvisoria di rilascio, ex art. 665 c.p.c., per la data del 07.10.2022, dell'immobile
(terreno) sito in Pompei (NA) in Via Sant'Antonio n. 1, così come indicato nell'in-
timazione di sfratto, in danno della in persona del Parte_3
l.r.p.t., fissando per l'esecuzione la data del 30.11.2022, con riserva delle eccezioni della parte convenuta ed ordinando il mutamento del rito da ordinario in speciale,
ex artt. 426 e 667 c.p.c.. Fissava per la discussione della causa, l'udienza del
3 18.09.2023. Assegnava termine perentorio fino al 18.07.2023 alla parte intimante e fino al 08.09.2023 alla parte intimata, per l'eventuale integrazione degli atti intro-
duttivi. Assegnava, infine, ulteriore termine di giorni 5 prima della detta udienza per il deposito di note di trattazione scritta.
La parte intimante, in data 13.09.2023, provvedeva a depositare la propria memoria integrativa, nel giudizio di merito, riportandosi alle eccezioni di cui alla prima fase del giudizio, evidenziando che la parte intimata non aveva ancora rilasciato spon-
taneamente l'immobile occupato, oggetto di sfratto per morosità, persistendo il mancato pagamento dei canoni di locazione, anche sotto forma di indennità di oc-
cupazione.
Concludeva chiedendo: “in via preliminare dichiarare ammissibile e procedibile la domanda introduttiva spiegata. Nel merito e definitivamente, dichiarare risolto il rapporto di locazione in atti, ex artt. 1453 e ss c.c., per grave inadempimento della conduttrice, rigettando all'uopo la spiegata opposizione e l'infondata domanda ri-
convenzionale, sempre con condanna al rilascio dell'immobile oggetto di sfratto per morosità. In ogni caso condannare l'intimata alla rifusione di tutte le spese, di-
ritti ed onorari, con richiesta di distrazione, ex art 93 cpc, tenuto conto anche dei compensi e spese dell'attività stragiudiziale esperita con il tentativo di mediazione obbligatorio, disposto d'ufficio. Condannare, altresì, detta parte intimata, per re-
sponsabilità aggravata, ex art. 96 cpc, per aver resistito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, da determinare secondo saggio apprezzamento estimativo, anche avvalendosi della disposizione di cui all'art. 1226 c.c.”
In data 19.04.2024 la in persona del le- Controparte_1
gale rapp.te p.t. depositava le proprie memorie riportandosi a tutto Controparte_2
quanto argomentato, dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi.
4 Evidenziava altresì che:
-in data 06.04.2023, rectius dopo la pronuncia dell'ordinanza provvisoria di rila-
scio, a seguito di sopralluogo ed ispezione effettuati dal Comando di Polizia Muni-
cipale di Pompei presso il fondo oggetto di locazione, gli organi accertatori sotto-
ponevano a sequestro probatorio l'intera area. Invero, veniva accertato che all'in-
terno del detto fondo si svolgeva “un'attività di raccolta di rifiuti pericolosi e non come da elencazione su menzionata, in assenza della prescritta autorizzazione”.
Veniva nominato custode giudiziario legale rappresentante della Persona_1
società comparente, nonché conduttrice del fondo di cui si intimava il rilascio, con l'obbligo di custodire le cose nello stato in cui trovavano e di tenerle a disposizione dell'autorità procedente. Tuttavia, in data 19.07.2023, la società - CP_1
a seguito di istanza inoltrata al Sostituto Procuratore – veniva autorizzata a liberare i fondi de quibus. In esecuzione del provvedimento del 19.07.2023, in data
04.09.2023 veniva effettuato il dissequestro temporaneo dell'area per giorni 30, al fine di consentire l'attività di smaltimento. In ossequio al suddetto termine, la so-
cietà provvedeva a rilasciare e liberare il fondo condotto in loca- CP_1
zione da tutti i beni di sua proprietà. Il fondo oggetto del contratto di locazione per cui è causa, ricadeva in zona agricola E1 del Comune di Pompei. Tuttavia, il con-
duttore apprendeva della suddetta destinazione urbanistica proprio dal certificato allegato dal locatore, unitamente all'atto di compravendita (cfr. all. B note autoriz-
zate depositate dalla in liquida z. in data 28.09.2022). Orbene, il loca- Parte_1
tore concedeva in locazione un fondo che per la sua destinazione d'uso (zona agri-
cola E1) non poteva essere destinato all'attività di parcheggio per la quale era stato
5 locato. Il contratto oggetto di lite doveva ritenersi nullo per impossibilità dell'og-
getto ex art. 1418 c.c., comma 2 e il locatore non avrebbe potuto chiedere al giudice lo sfratto per morosità del conduttore, né il pagamento dei canoni arretrati.
Concludeva chiedendo: “Nel merito, accertare e dichiarare il puntuale adempi-
mento del conduttore e dichiarare che la società in Parte_3
persona del l.r.p.t, nulla deve alla , e, per l'effetto Parte_1
dichiarare cessato il rapporto contrattuale;
2. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione sottoscritto tra le parti per impossibilità dell'oggetto;
3. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'illegittimo contegno tenuto dalla società
intimante e per l'effetto condannare la al risarcimento Parte_1
del danno in misura non inferiore ad € 5.000,00, o nella diversa somma che sarà
ritenuta dal Giudicante equa e giusta;
4. Con vittoria di spese e compensi professio-
nali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge con attribuzione”.
Non necessitando di mezzi istruttori, a scioglimento dell'udienza del 06.10.2025,
celebrata mediante il deposito in telematico di note di discussione scritte, ove le parti hanno regolarmente concluso, la causa veniva riservata per la decisione.
In primis, deve darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato regolar-
mente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, da parte istante, con esito negativo.
In via preliminare, si conferma la corretta legittimazione e titolarità attiva e passiva delle parti in causa, come risulta da idonea documentazione depositata.
Non è contestato tra le parti che in data 16.01.2025, giusta autorizzazione soprav-
venuta del Giudice Penale, di dissequestro temporaneo dell'area immobiliare e pre-
6 via instaurazione del relativo iter procedimentale esecutivo, con il competente Uf-
ficiale Giudiziario presso il Tribunale di Torre Annunziata, anche con l'ausilio de-
legato della Polizia Municipale di Pompei, veniva eseguito lo sfratto per morosità.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio.
Si precisa subito che, benché, l'intimata si sia costituita nel presente procedimento a seguito della conversione del rito tardivamente (memorie depositate telematica-
mente in data 19.04.2024 termine per il deposito 08.09.2023), occorre, comunque,
tener conto delle motivazioni dalla stessa addotte in opposizione alla risoluzione del contratto per inadempimento, analizzando tutte le domande ed eccezioni propo-
ste nella fase di cognizione.
L'avvio del procedimento di cognizione, invero, riporta alle parti la pienezza dei propri poteri, quindi, la possibilità di espandere, modificare, integrare la propria domanda o proporre domande ed eccezioni riconvenzionali.
Nel merito, la domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento.
Parte intimata eccepisce la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto ex art. 1418 c.c., comma 2. Il locatore concedeva in locazione un fondo che per la sua destinazione d'uso (zona agricola E1) non poteva essere destinato all'attività di par-
cheggio per la quale era stato locato.
Il Tribunale osserva:
nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato, per cui, escluso che sia onere del locatore
7 conseguire tali autorizzazioni, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è con-
figurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario e ciò
quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato” ( cfr. civ. sez. III, 25/01/2011, n. 1735; Cass. civ. sez. III, 16/6/2014,
n. 13651).
Inoltre, nel caso di specie, non sussistono i presupposti di base, per dichiarare la nullità del contratto di locazione sottoscritto tra le parti per impossibilità dell'og-
getto, ex art. 1418 c.c., comma 2 in quanto la locazione è stata comunque eseguita fino alla fine, senza alcuna preclusione o inadempimento od ostacolo del locatore o di terzi, in favore del conduttore che ha goduto, ininterrottamente ed esclusivamente del bene immobile oggetto di fitto e per l'uso commerciale di parcheggio dei propri mezzi, così come pattuito.
Invero, la Suprema Corte (Cassazione civile Sez. I sentenza n. 37804 del 27 dicem-
bre 2022) ha chiarito che l'impossibilità dell'oggetto, alla quale consegue la nullità
del contratto, ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta e non anche quando in-
sorgano ostacoli più o meno gravi nell'esecuzione della stessa. Il principio è stato ribadito con particolare riferimento ai contratti di locazione, dove la giurisprudenza ha precisato che la nullità per impossibilità dell'oggetto richiede che tale impossi-
bilità sia concreta e presente fin dal momento della stipulazione, assoluta e defini-
tiva.
Nel caso specifico, parte intimata ha concretamente eseguito la prestazione contrat-
tuale sino al 06.04.2023, allorquando dopo la pronuncia dell'ordinanza provvisoria di rilascio, a seguito di sopralluogo e ispezione effettuati dal Comando di Polizia
8 Municipale di Pompei presso il fondo oggetto di locazione, gli organi accertatori sottoponevano a sequestro probatorio l'intera area. Veniva accertato che all'interno del detto fondo si svolgeva “un'attività di raccolta di rifiuti pericolosi e non come
da elencazione su menzionata, in assenza della prescritta autorizzazione” (vd. pa-
gina 1 note per la trattazione scritta depositate in data 19 aprile 2024 dalla CP_1
).
[...]
L'esecuzione integrale del contratto senza preclusioni o inadempimenti costituisce quindi una prova decisiva della possibilità dell'oggetto contrattuale. Quando il con-
duttore ha potuto utilizzare l'immobile per la destinazione pattuita e ha adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, mentre il locatore ha garantito il pacifico godimento del bene, viene dimostrata in modo incontrovertibile l'assenza di qual-
siasi impedimento assoluto e definitivo che possa giustificare la declaratoria di nul-
lità.
La Giurisprudenza di merito (Corte d' Appello civile Roma sentenza n. 908 del 10
febbraio 2025) ha inoltre chiarito che nei contratti di locazione commerciale, la mancanza di autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività
prevista non determina nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, in quanto il requisito della liceità dell'oggetto non va riferito al bene in sé, ma alla prestazione contrattuale che, nel rapporto locativo, deve individuarsi nella concessione in godi-
mento dell'immobile dietro pagamento del corrispettivo. L'eventuale prosecuzione dell'attività commerciale da parte del conduttore anche dopo la notifica di provve-
dimenti amministrativi di cessazione esclude la configurabilità di danni derivanti dalla pretesa nullità del contratto, dimostrando l'effettivo utilizzo del bene locato per la finalità contrattualmente prevista.
9 Al riguardo, non può tacersi che, secondo la Corte di nomofilachia, il mancato rila-
scio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destina-
zione d'uso dei beni immobili non è di ostacolo alla valida costituzione di un rap-
porto locatizio (cfr. Cass. ord. n. 9558/17; Cass. n. 23695/04).
In altri termini, le eventuali irregolarità dell'immobile oggetto del contratto di lo-
cazione, “così come le cessazioni dell'attività produttiva disposte dalle autorità am-
ministrative, non costituiscono cause di nullità del contratto, potendo, al più assu-
mere rilievo sotto il profilo della non corretta esecuzione del rapporto” (Cass. n.
18289/22; analogamente, mutatis mutandis, Cass. ord. n. 14067/23; Cass. n.
1735/11; Cass. ord. n. 14731/18).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non può ritenersi che il con-
tratto di locazione sia affetto da nullità, giacché la cessazione dell'attività esercitata dalla conduttrice all'interno dell'immobile de quo, lungi dall'esser dipesa dall'ubi-
cazione dello stesso in una zona nell'ambito della quale gli immobili non possono esser destinati all'uso convenuto dai contraenti, è stata conseguenza del mancato conseguimento delle occorrenti autorizzazioni.
Mancanza ed insufficienza dell'elemento probatorio riguardo i canoni non versati dalla conduttrice.
Agli atti di causa non è stato depositato alcun documento che attesti un diverso accordo tra le parti sulla pattuizione del canone di locazione dovuto all'emergenza epidemiologica.
Non è possibile giustificare il mancato pagamento dei canoni di una locazione com-
merciale invocando l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia per il COVID-19,
atteso che non c'è alcuna norma che abbia previsto tale legittimazione e pertanto l'inadempimento del conduttore non può passare inosservato «va escluso che possa
10 ricavarsi dalla normativa emergenziale una qualche disposizione che autorizzi il
conduttore alla sospensione o autoriduzione dei canoni di locazione per le attività
commerciali, fatta eccezione per quelle attività di cui il legislatore si è occupato
esplicitamente» e ancora «nessuna norma connessa all'emergenza conseguente alla
Pandemia COVID-19 ha precisato che il conduttore di un immobile locato possa
sospendere o rifiutare il pagamento del canone nell'ipotesi in cui l'attività eserci-
tata sia risultata interdetta dai provvedimenti emergenziali (cfr. in proposito Trib.
Pordenone 8.7.2020; Trib. Pordenone, 3 luglio 2020 e Trib. Roma sez.VI 13 no-
vembre 2020 ordinanza in RG. 27757/2020 pres. ». Per_2
In materia di locazione è stato stabilito, altresì, da diverse e ulteriori pronunce di merito (Trib. Roma 9 settembre 2020; Trib Roma n. 11336/2021), che è da esclu-
dere che la grave situazione epidemiologica ed i provvedimenti limitativi della li-
bertà di iniziativa economica, emanati per effetto della diffusione del virus "Covid-
19", possano configurare un caso di impossibilità sopravvenuta.
Ciò, con riferimento sia all'obbligazione di pagamento del canone della parte con-
duttrice, data la natura fungibile del denaro, sia con riguardo all' utilizzo, in tutto o in parte (cosa che nella specie era avvenuto, come incontestabilmente dimostrato)
della prestazione della locatrice consistente nella messa a disposizione dell'immo-
bile locato.
In altre parole, è da escludersi l'impossibilità sopravvenuta poiché la causa del con-
tratto di locazione non è la garanzia dello svolgimento dell'attività commerciale bensì l'idoneità dell'immobile a tale attività (in tal senso, Trib. Roma, ord. del 25
febbraio 2021).
L'omissione del pagamento del canone nella misura pattuita nel contratto di loca-
zione non è prevista, né consentita da alcuna norma neanche dalla legislazione
11 emergenziale, anche in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto una serie di misure volte ad attenuare gli effetti determinati dalla chiusura forzata delle attività commerciali quali la previsione della cessione del credito di imposta, i prov-
vedimenti di proroga dei prestiti e degli adempimenti fiscali, la sospensione dei pagamenti dei ratei dei mutui e dei finanziamenti nonché le possibilità di ricorso alla cassa di integrazione.
Sicché un comportamento di perdurante omissione nel versamento del canone nella misura integrale pattuita non può trovare alcuna giustificazione e non può escludere la gravità dell'inadempimento.
Quanto al principio di buona fede, in sede di esecuzione del contratto, impone a ciascuna parte del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte a prescindere dagli obblighi contrattuali e dal dovere del
neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico (ex
multis, Cass. n. 10182/2014; Trib. Roma n. 18646/2021).
Deriva, pertanto, in assenza di prova del pagamento dei canoni, da parte dell'inti-
mata, la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione in oggetto e la necessaria condanna della conduttrice al pagamento di tutti i canoni arretrati sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile ed al pagamento, altresì, delle spese di giudizio.
Dagli atti di causa emerge un canone di locazione pattuito pari ad euro 21.600,00
annui da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese locativo, pari ad euro 1.800,00
mensili.
Nello specifico la morosità ad oggi ammonta a complessivi euro 65.200,00 ovvero
12 mensilità dell'intero anno 2021 e 8 mensilità dell'anno 2022 (compreso il mese di agosto), 12 mensilità dell'intero anno 2023 e 2024 (sino al giorno del rilascio
12 16.01.2025) moltiplicato il canone di euro 1.800,00 decurtati gli importi di euro
14.000,00 che la conduttrice ha corrisposto al locatore, a periodi alterni.
Sulla domanda riconvenzionale.
In ragione di quanto sopra detto, la domanda riconvenzionale della resistente si pro-
fila infondata in quanto non provata né nell' “an” e nel “quantum debeatur”.
Sulla domanda della ricorrente di condanna ex art. 96 c.p.c..
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria,
formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La responsabilità aggravata per lite temeraria ha, infatti, natura extracontrattuale per cui la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, dell'an e del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desu-
mibili dagli atti di causa (cfr. Cass. Civ. n. 9080/2013).
Nel caso in esame, inoltre, deve pur sempre considerarsi che nelle tesi difensive della resistente non si ravvisano elementi di malafede dal momento che le stesse,
pur risultando infondate, erano comunque spiegate secondo diritto.
Consegue che non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96, co. I e II, c.p.c., laddove possono in ogni caso dirsi assorbiti dal quantum delle spese di lite liquidate eventuali danni ex art. 96, co. III, c.p.c..
Riguardo le spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liqui-
dano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
13 a) dichiara risolto per inadempimento della parte conduttrice, il contratto di loca-
zione ad uso diverso, per cui è causa;
b) dichiara cessata la materia del contendere in relazione al rilascio dell'immobile,
in quanto già avvenuto in data 16.01.2025;
c) condanna in persona dell'Ammini- Controparte_1
stratore Unico e l.r.p.t. al pagamento in favore di Persona_1 Parte_1
, in persona del Liquidatore e l.r.p.t. della somma
[...] Controparte_5
di €. 65.200,00 per la causale di cui in premessa, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
d) condanna in persona dell' Controparte_1 CP_6
stratore Unico e l.r.p.t. al pagamento in favore della Persona_1 Parte_1
, in persona del Liquidatore e l.r.p.t. delle spese
[...] Controparte_5
di lite che liquida in complessivi €.
7.300.00 di cui euro 300,00 per spese ed euro
7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Porzio dichiaratosi antici-
patario.
Così deciso in Torre Annunziata il 03.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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