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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/09/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 16/06/2025 al n. 558 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 18/09/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Stampanato Giulio Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con la dott. Silvia Tacus delegata e autorizzata dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
RESISTENTE
OGGETTO: “Risarcimento danni: altre ipotesi”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: 1) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'indennità prevista ex lege per abuso della P.A. nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato con riferimento agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto condannare il
[...]
al pagamento dell'indennizzo che si indica nella capitale somma di € Controparte_1
22.483,80, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione sino alla data del presente ricorso e successivamente, dalla data della domanda giudiziale al saldo, nella misura prevista dall'art. 1284 co. 4 c.c.. Condannare il , Controparte_1 in persona del ministro pro tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, che si propone in euro 3.152,96 – già ridotti ai minimi, tolta la fase istruttoria e maggiorati ai sensi del art. 4, comma 1 bis d.m. 55/2014 per la redazione
1 dell'atto con tecniche informatiche che ne agevolano la consultazione nell'ambito del
PCT – oltre accessori, con attribuzione in favore dell'avv. Giulio Stampanato quale anticipatario anche delle spese”.
Per la parte resistente: “In via principale: dichiarare inammissibile e/o respingere nel merito la domanda avversaria;
in via subordinata: ridurre al giusto la pretesa avversaria, in considerazione dell'evidente assenza di abusività nei contratti sottoscritti dall'Amministrazione con la ricorrente e in forza dell'eccezione di prescrizione quinquennale come sopra descritta. Spese rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/06/2025 la parte ricorrente esponeva di aver ricorrente ha prestato servizio come docente alle dipendenze del
[...]
, , per 9 annualità, compresa Controparte_1 Controparte_2 quella in corso, con contratti a tempo determinato negli anni scolastici: 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025.
I contratti di assunzione a tempo determinato avevano pertanto previsto, complessivamente, un periodo di impiego superiore ai 36 mesi.
La difesa attorea richiamava i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria ed interna in tema di utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato e la disciplina di cui al D.L. 131/2024 che, modificando l'art. 36 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti, aveva determinato con esattezza l'entità del risarcimento spettante al lavoratore in ipotesi di abuso nell'utilizzo del contratto a termine.
Essendo rimasti infruttuosi i tentativi di risolvere stragiudizialmente la vertenza la parte ricorrente quantificava il danno indennizzabile equitativamente nella misura di
€ 22.483,80, pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (€
2.248,38, doc. 3).
2. Si costituiva in giudizio il resistente contestando la sussistenza dell'abuso CP_1 sulla base del quadro normativo di riferimento e del concreto percorso professionale della ricorrente.
3. La causa era istruita solo documentalmente.
2 Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 18/09/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Così sinteticamente riassunti i fatti materiali di causa e l'andamento del processo, reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa pertanto trovare accoglimento.
La ricorrente è docente inserito nella prima e nella seconda fascia delle GPS per la classe di concorso A011.
Risulta documentalmente ed è pacifico che la medesima negli anni scolastici dal
2018/2019 sino al 2024/2025 (e dunque per oltre 36 mesi), ha prestato servizio alle Cont dipendenze del fino al 31 agosto e quindi su posti vacanti e disponibili solo negli anni 2020/21 (a Paluzza), 2021/22 (a Comeglians), 2022/23 (di nuovo a Comeglians)
e 2023/24 (a Tarvisio).
In particolare, i 36 mesi sono stati superati con il quarto contratto dell'anno
2023/2024.
Va richiamata a questo proposito la giurisprudenza della CGUE in merito all'interpretazione della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, laddove con la sentenza del 26 novembre 2014, e altri (nelle Per_1 cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), investita dai giudici del merito e dalla Corte Costituzionale, ha affermato che la normativa nazionale anteriore alla legge n.107 del 2015, non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idonea a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro;
ha affermato, in particolare, che
"la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure
3 concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".
La Corte di Giustizia si è basata sul fatto che il termine di immissione in ruolo dei docenti era tanto variabile, quanto incerto, secondo la normativa dell'ordinamento interno.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia, con sent. n. 187 del 2016 la
Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
La Corte Costituzionale, peraltro, ha aggiunto che, grazie alla legge n. 107 del 2015,
l'illecito di cui si era reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato "cancellato" dal legislatore italiano, con la previsione di adeguati ristori al personale interessato;
ha sottolineato che tale conclusione trova indiretta, quanto autorevole, conferma nell'archiviazione, senza sanzioni, da parte della
Commissione dell'UE della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro
Paese per la violazione della normativa europea in oggetto, archiviazione disposta proprio con riferimento alla indicata normativa nazionale sopravvenuta.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22552/2016, a sua volta, ha affermato che la L. n. 107/2015 ha cancellato l'illecito comunitario, perché ha previsto misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola.
Infatti, le disposizioni transitorie di cui all'art. 1, comma 95, avevano autorizzato il
, per l'anno 2015/2016, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo CP_4 indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del T.U di cui al D. Lgs. 297/1994, al termine delle quali sono state soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012; il comma 131 dell'art. 1 L. 107/2015, inoltre, aveva previsto un limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato su
4 posti del cd. organico di diritto (“a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi”).
La situazione della ricorrente si colloca nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n.107/2015, ossia in un contesto decisamente diverso, da un punto di vista di fatto e di diritto, rispetto a quello preso in considerazione dalle richiamate sentenze, le quali si sono pronunciate in relazione a ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati nel periodo anteriore alla riforma del 2015, allorché il legislatore non prevedeva tempi certi di stabilizzazione del personale precario della scuola, consentendo la reiterazione di contratti a termine senza un limite certo e nell'assenza prolungata di concorsi.
Prima della riforma della L. n.107 del 2015, infatti, sebbene l'art. 400 del T.U. n.
297/94 prevedesse che i concorsi per i posti vacanti e disponibili dovevano essere svolti con cadenza triennale (“i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili”),
i concorsi non erano stati svolti per lungo tempo e non c'era al contempo alcuna norma di legge, applicabile al comparto scuola, che ponesse un limite di durata alla reiterazione dei contratti a termine.
Successivamente, va ribadito, è intervenuta la L. n.107 del 2015 che, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte, ha cancellato per il pregresso l'illecito comunitario, prevedendo una serie di misure ritenute idonee a evitare l'irragionevole reiterazione, senza limiti, delle supplenze nella scuola.
I contratti oggetto del presente giudizio si collocano tutti nel periodo successivo alla
L. n. 107/2015 nel quale, invero, il panorama normativo è ulteriormente cambiato;
la normativa interna è stata in parte modificata e il legislatore ha previsto un nuovo articolato sistema di reclutamento del personale scolastico, con la conseguenza che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 187/2016 non può essere risolutiva della questione oggetto del presente giudizio.
Circa l'assetto normativo post L. n. 107/2015, in primo luogo, va rilevato che l'art. 4 bis del D.L. n. 87/2018 ha abrogato il comma 131 dell'art. 1 L. n. 107/2015, che prevedeva il limite massimo di 36 mesi di durata dei contratti a termine del settore scolastico per la copertura di posti vacanti e disponibili.
5 Tale disposizione che, nell'impianto della L. n. 107/2015, si affiancava alla indizione con cadenza triennale di concorsi nazionali su base regionale per la copertura di posti vacanti e disponibili, era stata adottata con la chiara finalità del legislatore di rendere compatibile l'ordinamento interno con la Clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, successivamente alla decisione della Corte di Giustizia del 26 novembre 2014, in quanto nell'ordinamento interno il settore della scuola è espressamente escluso dall'ambito di applicazione della disciplina sui limiti di durata del contratto a tempo determinato (v. le norme, sopra richiamate, di cui all'art. 10 comma 4 bis d.lgs. n. 368/2001 ed ora l'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 81/2015).
La soppressione del citato comma 131, peraltro, non ha di per sé fatto rivivere la condizione di incompatibilità con la clausola 5, antecedente alla L. n. 107/2015 e oggetto del vaglio della CGUE, della Corte Costituzionale e della Cassazione nelle pronunce sopra citate.
Secondo l'interpretazione consolidata della Corte di Giustizia, infatti, gli Stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità a tale riguardo, dal momento che essi hanno la scelta di far ricorso a una o a più misure enunciate al punto 1, lettere da a) a c), della clausola 5, oppure a norme giuridiche equivalenti già esistenti, tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori.
In altre parole, la clausola 5 dell'Accordo quadro fissa agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione dell'abuso, lasciando loro la scelta dei mezzi per conseguire ciò, purché essi non rimettano in discussione l'obiettivo o l'effetto utile dell'Accordo quadro (v. sentenza e altri, C.2014-2044, punto 60 e sent. Per_2
sopra richiamata). Per_1
Inoltre, è stato affermato sempre dalla Corte di Giustizia che quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'Accordo quadro.
In sintesi, la giurisprudenza comunitaria non richiede un cumulo di misure, essendo sufficiente anche una sola misura, purché proporzionata, energica e dissuasiva.
Ciò detto, occorre rammentare, sempre sul piano della normativa interna, che il legislatore con il D.lgs. 59 del 2017 (successivamente modificato dalla L. n. 145 del
2018 e dalla L. n. 159 del 2019), ha adottato un nuovo sistema di reclutamento del
6 personale scolastico stabilendo: - che le assunzioni per la scuola secondaria vengano effettuate, annualmente, per il 50% da GAE (fino al loro esaurimento) e per il 50 % dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali (art. 17 e 18); - che vengano indetti per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria (di primo e di secondo grado, compreso il sostegno) concorsi pubblici con cadenza biennale in base ai posti che, presumibilmente, si renderanno vacanti nel primo e nel secondo anno successivo a quello previsto per l'espletamento delle prove concorsuali (v. art. 3 comma 3: “il concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'art.39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali”); - che i vincitori del concorso verranno immessi in ruolo in due scaglioni annuali diversi in base alla posizione ricoperta nella graduatoria finale (v. art. 3, “sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali”); - che i vincitori che non dovessero essere assunti nel biennio mantengono il diritto all'assunzione negli anni successivi
(art. 3, ” rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi”).
Mentre nel sistema delineato dall'art. 400 del TU n. 297/94 i concorsi dovevano essere banditi ogni tre anni (“i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili”),
l'attuale sistema di reclutamento scolastico dispone l'indizione di concorsi biennali e prevede che i vincitori che nell'arco del biennio non vengono immessi in ruolo conservano il diritto all'assunzione a tempo indeterminato negli anni successivi.
La previsione di un doppio canale di accesso ai ruoli della scuola costituito dai concorsi nazionali biennali e, nella fase transitoria, tramite prelievo dalle GAE per il
50% dei posti da effettuarsi annualmente (art. 17), rappresentano, secondo questo
Giudice, misure proporzionate e idonee sul piano del diritto interno a prevenire l'abuso per violazione della normativa comunitaria sul contratto a termine nel settore della scuola, in quanto consentono, da un lato, ai docenti precari che siano ancora inseriti nelle GAE di essere stabilizzati in tempi brevi e sicuri e, al contempo, ai docenti
7 che non siano nelle GAE di partecipare in tempi ravvicinati e certi (ogni due anni) ai concorsi nazionali per l'immissione in ruolo.
D'altronde, deve essere anche considerata la specialità e complessità della disciplina del settore scolastico, nel quale non è possibile conoscere preventivamente e con certezza, anche in ragione del variare della popolazione scolastica di anno in anno, se, all'esito delle procedure concorsuali e dei prelievi dalle GAE, rimangano eventualmente scoperte alcune cattedre e quante esse siano;
ciò fa sì, come noto, che vi sia la necessità periodica per il di attingere anche alle graduatorie CP_1 provinciali per le supplenze e alle graduatorie di istituto, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 bis e 6 ter, L. n. 124/1999, al fine di garantire la copertura dei posti di insegnamento rimasti scoperti all'esito delle procedure sopra descritte, mediante contratti a tempo determinato.
Il contratto a tempo determinato nel settore scuola ha, pertanto, una propria e speciale disciplina di legge che, peraltro, il non sarebbe legittimato a CP_1 derogare, omettendo di conferire la supplenza al docente in graduatoria e cui spetterebbe la supplenza, per avere lo stesso docente già concluso precedenti contratti a termine che hanno superato i 36 mesi (peraltro una simile deroga si ritorcerebbe contro lo stesso docente precario, che dopo aver ottenuto supplenze per
36 mesi non potrebbe più essere assunto, così perdendo un'occasione di lavoro, seppure a tempo determinato e che gli garantisce comunque vantaggi per scalare la graduatoria).
In base alla normativa del settore scolastico vigente, dunque, il docente abilitato inserito nelle graduatorie per le supplenze e che aspiri ad essere assunto in ruolo ha la possibilità di partecipare ai concorsi periodici che il deve Controparte_1 bandire ogni due anni, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, e di essere così inserito nelle graduatorie di merito per i docenti vincitori di concorso, dalle quali, poi, il è tenuto ad attingere annualmente per la copertura a tempo indeterminato CP_3 dei posti che risultano vacanti e disponibili.
Per inciso, non può sottacersi che, ove il docente abilitato inserito nelle GPS, pur potendo partecipare ai concorsi per cattedre banditi dall'Amministrazione, non lo faccia, il medesimo sarà destinato a rimanere all'interno del circuito delle supplenze che lo esporrà (in base a un sistema che, si ribadisce, è basato su sequenze procedimentali prestabilite per legge e ciò anche per quanto attiene al conferimento delle supplenze) alla possibilità di essere nuovamente reclutato per ulteriori servizi a
8 tempo determinato;
ove l'assunzione a termine ripetuta del predetto docente da parte del fosse sempre e comunque censurata, senza tener conto delle circostanze CP_3 del caso concreto, si potrebbe verificare la situazione paradossale in base alla quale tale docente, al superamento di ogni triennio di supplenze svolte fino al 31 agosto, sarebbe periodicamente legittimato a chiedere al il risarcimento del danno CP_1
“comunitario” da abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Ciò detto e così ricostruito il quadro normativo vigente in tema di reclutamento del personale docente, va osservato che la previsione di concorsi a cadenza biennale, pur consentendo di ritenere la disciplina interna astrattamente conforme ai principi del diritto eurounitario in tema di contratto a termine, deve essere calata nella fattispecie concreta: al fine di stabilire se vi è stato, o meno, un utilizzo abusivo dei rapporti a termine nel caso specifico, è necessario verificare se nel periodo in considerazione l'Amministrazione abbia attuato quanto astrattamente previsto dal legislatore e se i concorsi previsti siano stati effettivamente indetti e svolti.
Con specifico riferimento al caso della ricorrente, il ha allegato che la CP_1 consultazione del sito ufficiale consente di rilevare che per le classi di concorso della ricorrente, ossia A011 per la quale è abilitata e AM12, AS 12, A013, A023, riscontra l'esperimento, nel corso degli anni di svolgimento delle supplenze da parte della stessa, delle seguenti procedure concorsuali: Concorso ordinario 2024 – scuola secondaria di primo e secondo grado, concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205; Concorso ordinario 2023 scuola secondaria di primo e secondo grado Concorso ordinario 2023 scuola secondaria di primo e secondo grado (Decreto legge 25 maggio 2021, n.73 articolo 59 comma 11);
Procedura straordinaria 2021 per docenti nella scuola secondaria, (articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106); Concorso ordinario 2020 per docenti nella scuola secondaria, concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria così come previsto dal Decreto
Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020; Procedura straordinaria 2020 per docenti nella scuola secondaria, procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 così
9 come stabilito dal Decreto Dipartimentale n.510 del 23 aprile 2020; Concorso secondaria di I e II grado (febbraio 2018), concorso indetto ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lett. b) del Decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017; in precedenza era stato bandito anche il concorso infanzia, primaria, secondaria di I e II grado (febbraio
2016): concorso a posti e cattedre per il personale docente così come previsto dalla
Legge n. 107 del 13 luglio 2015, procedura concorsuale articolata in tre bandi: uno per i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, un secondo rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e infine un terzo bando per i docenti di sostegno.
Tali allegazioni non sono state contestate dalla parte ricorrente.
Risulta, dunque, che l'Amministrazione in tutto l'arco temporale di riferimento ha bandito in maniera sistematica e con cadenza periodica procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale anche per la classe di concorso della ricorrente;
in particolare, negli anni 2023/24, prima del superamento del termine di 36 mesi di durata della serie di contratti stipulati dalle parti, il ha avviato ben due concorsi CP_3 ordinari.
Così stando le cose, la ricorrente ha avuto la possibilità di partecipare ai concorsi Cont indetti dal con cadenza periodica e, in particolare, a quello bandito nel 2023 ancora prima della maturazione del triennio che, come noto, esprime il lasso di tempo che l'ordinamento, in via generale, individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà (v. per il settore scolastico l'art. 400 del
D.lgs. n. 297/1994).
In sintesi, sulla base delle risultanze processuali deve ritenersi che la ricorrente, durante lo svolgimento dei servizi a tempo determinato alle dipendenze del CP_3 ha goduto di serie ed effettive possibilità di accedere, in tempi certi e ravvicinati all'immissione in ruolo, mediante la partecipazione ai concorsi che sono stati periodicamente banditi dall'Amministrazione, e ciò ancor prima del superamento dei
36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile;
e d'altra parte, la ricorrente, rispetto alla allegazione del avente ad oggetto la serie dei concorsi banditi, CP_3 non ha nemmeno specificato se essa vi abbia partecipato o meno e le ragioni della eventuale mancata partecipazione.
Né può avere qualche rilievo, ai fini del decidere, la circostanza secondo cui le
Università non garantirebbero sufficienti TFA per abilitarsi ai concorsi: si tratta invero
10 di circostanza neppure dedotta dalla parte ricorrente e comunque ininfluente atteso che i TFA universitari, come è noto, sono tenuti sull'intero territorio nazionale.
In definitiva, ritiene il Collegio che nello specifico caso oggetto di giudizio, la condotta tenuta dal non sia censurabile, non essendosi configurato alcun abuso per CP_3 illegittima reiterazione dei rapporti di lavoro su posto vacante e disponibile per oltre
36 mesi: la normativa interna è compatibile con i principi della Direttiva sul lavoro a termine e il ha provveduto a darvi concreta attuazione mediante lo CP_1 svolgimento di concorsi a cadenza ravvicinata anche per posti vacanti e disponibili della classe della ricorrente.
Ne discende che la domanda deve essere rigettata.
5. La complessità e la novità della questione giuridica affrontata, che vede orientamento giurisprudenziali ancora non uniformi e consolidati, integrano motivi, analoghi a quelli gravi ed eccezionali previsti dall'art. 92 c.p.c., interpretato in conformità a Costituzione, che giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese del procedimento integralmente tra le parti.
Udine, 18/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 16/06/2025 al n. 558 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 18/09/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Stampanato Giulio Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con la dott. Silvia Tacus delegata e autorizzata dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
RESISTENTE
OGGETTO: “Risarcimento danni: altre ipotesi”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: 1) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'indennità prevista ex lege per abuso della P.A. nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato con riferimento agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto condannare il
[...]
al pagamento dell'indennizzo che si indica nella capitale somma di € Controparte_1
22.483,80, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione sino alla data del presente ricorso e successivamente, dalla data della domanda giudiziale al saldo, nella misura prevista dall'art. 1284 co. 4 c.c.. Condannare il , Controparte_1 in persona del ministro pro tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, che si propone in euro 3.152,96 – già ridotti ai minimi, tolta la fase istruttoria e maggiorati ai sensi del art. 4, comma 1 bis d.m. 55/2014 per la redazione
1 dell'atto con tecniche informatiche che ne agevolano la consultazione nell'ambito del
PCT – oltre accessori, con attribuzione in favore dell'avv. Giulio Stampanato quale anticipatario anche delle spese”.
Per la parte resistente: “In via principale: dichiarare inammissibile e/o respingere nel merito la domanda avversaria;
in via subordinata: ridurre al giusto la pretesa avversaria, in considerazione dell'evidente assenza di abusività nei contratti sottoscritti dall'Amministrazione con la ricorrente e in forza dell'eccezione di prescrizione quinquennale come sopra descritta. Spese rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/06/2025 la parte ricorrente esponeva di aver ricorrente ha prestato servizio come docente alle dipendenze del
[...]
, , per 9 annualità, compresa Controparte_1 Controparte_2 quella in corso, con contratti a tempo determinato negli anni scolastici: 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025.
I contratti di assunzione a tempo determinato avevano pertanto previsto, complessivamente, un periodo di impiego superiore ai 36 mesi.
La difesa attorea richiamava i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria ed interna in tema di utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato e la disciplina di cui al D.L. 131/2024 che, modificando l'art. 36 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti, aveva determinato con esattezza l'entità del risarcimento spettante al lavoratore in ipotesi di abuso nell'utilizzo del contratto a termine.
Essendo rimasti infruttuosi i tentativi di risolvere stragiudizialmente la vertenza la parte ricorrente quantificava il danno indennizzabile equitativamente nella misura di
€ 22.483,80, pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (€
2.248,38, doc. 3).
2. Si costituiva in giudizio il resistente contestando la sussistenza dell'abuso CP_1 sulla base del quadro normativo di riferimento e del concreto percorso professionale della ricorrente.
3. La causa era istruita solo documentalmente.
2 Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 18/09/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Così sinteticamente riassunti i fatti materiali di causa e l'andamento del processo, reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa pertanto trovare accoglimento.
La ricorrente è docente inserito nella prima e nella seconda fascia delle GPS per la classe di concorso A011.
Risulta documentalmente ed è pacifico che la medesima negli anni scolastici dal
2018/2019 sino al 2024/2025 (e dunque per oltre 36 mesi), ha prestato servizio alle Cont dipendenze del fino al 31 agosto e quindi su posti vacanti e disponibili solo negli anni 2020/21 (a Paluzza), 2021/22 (a Comeglians), 2022/23 (di nuovo a Comeglians)
e 2023/24 (a Tarvisio).
In particolare, i 36 mesi sono stati superati con il quarto contratto dell'anno
2023/2024.
Va richiamata a questo proposito la giurisprudenza della CGUE in merito all'interpretazione della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, laddove con la sentenza del 26 novembre 2014, e altri (nelle Per_1 cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), investita dai giudici del merito e dalla Corte Costituzionale, ha affermato che la normativa nazionale anteriore alla legge n.107 del 2015, non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idonea a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro;
ha affermato, in particolare, che
"la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure
3 concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".
La Corte di Giustizia si è basata sul fatto che il termine di immissione in ruolo dei docenti era tanto variabile, quanto incerto, secondo la normativa dell'ordinamento interno.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia, con sent. n. 187 del 2016 la
Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
La Corte Costituzionale, peraltro, ha aggiunto che, grazie alla legge n. 107 del 2015,
l'illecito di cui si era reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato "cancellato" dal legislatore italiano, con la previsione di adeguati ristori al personale interessato;
ha sottolineato che tale conclusione trova indiretta, quanto autorevole, conferma nell'archiviazione, senza sanzioni, da parte della
Commissione dell'UE della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro
Paese per la violazione della normativa europea in oggetto, archiviazione disposta proprio con riferimento alla indicata normativa nazionale sopravvenuta.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22552/2016, a sua volta, ha affermato che la L. n. 107/2015 ha cancellato l'illecito comunitario, perché ha previsto misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola.
Infatti, le disposizioni transitorie di cui all'art. 1, comma 95, avevano autorizzato il
, per l'anno 2015/2016, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo CP_4 indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del T.U di cui al D. Lgs. 297/1994, al termine delle quali sono state soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012; il comma 131 dell'art. 1 L. 107/2015, inoltre, aveva previsto un limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato su
4 posti del cd. organico di diritto (“a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi”).
La situazione della ricorrente si colloca nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n.107/2015, ossia in un contesto decisamente diverso, da un punto di vista di fatto e di diritto, rispetto a quello preso in considerazione dalle richiamate sentenze, le quali si sono pronunciate in relazione a ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati nel periodo anteriore alla riforma del 2015, allorché il legislatore non prevedeva tempi certi di stabilizzazione del personale precario della scuola, consentendo la reiterazione di contratti a termine senza un limite certo e nell'assenza prolungata di concorsi.
Prima della riforma della L. n.107 del 2015, infatti, sebbene l'art. 400 del T.U. n.
297/94 prevedesse che i concorsi per i posti vacanti e disponibili dovevano essere svolti con cadenza triennale (“i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili”),
i concorsi non erano stati svolti per lungo tempo e non c'era al contempo alcuna norma di legge, applicabile al comparto scuola, che ponesse un limite di durata alla reiterazione dei contratti a termine.
Successivamente, va ribadito, è intervenuta la L. n.107 del 2015 che, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte, ha cancellato per il pregresso l'illecito comunitario, prevedendo una serie di misure ritenute idonee a evitare l'irragionevole reiterazione, senza limiti, delle supplenze nella scuola.
I contratti oggetto del presente giudizio si collocano tutti nel periodo successivo alla
L. n. 107/2015 nel quale, invero, il panorama normativo è ulteriormente cambiato;
la normativa interna è stata in parte modificata e il legislatore ha previsto un nuovo articolato sistema di reclutamento del personale scolastico, con la conseguenza che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 187/2016 non può essere risolutiva della questione oggetto del presente giudizio.
Circa l'assetto normativo post L. n. 107/2015, in primo luogo, va rilevato che l'art. 4 bis del D.L. n. 87/2018 ha abrogato il comma 131 dell'art. 1 L. n. 107/2015, che prevedeva il limite massimo di 36 mesi di durata dei contratti a termine del settore scolastico per la copertura di posti vacanti e disponibili.
5 Tale disposizione che, nell'impianto della L. n. 107/2015, si affiancava alla indizione con cadenza triennale di concorsi nazionali su base regionale per la copertura di posti vacanti e disponibili, era stata adottata con la chiara finalità del legislatore di rendere compatibile l'ordinamento interno con la Clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, successivamente alla decisione della Corte di Giustizia del 26 novembre 2014, in quanto nell'ordinamento interno il settore della scuola è espressamente escluso dall'ambito di applicazione della disciplina sui limiti di durata del contratto a tempo determinato (v. le norme, sopra richiamate, di cui all'art. 10 comma 4 bis d.lgs. n. 368/2001 ed ora l'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 81/2015).
La soppressione del citato comma 131, peraltro, non ha di per sé fatto rivivere la condizione di incompatibilità con la clausola 5, antecedente alla L. n. 107/2015 e oggetto del vaglio della CGUE, della Corte Costituzionale e della Cassazione nelle pronunce sopra citate.
Secondo l'interpretazione consolidata della Corte di Giustizia, infatti, gli Stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità a tale riguardo, dal momento che essi hanno la scelta di far ricorso a una o a più misure enunciate al punto 1, lettere da a) a c), della clausola 5, oppure a norme giuridiche equivalenti già esistenti, tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori.
In altre parole, la clausola 5 dell'Accordo quadro fissa agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione dell'abuso, lasciando loro la scelta dei mezzi per conseguire ciò, purché essi non rimettano in discussione l'obiettivo o l'effetto utile dell'Accordo quadro (v. sentenza e altri, C.2014-2044, punto 60 e sent. Per_2
sopra richiamata). Per_1
Inoltre, è stato affermato sempre dalla Corte di Giustizia che quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'Accordo quadro.
In sintesi, la giurisprudenza comunitaria non richiede un cumulo di misure, essendo sufficiente anche una sola misura, purché proporzionata, energica e dissuasiva.
Ciò detto, occorre rammentare, sempre sul piano della normativa interna, che il legislatore con il D.lgs. 59 del 2017 (successivamente modificato dalla L. n. 145 del
2018 e dalla L. n. 159 del 2019), ha adottato un nuovo sistema di reclutamento del
6 personale scolastico stabilendo: - che le assunzioni per la scuola secondaria vengano effettuate, annualmente, per il 50% da GAE (fino al loro esaurimento) e per il 50 % dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali (art. 17 e 18); - che vengano indetti per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria (di primo e di secondo grado, compreso il sostegno) concorsi pubblici con cadenza biennale in base ai posti che, presumibilmente, si renderanno vacanti nel primo e nel secondo anno successivo a quello previsto per l'espletamento delle prove concorsuali (v. art. 3 comma 3: “il concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'art.39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali”); - che i vincitori del concorso verranno immessi in ruolo in due scaglioni annuali diversi in base alla posizione ricoperta nella graduatoria finale (v. art. 3, “sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali”); - che i vincitori che non dovessero essere assunti nel biennio mantengono il diritto all'assunzione negli anni successivi
(art. 3, ” rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi”).
Mentre nel sistema delineato dall'art. 400 del TU n. 297/94 i concorsi dovevano essere banditi ogni tre anni (“i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili”),
l'attuale sistema di reclutamento scolastico dispone l'indizione di concorsi biennali e prevede che i vincitori che nell'arco del biennio non vengono immessi in ruolo conservano il diritto all'assunzione a tempo indeterminato negli anni successivi.
La previsione di un doppio canale di accesso ai ruoli della scuola costituito dai concorsi nazionali biennali e, nella fase transitoria, tramite prelievo dalle GAE per il
50% dei posti da effettuarsi annualmente (art. 17), rappresentano, secondo questo
Giudice, misure proporzionate e idonee sul piano del diritto interno a prevenire l'abuso per violazione della normativa comunitaria sul contratto a termine nel settore della scuola, in quanto consentono, da un lato, ai docenti precari che siano ancora inseriti nelle GAE di essere stabilizzati in tempi brevi e sicuri e, al contempo, ai docenti
7 che non siano nelle GAE di partecipare in tempi ravvicinati e certi (ogni due anni) ai concorsi nazionali per l'immissione in ruolo.
D'altronde, deve essere anche considerata la specialità e complessità della disciplina del settore scolastico, nel quale non è possibile conoscere preventivamente e con certezza, anche in ragione del variare della popolazione scolastica di anno in anno, se, all'esito delle procedure concorsuali e dei prelievi dalle GAE, rimangano eventualmente scoperte alcune cattedre e quante esse siano;
ciò fa sì, come noto, che vi sia la necessità periodica per il di attingere anche alle graduatorie CP_1 provinciali per le supplenze e alle graduatorie di istituto, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 bis e 6 ter, L. n. 124/1999, al fine di garantire la copertura dei posti di insegnamento rimasti scoperti all'esito delle procedure sopra descritte, mediante contratti a tempo determinato.
Il contratto a tempo determinato nel settore scuola ha, pertanto, una propria e speciale disciplina di legge che, peraltro, il non sarebbe legittimato a CP_1 derogare, omettendo di conferire la supplenza al docente in graduatoria e cui spetterebbe la supplenza, per avere lo stesso docente già concluso precedenti contratti a termine che hanno superato i 36 mesi (peraltro una simile deroga si ritorcerebbe contro lo stesso docente precario, che dopo aver ottenuto supplenze per
36 mesi non potrebbe più essere assunto, così perdendo un'occasione di lavoro, seppure a tempo determinato e che gli garantisce comunque vantaggi per scalare la graduatoria).
In base alla normativa del settore scolastico vigente, dunque, il docente abilitato inserito nelle graduatorie per le supplenze e che aspiri ad essere assunto in ruolo ha la possibilità di partecipare ai concorsi periodici che il deve Controparte_1 bandire ogni due anni, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, e di essere così inserito nelle graduatorie di merito per i docenti vincitori di concorso, dalle quali, poi, il è tenuto ad attingere annualmente per la copertura a tempo indeterminato CP_3 dei posti che risultano vacanti e disponibili.
Per inciso, non può sottacersi che, ove il docente abilitato inserito nelle GPS, pur potendo partecipare ai concorsi per cattedre banditi dall'Amministrazione, non lo faccia, il medesimo sarà destinato a rimanere all'interno del circuito delle supplenze che lo esporrà (in base a un sistema che, si ribadisce, è basato su sequenze procedimentali prestabilite per legge e ciò anche per quanto attiene al conferimento delle supplenze) alla possibilità di essere nuovamente reclutato per ulteriori servizi a
8 tempo determinato;
ove l'assunzione a termine ripetuta del predetto docente da parte del fosse sempre e comunque censurata, senza tener conto delle circostanze CP_3 del caso concreto, si potrebbe verificare la situazione paradossale in base alla quale tale docente, al superamento di ogni triennio di supplenze svolte fino al 31 agosto, sarebbe periodicamente legittimato a chiedere al il risarcimento del danno CP_1
“comunitario” da abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Ciò detto e così ricostruito il quadro normativo vigente in tema di reclutamento del personale docente, va osservato che la previsione di concorsi a cadenza biennale, pur consentendo di ritenere la disciplina interna astrattamente conforme ai principi del diritto eurounitario in tema di contratto a termine, deve essere calata nella fattispecie concreta: al fine di stabilire se vi è stato, o meno, un utilizzo abusivo dei rapporti a termine nel caso specifico, è necessario verificare se nel periodo in considerazione l'Amministrazione abbia attuato quanto astrattamente previsto dal legislatore e se i concorsi previsti siano stati effettivamente indetti e svolti.
Con specifico riferimento al caso della ricorrente, il ha allegato che la CP_1 consultazione del sito ufficiale consente di rilevare che per le classi di concorso della ricorrente, ossia A011 per la quale è abilitata e AM12, AS 12, A013, A023, riscontra l'esperimento, nel corso degli anni di svolgimento delle supplenze da parte della stessa, delle seguenti procedure concorsuali: Concorso ordinario 2024 – scuola secondaria di primo e secondo grado, concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205; Concorso ordinario 2023 scuola secondaria di primo e secondo grado Concorso ordinario 2023 scuola secondaria di primo e secondo grado (Decreto legge 25 maggio 2021, n.73 articolo 59 comma 11);
Procedura straordinaria 2021 per docenti nella scuola secondaria, (articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106); Concorso ordinario 2020 per docenti nella scuola secondaria, concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria così come previsto dal Decreto
Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020; Procedura straordinaria 2020 per docenti nella scuola secondaria, procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 così
9 come stabilito dal Decreto Dipartimentale n.510 del 23 aprile 2020; Concorso secondaria di I e II grado (febbraio 2018), concorso indetto ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lett. b) del Decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017; in precedenza era stato bandito anche il concorso infanzia, primaria, secondaria di I e II grado (febbraio
2016): concorso a posti e cattedre per il personale docente così come previsto dalla
Legge n. 107 del 13 luglio 2015, procedura concorsuale articolata in tre bandi: uno per i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, un secondo rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e infine un terzo bando per i docenti di sostegno.
Tali allegazioni non sono state contestate dalla parte ricorrente.
Risulta, dunque, che l'Amministrazione in tutto l'arco temporale di riferimento ha bandito in maniera sistematica e con cadenza periodica procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale anche per la classe di concorso della ricorrente;
in particolare, negli anni 2023/24, prima del superamento del termine di 36 mesi di durata della serie di contratti stipulati dalle parti, il ha avviato ben due concorsi CP_3 ordinari.
Così stando le cose, la ricorrente ha avuto la possibilità di partecipare ai concorsi Cont indetti dal con cadenza periodica e, in particolare, a quello bandito nel 2023 ancora prima della maturazione del triennio che, come noto, esprime il lasso di tempo che l'ordinamento, in via generale, individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà (v. per il settore scolastico l'art. 400 del
D.lgs. n. 297/1994).
In sintesi, sulla base delle risultanze processuali deve ritenersi che la ricorrente, durante lo svolgimento dei servizi a tempo determinato alle dipendenze del CP_3 ha goduto di serie ed effettive possibilità di accedere, in tempi certi e ravvicinati all'immissione in ruolo, mediante la partecipazione ai concorsi che sono stati periodicamente banditi dall'Amministrazione, e ciò ancor prima del superamento dei
36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile;
e d'altra parte, la ricorrente, rispetto alla allegazione del avente ad oggetto la serie dei concorsi banditi, CP_3 non ha nemmeno specificato se essa vi abbia partecipato o meno e le ragioni della eventuale mancata partecipazione.
Né può avere qualche rilievo, ai fini del decidere, la circostanza secondo cui le
Università non garantirebbero sufficienti TFA per abilitarsi ai concorsi: si tratta invero
10 di circostanza neppure dedotta dalla parte ricorrente e comunque ininfluente atteso che i TFA universitari, come è noto, sono tenuti sull'intero territorio nazionale.
In definitiva, ritiene il Collegio che nello specifico caso oggetto di giudizio, la condotta tenuta dal non sia censurabile, non essendosi configurato alcun abuso per CP_3 illegittima reiterazione dei rapporti di lavoro su posto vacante e disponibile per oltre
36 mesi: la normativa interna è compatibile con i principi della Direttiva sul lavoro a termine e il ha provveduto a darvi concreta attuazione mediante lo CP_1 svolgimento di concorsi a cadenza ravvicinata anche per posti vacanti e disponibili della classe della ricorrente.
Ne discende che la domanda deve essere rigettata.
5. La complessità e la novità della questione giuridica affrontata, che vede orientamento giurisprudenziali ancora non uniformi e consolidati, integrano motivi, analoghi a quelli gravi ed eccezionali previsti dall'art. 92 c.p.c., interpretato in conformità a Costituzione, che giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese del procedimento integralmente tra le parti.
Udine, 18/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
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