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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/10/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1127/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1127/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
25.06.2025, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa
Campagnacci ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Via del Campanile
n. 16, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Spoleto (PG), Via delle Acciaierie n. 30, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Pimpinicchio ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), Via K. Mark n. 19, presso il
Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio in Spoleto (PG) in data 3.05.1981 (atto n. 35, parte II, Serie A, anno
1981);
pagina 1 di 4 con figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, alle seguenti condizioni:
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Spoleto Via delle acciaierie 30 censita al catasto fabbricati del Comune di Spoleto foglio 147 particella 4 sub 3, sub 4 e sub 5, arredata con il mobilio in essa già presente, resterà nella disponibilità del Sig. , il quale continuerà ad abitarvi, Parte_1 mentre la Sig.ra si trasferirà altrove. CP_1
3) Quale condizione economica della separazione e scioglimento della Comunione, si impegna ad acquistare da , che si impegna a cedere al medesimo, la sua quota di ½ di detto immobile CP_1 al prezzo di € 100.000,00 (centomila) oltre alla somma di € 15.000,00 quale prezzo dell'acquisto della quota di ½ della medesima relativa al terreno censito al Catasto terreni del Comune di Spoleto foglio
147 particella 207, 373, 488, 391 .
Le parti pattuiscono che detto trasferimento avverrà entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione, presso il notaio che sarà scelto dal Sig. e con ogni spesa notarile, Pt_1 tecnica e/o a qualsiasi titolo riconducibile al trasferimento a carico del medesimo il quale Pt_1 contestualmente corrisponderà il complessivo prezzo pattuito a mezzo assegno circolare intestato alla
Sig.ra . CP_1
Entro la data prevista per il rogito notarile la Sig.ra terminerà il trasloco dei propri beni CP_1 personali;
a tal fine la stessa potrà accedere all'immobile fino ad ultimazione della predetta operazione, previa comunicazione con almeno 24 ore di preavviso delle date e dell'orario di accesso al
Sig. il quale si impegna a non essere presente durante l'accesso ai locali da parte della Pt_1 moglie.
4) Il trasferimento immobiliare oggetto del presente accordo e di cui ai beni descritti nelle allegate visure sub all. 2 è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti chiedono sin d'ora l'applicazione di tutti i benefici fiscali in relazione al trasferimento della quota di 1/2 del diritto di proprietà dei suddetti immobili in applicazione dell'articolo 19 della Legge 6
pagina 2 di 4 marzo 1987 n. 74, ed in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n.
154”.
5) Il verserà alla che accetta, quale condizione economica della Parte_1 CP_1 separazione e scioglimento della Comunione, l'ulteriore somma di € 135.000,00 a tacitazione di ogni pretesa presente e futura su qualunque somma caduta in comunione dei beni compreso TFR risparmi personali e/o comuni;
6) Il si impegna altresì a versare a titolo di mantenimento mensile della Parte_1 CP_1 la somma di € 300,00 entro il giorno 05 di ogni mese a far data dal mese di luglio 2025 e fino all'ottenimento da parte della stessa della pensione di vecchiaia e comunque fino al termine documentazione necessaria all'ottenimento della pensione comunicandone gli esiti senza indugio al
. Parte_1
7) Le parti convengono che nulla è dovuto alla a titolo di liquidazione dei beni mobili CP_1 registrati intestati al , di cui ai libretti di circolazione allegati, e che con la percezione Parte_1 da parte della della complessiva somma di € 250.000,00 (duecentocinquantamilla/00), per le CP_1 causali sopra esposte al punto 2, 3, 4 e 5, nonché con la cessione delle quote immobiliare di ½ della in favore del , le parti nulla avranno più a pretendere a livello di CP_1 Persona_1 scioglimento della comunione dei beni. Le parti convengono che detta somma di denaro sarà così erogata:
Quanto ad € 20.000,00 alla sottoscrizione del ricorso a mezzo assegno circolare n. 6300120235-06 emesso da Banco Desio in data 24/6/2025.
Quanto ad € 115.000,00 all'esito del deposito delle conclusioni congiunte all'udienza che verrà fissata con conseguente trasmissione degli atti al collegio per la redazione della sentenza.
Quanto ad € 115.000,00 il giorno del rogito per la cessione della quota di ½ di cui al punto 2 e 3 del presente ricorso, che dovrà avvenire entro e non oltre giorni 15 dalla pubblicazione della sentenza.
Resta inteso che la mancata puntuale corresponsione degli importi pattuiti costituisce motivo di legittimo rifiuto della Sig.ra di procedere al trasferimento immobiliare pattuito. CP_1
8) Ogni parte si farà carico dei costi dell'assistenza legale con esplicita rinuncia degli avvocati al vincolo di solidarietà”.
All'udienza del 8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pagina 3 di 4 Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
19.07.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti e della prole maggiorenne, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Spoleto (PG) in data 3.05.1981 (atto n. 35, parte II, Serie A, anno
1981);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto, 15.10.2025
Il Presidente est.
UD TT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1127/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
25.06.2025, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa
Campagnacci ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Via del Campanile
n. 16, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Spoleto (PG), Via delle Acciaierie n. 30, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Pimpinicchio ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), Via K. Mark n. 19, presso il
Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio in Spoleto (PG) in data 3.05.1981 (atto n. 35, parte II, Serie A, anno
1981);
pagina 1 di 4 con figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, alle seguenti condizioni:
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Spoleto Via delle acciaierie 30 censita al catasto fabbricati del Comune di Spoleto foglio 147 particella 4 sub 3, sub 4 e sub 5, arredata con il mobilio in essa già presente, resterà nella disponibilità del Sig. , il quale continuerà ad abitarvi, Parte_1 mentre la Sig.ra si trasferirà altrove. CP_1
3) Quale condizione economica della separazione e scioglimento della Comunione, si impegna ad acquistare da , che si impegna a cedere al medesimo, la sua quota di ½ di detto immobile CP_1 al prezzo di € 100.000,00 (centomila) oltre alla somma di € 15.000,00 quale prezzo dell'acquisto della quota di ½ della medesima relativa al terreno censito al Catasto terreni del Comune di Spoleto foglio
147 particella 207, 373, 488, 391 .
Le parti pattuiscono che detto trasferimento avverrà entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione, presso il notaio che sarà scelto dal Sig. e con ogni spesa notarile, Pt_1 tecnica e/o a qualsiasi titolo riconducibile al trasferimento a carico del medesimo il quale Pt_1 contestualmente corrisponderà il complessivo prezzo pattuito a mezzo assegno circolare intestato alla
Sig.ra . CP_1
Entro la data prevista per il rogito notarile la Sig.ra terminerà il trasloco dei propri beni CP_1 personali;
a tal fine la stessa potrà accedere all'immobile fino ad ultimazione della predetta operazione, previa comunicazione con almeno 24 ore di preavviso delle date e dell'orario di accesso al
Sig. il quale si impegna a non essere presente durante l'accesso ai locali da parte della Pt_1 moglie.
4) Il trasferimento immobiliare oggetto del presente accordo e di cui ai beni descritti nelle allegate visure sub all. 2 è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti chiedono sin d'ora l'applicazione di tutti i benefici fiscali in relazione al trasferimento della quota di 1/2 del diritto di proprietà dei suddetti immobili in applicazione dell'articolo 19 della Legge 6
pagina 2 di 4 marzo 1987 n. 74, ed in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n.
154”.
5) Il verserà alla che accetta, quale condizione economica della Parte_1 CP_1 separazione e scioglimento della Comunione, l'ulteriore somma di € 135.000,00 a tacitazione di ogni pretesa presente e futura su qualunque somma caduta in comunione dei beni compreso TFR risparmi personali e/o comuni;
6) Il si impegna altresì a versare a titolo di mantenimento mensile della Parte_1 CP_1 la somma di € 300,00 entro il giorno 05 di ogni mese a far data dal mese di luglio 2025 e fino all'ottenimento da parte della stessa della pensione di vecchiaia e comunque fino al termine documentazione necessaria all'ottenimento della pensione comunicandone gli esiti senza indugio al
. Parte_1
7) Le parti convengono che nulla è dovuto alla a titolo di liquidazione dei beni mobili CP_1 registrati intestati al , di cui ai libretti di circolazione allegati, e che con la percezione Parte_1 da parte della della complessiva somma di € 250.000,00 (duecentocinquantamilla/00), per le CP_1 causali sopra esposte al punto 2, 3, 4 e 5, nonché con la cessione delle quote immobiliare di ½ della in favore del , le parti nulla avranno più a pretendere a livello di CP_1 Persona_1 scioglimento della comunione dei beni. Le parti convengono che detta somma di denaro sarà così erogata:
Quanto ad € 20.000,00 alla sottoscrizione del ricorso a mezzo assegno circolare n. 6300120235-06 emesso da Banco Desio in data 24/6/2025.
Quanto ad € 115.000,00 all'esito del deposito delle conclusioni congiunte all'udienza che verrà fissata con conseguente trasmissione degli atti al collegio per la redazione della sentenza.
Quanto ad € 115.000,00 il giorno del rogito per la cessione della quota di ½ di cui al punto 2 e 3 del presente ricorso, che dovrà avvenire entro e non oltre giorni 15 dalla pubblicazione della sentenza.
Resta inteso che la mancata puntuale corresponsione degli importi pattuiti costituisce motivo di legittimo rifiuto della Sig.ra di procedere al trasferimento immobiliare pattuito. CP_1
8) Ogni parte si farà carico dei costi dell'assistenza legale con esplicita rinuncia degli avvocati al vincolo di solidarietà”.
All'udienza del 8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pagina 3 di 4 Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
19.07.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti e della prole maggiorenne, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Spoleto (PG) in data 3.05.1981 (atto n. 35, parte II, Serie A, anno
1981);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto, 15.10.2025
Il Presidente est.
UD TT
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