Art. 2.
Il Governo del Re, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per l'aeronautica, stabilira' con apposito decreto le categorie di certificati di cui all'art. 1, in relazione a quelle fissate dal regolamento generale delle radiocomunicazioni (revisione del Cairo, 1938), nonche', per ciascuna categoria di certificati, i requisiti di ammissione degli aspiranti, i programmi e le norme di esame.
Il Governo del Re, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per l'aeronautica, stabilira' con apposito decreto le categorie di certificati di cui all'art. 1, in relazione a quelle fissate dal regolamento generale delle radiocomunicazioni (revisione del Cairo, 1938), nonche', per ciascuna categoria di certificati, i requisiti di ammissione degli aspiranti, i programmi e le norme di esame.