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22 marzo 2023
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8 luglio 2025
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Art. 2510-bis.
(Trasferimento della sede all'estero).
Il trasferimento all'estero della sede statutaria e' posto in essere mediante trasformazione in conformita' alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.
((La trasformazione effettuata ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui e' fissata la sede statutaria della societa' risultante dall'operazione.))
(Trasferimento della sede all'estero).
Il trasferimento all'estero della sede statutaria e' posto in essere mediante trasformazione in conformita' alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.
((La trasformazione effettuata ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui e' fissata la sede statutaria della societa' risultante dall'operazione.))
Commentari • 20
- 1. bis c.c., in materia trasferimento della sede all'estero. Veramente l'Italia abbandona il criterio dell'incorporazione?Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 48.21956
L'articolo fornisce una prima lettura dell'art. 2510-bis c.c., introdotto nel 2023, in occasione dell'attuazione in Italia della direttiva europea in materia di trasformazione transfrontaliera. […] Sembra, infatti, che il legislatore italiano non si sia limitato a disciplinare la trasformazione transfrontaliera nei suoi aspetti procedimentali in conformità alla direttiva, ma introducendo all'interno del codice civile una previsione di raccordo con la legge speciale – l'art. 2510- bis c.c. – abbia voluto far sì che le disposizioni sulla trasformazione transfrontaliera si applichino a qualunque trasferimento della sede all'estero: dunque, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/12/2024, n. 33771Provvedimento: […] Il trasferimento della sede all'estero è espressamente previsto dal diritto interno (secondo la disciplina pro tempore) dall'art. 2437, primo comma, lett. c) cod. civ. (oggi art. 2510-bis cod. civ.) ed è conforme al diritto dell'Unione, che – stanti gli artt. 49 e 54 TFUE - accorda il beneficio della libertà di stabilimento e, ove il trasferimento avvenga in altro Stato membro, riconosce il beneficio della disciplina nazionale nello Stato membro ospitante (CGUE, 27 febbraio 2020, AURES Holding, C-405/18, punti 27 e 31). 8. […]Leggi di più...
- tributi·
- trasferimento all'estero·
- art. 2495 cod. civ.·
- continuità giuridica società·
- presunzione ripartizione utili·
- società cancellata·
- responsabilità amministratore di fatto·
- motivazione sentenza·
- art. 36 d.P.R. n. 602/1973·
- libertà di stabilimento