Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/04/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6175/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
( ), con gli avv.ti Giuseppe Parte_1 C.F._1
Nicolosi e Currao Giuseppe;
contro
( ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( con gli avv.ti Salvatore Motta e Antonino Motta;
C.F._3
conclusioni: come da verbale del 22 aprile 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
All'udienza del 3 ottobre 2023, il procuratore del sig. ha Parte_1
dichiarato la morte del proprio assistito e il processo è stato dichiarato interrotto.
1
Fissata l'udienza del 22 aprile 2025 per la comparizione dei procuratori delle parti, è comparso solo il procuratore dell'istante, insistendo per la chiesta declaratoria.
La causa è stata pertanto posta in decisione con le forme dell'art. 281 sexies
c. p. c..
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
Secondo il terzo comma dell'art. 307 c. p. c., “… il processo si estingue … qualora le parti alle quali spetta di … proseguire, riassumere … il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge,
o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
L'ultimo comma prevede inoltre che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Il successivo art. 308 c. p. c. prevede inoltre che: “L'ordinanza che dichiara
l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto./ Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se
l'accoglie”.
Tutte le citate disposizioni sono state inserite nel codice di rito allorquando tutte le cause dinanzi al Tribunale erano collegiali.
Dal momento in cui è stato creato il giudice unico di Tribunale ed è stata prevista la cd. riserva di collegialità soltanto per talune cause – tra le quali non rientra la divisione – si è posto un problema di coordinamento.
In particolare, si è detto, tutta la citata disciplina deve oggi essere coordinata con gli artt. 50-bis ss., norme che, appunto, hanno dato attuazione alla
2 generale riforma realizzata dal d.lgs. n. 270/1999 sull'istituzione del giudice unico di primo grado.
Il problema dibattuto tra gli studiosi attiene alla forma ed al regime di impugnazione della pronuncia dichiarativa dell'estinzione emessa dal giudice monocratico.
Sul punto la dottrina appare divisa: secondo alcuni il provvedimento in questione deve assumere la forma dell'ordinanza, mentre per altri la pronuncia dichiarativa dell'estinzione resa dal giudice monocratico deve sempre consistere in una sentenza.
In giurisprudenza è invece ormai consolidato l'orientamento per il quale il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice monocratico ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello (Cass. n. 1155/2013), rimedio che trova applicazione anche nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di estinzione (Cass.
SS.UU., n. 22848/2013).
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
Pacifica l'estinzione ex art. 307 cit., tale situazione processuale va dichiarata con sentenza, vertendosi in ispecie in lite non soggetta a riserva di collegialità.
P. Q. M.
Dichiara l'estinzione del processo.
Deciso in Catania il 23 aprile 2024.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
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