CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
NA UC, Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2363/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Decreto Del Commssario Straordinario N. 125 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nocera Terinese - Via Cutura 1 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
ID Spa - 01748900790
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. I01042983RSO2024F910 IMU 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) In via principale dichiarare nullo l'accertamento per: a) omessa necessaria attestazione di conformità all'originale dell'avviso di pagamento notificato al contribuente;
b) mancanza del presupposto impositivo del possesso dei beni, posto che l'avviso fa riferimento ad unità immobiliari non di proprietà dell'Ricorrente_1; c) motivazione contraddittoria, in quanto fondata su presupposti di fatto e di diritto inesistenti;
d) omessa necessaria indicazione degli elementi indicati come obbligatori dall'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente e dall'art. 1, co. 792, della legge 27/12/2019, n. 160; 4) Sempre in via principale, annullare l'avviso impugnato, in quanto l'I.M.U. non è dovuta per gli alloggi di ERP, ai sensi dell'art. 1, co. 1 bis, della Legge Regione Calabria 25 novembre 1996, n. 32, che qualifica espressamente gli alloggi come alloggi sociali di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 e, per l'effetto, dichiarare comunque non dovute le somme con esso intimate, con ogni consequenziale pronuncia in merito secondo le motivazioni enunciate in diritto ed in fatto;
5) Condannare per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza Controparte alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari tutti del presente giudizio
(…)”.
ID S.p.A.: “(…) rigettare integralmente il ricorso proposto dalla Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria - Ricorrente_1 perché inammissibile o comunque infondato. Con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito (…)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato ha impugnato l'invito al pagamento n. I01042983RSO2024F910, relativo all'IMU 2024 del Comune di Nocera Terinese, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente ha dedotto: a) la nullità dell'avviso di pagamento per omessa attestazione di conformità all'originale del documento notificato ex art. 23 D.lgs. n. 82/2005; b) la nullità dell'avviso di pagamento perché avente ad oggetto beni non appartenenti all'ATERP; c) la nullità dell'avviso di pagamento per vizio di motivazione;
d) la nullità dell'avviso per omessa indicazione di elementi a tutela del contribuente;
e) la nullità dell'avviso di pagamento venendo in rilievo alloggi sociali;
f) la disparità di trattamento dell'imposizione fiscale tra alloggi ex IACP e alloggi ATERP.
1.2. Si è costituita in giudizio ID S.p.A., agente della riscossione per il Comune di Nocera Terinese, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo ricorso, la contribuente ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento in quanto atto formato in origine in modalità informatica e successivamente notificato in copia analogica, priva tuttavia di attestazione di conformità all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).
L'eccezione è infondata.
Nel caso di specie, l'atto prodotto in giudizio è effettivamente privo di attestazione di conformità all'originale informatico da parte di pubblico ufficiale o di altro soggetto a ciò legittimato;
tuttavia, è presente l'indicazione finale del funzionario responsabile e della dicitura standard relativa alla firma sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo.
Orbene, il difetto di attestazione di conformità all'originale, secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 11 agosto 2022 n. 24681), può rilevare quale potenziale vizio di invalidità dell'atto nei limiti in cui crea incertezza circa la sottoscrizione e quindi l'effettiva provenienza dell'atto medesimo. Ma nel caso di tributi locali – quale
è l'IMU - la sottoscrizione è legittimamente sostituita da indicazione a stampa del nominativo del funzionario sottoscrittore, giusta disposto dell'art. 1, co. 87, L. n. 549/1995, tuttora vigente;
tale indicazione sussiste nell'atto impugnato, sicché non ricorre alcuna incertezza circa la validità della sottoscrizione dell'atto e la sua provenienza dal Comune di Nocera Terinese.
L'eccezione in esame, pertanto, deve essere rigettata.
3. Con il secondo motivo di ricorso, l'ATERP lamenta che l'IMU in oggetto sarebbe stata richiesta in relazione a beni di cui essa non sarebbe proprietaria.
Il motivo di ricorso è infondato.
Dalla documentazione presente in atti risulta che l'ATERP è proprietaria superficiaria del terreno su cui insistono gli immobili, e tale circostanza la rende soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 3 co. 1 del
D. Lgs. 504/1992.
4. Parte ricorrente ha quindi lamentato il vizio di motivazione dell'atto impugnato.
Posto che nel caso di specie viene in rilievo non un accertamento ma un mero invito al pagamento, si evidenzia che l'atto impugnato contiene la puntuale individuazione del soggetto passivo dell'imposta, dei beni soggetti a tassazione, dell'anno di riferimento dell'imposta, dell'aliquota applicata, dell'imposta dovuta per ciascun immobile, sì da consentire una piena difesa al contribuente.
5. L'ATERP, inoltre, si è doluta della violazione dell'art.7, co. 2, Legge n. 212 del 2000, poiché nell'atto impugnato non sarebbero stati indicati “a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”.
Il motivo di ricorso è infondato.
Come osservato dalla Suprema Corte, l'omissione delle indicazioni di cui all'art. 7, co. 2, Legge n. 212 del
2000 non la validità dell'atto, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta (cfr. Cass. civ. 9 gennaio 2018 n. 301; Cass. civ.
27 settembre 2011 n. 19675).
6. Gli ultimi due motivi di ricorso - nullità dell'avviso di pagamento venendo in rilievo alloggi sociali e disparità di trattamento dell'imposizione fiscale tra alloggi ex IACP e alloggi ATERP – possono essere trattati congiuntamente e risultano entrambi infondati.
Questo Collegio ritiene di dare continuità al più recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Giustizia
Tributaria alla quale appartiene (cfr. CGT di Primo Grado di Catanzaro, n. 2054/2023; n. 2197/2023; n.
2362/2023), a sua volta conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 15 febbraio 2025 n. 3844), secondo cui “l'esenzione IMU - prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013 - non è applicabile agli alloggi di edilizia sociale dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Calabria (ATERP) che non hanno i requisiti di alloggi sociali, ma di edilizia residenziale pubblica e concessi in locazione, i cui canoni, secondo l'art. 33 della l.r. Calabria n. 32 del 1996, seppure inferiori a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e non escludono il carattere economico dell'attività svolta, comportando così
l'agevolazione della sola detrazione di imposta, di cui allo stesso art. 13, comma 10, citato”.
7. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (euro 48.402,00), con distrazione in favore del difensore della parte resistente che ne ha fatto esplicita richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte resistente che liquida in euro 4.815,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore della parte.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026 IL GIUDICE ESTENSORE
CA NI
IL PRESIDENTE
LE ES
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
NA UC, Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2363/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Decreto Del Commssario Straordinario N. 125 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nocera Terinese - Via Cutura 1 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
ID Spa - 01748900790
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. I01042983RSO2024F910 IMU 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) In via principale dichiarare nullo l'accertamento per: a) omessa necessaria attestazione di conformità all'originale dell'avviso di pagamento notificato al contribuente;
b) mancanza del presupposto impositivo del possesso dei beni, posto che l'avviso fa riferimento ad unità immobiliari non di proprietà dell'Ricorrente_1; c) motivazione contraddittoria, in quanto fondata su presupposti di fatto e di diritto inesistenti;
d) omessa necessaria indicazione degli elementi indicati come obbligatori dall'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente e dall'art. 1, co. 792, della legge 27/12/2019, n. 160; 4) Sempre in via principale, annullare l'avviso impugnato, in quanto l'I.M.U. non è dovuta per gli alloggi di ERP, ai sensi dell'art. 1, co. 1 bis, della Legge Regione Calabria 25 novembre 1996, n. 32, che qualifica espressamente gli alloggi come alloggi sociali di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 e, per l'effetto, dichiarare comunque non dovute le somme con esso intimate, con ogni consequenziale pronuncia in merito secondo le motivazioni enunciate in diritto ed in fatto;
5) Condannare per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza Controparte alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari tutti del presente giudizio
(…)”.
ID S.p.A.: “(…) rigettare integralmente il ricorso proposto dalla Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria - Ricorrente_1 perché inammissibile o comunque infondato. Con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito (…)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato ha impugnato l'invito al pagamento n. I01042983RSO2024F910, relativo all'IMU 2024 del Comune di Nocera Terinese, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente ha dedotto: a) la nullità dell'avviso di pagamento per omessa attestazione di conformità all'originale del documento notificato ex art. 23 D.lgs. n. 82/2005; b) la nullità dell'avviso di pagamento perché avente ad oggetto beni non appartenenti all'ATERP; c) la nullità dell'avviso di pagamento per vizio di motivazione;
d) la nullità dell'avviso per omessa indicazione di elementi a tutela del contribuente;
e) la nullità dell'avviso di pagamento venendo in rilievo alloggi sociali;
f) la disparità di trattamento dell'imposizione fiscale tra alloggi ex IACP e alloggi ATERP.
1.2. Si è costituita in giudizio ID S.p.A., agente della riscossione per il Comune di Nocera Terinese, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo ricorso, la contribuente ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento in quanto atto formato in origine in modalità informatica e successivamente notificato in copia analogica, priva tuttavia di attestazione di conformità all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).
L'eccezione è infondata.
Nel caso di specie, l'atto prodotto in giudizio è effettivamente privo di attestazione di conformità all'originale informatico da parte di pubblico ufficiale o di altro soggetto a ciò legittimato;
tuttavia, è presente l'indicazione finale del funzionario responsabile e della dicitura standard relativa alla firma sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo.
Orbene, il difetto di attestazione di conformità all'originale, secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 11 agosto 2022 n. 24681), può rilevare quale potenziale vizio di invalidità dell'atto nei limiti in cui crea incertezza circa la sottoscrizione e quindi l'effettiva provenienza dell'atto medesimo. Ma nel caso di tributi locali – quale
è l'IMU - la sottoscrizione è legittimamente sostituita da indicazione a stampa del nominativo del funzionario sottoscrittore, giusta disposto dell'art. 1, co. 87, L. n. 549/1995, tuttora vigente;
tale indicazione sussiste nell'atto impugnato, sicché non ricorre alcuna incertezza circa la validità della sottoscrizione dell'atto e la sua provenienza dal Comune di Nocera Terinese.
L'eccezione in esame, pertanto, deve essere rigettata.
3. Con il secondo motivo di ricorso, l'ATERP lamenta che l'IMU in oggetto sarebbe stata richiesta in relazione a beni di cui essa non sarebbe proprietaria.
Il motivo di ricorso è infondato.
Dalla documentazione presente in atti risulta che l'ATERP è proprietaria superficiaria del terreno su cui insistono gli immobili, e tale circostanza la rende soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 3 co. 1 del
D. Lgs. 504/1992.
4. Parte ricorrente ha quindi lamentato il vizio di motivazione dell'atto impugnato.
Posto che nel caso di specie viene in rilievo non un accertamento ma un mero invito al pagamento, si evidenzia che l'atto impugnato contiene la puntuale individuazione del soggetto passivo dell'imposta, dei beni soggetti a tassazione, dell'anno di riferimento dell'imposta, dell'aliquota applicata, dell'imposta dovuta per ciascun immobile, sì da consentire una piena difesa al contribuente.
5. L'ATERP, inoltre, si è doluta della violazione dell'art.7, co. 2, Legge n. 212 del 2000, poiché nell'atto impugnato non sarebbero stati indicati “a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”.
Il motivo di ricorso è infondato.
Come osservato dalla Suprema Corte, l'omissione delle indicazioni di cui all'art. 7, co. 2, Legge n. 212 del
2000 non la validità dell'atto, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta (cfr. Cass. civ. 9 gennaio 2018 n. 301; Cass. civ.
27 settembre 2011 n. 19675).
6. Gli ultimi due motivi di ricorso - nullità dell'avviso di pagamento venendo in rilievo alloggi sociali e disparità di trattamento dell'imposizione fiscale tra alloggi ex IACP e alloggi ATERP – possono essere trattati congiuntamente e risultano entrambi infondati.
Questo Collegio ritiene di dare continuità al più recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Giustizia
Tributaria alla quale appartiene (cfr. CGT di Primo Grado di Catanzaro, n. 2054/2023; n. 2197/2023; n.
2362/2023), a sua volta conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 15 febbraio 2025 n. 3844), secondo cui “l'esenzione IMU - prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013 - non è applicabile agli alloggi di edilizia sociale dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Calabria (ATERP) che non hanno i requisiti di alloggi sociali, ma di edilizia residenziale pubblica e concessi in locazione, i cui canoni, secondo l'art. 33 della l.r. Calabria n. 32 del 1996, seppure inferiori a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e non escludono il carattere economico dell'attività svolta, comportando così
l'agevolazione della sola detrazione di imposta, di cui allo stesso art. 13, comma 10, citato”.
7. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (euro 48.402,00), con distrazione in favore del difensore della parte resistente che ne ha fatto esplicita richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte resistente che liquida in euro 4.815,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore della parte.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026 IL GIUDICE ESTENSORE
CA NI
IL PRESIDENTE
LE ES