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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1340 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AR SA EN Presidente
Dott.ssa RE PO Consigliere rel.
Dott. ssa Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. LISSANDRIN YURI, C.F._2
(C.F. ) con elezione di domicilio presso lo studio del legale in C.F._3
Pavia, Via Mascheroni n. 26 e all'indirizzo PEC Email_1
CONTRO
(C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO ANTONIO
[...] P.IVA_3
(C.F. ), con elezione di domicilio presso lo studio del legale C.F._4
in Milano, Via Andreani n. 4 e all'indirizzo PEC
1 Email_2
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per , “In via preliminare Stante la Pt_1 Parte_1 Pt_4 Pt_3
manifesta fondatezza della presente impugnazione per i motivi esposti nel corpo dell'atto, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c.
In via principale nel merito Accogliere per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente atto di appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. Sentenza n. 2780/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Vincenza Agnese, in funzione di Giudice Unico, nella causa civile iscritta a n. R.G. 15203/2023, pubblicata in data 02.04.2025, e comunicata dalla cancelleria in pari data, sent. n. cronol. 579/2025 del 02.04.2025, notificata in data 3 aprile 2025,
e, per l'effetto, accogliere le conclusioni avanzate in prima cure che qui si riportano:
“nel merito - per le ragioni di cui al corpo dell'atto rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.”
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, reiectis contraris, Controparte_1
• in via preliminare, rilevata l'inammissibilità e la manifesta infondatezza, ai sensi degli artt 348bis – 350 c.p.c. dell'avverso atto di appello, per tutte le ragioni indicate nella narrativa del presente atto, disporre la discussione orale della causa ai sensi dell'art 350bis c.p.c.;
• in via principale, rigettare l'avverso atto di appello e le domande ex adverso formulate, in ragione della loro manifesta infondatezza, per le motivazioni di cui alla
2 parte narrativa del presente atto, con conseguente conferma della impugnata pronuncia del Tribunale di Milano 2780/2025 del 2 aprile 2025.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa possono essere così sintetizzati:
- tra il 2005 e il 2015 intratteneva con Parte_5
la (all'epoca, rapporti di apertura di credito in Parte_1 CP_3
conto corrente;
- il 12/10/2015 il legale rappresentante della società, sig. si Parte_6
costituiva fideiussore omnibus sino all'importo di € 420.000,00 a garanzia delle obbligazioni derivanti dai rapporti sopra indicati;
- con decreto n. 2186 del 3/10/2018, il Tribunale di Pavia (RG n. 5009/2018) ingiungeva alla e al sig. (quest'ultimo, nei limiti della CP_3 Parte_6
fideiussione sopra indicata) il pagamento dell'importo di € 515.552,24, oltre interessi, stante l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dai citati contratti di credito;
- il 18/11/2020, cedeva pro soluto in favore Parte_5
di una serie di crediti pecuniari, tra cui quello portato dal Controparte_1
già menzionato decreto ingiuntivo;
- il 4/12/2020 nella qualità di liquidatore della Parte_6 Parte_1
trasferiva alla sig.ra (suocera del sig. , e al sig. Parte_3 Pt_6
(figlio del disponente), la proprietà dei beni siti in Comune di Parte_2
Pavia (PV), Via Porta Salara n. 10, con rogito notaio (rep. 3166 racc. Per_1
1068)
Tanto premesso in fatto, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 4/4/20 la (e, per essa, la mandataria conveniva in Controparte_1 CP_2
giudizio la e i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Pt_3
proponendo azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 cc.
[...]
A sostegno della domanda, la parte rappresentava l'anteriorità de credito, rispetto al compimento dell'atto dispositivo oggetto di causa, la consapevolezza del cedente di
4 arrecare pregiudizio alle ragioni dell'attore, nonché la sussistenza dell'eventus damni
e della scientia fraudis in capo ai terzi acquirenti.
In particolare:
a) Quanto all'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione patrimoniale (da cui il venir meno della necessità di provare la partecipatio fraudis in capo ai terzi), evidenziava come il credito in capo a parte attrice fosse sorto a seguito dei contratti di apertura di credito in conto corrente stipulati tra il 2005 e il 2015, mentre il revocando atto di compravendita veniva posto in essere nel 2020, a seguito di contratto preliminare intercorso il 20/12/2017;
b) Quanto al requisito dell'eventus damni, l'atto di compravendita produceva come effetto il depauperamento (se non quantitativo, quantomeno) qualitativo del patrimonio della , giacché la Parte_1
società non rimaneva titolare di altro bene suscettibile di aggressione,
Contr stante il già avvenuto pignoramento da parte della dell'unico altro cespite immobiliare;
c) In punto di scientia fraudis del debitore, la società convenuta non poteva che essere cosciente del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, stante anche la già menzionata insussistenza di ulteriori beni suscettibili di aggressione da parte del creditore;
d) Infine, la consapevolezza del pregiudizio da parte dei terzi, sigg.ri e Pt_6
(requisito soggettivo necessario, stante la natura onerosa dell'atto Pt_3
di disposizione) appariva potesse presumersi dal vincolo di parentela che legava il sig. (liquidatore della società) e i sig.ri Parte_6 Parte_2
(suo figlio) e (sua suocera).
[...] Parte_3
I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In particolare, gli stessi contestavano la sussistenza dell'eventus damni, rilevando come al momento della costituzione delle esposizioni debitorie in conto corrente,
avrebbe potuto costituire garanzia sui beni Parte_5
5 poi oggetto dell'azione revocatoria, mentre la garanzia veniva costituita Contr esclusivamente sui beni in località Codevilla, poi pignorati dalla . Oltre a ciò, veniva evidenziato come parte attrice potesse soddisfarsi sui citati beni siti in
Codevilla, ipotecati per € 520.000 e stimati, nel corso di un precedente tentativo di pignoramento, in € 151.200.
D'altra parte, i convenuti affermavano l'insussistenza di alcuna scientia fraudis in capo agli acquirenti (sigg.ri e in quanto il primo Parte_2 Parte_3
residente in [...]e la seconda, estranea all'azienda, del tutto all'oscuro dello stato patrimoniale della società di cui risulta socia, al 99%, la figlia di lei.
Veniva infine eccepito l'art. 2901, co. 3 cc, in quanto l'atto traslativo sarebbe stato attuato al fine di adempiere a un debito scaduto nei confronti di Intesa San Paolo/BEI, stante l'impossibilità della società di pagare le rate di mutuo con i citati istituti, derivanti dai contratti di apertura di credito.
Con la sentenza n. 2780 del 2/4/2025, il Tribunale di Milano accoglieva l'azione revocatoria proposta dalla ritenendo sussistenti tutti i Controparte_1
presupposti previsti dall'art. 2901 cc, sulla base delle medesime considerazioni svolte dall'attrice, suffragate dalla giurisprudenza di legittimità citata nel testo del provvedimento.
In particolare,
i) Quanto all'eventus damni, il Tribunale concludeva che “Alcuna significatività può […] assumere la circostanza che, al momento del sorgere del credito, non fosse stata iscritta ipoteca sui beni in Pavia da parte della banca creditrice, rilevando ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria il pregiudizio esistente per effetto del compimento dell'atto dispositivo, e non la remota possibilità di elisione del pregiudizio mediante la previsione di esperimento di azioni da parte del creditore anteriori al deposito della domanda. Ai fini dell'esperimento della presente azione assume rilievo che il debitore non abbia un residuo patrimonio capiente rispetto al credito di chi
6 agisce in revocatoria. Parte convenuta […] non ha fornito prova della capienza del patrimonio immobiliare dei beni di Codevilla su cui è esperita l'esecuzione immobiliare rispetto all'ingente credito di parte attrice né di avere ulteriori disponibilità idonee al soddisfacimento del credito di parte attrice”;
ii) Quanto all'assenza di scientia fraudis, veniva dato rilievo al fatto che
“ è altresì socio all'1% della società debitrice, mentre Parte_2
la titolarità del restante 99% del capitale sociale risulta in capo alla figlia dell'acquirente [..]. L'intreccio di rapporti Parte_3
familiari e societari porta, in conformità all'orientamento della
Suprema Corte [Cass. n. 10928/2020; Cass. n. 5359/2009; Cass. n.
1286/2013, ndr], a ritenere sussistenti indizi precisi, gravi e concordanti della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori al tempo della stipula del contratto preliminare” fermo restando poi che
“Parte convenuta non ha dato prova del fatto da essa addotto della separazione tra e la “figlia della sig.ra a partire Parte_6 Pt_3
dal settembre 2014 né del momento del trasferimento all'estero del figlio”. Il giudice sottolineava poi la totale irrilevanza del “motivo indicato da parte convenuta (acquisto di immobile dotato di ascensore) che avrebbe spinto all'acquisto dell'immobile, in Parte_3
quanto elemento che non elide la conoscenza del pregiudizio […].
Peraltro, dal certificato anagrafico […] risulta residente in [...], indirizzo ove peraltro è stata eseguita la notifica dell'atto di citazione”;
iii) Quanto all'applicabilità nella fattispecie dell'art. 2901, co. 3 cc, i convenuti non dimostravano la sussistenza dei “requisiti richiesti per effetto del dato normativo e della giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte” (i.e. che il corrispettivo dell'atto traslativo fosse stato destinato al pagamento di debiti scaduti e che l'alienazione del bene
7 costituisse il solo mezzo per procurarsi la liquidità necessaria da destinare al pagamento di debiti scaduti). Da un lato, infatti, la documentazione depositata in atti (bonifici) provava che la Parte_1
[... otteneva liquidità già nel periodo di tempo che andava da 3 a 1 anno prima del preliminare del dicembre 2017. Inoltre, i detti bonifici non apparivano comunque tutti riferibili al pagamento del prezzo dell'acquisto dell'immobile in quanto in essi veniva recata, nella maggior parte dei casi, la causale “finanziamento soci”. Ancora, si rilevava come l'accordo transattivo indicasse che il pagamento della somma ivi pattuita (€ 455.000), dovesse essere corrisposta entro il
28/2/2017, mentre il preliminare di compravendita veniva stipulato soltanto il successivo dicembre. D'altra parte, i convenuti non fornivano la prova del fatto che il corrispettivo nascente dalla stipula del preliminare costituisse il solo mezzo per procurarsi la liquidità necessaria da destinare al pagamento di debiti scaduti.
Con atto di citazione del 28/4/2025, la e i sigg.ri Parte_1 Pt_6
e roponevano appello avverso la sent. n. 2780/2025 del Tribunale di Milano Pt_3
(notificata il 3/4/2025), con il quale ribadivano le difese esposte in primo grado. La Contr
, a sua volta, si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 16/10/2025, gli appellanti rinunciavano all'istanza di sospensiva ex artt. 351 e 283 cpc e pertanto la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 6/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc proposta da parte appellata.
Giova premettere che la norma è stata profondamente modificata dal D.lgs 10 ottobre
2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia) che ha abolito, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, il filtro di ammissibilità per le impugnazioni non aventi una ragionevole probabilità di essere accolte, introducendo per le ipotesi di manifesta
8 infondatezza dell'appello unicamente un modulo decisorio semplificato;
la scelta del modello decisorio compete al giudicante ed è evidente che la necessità di valutare gli elementi di prova e le censure formulate mal si concilia con un giudizio di manifesta infondatezza del gravame espresso in limine litis.
2. Quanto al merito dell'atto di appello, lo stesso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Con primo motivo di appello, viene lamentata la violazione dell'art. 2901, co. 3 cc, stante la finalità dell'atto dispositivo impugnato di adempiere (parzialmente) agli obblighi della società appellante nei confronti di Intesa San Paolo/BEI, a fronte della proposta transattiva del 13/2/2017 (doc. 4 di primo grado).
In particolare gli appellanti assumono che le somme di cui ai 18 bonifici analizzati anche dal giudice di primo grado (per un ammontare complessivo pari a € 320.000), sebbene operati a partire da 3 anni prima della stipula del preliminare di vendita (del
20/12/2017) e in gran parte con causale “finanziamento soci”, venivano in realtà effettivamente utilizzati in favore di in adempimento della Controparte_4
transazione stipulata all'epoca tra (cui succedeva nel rapporto CP_5
creditorio ) e (successivamente , dato che Controparte_4 CP_3 Parte_1
andrebbe assunto dal confronto fra il tenore testuale del preliminare e dell'accordo transattivo.
Il motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
Infatti, proprio dal raffronto tra la transazione e il preliminare di vendita dell'immobile si ricavano elementi antitetici rispetto a quanto sostenuto dalla
[...]
e dai sig.ri e Parte_1 Pt_6 Pt_3
Va anzitutto detto che in data 29/6/2012 Mediocredito concedeva un finanziamento
(mutuo n. 85531 per rogito notaio alla di cui si faceva Per_2 Controparte_6
garante, tramite iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al complesso ubicato in via
Porta Salara n. 4/6/8/10 (PV), la soc. Pontevecchio Servizi srl (poi del CP_3
sig. (cfr. doc 4 appellanti). Parte_6
9 Con successiva transazione del 13/2/17 tra e l'istituto di CP_5 CP_3
credito accettava la proposta di pagamento, a saldo e stralcio delle ragioni di credito vantate nei confronti della (per € 507.631,21 oltre interessi dal Controparte_6
15/4/2016), della somma di € 455.000 (doc. 4 citato).
In particolare, l'atto transattivo specificava che il versamento sarebbe dovuto avvenire in un'unica soluzione, a mezzo assegno circolare, in occasione della compravendita degli immobili di Via Salara, da formalizzarsi entro il 28/2/2017, con conseguente estinzione dell'ipoteca iscritta su detti beni.
Ebbene, in atti non vi è prova del pagamento di cui alla transazione.
Il preliminare del 20/12/17, che tra l'altro riguarda solo il civico 10, dà invece atto che € 320.000 fossero già stati corrisposti dai promissari acquirenti alla a CP_3
mezzo di n. 18 bonifici bancari allegati all'atto.
I bonifici bancari risalgono agli anni 2014, 2015 e 2016 e hanno come causale principale quella di “finanziamento soci”, salvo n. 2 bonifici del 2015 - per un totale di € 50.000 – riportanti la causale “in conto acquisto appartamento”.
È pertanto inverosimile che il ricavato della vendita di tale immobile sia andato ad estinguere il debito scaturente dalla transazione sopra richiamata, con conseguente cancellazione dei gravami, atteso che i bonifici da parte dei promissari acquirenti a sono di anni antecedenti alla transazione, hanno prevalentemente causale CP_3
finanziamento soci a e comunque non vi è alcuna prova che (poi CP_3 CP_3
divenuta abbia effettivamente versato alla banca il pattuito assegno Parte_1
circolare di € 455.000 (o anche solo di € 320.000, pari al prezzo di vendita), con la provvista derivante dalla compravendita.
Per tali ragioni, nessuna censura può essere mossa sul punto alla sentenza di primo grado impugnata.
2.2 Con secondo motivo di gravame, i sig.ri e sostengono Pt_6 Pt_3
l'insussistenza nel caso di specie di alcun eventus damni, derivante dall'atto di Contr compravendita immobiliare oggetto di azione da parte della .
10 In particolare, secondo la tesi degli appellanti, l'atto produceva l'effetto di liberare da qualsiasi gravame l'immobile sito in Via Porta Salara, rendendolo idoneo ad essere aggredito dalla creditrice in aggiunta ai cespiti immobiliari già concessi a garanzia delle obbligazioni collegate ai contratti di conto corrente stipulati con (all'epoca) siti in località Codevilla, stimati nel corso del giudizio esecutivo Parte_5
(RGE n. 318/19) per un valore pari a € 151.200.
Il motivo di appello è infondato, atteso che l'atto di compravendita, ben lungi dal rendere aggredibile il bene da parte del creditore, ha al contrario onerato lo stesso di una azione giudiziale per dichiararne l'inefficacia nei suoi confronti. Contr La circostanza poi che la stia procedendo esecutivamente nei confronti della società tramite pignoramento dei beni in Codevilla, è Parte_1
irrilevante rispetto alla pacifica constatazione che tali beni sono collabenti, come risulta dalla perizia in atti (doc. 3 appellanti), sicché la vendita degli immobili in
Pavia ha prodotto come effetto quello di determinare una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore.
Infatti, secondo unanime giurisprudenza, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termine di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (già Cass. Civ. n. 7452/2000).
Inoltre, l'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una variazione qualitativa, quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi (Cass.
Civ. n. 25451/2025).
2.3 Gli appellanti asseriscono poi l'assenza, nel caso di specie, del requisito soggettivo della scientia fraudis in capo ai sigg.ri e in quanto, Pt_6 Pt_3
rispettivamente:
11 a) sebbene socio all'1% della società Parte_2 Parte_1 [...]
, vive e lavora all'estero dal 2015 ed è cittadino britannico e non Parte_1
si occupa della gestione societaria;
b) sebbene madre della sig.ra (moglie del sig. Parte_3 Persona_3
liquidatore della società), socia al 99%, risulta invero del tutto Parte_6
estranea alla società e non risulta a conoscenza delle dinamiche della
[...]
in liquidazione. Inoltre, la sig.ra sarebbe separata dal sig. Pt_1 Per_3
a partire dal 2014. In ogni caso, l'acquisto sarebbe avvenuto da parte Pt_6
della sig.ra er soddisfare proprie esigenze abitative Pt_3
Anche questo motivo di appello non è fondato.
Il contesto nel quale maturava la compravendita (forte indebitamento del dante causa società poi e gli stretti legami di parentela tra i CP_3 Parte_1
disponenti si manifestano come elementi univoci per ritenere che la compravendita in discussione sia stata effettuata con la consapevolezza degli acquirenti di ledere la garanzia patrimoniale della creditrice. Ben può, difatti, il legame di parentela, essere indiziario della consapevolezza del pregiudizio che la compravendita arreca alle ragioni dei creditori (Cass. Civ. 29 maggio 2013, n. 13447).
Già tale circostanza sarebbe di per sé sufficiente all'accoglimento della domanda. In ogni caso, si aggiungono ulteriori elementi indiziari idonei a corroborare la prova logica.
In primo luogo, deve rimarcarsi l'anomalia del pagamento del prezzo, posto che nel contratto di compravendita si dichiara che quale acconto prezzo, è stato precedentemente versato l'importo di € 320.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
Di questi € 320.000 dichiarati pagati in precedenza, tuttavia, non vi è traccia per almeno € 270.000, se non prendendo in considerazione i numerosi bonifici con causale “finanziamento soci” effettuati dalla in favore della . Il che Pt_3 CP_3
dimostra come invero la da tempo finanziasse l'attività imprenditoriale del Pt_3
cognato, non potendosi certamente pensare che tali importi possano qualificarsi come acconti di una vendita futura, in assenza di una benché minima scrittura di impegno
12 contrattuale (diritto di opzione o contratto preliminare), all'atto dei versamenti, tenuto conto del fatto che, come anticipato, il preliminare di compravendita sopraggiungeva soltanto a fine 2017 mentre i bonifici venivano effettuati già dal 2014 in poi.
* * *
L'appello è dunque inaccoglibile e gli appellanti sono tenuti al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti, secondo i valori minimi, in considerazione della concreta attività prestata e dalla complessità della causa.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17 L n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata del tribunale di Parte_3
Milano n. 579/25 del 2-4-25; condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata e per essa della mandataria delle spese del Controparte_1 CP_2
grado che liquida in Euro 12.000, oltre spese generali nonché oneri di legge ove dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17 L n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 06/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RE PO AR SA EN
La presente decisione è stata redatta a cura del dott. Alexandro Capogna, Magistrato Ordinario in Tirocinio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AR SA EN Presidente
Dott.ssa RE PO Consigliere rel.
Dott. ssa Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. LISSANDRIN YURI, C.F._2
(C.F. ) con elezione di domicilio presso lo studio del legale in C.F._3
Pavia, Via Mascheroni n. 26 e all'indirizzo PEC Email_1
CONTRO
(C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO ANTONIO
[...] P.IVA_3
(C.F. ), con elezione di domicilio presso lo studio del legale C.F._4
in Milano, Via Andreani n. 4 e all'indirizzo PEC
1 Email_2
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per , “In via preliminare Stante la Pt_1 Parte_1 Pt_4 Pt_3
manifesta fondatezza della presente impugnazione per i motivi esposti nel corpo dell'atto, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c.
In via principale nel merito Accogliere per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente atto di appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. Sentenza n. 2780/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Vincenza Agnese, in funzione di Giudice Unico, nella causa civile iscritta a n. R.G. 15203/2023, pubblicata in data 02.04.2025, e comunicata dalla cancelleria in pari data, sent. n. cronol. 579/2025 del 02.04.2025, notificata in data 3 aprile 2025,
e, per l'effetto, accogliere le conclusioni avanzate in prima cure che qui si riportano:
“nel merito - per le ragioni di cui al corpo dell'atto rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.”
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, reiectis contraris, Controparte_1
• in via preliminare, rilevata l'inammissibilità e la manifesta infondatezza, ai sensi degli artt 348bis – 350 c.p.c. dell'avverso atto di appello, per tutte le ragioni indicate nella narrativa del presente atto, disporre la discussione orale della causa ai sensi dell'art 350bis c.p.c.;
• in via principale, rigettare l'avverso atto di appello e le domande ex adverso formulate, in ragione della loro manifesta infondatezza, per le motivazioni di cui alla
2 parte narrativa del presente atto, con conseguente conferma della impugnata pronuncia del Tribunale di Milano 2780/2025 del 2 aprile 2025.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa possono essere così sintetizzati:
- tra il 2005 e il 2015 intratteneva con Parte_5
la (all'epoca, rapporti di apertura di credito in Parte_1 CP_3
conto corrente;
- il 12/10/2015 il legale rappresentante della società, sig. si Parte_6
costituiva fideiussore omnibus sino all'importo di € 420.000,00 a garanzia delle obbligazioni derivanti dai rapporti sopra indicati;
- con decreto n. 2186 del 3/10/2018, il Tribunale di Pavia (RG n. 5009/2018) ingiungeva alla e al sig. (quest'ultimo, nei limiti della CP_3 Parte_6
fideiussione sopra indicata) il pagamento dell'importo di € 515.552,24, oltre interessi, stante l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dai citati contratti di credito;
- il 18/11/2020, cedeva pro soluto in favore Parte_5
di una serie di crediti pecuniari, tra cui quello portato dal Controparte_1
già menzionato decreto ingiuntivo;
- il 4/12/2020 nella qualità di liquidatore della Parte_6 Parte_1
trasferiva alla sig.ra (suocera del sig. , e al sig. Parte_3 Pt_6
(figlio del disponente), la proprietà dei beni siti in Comune di Parte_2
Pavia (PV), Via Porta Salara n. 10, con rogito notaio (rep. 3166 racc. Per_1
1068)
Tanto premesso in fatto, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 4/4/20 la (e, per essa, la mandataria conveniva in Controparte_1 CP_2
giudizio la e i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Pt_3
proponendo azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 cc.
[...]
A sostegno della domanda, la parte rappresentava l'anteriorità de credito, rispetto al compimento dell'atto dispositivo oggetto di causa, la consapevolezza del cedente di
4 arrecare pregiudizio alle ragioni dell'attore, nonché la sussistenza dell'eventus damni
e della scientia fraudis in capo ai terzi acquirenti.
In particolare:
a) Quanto all'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione patrimoniale (da cui il venir meno della necessità di provare la partecipatio fraudis in capo ai terzi), evidenziava come il credito in capo a parte attrice fosse sorto a seguito dei contratti di apertura di credito in conto corrente stipulati tra il 2005 e il 2015, mentre il revocando atto di compravendita veniva posto in essere nel 2020, a seguito di contratto preliminare intercorso il 20/12/2017;
b) Quanto al requisito dell'eventus damni, l'atto di compravendita produceva come effetto il depauperamento (se non quantitativo, quantomeno) qualitativo del patrimonio della , giacché la Parte_1
società non rimaneva titolare di altro bene suscettibile di aggressione,
Contr stante il già avvenuto pignoramento da parte della dell'unico altro cespite immobiliare;
c) In punto di scientia fraudis del debitore, la società convenuta non poteva che essere cosciente del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, stante anche la già menzionata insussistenza di ulteriori beni suscettibili di aggressione da parte del creditore;
d) Infine, la consapevolezza del pregiudizio da parte dei terzi, sigg.ri e Pt_6
(requisito soggettivo necessario, stante la natura onerosa dell'atto Pt_3
di disposizione) appariva potesse presumersi dal vincolo di parentela che legava il sig. (liquidatore della società) e i sig.ri Parte_6 Parte_2
(suo figlio) e (sua suocera).
[...] Parte_3
I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In particolare, gli stessi contestavano la sussistenza dell'eventus damni, rilevando come al momento della costituzione delle esposizioni debitorie in conto corrente,
avrebbe potuto costituire garanzia sui beni Parte_5
5 poi oggetto dell'azione revocatoria, mentre la garanzia veniva costituita Contr esclusivamente sui beni in località Codevilla, poi pignorati dalla . Oltre a ciò, veniva evidenziato come parte attrice potesse soddisfarsi sui citati beni siti in
Codevilla, ipotecati per € 520.000 e stimati, nel corso di un precedente tentativo di pignoramento, in € 151.200.
D'altra parte, i convenuti affermavano l'insussistenza di alcuna scientia fraudis in capo agli acquirenti (sigg.ri e in quanto il primo Parte_2 Parte_3
residente in [...]e la seconda, estranea all'azienda, del tutto all'oscuro dello stato patrimoniale della società di cui risulta socia, al 99%, la figlia di lei.
Veniva infine eccepito l'art. 2901, co. 3 cc, in quanto l'atto traslativo sarebbe stato attuato al fine di adempiere a un debito scaduto nei confronti di Intesa San Paolo/BEI, stante l'impossibilità della società di pagare le rate di mutuo con i citati istituti, derivanti dai contratti di apertura di credito.
Con la sentenza n. 2780 del 2/4/2025, il Tribunale di Milano accoglieva l'azione revocatoria proposta dalla ritenendo sussistenti tutti i Controparte_1
presupposti previsti dall'art. 2901 cc, sulla base delle medesime considerazioni svolte dall'attrice, suffragate dalla giurisprudenza di legittimità citata nel testo del provvedimento.
In particolare,
i) Quanto all'eventus damni, il Tribunale concludeva che “Alcuna significatività può […] assumere la circostanza che, al momento del sorgere del credito, non fosse stata iscritta ipoteca sui beni in Pavia da parte della banca creditrice, rilevando ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria il pregiudizio esistente per effetto del compimento dell'atto dispositivo, e non la remota possibilità di elisione del pregiudizio mediante la previsione di esperimento di azioni da parte del creditore anteriori al deposito della domanda. Ai fini dell'esperimento della presente azione assume rilievo che il debitore non abbia un residuo patrimonio capiente rispetto al credito di chi
6 agisce in revocatoria. Parte convenuta […] non ha fornito prova della capienza del patrimonio immobiliare dei beni di Codevilla su cui è esperita l'esecuzione immobiliare rispetto all'ingente credito di parte attrice né di avere ulteriori disponibilità idonee al soddisfacimento del credito di parte attrice”;
ii) Quanto all'assenza di scientia fraudis, veniva dato rilievo al fatto che
“ è altresì socio all'1% della società debitrice, mentre Parte_2
la titolarità del restante 99% del capitale sociale risulta in capo alla figlia dell'acquirente [..]. L'intreccio di rapporti Parte_3
familiari e societari porta, in conformità all'orientamento della
Suprema Corte [Cass. n. 10928/2020; Cass. n. 5359/2009; Cass. n.
1286/2013, ndr], a ritenere sussistenti indizi precisi, gravi e concordanti della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori al tempo della stipula del contratto preliminare” fermo restando poi che
“Parte convenuta non ha dato prova del fatto da essa addotto della separazione tra e la “figlia della sig.ra a partire Parte_6 Pt_3
dal settembre 2014 né del momento del trasferimento all'estero del figlio”. Il giudice sottolineava poi la totale irrilevanza del “motivo indicato da parte convenuta (acquisto di immobile dotato di ascensore) che avrebbe spinto all'acquisto dell'immobile, in Parte_3
quanto elemento che non elide la conoscenza del pregiudizio […].
Peraltro, dal certificato anagrafico […] risulta residente in [...], indirizzo ove peraltro è stata eseguita la notifica dell'atto di citazione”;
iii) Quanto all'applicabilità nella fattispecie dell'art. 2901, co. 3 cc, i convenuti non dimostravano la sussistenza dei “requisiti richiesti per effetto del dato normativo e della giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte” (i.e. che il corrispettivo dell'atto traslativo fosse stato destinato al pagamento di debiti scaduti e che l'alienazione del bene
7 costituisse il solo mezzo per procurarsi la liquidità necessaria da destinare al pagamento di debiti scaduti). Da un lato, infatti, la documentazione depositata in atti (bonifici) provava che la Parte_1
[... otteneva liquidità già nel periodo di tempo che andava da 3 a 1 anno prima del preliminare del dicembre 2017. Inoltre, i detti bonifici non apparivano comunque tutti riferibili al pagamento del prezzo dell'acquisto dell'immobile in quanto in essi veniva recata, nella maggior parte dei casi, la causale “finanziamento soci”. Ancora, si rilevava come l'accordo transattivo indicasse che il pagamento della somma ivi pattuita (€ 455.000), dovesse essere corrisposta entro il
28/2/2017, mentre il preliminare di compravendita veniva stipulato soltanto il successivo dicembre. D'altra parte, i convenuti non fornivano la prova del fatto che il corrispettivo nascente dalla stipula del preliminare costituisse il solo mezzo per procurarsi la liquidità necessaria da destinare al pagamento di debiti scaduti.
Con atto di citazione del 28/4/2025, la e i sigg.ri Parte_1 Pt_6
e roponevano appello avverso la sent. n. 2780/2025 del Tribunale di Milano Pt_3
(notificata il 3/4/2025), con il quale ribadivano le difese esposte in primo grado. La Contr
, a sua volta, si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 16/10/2025, gli appellanti rinunciavano all'istanza di sospensiva ex artt. 351 e 283 cpc e pertanto la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 6/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc proposta da parte appellata.
Giova premettere che la norma è stata profondamente modificata dal D.lgs 10 ottobre
2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia) che ha abolito, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, il filtro di ammissibilità per le impugnazioni non aventi una ragionevole probabilità di essere accolte, introducendo per le ipotesi di manifesta
8 infondatezza dell'appello unicamente un modulo decisorio semplificato;
la scelta del modello decisorio compete al giudicante ed è evidente che la necessità di valutare gli elementi di prova e le censure formulate mal si concilia con un giudizio di manifesta infondatezza del gravame espresso in limine litis.
2. Quanto al merito dell'atto di appello, lo stesso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Con primo motivo di appello, viene lamentata la violazione dell'art. 2901, co. 3 cc, stante la finalità dell'atto dispositivo impugnato di adempiere (parzialmente) agli obblighi della società appellante nei confronti di Intesa San Paolo/BEI, a fronte della proposta transattiva del 13/2/2017 (doc. 4 di primo grado).
In particolare gli appellanti assumono che le somme di cui ai 18 bonifici analizzati anche dal giudice di primo grado (per un ammontare complessivo pari a € 320.000), sebbene operati a partire da 3 anni prima della stipula del preliminare di vendita (del
20/12/2017) e in gran parte con causale “finanziamento soci”, venivano in realtà effettivamente utilizzati in favore di in adempimento della Controparte_4
transazione stipulata all'epoca tra (cui succedeva nel rapporto CP_5
creditorio ) e (successivamente , dato che Controparte_4 CP_3 Parte_1
andrebbe assunto dal confronto fra il tenore testuale del preliminare e dell'accordo transattivo.
Il motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
Infatti, proprio dal raffronto tra la transazione e il preliminare di vendita dell'immobile si ricavano elementi antitetici rispetto a quanto sostenuto dalla
[...]
e dai sig.ri e Parte_1 Pt_6 Pt_3
Va anzitutto detto che in data 29/6/2012 Mediocredito concedeva un finanziamento
(mutuo n. 85531 per rogito notaio alla di cui si faceva Per_2 Controparte_6
garante, tramite iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al complesso ubicato in via
Porta Salara n. 4/6/8/10 (PV), la soc. Pontevecchio Servizi srl (poi del CP_3
sig. (cfr. doc 4 appellanti). Parte_6
9 Con successiva transazione del 13/2/17 tra e l'istituto di CP_5 CP_3
credito accettava la proposta di pagamento, a saldo e stralcio delle ragioni di credito vantate nei confronti della (per € 507.631,21 oltre interessi dal Controparte_6
15/4/2016), della somma di € 455.000 (doc. 4 citato).
In particolare, l'atto transattivo specificava che il versamento sarebbe dovuto avvenire in un'unica soluzione, a mezzo assegno circolare, in occasione della compravendita degli immobili di Via Salara, da formalizzarsi entro il 28/2/2017, con conseguente estinzione dell'ipoteca iscritta su detti beni.
Ebbene, in atti non vi è prova del pagamento di cui alla transazione.
Il preliminare del 20/12/17, che tra l'altro riguarda solo il civico 10, dà invece atto che € 320.000 fossero già stati corrisposti dai promissari acquirenti alla a CP_3
mezzo di n. 18 bonifici bancari allegati all'atto.
I bonifici bancari risalgono agli anni 2014, 2015 e 2016 e hanno come causale principale quella di “finanziamento soci”, salvo n. 2 bonifici del 2015 - per un totale di € 50.000 – riportanti la causale “in conto acquisto appartamento”.
È pertanto inverosimile che il ricavato della vendita di tale immobile sia andato ad estinguere il debito scaturente dalla transazione sopra richiamata, con conseguente cancellazione dei gravami, atteso che i bonifici da parte dei promissari acquirenti a sono di anni antecedenti alla transazione, hanno prevalentemente causale CP_3
finanziamento soci a e comunque non vi è alcuna prova che (poi CP_3 CP_3
divenuta abbia effettivamente versato alla banca il pattuito assegno Parte_1
circolare di € 455.000 (o anche solo di € 320.000, pari al prezzo di vendita), con la provvista derivante dalla compravendita.
Per tali ragioni, nessuna censura può essere mossa sul punto alla sentenza di primo grado impugnata.
2.2 Con secondo motivo di gravame, i sig.ri e sostengono Pt_6 Pt_3
l'insussistenza nel caso di specie di alcun eventus damni, derivante dall'atto di Contr compravendita immobiliare oggetto di azione da parte della .
10 In particolare, secondo la tesi degli appellanti, l'atto produceva l'effetto di liberare da qualsiasi gravame l'immobile sito in Via Porta Salara, rendendolo idoneo ad essere aggredito dalla creditrice in aggiunta ai cespiti immobiliari già concessi a garanzia delle obbligazioni collegate ai contratti di conto corrente stipulati con (all'epoca) siti in località Codevilla, stimati nel corso del giudizio esecutivo Parte_5
(RGE n. 318/19) per un valore pari a € 151.200.
Il motivo di appello è infondato, atteso che l'atto di compravendita, ben lungi dal rendere aggredibile il bene da parte del creditore, ha al contrario onerato lo stesso di una azione giudiziale per dichiararne l'inefficacia nei suoi confronti. Contr La circostanza poi che la stia procedendo esecutivamente nei confronti della società tramite pignoramento dei beni in Codevilla, è Parte_1
irrilevante rispetto alla pacifica constatazione che tali beni sono collabenti, come risulta dalla perizia in atti (doc. 3 appellanti), sicché la vendita degli immobili in
Pavia ha prodotto come effetto quello di determinare una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore.
Infatti, secondo unanime giurisprudenza, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termine di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (già Cass. Civ. n. 7452/2000).
Inoltre, l'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una variazione qualitativa, quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi (Cass.
Civ. n. 25451/2025).
2.3 Gli appellanti asseriscono poi l'assenza, nel caso di specie, del requisito soggettivo della scientia fraudis in capo ai sigg.ri e in quanto, Pt_6 Pt_3
rispettivamente:
11 a) sebbene socio all'1% della società Parte_2 Parte_1 [...]
, vive e lavora all'estero dal 2015 ed è cittadino britannico e non Parte_1
si occupa della gestione societaria;
b) sebbene madre della sig.ra (moglie del sig. Parte_3 Persona_3
liquidatore della società), socia al 99%, risulta invero del tutto Parte_6
estranea alla società e non risulta a conoscenza delle dinamiche della
[...]
in liquidazione. Inoltre, la sig.ra sarebbe separata dal sig. Pt_1 Per_3
a partire dal 2014. In ogni caso, l'acquisto sarebbe avvenuto da parte Pt_6
della sig.ra er soddisfare proprie esigenze abitative Pt_3
Anche questo motivo di appello non è fondato.
Il contesto nel quale maturava la compravendita (forte indebitamento del dante causa società poi e gli stretti legami di parentela tra i CP_3 Parte_1
disponenti si manifestano come elementi univoci per ritenere che la compravendita in discussione sia stata effettuata con la consapevolezza degli acquirenti di ledere la garanzia patrimoniale della creditrice. Ben può, difatti, il legame di parentela, essere indiziario della consapevolezza del pregiudizio che la compravendita arreca alle ragioni dei creditori (Cass. Civ. 29 maggio 2013, n. 13447).
Già tale circostanza sarebbe di per sé sufficiente all'accoglimento della domanda. In ogni caso, si aggiungono ulteriori elementi indiziari idonei a corroborare la prova logica.
In primo luogo, deve rimarcarsi l'anomalia del pagamento del prezzo, posto che nel contratto di compravendita si dichiara che quale acconto prezzo, è stato precedentemente versato l'importo di € 320.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
Di questi € 320.000 dichiarati pagati in precedenza, tuttavia, non vi è traccia per almeno € 270.000, se non prendendo in considerazione i numerosi bonifici con causale “finanziamento soci” effettuati dalla in favore della . Il che Pt_3 CP_3
dimostra come invero la da tempo finanziasse l'attività imprenditoriale del Pt_3
cognato, non potendosi certamente pensare che tali importi possano qualificarsi come acconti di una vendita futura, in assenza di una benché minima scrittura di impegno
12 contrattuale (diritto di opzione o contratto preliminare), all'atto dei versamenti, tenuto conto del fatto che, come anticipato, il preliminare di compravendita sopraggiungeva soltanto a fine 2017 mentre i bonifici venivano effettuati già dal 2014 in poi.
* * *
L'appello è dunque inaccoglibile e gli appellanti sono tenuti al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti, secondo i valori minimi, in considerazione della concreta attività prestata e dalla complessità della causa.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17 L n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata del tribunale di Parte_3
Milano n. 579/25 del 2-4-25; condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata e per essa della mandataria delle spese del Controparte_1 CP_2
grado che liquida in Euro 12.000, oltre spese generali nonché oneri di legge ove dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17 L n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 06/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RE PO AR SA EN
La presente decisione è stata redatta a cura del dott. Alexandro Capogna, Magistrato Ordinario in Tirocinio
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