Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 23/12/2025, n. 8382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8382 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08382/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05621/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5621 del 2022, proposto da GU De LU, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casal di Principe, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) dell’ordinanza n 21/2022 del 13.9.2022, notificata in data 15.9.022, con cui il Responsabile p.t. del Settore Urbanistica del Comune di Casal di Principe ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere edilizie, assunte abusive, sull’immobile sito alla Via De Curtis n. 21, distinto in catasto al foglio 23, p.lla 5587;
b) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente e, segnatamente: 1) del verbale di accertamento di infrazione di opera abusiva n. 3/2022 del 14.9.2022; 2) del verbale di sopralluogo del Comando Polizia Municipale datato 13.9.2022, sconosciuto alla parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 5 dicembre 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa AL TT AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 9 novembre 2022 e depositato il 28 novembre 2022, il ricorrente – proprietario dal 2000 dell’immobile sito in Casal Di Principe alla Via De Curtis n. 21 – impugnava il provvedimento con cui l’ente resistente gli aveva ingiunto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, previa demolizione delle opere abusive ivi realizzate e consistenti in: “1) fabbricato in cemento armato costituito da un piano fuori terra oltre piano seminterrato, cat. A/2, classe 4 vani 7 sup, RC euro 524, 20, per una volumetria complessiva di circa 850 mc, compreso piano seminterrato; 2) muro di cinta e delimitazione del lotto di terreno, edificato in muratura di blocchi in laterizio/lapillo”; a sostegno del gravame, il ricorrente articolava cinque ordini di censure, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere.
2.- Si costituiva in giudizio il Comune resistente (18 aprile 2023), successivamente depositando memoria (25 luglio 2023).
2.1. – Il 7 novembre 2025 parte ricorrente depositava memoria ed il 17 novembre 2025 il Comune di Casal di Principe si costituiva a mezzo di nuovo difensore depositando replica.
3. – Il 5 dicembre 2025 parte ricorrente depositava memoria con cui rappresentava che “per sopravvenute esigenze familiari” non aveva più interesse alla coltivazione del ricorso.
4. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
5. - Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 5 dicembre 2025 ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
6. – Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, con espressa dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
OL ER, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
AL TT AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL TT AM | OL ER |
IL SEGRETARIO